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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Massa Carrara, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Massa Carrara |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AGOSTINI ERMINIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Zeri - Zeri, Piazza xxv Aprile 54029 Zeri MS
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG n. PROT. 15 DEL 04.02.2025 IMU 2017
- SOLLECITO PAG n. PROT. 15 DEL 04.02.2025 IMU 2018
- SOLLECITO PAG n. PROT. 15 DEL 04.02.2025 TASI 2017
- SOLLECITO PAG n. PROT. 15 DEL 04.02.2025 TASI 2018
- SOLLECITO PAG n. PROT. 15 DEL 04.02.2025 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato Ricorrente_1 impugnava cinque solleciti di pagamento notificati dall'ente Ric.1 impositore Comune di Zeri in data 04.03.2025, 14.03.25 e 31.03.2025 per omesso versamento di imposte locali (prot. 15 del 04.02.2025 per IMU 2017 riferito ad avviso di accertamento n. 1261/2017, prot. 26 del 27.02.2025 per TASI 2017 riferito ad avviso di accertamento n. 1267/2017, prot. 16 del 04.02.2025 per IMU 2018 riferito ad avviso di accertamento n. 3906/2018, prot. 7 del 27.02.2025 per TASI 2018 riferito ad avviso di accertamento n. 3908/2018 e prot. 23 del 27.02.2025 per TASI 2019 riferito ad avviso di accertamento n. 3907/2018), chiedendo la declaratoria di illegittimità e l' annullamento dei predetti solleciti, nonché degli avvisi di accertamento loro presupposti, per l'infondatezza della pretesa impositiva, nonché per l'inesistenza degli atti non notificati e/o per la prescrizione di quelli pervenuti al Signor Ricorrente_1 oltre i termini di Legge. Parte ricorrente nel merito lamentava la violazione dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, precisando che tutti gli atti impugnati per le precedenti annualità 2013 – 2014 – 2016 erano stati annullati dalle Corti di Giustizia Provinciale e Regionale con sentenze che sancivano la soccombenza del Comune di Zeri rispetto alla pretesa lamentata. L'ente impositore si costituiva deducendo che per l'annualità 2017 non risultava la regolare notifica degli atti impositivi e che per tale annualità quindi avrebbe provveduto ai conseguenti adempimenti a favore del contribuente;
che per quanto riguardava le annualità 2018 e 2019 i solleciti di pagamento Imu e Tasi impugnati erano stati preceduti dalla regolare notifica, nel novembre 2023, dei relativi avvisi di accertamento. La causa veniva discussa e decisa all' udienza in camera di consiglio del 15-12-25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'annualità 2017, il Comune di Zeri ha ammesso che non risulta la regolare notifica degli atti impositivi. Non constando in atti l'annullamento in autotutela degli atti impositivi per IMU e TASI 2017, deve disporsi l'annullamento dell' avviso di accertamento n. 1261/2017 (IMU 2017) e dell'avviso di accertamento n. 1267/2017 (TASI 2017) e degli atti consequenziali. Con riguardo agli avvisi di accertamento ai fini Imu e Tasi per gli anni 2018-2019, risulta documentato (v. doc. n. 1 fasc. resistente) che il Comune di Zeri il 29 novembre 2023 ha avviato il procedimento notificatorio ritualmente conclusosi in data 21-12-2023, e, quindi, entro i termini decadenza. Tali avvisi non sono stati impugnati dal contribuente. Orbene, l'impugnazione di tali avvisi non è facoltativa ma necessaria ex art. 19 del D.L.gs. 31-12-1992, n. 546. Pertanto, parte ricorrente avrebbe dovuto impugnarle entro il termine di cui all'art. 21 Dlgs. n. 546/1992 e SMI. In difetto di tempestiva impugnazione degli avvisi per contestare il merito delle pretese, la pretesa dell'ente creditore si è cristallizzata ed il credito è diventato irretrattabile. Non avendo provveduto in tal senso, parte ricorrente è decaduta. v. Cassazione civile sez. trib. - 22/04/2024, n. 10820: <…4.3.1. il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (a mente del quale "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo") comporta, infatti, che, se l'atto (nel caso di specie il preavviso di fermo) non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica;
4.3.2 questa Corte ha, infatti, chiarito che "...sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335 "..."", precisando, tuttavia, che "Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (così Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397 e nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T. 5 maggio 2024, n. 5574; Cass., Sez. VI/III, 15 maggio 2018, n. 11800; Cass. Sez. VI/T, 3 maggio 2019, n. 11760; Cass. Sez. VI/T, 19 dicembre 2019, n. 33797) e che tale principio si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati
- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative (così, anche da ultimo, Cass., Sez. T. 4 aprile 2024, n. 8972 cit., proprio in tema di ingiunzione di pagamento, richiamando, tra le tante, Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397)>. Il ricorso, relativamente alle annualità 2018 e 2019, deve essere quindi rigettato. La soccombenza reciproca e le peculiarità della fattispecie inducono alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso relativo al 2017, rigettando per il resto. Dichiara la compensazione delle spese di causa. Massa, 15-12-25 Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MASSA CARRARA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
AGOSTINI ERMINIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Zeri - Zeri, Piazza xxv Aprile 54029 Zeri MS
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLLECITO PAG n. PROT. 15 DEL 04.02.2025 IMU 2017
- SOLLECITO PAG n. PROT. 15 DEL 04.02.2025 IMU 2018
- SOLLECITO PAG n. PROT. 15 DEL 04.02.2025 TASI 2017
- SOLLECITO PAG n. PROT. 15 DEL 04.02.2025 TASI 2018
- SOLLECITO PAG n. PROT. 15 DEL 04.02.2025 TASI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 114/2025 depositato il 16/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e tempestivamente depositato Ricorrente_1 impugnava cinque solleciti di pagamento notificati dall'ente Ric.1 impositore Comune di Zeri in data 04.03.2025, 14.03.25 e 31.03.2025 per omesso versamento di imposte locali (prot. 15 del 04.02.2025 per IMU 2017 riferito ad avviso di accertamento n. 1261/2017, prot. 26 del 27.02.2025 per TASI 2017 riferito ad avviso di accertamento n. 1267/2017, prot. 16 del 04.02.2025 per IMU 2018 riferito ad avviso di accertamento n. 3906/2018, prot. 7 del 27.02.2025 per TASI 2018 riferito ad avviso di accertamento n. 3908/2018 e prot. 23 del 27.02.2025 per TASI 2019 riferito ad avviso di accertamento n. 3907/2018), chiedendo la declaratoria di illegittimità e l' annullamento dei predetti solleciti, nonché degli avvisi di accertamento loro presupposti, per l'infondatezza della pretesa impositiva, nonché per l'inesistenza degli atti non notificati e/o per la prescrizione di quelli pervenuti al Signor Ricorrente_1 oltre i termini di Legge. Parte ricorrente nel merito lamentava la violazione dell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, precisando che tutti gli atti impugnati per le precedenti annualità 2013 – 2014 – 2016 erano stati annullati dalle Corti di Giustizia Provinciale e Regionale con sentenze che sancivano la soccombenza del Comune di Zeri rispetto alla pretesa lamentata. L'ente impositore si costituiva deducendo che per l'annualità 2017 non risultava la regolare notifica degli atti impositivi e che per tale annualità quindi avrebbe provveduto ai conseguenti adempimenti a favore del contribuente;
che per quanto riguardava le annualità 2018 e 2019 i solleciti di pagamento Imu e Tasi impugnati erano stati preceduti dalla regolare notifica, nel novembre 2023, dei relativi avvisi di accertamento. La causa veniva discussa e decisa all' udienza in camera di consiglio del 15-12-25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per l'annualità 2017, il Comune di Zeri ha ammesso che non risulta la regolare notifica degli atti impositivi. Non constando in atti l'annullamento in autotutela degli atti impositivi per IMU e TASI 2017, deve disporsi l'annullamento dell' avviso di accertamento n. 1261/2017 (IMU 2017) e dell'avviso di accertamento n. 1267/2017 (TASI 2017) e degli atti consequenziali. Con riguardo agli avvisi di accertamento ai fini Imu e Tasi per gli anni 2018-2019, risulta documentato (v. doc. n. 1 fasc. resistente) che il Comune di Zeri il 29 novembre 2023 ha avviato il procedimento notificatorio ritualmente conclusosi in data 21-12-2023, e, quindi, entro i termini decadenza. Tali avvisi non sono stati impugnati dal contribuente. Orbene, l'impugnazione di tali avvisi non è facoltativa ma necessaria ex art. 19 del D.L.gs. 31-12-1992, n. 546. Pertanto, parte ricorrente avrebbe dovuto impugnarle entro il termine di cui all'art. 21 Dlgs. n. 546/1992 e SMI. In difetto di tempestiva impugnazione degli avvisi per contestare il merito delle pretese, la pretesa dell'ente creditore si è cristallizzata ed il credito è diventato irretrattabile. Non avendo provveduto in tal senso, parte ricorrente è decaduta. v. Cassazione civile sez. trib. - 22/04/2024, n. 10820: <…4.3.1. il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 (a mente del quale "La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo") comporta, infatti, che, se l'atto (nel caso di specie il preavviso di fermo) non viene impugnato (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica;
4.3.2 questa Corte ha, infatti, chiarito che "...sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'Erario e/o degli Enti previdenziali e così via sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (vedi, tra le tante: Cass. 25 maggio 2007, n. 12263; Cass. 16 novembre 2006, n. 24449; Cass. 26 maggio 2003, n. 8335 "..."", precisando, tuttavia, che "Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito" (così Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397 e nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. T. 5 maggio 2024, n. 5574; Cass., Sez. VI/III, 15 maggio 2018, n. 11800; Cass. Sez. VI/T, 3 maggio 2019, n. 11760; Cass. Sez. VI/T, 19 dicembre 2019, n. 33797) e che tale principio si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati
- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative (così, anche da ultimo, Cass., Sez. T. 4 aprile 2024, n. 8972 cit., proprio in tema di ingiunzione di pagamento, richiamando, tra le tante, Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397)>. Il ricorso, relativamente alle annualità 2018 e 2019, deve essere quindi rigettato. La soccombenza reciproca e le peculiarità della fattispecie inducono alla compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'avviso relativo al 2017, rigettando per il resto. Dichiara la compensazione delle spese di causa. Massa, 15-12-25 Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini