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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/05/2025, n. 1701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1701 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Giovanna Guarino Presidente dott.ssa Nicoletta Giammarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 30.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2780/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
, nato il [...] a [...]. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Maria Conforti (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via A. Pierantoni n. 24.
APPELLANTE- APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del r.l., con sede legale in Torino corso Controparte_1 P.IVA_1
Agnelli 100 – in cui è incorporata per fusione la Controparte_2
- rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele De Luca Tamajo (C.F.: ), C.F._3
(C.F.: ) e Avv. Concetta Lombardo (C.F.: Parte_2 C.F._4
, elettivamente domiciliata in LI al Viale Antonio Gramsci, n. 14, presso C.F._5 lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
E
PRIMA COMPONENTS (attuale denominazione della Controparte_3
, con sede legale in Torrice (FR) SS 6 Casilina Sud Km. 90,200 snc Controparte_4
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa sia congiuntamente P.IVA_2 che disgiuntamente dall'Avv. Italico Perlini (c.f. n. , dall'Avv. Luisa Celani C.F._6
(c.f. n. ), dall'avv. Gaetano Cappucci (C.F. ) e C.F._7 C.F._8 dall'Avv. Matteo Maria Perlini (c.f. ) e presso i medesimi elettivamente C.F._9 domiciliata in Frosinone, Via Adige n.41;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 14.11.2023 ha Parte_1 proposto appello avverso le società in epigrafe ed ha impugnato, limitatamente ai capi in cui la domanda è stata respinta, la sentenza n. 2419/2023, pubblicata il 22/5/2023 con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di LI nord, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della sospensione in CIGS nel periodo dal 10.7.2011-10.8.2017, ha accolto in parte le domande accertando l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione in CIGS del ricorrente dal 10.7.2011 al 9.7.2013 (ad esclusione dei rientri documentati in atti), con condanna delle resistenti al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante e il trattamento di integrazione salariale in tale limitato periodo oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
ha rigettato nel resto, disponendo infine la compensazione integrale delle spese di lite.
Nell'atto di appello ha contestato le motivazioni della sentenza laddove la stessa, Parte_1 ritenendo legittima la procedura e dunque la sospensione in CIGS per il periodo successivo al
9.7.2013, ha respinto le sue istanze. A tal proposito, dunque, ha ribadito la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della Legge 223/1991, delle comunicazioni di sospensione in CIGS del 14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015; ha, infine, censurato la regolamentazione delle spese operata dal giudice di primo grado deducendo la illegittimità della compensazione integrale delle spese per violazione del principio della soccombenza.
Inoltre, ha contestato la pronuncia nella parte in cui ha valutato inammissibili le doglianze inerenti la violazione dei criteri di rotazione per genericità e omessa specifica comparazione dei rientri avvenuti e non autorizzato le richieste di prova testimoniale.
Ha concluso chiedendo alla Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro del 14.6.2013, 09.06.2014 e
26.6.2015 disposti dalla ora Controparte_2
) in suo danno per il complessivo periodo dal 10.7.2013 al 31.12.2016; Controparte_1 condannare, quindi, le società resistenti al pagamento in suo favore delle differenze retributive tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento di percepito per il periodo suindicato, con riserva di CP_5 quantificazione in separato giudizio;
con condanna al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado da corrispondersi al procuratore antistatario.
1.1. Si sono costituite le società appellate che, nel ribadire la legittimità dell'intera procedura, hanno resistito all'appello principale e al contempo hanno proposto appello incidentale, per la riforma parziale della sentenza nella parte in cui sono state accolte le istanze del lavoratore. Hanno concluso chiedendo alla Corte di rigettare l'appello principale, perché assolutamente infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettare tutte le richieste formulate nel ricorso di primo grado, con vittoria di spese di lite. Con nota depositata in data 10.2.2025 il difensore della ha rappresentato e documentato che a decorrere dal 25 giugno 2024, la società si CP_6
è fusa per incorporazione nella (v. doc. 1), subentrata, ope legis, in Controparte_7 tutti i rapporti giuridici in essere in capo alla Società incorporata, nonché nelle controversie già incardinate in capo a quest'ultima alla data della fusione.
1.2. All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
2. Nel merito, gli appelli, sia quello principale che quelli incidentali appaiono all'odierno
Collegio destituiti di fondamento e quindi da rigettare, con conseguente conferma della sentenza gravata. Le argomentazioni espresse dal giudice di primo grado nella sentenza gravata, infatti, appaiono corrette e pienamente condivisibili da parte della Corte.
2.1. Va premesso in fatto quanto segue.
La (ora incorporata per fusione nella Controparte_8
) era una Società del Gruppo la cui attività Controparte_1 Controparte_9 consisteva, essenzialmente, nella produzione di componenti plastici per l'equipaggiamento dei veicoli prodotti dalle aziende del Gruppo, committenti.
Al fine di fronteggiare la gravissima crisi che ha colpito il settore automotive e il relativo indotto, la di LI ha chiesto e ottenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Decreti: CP_6
n. 62944 del 25.11.2011; n. 64948 del 21.03.2012; n. 69857 del 7.12.2012), l'accesso alla Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per il periodo compreso tra il 10.7.2011 e il 9.7.2013, al fine di mettere in campo una complessiva e articolata opera di riorganizzazione e ammodernamento delle strutture aziendali presenti sul territorio campano preservando, in tal modo, siti produttivi e livelli occupazionali.
Tuttavia, in ragione della perdurante situazione di difficoltà, economica e industriale, l'azienda ha dovuto richiedere, nel 2013 e nel 2014 due proroghe dell'ammortizzatore sociale in esame: la prima, pari a 12 mesi, decorrente dal 10.7.2013 al 9.7.2014 (Decreto n. 78408 del 22.01.2014); la seconda, pur sempre pari a 12 mesi consecutivi, dal 10.7.2014 al 9.7.2015 (Decreto n. 89313 del 9.04.2015).
Con comunicazione del 26.5.2015, inoltre, la ha avanzato una nuova richiesta di relativa CP_6 CP_5 al lasso temporale compreso tra l'11.8.2015 e il 10.08.2017 (24 mesi) (cfr. Decreti n.ri: 92476 del
19.10.2015; 96444 e 98986 del 18.04.2017). A partire dall'1.12.2016, per i soli lavoratori in quel momento addetti allo stabilimento di LI (e dunque anche per i ricorrenti), veniva stipulato CP_6 un “contratto di solidarietà” (ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. c) del d.lgs. 148/2015 nel frattempo intervenuto), in relazione al quale veniva concessa con decreto n. 97958 del 7.12.2016. CP_5
Va altresì precisato che la sospensione in CIGS nello TO di LI ha riguardato tutti i lavoratori dipendenti allo stesso addetti per tutti i periodi sopra indicati.
Durante i descritti periodi di CIGS le modalità applicative della rotazione hanno riguardato tutto il personale adibito all'unità produttiva di LI e hanno tenuto conto – secondo quanto previsto nelle comunicazioni iniziali e negli accordi sottoscritti in sede di esame congiunto con le OO.SS.: a) delle
“esigenze di produzione” e di eventuali «richieste che perverranno dai committenti»; b) del livello di «fungibilità lavorativa» dei prestatori;
c) «dell'appartenenza degli stessi alle […] Aree di attività LO stabilimento» (ad es. area montaggio, area stampaggio etc.).
Durante il periodo di sospensione di cui alle procedure impugnate il ricorrente era adibito al
Reparto GG LO TO PCMA di LI, in qualità di carrellista, e ha lavorato regolarmente per n. 660 giornate e ha goduto di permessi, ferie e/o festività retribuiti, per n. 46 giornate.
La in particolare ha dedotto e chiesto di provare- e la circostanza deve ritenersi CP_6 appurata dal momento che le contestazioni del ricorrente sono del tutto generiche – che nel periodo oggetto del programma di riorganizzazione aziendale con l'ausilio della CIG, e in particolare negli anni dal 2010 al 2017, le attività lavorative di pertinenza LO TO , Controparte_10 mediamente, solo il 10% della forza lavoro, con conseguente presenza di circa 70 unità su una forza complessiva di ben 700 unità.
Quanto alla procedura, vi è stata una prima richiesta di (2011) allorquando, con CP_5 comunicazione inziale del 15.6.2011 la rappresentava, tra le altre cose, quanto segue: «[…] si CP_6 precisa che tale programma di Cassa Integrazione Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività LO stabilimento a livello giornaliero/settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali CP_5 presenti in azienda e che la stessa, nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi […]».
In sede di esame congiunto tenutosi in data 29.6.2011 le parti raggiungevano un primo accordo che prevedeva, tra le altre cose, quanto segue: «[…]la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali e le CP_5 mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi, e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili Controparte_2 professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi […]».
Interveniva , poi la prima proroga, allorquando, con comunicazione iniziale del 14.06.2013 la
Società rendeva noto alle OO.SS. e agli enti amministrativi preposti la volontà di richiedere una prima proroga dell'intervento integrativo, a far data dal 10.07.2013 sino al 9.07.2014, precisando che «[…] verrà richiesta la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per Riorganizzazione aziendale per tutti 717 lavoratori (operai, impiegati) che operano nell'unità produttiva di LI della
per un totale di 12 mesi continuativi, a decorrere Controparte_2 dal 10 luglio 2013 e fino al 09 luglio 2014.
Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività LO stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di LI si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
- Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
- Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
– Area GG (218 operai, 10 impiegati)
- Area AG (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_5 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi. […]».
In sede di esame congiunto, sulla scorta del criterio e delle modalità indicate in comunicazione,
l'azienda e le OO.SS. sottoscrivevano in data 3.07.2013 un accordo sul tema prevedendo, tra le altre cose, quanto segue: «Sulla base della situazione descritta, si riconosce la necessità di completare il piano di riorganizzazione in atto […]
In particolare, si realizzeranno i seguenti interventi: -La revisione delle attrezzature di stampaggio: n. 6 stampi;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 posaggi saldatrici;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 saldatrici;
-L'installazione di due nuovi impianti asserviti allo stampaggio: a) raffreddamento circuiti presse;
b) trattamento acqua industriale;
A tale scopo, verrà richiesta la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per
Riorganizzazione aziendale per tutti i 717 lavoratori […] Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività LO stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di LI si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
- Area qualità (22 operai, 7 impiegati) - Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- Area GG (218 operai, 10 impiegati)
- Area AG (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_5 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi. […]».
Per il periodo 2014-2015, analogamente a quanto avvenuto nel 2013, con comunicazione del
9.6.2014 l'azienda informava le OO.SS. e gli enti amministrativi preposti dell'intenzione di richiedere un'ulteriore proroga del programma d'integrazione salariale illustrando sia le ragioni che hanno condotto alla precedente proroga, sia i motivi sottesi alla nuova istanza. In particolare, si legge nella citata comunicazione: «Il programma di riorganizzazione con la prima proroga di 12 mesi ha concretizzato delle iniziative necessarie di ulteriore continuità temporale atte a favorire il mantenimento del sito di LI nelle strategia complessive del gruppo, la conservazione delle potenzialità produttive, logistiche e di know how tali da poter cogliere, durante il periodo di e CP_5 nel successivo futuro, eventuali prospettive di mercato e ad arginare le negative ricadute occupazionali scaturite dalla non piena saturazione lavorativa del personale iscritto.
A tale scopo, verrà richiesta la seconda proroga della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria per
Riorganizzazione aziendale per tutti i 674 lavoratori (operai, impiegati e quadri) che operano nell'unità produttiva di LI della per un totale Controparte_2 di 12 mesi continuativi, a decorrere dal 10 luglio 2014 e fino al 09 luglio 2015.
Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività LO stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di LI si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (22 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (25 operai, 13 impiegati, 1 quadro) - Area GG (207 operai, 9 impiegati)
- Area AG (331 operai, 14 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_5 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi.»
All'esito dell'esame congiunto, azienda e sindacati raggiungevano un ulteriore accordo, siglato in data
7 luglio 2014, dal seguente tenore: «A tale scopo, verrà richiesta la proroga della Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria per Riorganizzazione aziendale per tutti i 673 lavoratori […] che operano nell'unità produttiva di LI della per un totale Controparte_2 di 12 mesi continuativi, a decorrere dal 10 luglio 2014 e fino al 09 luglio 2015. [...]
Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività LO stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di LI si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (20 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (25 operai, 13 impiegati, 1 quadro)
- Area GG (207 operai, 9 impiegati)
- Area AG (330 operai, 14 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_5 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale sostanzialmente equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi.». Con le comunicazioni iniziali del 26.6.2015 la rendeva edotte le parti in ordine CP_6 all'intenzione di procedere ad una nuova richiesta di per ristrutturazione aziendale per 24 mesi CP_5
(2015-2017) specificando quanto segue: «Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza
– in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività LO stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di LI si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (19 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (26 operai, 12 impiegati, 1 quadro)
- Area GG (191 operai, 9 impiegati)
- Area AG (128 operai, 12 impiegati)
- Area Containerizzazione (136 operai)
- Area Ricambi (48 operai)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_5 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi.».
Con gli accordi del 3.7.2015 la conveniva insieme alle OO.SS. quanto segue: «al fine di CP_6 garantire la maggiore equità possibile nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità produttiva di LI alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa e dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività LO stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengano conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con esclusivo riferimento al sito di Via De Roberto 71, si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (19 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (26 operai, 12 impiegati, 1 quadro)
- Area GG (191 operai, 9 impiegati)
- Area AG (128 operai, 12 impiegati) - Area Containerizzazione (136 operai)
- Area Ricambi (48 operai)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_5 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale sostanzialmente equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi.».
Come anticipato innanzi, poi, sebbene la per riorganizzazione fosse stata concessa fino CP_5 all'agosto 2017, a partire dal 1.12.2016, per tutti i lavoratori in quel momento addetti allo stabilimento di LI (e dunque anche per ) veniva stipulato un contratto di solidarietà ai sensi CP_6 Parte_1 dell'art. 21, co. 1, lett. c) del d.lgs. 148/2015 nel frattempo intervenuto (doc. 13), non oggetto dell'impugnativa.
4. ha impugnato le argomentazioni con cui il Tribunale correttamente ha motivato Parte_1 la decisione:
a) di ritenere pienamente legittime le procedure su indicate, in relazione al profilo procedurale dedotto,
e rappresentato dall'indicazione delle modalità della prevista eventuale rotazione;
b) di compensare integralmente le spese di lite.
4.1. Quanto al capo di sentenza con cui il Tribunale dichiara inammissibile la domanda relativa a una presunta violazione dei criteri di rotazione, ritiene la Corte l'inammissibilità della richiesta istruttoria relativa alla prova testimoniale. La richiesta, correttamente rigettata dal primo giudice, è assolutamente generica, perché non si articolare in una specifica indagine comparativa dei rientri;
inoltre, le risultanze di un eventuale accoglimento della stessa non potrebbero in ogni caso supplire all'onere di allegazione non adempiuto da parte ricorrente. Dunque, il suindicato capo di sentenza è passato in giudicato.
4.2 Le residue censure non sono condivisibili.
Nel giudizio di primo grado ha infatti lamentato la violazione degli obblighi di Parte_1 comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, per la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione e la non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, per la mancanza di un'effettiva rotazione in relazione all'intero periodo temporale considerato.
4.2.1. Giova rilevare che la legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede che, dopo l'accertamento LO stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata.
I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, per cui devono formare oggetto di comunicazione ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Il Ministro del lavoro, tuttavia, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse.
Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 («Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà»).
L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso tra l'altro prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che tale disciplina non abroga la legge n.
223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima.
Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R.
n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del
1991.
Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. sez. VI-
L ord. 26587/11 e Cass. 193/16; in senso conforme v. Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e
18628/13).
Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del
04/05/2017.
Deve, dunque, ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma
7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. La disposizione ha, infatti, lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n.
218 del 2000.
4.2.2. La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975.
In linea con il suddetto principio è stato precisato che:
a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass.23 aprile 2004, n. 7720);
b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008 n. 28464);
c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n.
12137; Cass. 18 maggio 2006 n. 11660)”
La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri.
In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione secondo cui:
“In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …”
(Cass. S.U. sentenza n. 302/2000).
Conseguentemente, l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata. Va, infine, rilevato che l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto( cfr. da ultimo Cass. sent. n. 6761 del 10.03.2020 )
4.3. Trasponendo gli enunciati principi alla fattispecie in esame, deve affermarsi la correttezza della sentenza ed il rigetto dell'appello principale in quanto, dall'esame della documentazione in atti, deve ritenersi la legittimità della procedura a partire dalla proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.6.2013.
Ed infatti , in base al meccanismo di rotazione previsto nella successiva comunicazione del 2013 ed in premessa richiamata, durante la i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio non più in base CP_5
a generiche “esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del 14.6.2013).
Ad avviso della Corte, in questo caso, dunque, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”).
Detto in altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo discrezionale bensì con un riferimento preciso “alla differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”. (v. comunicazione cit.).
Va, quindi, ritenuta, come affermato nella sentenza impugnata , la specificità dei criteri ivi indicati.
In questo caso, risulta infatti compiuto un visibile “sforzo organizzativo” e informativo maggiore – come evidenziato, peraltro, nella stessa premessa dell'accordo del 3.7.2013 - diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria.
Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il periodo compreso tra il CP_6
10.07.2013 e il 09.07.2014.
Quanto agli ultimi periodi di analoga modalità di individuazione dei lavoratori da ruotare è stata CP_5 inserita nella richiesta proroga della per ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 al 09.07.2015) e nella CP_5 successiva e richiesta di per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con CP_5 accordo del 03.07.2015.
In entrambe, pertanto, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante e da consentire la verificabilità ex post delle modalità della rotazione.
Dunque, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione costituisce il criterio oggettivo che consente di individuare i lavoratori da richiamare a seconda della specifica esigenza produttiva non determinabile ex ante e non rimessa a scelte datoriali ma alle richieste provenienti da terzi laddove, all'interno di ciascuna area, la presenza dei lavoratori dovrà essere equilibrata dovrà, cioè, distribuire uniformemente il sacrificio economico e professionale (cfr. Corte Cost. n. 694/1988) correlato alla sospensione.
In presenza, pertanto, di “differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” che non possono essere preventivate né quantificate ex ante si richiameranno paritariamente tutti i lavoratori la cui professionalità sia necessaria. Ex post, cioè, dopo che le esigenze di saranno concretizzate, sarà pertanto possibile valutare se sia stato garantito l'equilibrio concordato.
4.4. Infondata è poi la censura relativa alla compensazione integrale delle spese.
Osserva invero la Corte che l'accoglimento solo parziale della domanda, la complessità delle questioni poste il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito costituissero motivi sufficienti per giustificare la integrale compensazione delle spese di lite.
Conseguentemente la sentenza va confermata anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio.
5. Vanno, poi, respinti gli appelli incidentali, che si attagliano sulla ritenuta illegittimità, da parte del Tribunale, del primo periodo di sospensione in CIGS;
anche su tale punto la sentenza impugnata va confermata.
Ed invero, per il periodo di CIGS compreso tra il 10.7.2011 ed il 9.7.2013, si riscontra nella comunicazione del 15.6.2011 di avvio della procedura la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa).
Deve concordarsi con il giudice di primo grado che ha rilevato la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 laddove è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di LI, Pomigliano d'Arco, Marcianise e Caivano e per eventuali nuove prospettive industriali ….(omissis)… la Controparte_2 richiederà l'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni per
[...] riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori.. che operano nell'unità organizzativa di LI…per un periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività LO stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne
i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CP_5 tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi” In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive” e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate tuttavia, ridondano in un generale effetto di indeterminatezza poiché dalla lettura del predetto documento non risultano determinati con chiarezza quali siano stati i criteri di individuazione dei meccanismi di rotazione tra tutto il personale dipendente. In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa.
Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75
e 2 D.P.R. 218/00. La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che: “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. C. Cass. N. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale. In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di cassazione ha affermato che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a non meglio CP_5 specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione..” (v. Cass. 2216/16).
Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità: “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass n.
25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta".Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art.
1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del
2016)”.
Giova, altresì, precisare che non ha pregio la tesi difensiva della secondo cui, a fronte CP_6 della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavorava Parte_1 non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista.
E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva di LI, ma i criteri della rotazione CP_5 sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali CP_5 presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”). Il punto è che dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori LO stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti. Tutto ciò, tuttavia, non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post,il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, stanti i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico – organizzative e produttive”. Non si è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione.
Di fatto, non è contestato che vi sia stato il rientro dalla CIGS del e che, quindi, la rotazione Parte_1 dei lavoratori sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguiti, sia ad un'analisi preventiva che successiva. Le società hanno dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che anche nella prima comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della Cont componentistica per il Ducato (244) prodotto da in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività LO stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi
ISO 9001 e IATF 16949) di cui la PCMA si avvale nella predisposizione della propria organizzazione produttiva.
Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri, che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio, poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono, innanzitutto, la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione.
In seconda battuta poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino sent.
n. 773/2013 ) in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le
“modalità della rotazione”, l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni ) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti.” Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante che la verificabilità ex post sono state certamente escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011.
Il vizio riscontrato non può, poi, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. In primo luogo, come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che: “ il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori..” ( cfr.da ultimo Cass. 6761/2020 cit.) In secondo luogo, si rileva l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del
29.6.2011.
Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni CP_5 presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra Controparte_2 loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”. Anche nell'accordo, dunque, i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento: al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti,”; all'esigenza di tenere conto di “ tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel rispetto delle Controparte_2 Controparte_2 mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili..”.
Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale.
Per questo motivo, dunque, non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate.
Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
L'appartenenza dei lavoratori alle distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) sarebbe stata idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui avrebbe potuto (fin dall'inizio) fondare un criterio CP_6 adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni).
In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione a tale periodo,
e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 15.6.2011 dalla “viola l'obbligo Controparte_2 di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio 1991, n. 223” e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS.
6. Concludendo, dunque, deve confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con rigetto degli appelli proposti.
7. In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito, della reciproca soccombenza, sussistono motivi sufficienti per l'integrale compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
L'epoca del giudizio e il tenore della decisione adottata comportano la sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di entrambi gli appellanti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta gli appelli, principale ed incidentali e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che ricorrono per tutti gli appellanti, principale ed incidentali, le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in LI il giorno 30 aprile 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Giovanna Guarino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, I unità, composta dai magistrati:
dott.ssa Giovanna Guarino Presidente dott.ssa Nicoletta Giammarino Consigliere dott.ssa Chiara Di Benedetto Consigliere relatore ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del lavoro all'udienza del 30.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2780/23 R.G. Sezione Lavoro, vertente
TRA
, nato il [...] a [...]. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Maria Conforti (C.F. ), elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via A. Pierantoni n. 24.
APPELLANTE- APPELLATO INCIDENTALE
E
(C.F. ), in persona del r.l., con sede legale in Torino corso Controparte_1 P.IVA_1
Agnelli 100 – in cui è incorporata per fusione la Controparte_2
- rappresentata e difesa dagli Avvocati Raffaele De Luca Tamajo (C.F.: ), C.F._3
(C.F.: ) e Avv. Concetta Lombardo (C.F.: Parte_2 C.F._4
, elettivamente domiciliata in LI al Viale Antonio Gramsci, n. 14, presso C.F._5 lo Studio legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci;
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
E
PRIMA COMPONENTS (attuale denominazione della Controparte_3
, con sede legale in Torrice (FR) SS 6 Casilina Sud Km. 90,200 snc Controparte_4
(P.IVA ), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa sia congiuntamente P.IVA_2 che disgiuntamente dall'Avv. Italico Perlini (c.f. n. , dall'Avv. Luisa Celani C.F._6
(c.f. n. ), dall'avv. Gaetano Cappucci (C.F. ) e C.F._7 C.F._8 dall'Avv. Matteo Maria Perlini (c.f. ) e presso i medesimi elettivamente C.F._9 domiciliata in Frosinone, Via Adige n.41;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato presso questa Corte in data 14.11.2023 ha Parte_1 proposto appello avverso le società in epigrafe ed ha impugnato, limitatamente ai capi in cui la domanda è stata respinta, la sentenza n. 2419/2023, pubblicata il 22/5/2023 con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di LI nord, nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento dell'illegittimità della sospensione in CIGS nel periodo dal 10.7.2011-10.8.2017, ha accolto in parte le domande accertando l'illegittimità del provvedimento di sospensione dal lavoro del 15.06.2011 e la collocazione in CIGS del ricorrente dal 10.7.2011 al 9.7.2013 (ad esclusione dei rientri documentati in atti), con condanna delle resistenti al pagamento di una somma pari alla differenza tra la retribuzione piena spettante e il trattamento di integrazione salariale in tale limitato periodo oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei singoli crediti al soddisfo;
ha rigettato nel resto, disponendo infine la compensazione integrale delle spese di lite.
Nell'atto di appello ha contestato le motivazioni della sentenza laddove la stessa, Parte_1 ritenendo legittima la procedura e dunque la sospensione in CIGS per il periodo successivo al
9.7.2013, ha respinto le sue istanze. A tal proposito, dunque, ha ribadito la violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della Legge 223/1991, delle comunicazioni di sospensione in CIGS del 14.6.2013, 09.06.2014 e 26.06.2015; ha, infine, censurato la regolamentazione delle spese operata dal giudice di primo grado deducendo la illegittimità della compensazione integrale delle spese per violazione del principio della soccombenza.
Inoltre, ha contestato la pronuncia nella parte in cui ha valutato inammissibili le doglianze inerenti la violazione dei criteri di rotazione per genericità e omessa specifica comparazione dei rientri avvenuti e non autorizzato le richieste di prova testimoniale.
Ha concluso chiedendo alla Corte, in parziale riforma della sentenza impugnata, di accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione dal lavoro del 14.6.2013, 09.06.2014 e
26.6.2015 disposti dalla ora Controparte_2
) in suo danno per il complessivo periodo dal 10.7.2013 al 31.12.2016; Controparte_1 condannare, quindi, le società resistenti al pagamento in suo favore delle differenze retributive tra l'ordinaria retribuzione ed il trattamento di percepito per il periodo suindicato, con riserva di CP_5 quantificazione in separato giudizio;
con condanna al pagamento delle spese ed onorari del doppio grado da corrispondersi al procuratore antistatario.
1.1. Si sono costituite le società appellate che, nel ribadire la legittimità dell'intera procedura, hanno resistito all'appello principale e al contempo hanno proposto appello incidentale, per la riforma parziale della sentenza nella parte in cui sono state accolte le istanze del lavoratore. Hanno concluso chiedendo alla Corte di rigettare l'appello principale, perché assolutamente infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso, in accoglimento dell'appello incidentale, rigettare tutte le richieste formulate nel ricorso di primo grado, con vittoria di spese di lite. Con nota depositata in data 10.2.2025 il difensore della ha rappresentato e documentato che a decorrere dal 25 giugno 2024, la società si CP_6
è fusa per incorporazione nella (v. doc. 1), subentrata, ope legis, in Controparte_7 tutti i rapporti giuridici in essere in capo alla Società incorporata, nonché nelle controversie già incardinate in capo a quest'ultima alla data della fusione.
1.2. All'odierna udienza, su richiesta dei procuratori delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
2. Nel merito, gli appelli, sia quello principale che quelli incidentali appaiono all'odierno
Collegio destituiti di fondamento e quindi da rigettare, con conseguente conferma della sentenza gravata. Le argomentazioni espresse dal giudice di primo grado nella sentenza gravata, infatti, appaiono corrette e pienamente condivisibili da parte della Corte.
2.1. Va premesso in fatto quanto segue.
La (ora incorporata per fusione nella Controparte_8
) era una Società del Gruppo la cui attività Controparte_1 Controparte_9 consisteva, essenzialmente, nella produzione di componenti plastici per l'equipaggiamento dei veicoli prodotti dalle aziende del Gruppo, committenti.
Al fine di fronteggiare la gravissima crisi che ha colpito il settore automotive e il relativo indotto, la di LI ha chiesto e ottenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (v. Decreti: CP_6
n. 62944 del 25.11.2011; n. 64948 del 21.03.2012; n. 69857 del 7.12.2012), l'accesso alla Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per il periodo compreso tra il 10.7.2011 e il 9.7.2013, al fine di mettere in campo una complessiva e articolata opera di riorganizzazione e ammodernamento delle strutture aziendali presenti sul territorio campano preservando, in tal modo, siti produttivi e livelli occupazionali.
Tuttavia, in ragione della perdurante situazione di difficoltà, economica e industriale, l'azienda ha dovuto richiedere, nel 2013 e nel 2014 due proroghe dell'ammortizzatore sociale in esame: la prima, pari a 12 mesi, decorrente dal 10.7.2013 al 9.7.2014 (Decreto n. 78408 del 22.01.2014); la seconda, pur sempre pari a 12 mesi consecutivi, dal 10.7.2014 al 9.7.2015 (Decreto n. 89313 del 9.04.2015).
Con comunicazione del 26.5.2015, inoltre, la ha avanzato una nuova richiesta di relativa CP_6 CP_5 al lasso temporale compreso tra l'11.8.2015 e il 10.08.2017 (24 mesi) (cfr. Decreti n.ri: 92476 del
19.10.2015; 96444 e 98986 del 18.04.2017). A partire dall'1.12.2016, per i soli lavoratori in quel momento addetti allo stabilimento di LI (e dunque anche per i ricorrenti), veniva stipulato CP_6 un “contratto di solidarietà” (ai sensi dell'art. 21, co. 1, lett. c) del d.lgs. 148/2015 nel frattempo intervenuto), in relazione al quale veniva concessa con decreto n. 97958 del 7.12.2016. CP_5
Va altresì precisato che la sospensione in CIGS nello TO di LI ha riguardato tutti i lavoratori dipendenti allo stesso addetti per tutti i periodi sopra indicati.
Durante i descritti periodi di CIGS le modalità applicative della rotazione hanno riguardato tutto il personale adibito all'unità produttiva di LI e hanno tenuto conto – secondo quanto previsto nelle comunicazioni iniziali e negli accordi sottoscritti in sede di esame congiunto con le OO.SS.: a) delle
“esigenze di produzione” e di eventuali «richieste che perverranno dai committenti»; b) del livello di «fungibilità lavorativa» dei prestatori;
c) «dell'appartenenza degli stessi alle […] Aree di attività LO stabilimento» (ad es. area montaggio, area stampaggio etc.).
Durante il periodo di sospensione di cui alle procedure impugnate il ricorrente era adibito al
Reparto GG LO TO PCMA di LI, in qualità di carrellista, e ha lavorato regolarmente per n. 660 giornate e ha goduto di permessi, ferie e/o festività retribuiti, per n. 46 giornate.
La in particolare ha dedotto e chiesto di provare- e la circostanza deve ritenersi CP_6 appurata dal momento che le contestazioni del ricorrente sono del tutto generiche – che nel periodo oggetto del programma di riorganizzazione aziendale con l'ausilio della CIG, e in particolare negli anni dal 2010 al 2017, le attività lavorative di pertinenza LO TO , Controparte_10 mediamente, solo il 10% della forza lavoro, con conseguente presenza di circa 70 unità su una forza complessiva di ben 700 unità.
Quanto alla procedura, vi è stata una prima richiesta di (2011) allorquando, con CP_5 comunicazione inziale del 15.6.2011 la rappresentava, tra le altre cose, quanto segue: «[…] si CP_6 precisa che tale programma di Cassa Integrazione Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività LO stabilimento a livello giornaliero/settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali CP_5 presenti in azienda e che la stessa, nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive, effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi […]».
In sede di esame congiunto tenutosi in data 29.6.2011 le parti raggiungevano un primo accordo che prevedeva, tra le altre cose, quanto segue: «[…]la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali e le CP_5 mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi, e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili Controparte_2 professionali tra loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi […]».
Interveniva , poi la prima proroga, allorquando, con comunicazione iniziale del 14.06.2013 la
Società rendeva noto alle OO.SS. e agli enti amministrativi preposti la volontà di richiedere una prima proroga dell'intervento integrativo, a far data dal 10.07.2013 sino al 9.07.2014, precisando che «[…] verrà richiesta la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per Riorganizzazione aziendale per tutti 717 lavoratori (operai, impiegati) che operano nell'unità produttiva di LI della
per un totale di 12 mesi continuativi, a decorrere Controparte_2 dal 10 luglio 2013 e fino al 09 luglio 2014.
Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività LO stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di LI si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
- Area qualità (22 operai, 7 impiegati)
- Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
– Area GG (218 operai, 10 impiegati)
- Area AG (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_5 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi. […]».
In sede di esame congiunto, sulla scorta del criterio e delle modalità indicate in comunicazione,
l'azienda e le OO.SS. sottoscrivevano in data 3.07.2013 un accordo sul tema prevedendo, tra le altre cose, quanto segue: «Sulla base della situazione descritta, si riconosce la necessità di completare il piano di riorganizzazione in atto […]
In particolare, si realizzeranno i seguenti interventi: -La revisione delle attrezzature di stampaggio: n. 6 stampi;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 posaggi saldatrici;
-La revisione delle attrezzature di montaggio: n. 8 saldatrici;
-L'installazione di due nuovi impianti asserviti allo stampaggio: a) raffreddamento circuiti presse;
b) trattamento acqua industriale;
A tale scopo, verrà richiesta la proroga della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per
Riorganizzazione aziendale per tutti i 717 lavoratori […] Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività LO stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di LI si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 11 impiegati)
- Area logistica (23 operai, 12 impiegati)
- Area qualità (22 operai, 7 impiegati) - Area servizi tecnici (30 operai, 15 impiegati)
- Area GG (218 operai, 10 impiegati)
- Area AG (348 operai, 15 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_5 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi. […]».
Per il periodo 2014-2015, analogamente a quanto avvenuto nel 2013, con comunicazione del
9.6.2014 l'azienda informava le OO.SS. e gli enti amministrativi preposti dell'intenzione di richiedere un'ulteriore proroga del programma d'integrazione salariale illustrando sia le ragioni che hanno condotto alla precedente proroga, sia i motivi sottesi alla nuova istanza. In particolare, si legge nella citata comunicazione: «Il programma di riorganizzazione con la prima proroga di 12 mesi ha concretizzato delle iniziative necessarie di ulteriore continuità temporale atte a favorire il mantenimento del sito di LI nelle strategia complessive del gruppo, la conservazione delle potenzialità produttive, logistiche e di know how tali da poter cogliere, durante il periodo di e CP_5 nel successivo futuro, eventuali prospettive di mercato e ad arginare le negative ricadute occupazionali scaturite dalla non piena saturazione lavorativa del personale iscritto.
A tale scopo, verrà richiesta la seconda proroga della Cassa Integrazioni Guadagni Straordinaria per
Riorganizzazione aziendale per tutti i 674 lavoratori (operai, impiegati e quadri) che operano nell'unità produttiva di LI della per un totale Controparte_2 di 12 mesi continuativi, a decorrere dal 10 luglio 2014 e fino al 09 luglio 2015.
Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività LO stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di LI si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (22 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (25 operai, 13 impiegati, 1 quadro) - Area GG (207 operai, 9 impiegati)
- Area AG (331 operai, 14 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_5 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi.»
All'esito dell'esame congiunto, azienda e sindacati raggiungevano un ulteriore accordo, siglato in data
7 luglio 2014, dal seguente tenore: «A tale scopo, verrà richiesta la proroga della Cassa Integrazione
Guadagni Straordinaria per Riorganizzazione aziendale per tutti i 673 lavoratori […] che operano nell'unità produttiva di LI della per un totale Controparte_2 di 12 mesi continuativi, a decorrere dal 10 luglio 2014 e fino al 09 luglio 2015. [...]
Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività LO stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di LI si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (20 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (25 operai, 13 impiegati, 1 quadro)
- Area GG (207 operai, 9 impiegati)
- Area AG (330 operai, 14 impiegati)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_5 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale sostanzialmente equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi.». Con le comunicazioni iniziali del 26.6.2015 la rendeva edotte le parti in ordine CP_6 all'intenzione di procedere ad una nuova richiesta di per ristrutturazione aziendale per 24 mesi CP_5
(2015-2017) specificando quanto segue: «Nell'ottica di garantire equità nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza
– in ragione della loro fungibilità lavorativa, dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività LO stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengono conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa.
Con riferimento allo stabilimento di LI si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 Operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (19 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (26 operai, 12 impiegati, 1 quadro)
- Area GG (191 operai, 9 impiegati)
- Area AG (128 operai, 12 impiegati)
- Area Containerizzazione (136 operai)
- Area Ricambi (48 operai)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_5 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi.».
Con gli accordi del 3.7.2015 la conveniva insieme alle OO.SS. quanto segue: «al fine di CP_6 garantire la maggiore equità possibile nella gestione dell'ammortizzatore sociale e definire modalità coerenti rispetto alle verosimili esigenze di attività, si conviene che tutti i lavoratori dell'Unità produttiva di LI alterneranno periodi di sospensione a periodi di attività, secondo una rotazione che dovrà tuttavia essere attuata con modalità diversificate – quanto a cadenza – in ragione della loro fungibilità lavorativa e dell'appartenenza degli stessi alle seguenti Aree di attività LO stabilimento, secondo i criteri sotto definiti che tengano conto proprio delle verosimili differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa. Con esclusivo riferimento al sito di Via De Roberto 71, si identificano, ai fini di cui sopra e per la ripartizione degli organici in vista della determinazione e definizione delle modalità di rotazione, le seguenti aree di attività:
- Servizi amministrativi (6 operai, 9 impiegati, 1 quadro)
- Area logistica (23 operai, 8 impiegati, 1 quadro)
- Area qualità (19 operai, 6 impiegati)
- Area servizi tecnici (26 operai, 12 impiegati, 1 quadro)
- Area GG (191 operai, 9 impiegati)
- Area AG (128 operai, 12 impiegati) - Area Containerizzazione (136 operai)
- Area Ricambi (48 operai)
Nell'arco del periodo di realizzazione del suddetto programma di si assicurerà, pertanto, CP_5 nell'ambito di ciascuna Area di attività sopra indicata, e per effetto di rotazione, una presenza individuale sostanzialmente equilibrata, avuto riguardo al numero complessivo di turni di lavoro effettivamente lavorati a livello semestrale e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi.».
Come anticipato innanzi, poi, sebbene la per riorganizzazione fosse stata concessa fino CP_5 all'agosto 2017, a partire dal 1.12.2016, per tutti i lavoratori in quel momento addetti allo stabilimento di LI (e dunque anche per ) veniva stipulato un contratto di solidarietà ai sensi CP_6 Parte_1 dell'art. 21, co. 1, lett. c) del d.lgs. 148/2015 nel frattempo intervenuto (doc. 13), non oggetto dell'impugnativa.
4. ha impugnato le argomentazioni con cui il Tribunale correttamente ha motivato Parte_1 la decisione:
a) di ritenere pienamente legittime le procedure su indicate, in relazione al profilo procedurale dedotto,
e rappresentato dall'indicazione delle modalità della prevista eventuale rotazione;
b) di compensare integralmente le spese di lite.
4.1. Quanto al capo di sentenza con cui il Tribunale dichiara inammissibile la domanda relativa a una presunta violazione dei criteri di rotazione, ritiene la Corte l'inammissibilità della richiesta istruttoria relativa alla prova testimoniale. La richiesta, correttamente rigettata dal primo giudice, è assolutamente generica, perché non si articolare in una specifica indagine comparativa dei rientri;
inoltre, le risultanze di un eventuale accoglimento della stessa non potrebbero in ogni caso supplire all'onere di allegazione non adempiuto da parte ricorrente. Dunque, il suindicato capo di sentenza è passato in giudicato.
4.2 Le residue censure non sono condivisibili.
Nel giudizio di primo grado ha infatti lamentato la violazione degli obblighi di Parte_1 comunicazione di cui all'art. 1, commi 7 e 8 L. 223/91, per la mancata indicazione, nella comunicazione di avvio della procedura, di “specifici” criteri per l'individuazione dei lavoratori da sospendere e per l'esatta individuazione delle modalità della rotazione e la non corretta applicazione, in concreto, di tali criteri, per la mancanza di un'effettiva rotazione in relazione all'intero periodo temporale considerato.
4.2.1. Giova rilevare che la legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede che, dopo l'accertamento LO stato di crisi e l'approvazione dei programmi di superamento della stessa, all'esito di un'articolata procedura, il Ministero del Lavoro con proprio decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale.
Il datore di lavoro deve individuare i lavoratori da collocare in CIGS adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata.
I “criteri di individuazione dei lavoratori” e “le modalità della rotazione” sono oggetto di consultazione sindacale, per cui devono formare oggetto di comunicazione ai sindacati. L'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, infatti, impone la loro comunicazione alle organizzazioni sindacali e l'esame congiunto ai sensi dell'art. 5 della legge n. 164 del 1975. Il successivo comma 8 prevede altresì che qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, non intenda attuare meccanismi di rotazione, deve indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale. Il Ministro del lavoro, tuttavia, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la mancata adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti sociali sul punto. Ove non si pervenga ad un accordo, il Ministro stesso stabilisce l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle proposte formulate dalle parti stesse.
Su tale assetto normativo è intervenuto il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218 («Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà»).
L'art. 2 del citato D.P.R. disciplina analiticamente l'esame congiunto della situazione aziendale. Esso tra l'altro prevede che oggetto dell'esame congiunto sia il programma che l'impresa intende attuare, comprensivo della durata e del numero dei lavoratori interessati alla sospensione, nonché delle misure previste per la gestione di eventuali eccedenze di personale, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione tra i lavoratori occupati nelle unità produttive interessate dalla sospensione. L'impresa è altresì tenuta ad indicare le ragioni tecnico-organizzative della mancata adozione di meccanismi di rotazione.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che tale disciplina non abroga la legge n.
223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli obblighi di comunicazione stabiliti dall'art. 1 di quest'ultima.
Si è, in particolare, esclusa ogni incompatibilità tra la normativa regolamentare introdotta con il d.P.R.
n. 218 cit. e le disposizioni della legge n. 223, giacché la disciplina regolamentare, che si limita a imporre all'imprenditore che intenda chiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale l'obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell'integrazione stessa, ma nulla dice sul contenuto concreto della comunicazione né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta. Essa, pertanto, non ha in alcun modo inciso sugli obblighi di rilevanza collettiva di cui all'art. 1, commi 7 e 8, della legge n. 223 del
1991.
Si è altresì escluso che la normativa regolamentare abbia spostato l'informazione circa i criteri di scelta e le modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione datoriale di avvio della procedura di integrazione salariale a quello, immediatamente successivo, dell'esame congiunto. Così ragionando, difatti, l'art. 2 del d.P.R. n. 218 del 2000 sarebbe estraneo all'esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l'alleggerimento degli oneri della parte datoriale, con la compressione dei diritti d'informazione spettanti al sindacato (cfr. Cass. sez. VI-
L ord. 26587/11 e Cass. 193/16; in senso conforme v. Cass. 28464/08, 13240/09, 12056/11 e
18628/13).
Questo orientamento è stato, peraltro, ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 10844 del
04/05/2017.
Deve, dunque, ritenersi che, per la scelta dei lavoratori da porre in cassa integrazione, l'art. 1, comma
7, della legge n. 223 del 1991, continua a prescrivere che il datore di lavoro comunichi alle organizzazioni sindacali i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione. La disposizione ha, infatti, lo scopo di tutelare, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle organizzazioni sindacali anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. n.
218 del 2000.
4.2.2. La Corte di Cassazione ha altresì affermato che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi, così da permettere la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri stessi, in base al combinato disposto degli artt. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e 5, commi 4 e 5, della legge n. 164 del 1975.
In linea con il suddetto principio è stato precisato che:
a) per l'attuazione della finalità perseguita dal legislatore, la specificità dei criteri di scelta, che si possono definire generali in quanto rivolti ad una collettività di lavoratori, consiste nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass.23 aprile 2004, n. 7720);
b) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008 n. 28464);
c) ai fini della legittimità della sospensione della retribuzione per i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, l'azienda è tenuta a comunicare la individuazione dei lavoratori da sospendere e i motivi per i quali non vengono adottati i meccanismi di rotazione;
la sussistenza di vizi procedimentali e la conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n.
12137; Cass. 18 maggio 2006 n. 11660)”
La Suprema Corte ha, inoltre, statuito che la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale non può essere generica in ordine ai criteri in base ai quali pervenire all'individuazione dei dipendenti interessati alla sospensione e all'adozione di meccanismi di rotazione o di criteri specifici alternativi. Pertanto, i criteri di scelta in virtù dei quali sono individuati i lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione devono essere specifici, idonei cioè a rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa posta alla base di tali criteri.
In questo senso, si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione secondo cui:
“In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l'attuazione di un programma di ristrutturazione, la riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi …”
(Cass. S.U. sentenza n. 302/2000).
Conseguentemente, l'omessa comunicazione alle OO.SS., in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere - anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico organizzative che ne giustificano la deroga – nonché delle modalità della rotazione, che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2 dell'art. 1 l. 223/1991, determina la illegittimità del provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, in quanto preclude la verifica del corretto esercizio del potere datoriale. Tale illegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata. Va, infine, rilevato che l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti, ove sia mancata la comunicazione alle OO.SS. dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione, non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto( cfr. da ultimo Cass. sent. n. 6761 del 10.03.2020 )
4.3. Trasponendo gli enunciati principi alla fattispecie in esame, deve affermarsi la correttezza della sentenza ed il rigetto dell'appello principale in quanto, dall'esame della documentazione in atti, deve ritenersi la legittimità della procedura a partire dalla proroga disposta con comunicazione iniziale del 14.6.2013.
Ed infatti , in base al meccanismo di rotazione previsto nella successiva comunicazione del 2013 ed in premessa richiamata, durante la i lavoratori sarebbero stati richiamati in servizio non più in base CP_5
a generiche “esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali” o alla mera fungibilità delle mansioni bensì in ragione dell'appartenenza a una determinata area di Attività, con la garanzia di “una presenza equilibrata” “nell'ambito di ciascuna Area di attività” ivi indicata (v. comunicazione iniziale del 14.6.2013).
Ad avviso della Corte, in questo caso, dunque, la suddivisione dei lavoratori è stata effettuata tenendo conto delle verosimili esigenze sopravvenute di produzione (allo scopo di garantire a tutti i dipendenti un determinato numero di giornate di presenza in servizio in modo “equilibrato”).
Detto in altri termini, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione non è stata decisa in modo discrezionale bensì con un riferimento preciso “alla differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa”. (v. comunicazione cit.).
Va, quindi, ritenuta, come affermato nella sentenza impugnata , la specificità dei criteri ivi indicati.
In questo caso, risulta infatti compiuto un visibile “sforzo organizzativo” e informativo maggiore – come evidenziato, peraltro, nella stessa premessa dell'accordo del 3.7.2013 - diretto a consentire la determinabilità delle modalità di rotazione, mediante il riferimento a elementi oggettivi esterni idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da ruotare fosse del tutto arbitraria.
Ne discende la legittimità del ricorso alla CIGS da parte di per il periodo compreso tra il CP_6
10.07.2013 e il 09.07.2014.
Quanto agli ultimi periodi di analoga modalità di individuazione dei lavoratori da ruotare è stata CP_5 inserita nella richiesta proroga della per ulteriori 12 mesi (dal 10.04.2014 al 09.07.2015) e nella CP_5 successiva e richiesta di per ulteriori 24 mesi (dal 11.08.2015 al 10.08.2017), conclusasi con CP_5 accordo del 03.07.2015.
In entrambe, pertanto, l'azienda ha abbandonando il ricorso ai generici criteri della prima comunicazione, individuando un meccanismo idoneo a garantire la conoscibilità ex ante e da consentire la verificabilità ex post delle modalità della rotazione.
Dunque, l'appartenenza di ciascun lavoratore all'area di assegnazione costituisce il criterio oggettivo che consente di individuare i lavoratori da richiamare a seconda della specifica esigenza produttiva non determinabile ex ante e non rimessa a scelte datoriali ma alle richieste provenienti da terzi laddove, all'interno di ciascuna area, la presenza dei lavoratori dovrà essere equilibrata dovrà, cioè, distribuire uniformemente il sacrificio economico e professionale (cfr. Corte Cost. n. 694/1988) correlato alla sospensione.
In presenza, pertanto, di “differenze quantitative di giornate di presenza in servizio richieste dalle esigenze di produzione o di attività funzionali ad evadere le richieste che perverranno dai committenti ovvero le connesse esigenze di impresa” che non possono essere preventivate né quantificate ex ante si richiameranno paritariamente tutti i lavoratori la cui professionalità sia necessaria. Ex post, cioè, dopo che le esigenze di saranno concretizzate, sarà pertanto possibile valutare se sia stato garantito l'equilibrio concordato.
4.4. Infondata è poi la censura relativa alla compensazione integrale delle spese.
Osserva invero la Corte che l'accoglimento solo parziale della domanda, la complessità delle questioni poste il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito costituissero motivi sufficienti per giustificare la integrale compensazione delle spese di lite.
Conseguentemente la sentenza va confermata anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio.
5. Vanno, poi, respinti gli appelli incidentali, che si attagliano sulla ritenuta illegittimità, da parte del Tribunale, del primo periodo di sospensione in CIGS;
anche su tale punto la sentenza impugnata va confermata.
Ed invero, per il periodo di CIGS compreso tra il 10.7.2011 ed il 9.7.2013, si riscontra nella comunicazione del 15.6.2011 di avvio della procedura la assoluta genericità delle formule adottate che rende del tutto “impossibile” la verificabilità dei criteri indicati, al fine di individuare i criteri per la rotazione dei lavoratori sospesi (o i motivi per non dar luogo ad essa).
Deve concordarsi con il giudice di primo grado che ha rilevato la genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011 laddove è indicato “… per il perdurare della negativa situazione e al fine di superare le condizioni di inefficienza presenti nell'ambito delle strutture produttive …di LI, Pomigliano d'Arco, Marcianise e Caivano e per eventuali nuove prospettive industriali ….(omissis)… la Controparte_2 richiederà l'intervento straordinario della Cassa Integrazione Guadagni per
[...] riorganizzazione…per tutti i 635 lavoratori.. che operano nell'unità organizzativa di LI…per un periodo di 24 mesi…Si precisa che tale programma di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria potrà, nel corso del periodo richiesto di 24 mesi, subire modificazioni, avuto riguardo all'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, comportando la possibilità di periodi di attività LO stabilimento a livello giornaliero e/o settimanale. Anche in tal caso, per quanto concerne
i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla CP_5 tutte le qualifiche professionali presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi” In detto documento, ci si riferisce alla possibilità di rotazione, avuto riguardo alle “esigenze tecnico organizzative e produttive” e tenuto conto delle mansioni e della fungibilità dei singoli lavoratori. Le espressioni utilizzate tuttavia, ridondano in un generale effetto di indeterminatezza poiché dalla lettura del predetto documento non risultano determinati con chiarezza quali siano stati i criteri di individuazione dei meccanismi di rotazione tra tutto il personale dipendente. In altre parole, dalla lettura della comunicazione di avvio della procedura non è dato comprendere quali siano stati i criteri di rotazione e le concrete modalità applicative così da identificare in maniera chiara ed univoca i profili professionali che sarebbero stati oggetto di rotazione ed i criteri di operatività della rotazione stessa.
Il mero richiamo alle “esigenze tecniche organizzative e produttive”, nonché alle “mansioni e qualifiche professionali fungibili” non è sufficiente a superare il rilievo di genericità e incompletezza formulato dai lavoratori in merito all'atto introduttivo della procedura: il semplice richiamo a tali categorie generali, non riempito di alcun contenuto concreto come l'indicazione espressa di un parametro concreto a cui ancorare le stesse non assolve, come si è detto, all'onere di comunicazione, incombente sul datore di lavoro, ai sensi dagli artt. 1, comma 7, L. 223/91, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/75
e 2 D.P.R. 218/00. La giurisprudenza, infatti, ha ritenuto che: “la specificità dei criteri di scelta consiste (invece) nella idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri”, laddove “un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto un generico indirizzo di scelta” (v. sent. C. Cass. N. 7720/2004 cit.). Né alcun chiarimento ulteriore è rinvenibile nell'accordo stipulato in sede sindacale. In una fattispecie simile a quella in esame, la Corte di cassazione ha affermato che “… non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da sospendere o le modalità di loro rotazione in a non meglio CP_5 specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni. Nel senso della genericità del mero rinvio ad esigenze tecniche, organizzative e produttive ai fini della rotazione..” (v. Cass. 2216/16).
Anche più recentemente, la Suprema Corte con la sentenza n. 6761/2020 cit. ha ribadito, con particolare riferimento al requisito di specificità: “si è precisato (Cass. n. 22540 del 2013, Cass n.
25100 del 2013) che l'aggettivazione "non individua una specie nell'ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta".Si aggiunga poi che in tema di procedimento per la concessione della cigs, la L. L. n. 223 del 1991, art.
1, comma 7, nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro. Ne consegue che la violazione delle regole del procedimento incide direttamente sulla legittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale che non può essere assentito ove non sia stato indicato e comunicato né il criterio della rotazione né altro criterio che individui, in alternativa a quest'ultimo, i lavoratori da sospendere (cfr. Cass. n. 19618 del 2011 e molte altre successive cfr. tra le tante Cass. 12089 del
2016)”.
Giova, altresì, precisare che non ha pregio la tesi difensiva della secondo cui, a fronte CP_6 della scelta di sospendere tutto il personale in servizio presso lo stabilimento in cui lavorava Parte_1 non si sarebbe resa necessaria l'individuazione di specifici criteri selettivi di rotazione nella comunicazione di avvio della procedura, posto che una possibilità di rotazione è stata ivi prevista.
E' pur vero che, nel caso di specie, la società ha rappresentato la necessità di richiedere l'intervento della per tutti i lavoratori operanti nell'unità produttiva di LI, ma i criteri della rotazione CP_5 sono stati individuati in modo del tutto generico (“per quanto concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche professionali CP_5 presenti in azienda e che la stessa nel rispetto delle mansioni e delle stesse qualifiche professionali fungibili nonché delle esigenze tecnico –organizzative e produttive effettuerà la rotazione plurimensile tra i lavoratori sospesi”). Il punto è che dalla lettura di tale comunicazione emerge chiaramente che il ricorso alla CIGS, pur essendo inizialmente previsto per tutti i lavoratori LO stabilimento – e quindi senza che fosse ipotizzabile alcuna rotazione – ha comportato la previsione fin da tale comunicazione di una possibilità di deroga legata al presupposto dell'andamento “delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti”. In tal modo si è riservato la facoltà di prevedere delle modalità di rotazione tra i lavoratori sospesi con riferimento al presupposto dell'andamento delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti. Tutto ciò, tuttavia, non ha consentito assolutamente di verificare, né ex ante né ex post,il meccanismo di individuazione dei lavoratori da richiamare in servizio, stanti i riferimenti generici alle mansioni e alle qualifiche professionali “fungibili nonché delle esigenze tecnico – organizzative e produttive”. Non si è chiarito cioè – a differenza che per i periodi successivi - in che termini dovesse intendersi detta “fungibilità” e come la stessa operasse sul meccanismo di rotazione.
Di fatto, non è contestato che vi sia stato il rientro dalla CIGS del e che, quindi, la rotazione Parte_1 dei lavoratori sia effettivamente avvenuta ma non è risultato ben chiaro quali fossero in concreto i criteri seguiti, sia ad un'analisi preventiva che successiva. Le società hanno dedotto, quanto alle “esigenze di produzione” richiamate, che anche nella prima comunicazione le stesse consistevano nel residuo produttivo minimo del periodo in cui la Società attuava il complesso piano di riorganizzazione e, precisamente, nella produzione: della Cont componentistica per il Ducato (244) prodotto da in Brasile e dei pezzi di ricambio delle vetture non più in produzione dal 2009, Alfa Romeo 159 e 147. Ha allegato, pertanto, che questa produzione residua e minima era il substrato di attività (pari, all'incirca, al 10% della normale attività LO stabilimento) che giustificava la rotazione dei lavoratori durante il periodo oggetto di causa e che era ben nota ai Sindacati e ai dipendenti;
ha aggiunto che il riferimento alla fungibilità dei lavoratori, quale principale modalità attuativa del criterio della rotazione, precisava che lo stesso andava necessariamente letto in combinato disposto con il c.d. “diagramma di polivalenza” – pubblicato in ciascuna UTE e già da tempo condiviso con le OO.SS. – la cui predisposizione era avvenuta sulla scorta delle prescrizioni provenienti dagli Enti Internazionali di Certificazione della Qualità (processi
ISO 9001 e IATF 16949) di cui la PCMA si avvale nella predisposizione della propria organizzazione produttiva.
Va, tuttavia, rilevato che la regola della specificità dei criteri, che presiedono all'individuazione dei dipendenti da riammettere in servizio, poggia in primis sull'esigenza di rendere edotto il singolo lavoratore della ragione organizzativa in base alla quale il suo rapporto di lavoro viene sospeso: ciò significa che i predetti criteri possono dirsi specifici solo se garantiscono, innanzitutto, la conoscibilità ex ante della possibilità di fruire della rotazione.
In seconda battuta poi, come affermato dalla giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Torino sent.
n. 773/2013 ) in ipotesi di sospensione di tutti i lavoratori e previsione di eventuale futura rotazione degli stessi, deve ritenersi che nel fissare il principio secondo cui devono essere esplicitate le
“modalità della rotazione”, l'art. 1, 7° comma, della L. 223/1991 non impone che, all'inizio del periodo di cassa integrazione, ciascun lavoratore sia messo in grado di sapere quando e in quali giorni sarà richiamato in servizio oppure sospeso dal lavoro, ma vuole soltanto assicurare che il sacrificio imposto alle maestranze sia distribuito in modo proporzionato ed equilibrato sui lavoratori coinvolti;
è quindi irrilevante che la decisione di quando (cioè in quali giorni ) richiamare in servizio un lavoratore sia rimasta nella discrezionalità imprenditoriale, a condizione che la quantità delle giornate lavorative disponibili sia distribuita in maniera equilibrata tra tutti i dipendenti.” Nel caso in esame, tuttavia, sia la conoscibilità ex ante che la verificabilità ex post sono state certamente escluse alla luce della genericità delle enunciazioni contenute nella comunicazione di avvio della procedura del 15.6.2011.
Il vizio riscontrato non può, poi, ritenersi sanato dall'accordo intervenuto in sede sindacale. In primo luogo, come già precisato, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che: “ il vizio della comunicazione di avvio della procedura non può essere sanato con un successivo accordo seppur intervenuto prima della concreta sospensione dei lavoratori..” ( cfr.da ultimo Cass. 6761/2020 cit.) In secondo luogo, si rileva l'estrema genericità delle espressioni utilizzate anche nell'accordo del
29.6.2011.
Nell'accordo de quo si legge, invero: “… la suddetta rotazione avverrà in applicazione dei principi di legge, in particolare per quanto riguarda i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, si precisa che saranno interessate alla tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni CP_5 presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la
[...]
nel rispetto delle mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra Controparte_2 loro fungibili, nonché delle esigenze tecnico organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti, effettuerà la rotazione plurimensile tra lavoratori al lavoro e sospesi”. Anche nell'accordo, dunque, i criteri della rotazione sono stati individuati con le stesse generiche espressioni utilizzate nella comunicazione di avvio della procedura, facendosi riferimento: al necessario “rispetto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive legate alla riorganizzazione e delle richieste di fornitura da parte degli stabilimenti clienti,”; all'esigenza di tenere conto di “ tutte le qualifiche, i profili professionali e le mansioni presenti in azienda, nonché le attività, i settori e/o reparti produttivi e che la nel rispetto delle Controparte_2 Controparte_2 mansioni, delle qualifiche e dei profili professionali tra loro fungibili..”.
Conseguentemente, il vizio originario della comunicazione nemmeno astrattamente potrebbe ritenersi sanato dall'effettività del controllo sindacale.
Per questo motivo, dunque, non può ipotizzarsi nemmeno una verificabilità ex post dei criteri enunciati e seguiti nella scelta dei lavoratori da sospendere e da richiamare, secondo le incerte previsioni future adottate.
Se è pur vero che non si poteva pretendere nel caso di specie, vista la peculiarità delle circostanze, dal datore di lavoro una rigorosa predeterminazione delle modalità di rotazione con riferimento alla posizione di ciascun dipendente, a fronte di una rotazione eventuale e futura è, però, richiesto da parte dell'azienda quantomeno uno “sforzo organizzativo” diretto a consentire la determinabilità dei criteri della rotazione, mediante il riferimento espresso ad elementi oggettivi esterni, idonei a evitare che la scelta dei lavoratori da richiamare in servizio sia rimessa alla mera volontà datoriale.
L'appartenenza dei lavoratori alle distinte aree di attività o reparti (destinati ad essere coinvolti in diversa misura dalle sopravvenute richieste di produzione) sarebbe stata idonea ad integrare quell'elemento oggettivo esterno su cui avrebbe potuto (fin dall'inizio) fondare un criterio CP_6 adeguato a garantire la conoscibilità dei criteri di rotazione (come avvenuto, peraltro, nelle successive comunicazioni).
In definitiva, deve concordarsi con il Tribunale sulle conclusioni raggiunte in relazione a tale periodo,
e cioè che una comunicazione di apertura della procedura di CIGS assolutamente generica, come quella effettuata in data 15.6.2011 dalla “viola l'obbligo Controparte_2 di comunicazione previsto dall'art. 1, settimo comma l.23 luglio 1991, n. 223” e nessuna efficacia sanante può essere riconosciuta, per le ragioni sopra evidenziate, all'accordo sindacale posteriore all'avvio della CIGS.
6. Concludendo, dunque, deve confermarsi integralmente la sentenza impugnata, con rigetto degli appelli proposti.
7. In ragione della complessità delle questioni poste, del contrasto tuttora esistente nella giurisprudenza di merito, della reciproca soccombenza, sussistono motivi sufficienti per l'integrale compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
L'epoca del giudizio e il tenore della decisione adottata comportano la sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico di entrambi gli appellanti.
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta gli appelli, principale ed incidentali e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Dà atto che ricorrono per tutti gli appellanti, principale ed incidentali, le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002.
Così deciso in LI il giorno 30 aprile 2025
Il consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Chiara Di Benedetto dott.ssa Giovanna Guarino