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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 904 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8092/2024 RG discussa all'udienza del 25/03/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
PARENTE STEFANIZZI ALFONSO
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. DIOTALLEVI ALESSANDRO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte opponente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1)in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, per tutto quanto già dedotto in fatto ed in diritto perchè l'opposizione a precetto è fondata e sussiste il fumus boni juris ed il periculum in mora e, perchè sussiste un'evidente grave ed irreparabile danno nei confronti dell'opponente;
2)nel merito, dichiarare la nullità, inefficacia, improcedibilità ed inammissibilità dell'atto di precetto per tutte le ragioni di cui in premessa;
…
In punto di fatto ha rappresentato che:
1 L'atto di precetto notificato da all'opponente in data 17/06/2024, si basa su un decreto ingiuntivo CP_1 reso dal Tribunale civile di Roma-Sez. Lavoro in data 29/07/2013 n.7049/13 (n.21540/13
RG.) e notificato al Sig. in data 06/08/2013. Pt_1
deduceva con atto di precetto del 17/06/2024 di avere presentato in data CP_1
18/03/2016 dinanzi il Tribunale di Roma IV Sez. Lavoro, istanza di rimessione in termini per correzione errore materiale del suindicato decreto ingiuntivo, con conseguente provvedimento di accoglimento emesso dal Giudice in data 01/04/2016, cron. n.3631/17 e, di avere effettuato la notifica completa del decreto ingiuntivo unitamente a tutti gli atti relativi alla correzione materiale al Sig. in data 19/04/2016. Parte_1
Ebbene, il suindicato ricorso per decreto ingiuntivo su cui l'opposta fonda la sua richiesta di credito in realtà è nullo, inesistente ed inefficace, non potendo essere conseguentemente azionato nei confronti dell'opponente…
si è costituito sia nella fase di sospensiva sia nella presente fase di merito ribadendo CP_1 la correttezza del proprio operato.
***
Si ritiene utile riportare quanto deciso nella fase di sospensiva e, di seguito, aggiungere, ove necessari, ulteriori elementi a chiarimento dell'iter motivazionale:
Nelle note di trattazione parte ricorrente ha altresì fatto valere l'assenza di valido mandato difensivo dell'ente.
Al riguardo, va fatto presente come – in fattispecie riguardante il giudizio di legittimità – SU 075/2024 ha fatto presente che: il requisito della specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83, comma 3, c.p.c., non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto alla redazione dell'atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto che essa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, al ricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione del provvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione del ricorso stesso.
A fortiori, questo vale per il giudizio ordinario. Pertanto, nessun vizio della procura si riscontra.
2 Ulteriormente, va fatto presente come ha dato prova di avere notificato in data 19.4.16 il decreto CP_1 per come corretto.
Da ciò discende che Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c.
(anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto)
e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione (Cass. 36496/21; cfr. anche Cass. 18791/2009).
Deve quindi rilevarsi come la tardività nella notifica del decreto, ex art. 644 cpc, non conduca all'inesistenza dello stesso e tale vizio non sia rimettibile in dubbio tenuto conto che nessuna opposizione di merito avverso il decreto “oggetto di correzione di errore materiale” e poi notificato risulta essere stata effettuata.
Rispetto all'eccezione che ai tempi della seconda notifica il resistente sarebbe risultato “soggetto fallito”, va fatto presente come - in assenza di ulteriori difese di parte opponente - appaiono applicabili i principi di Cass. 6374/2011 e Cass. 14527/2020 (nonché Cass. 27 aprile 1981 n. 2542; ed anche, sostanzialmente, Cass. 27 luglio 1973 n. 2212).
In ultimo, trattandosi di censura attinente al merito della questione, l'eventuale vizio della procedura di correzione (ossia il suo essersi proceduto in casi non previsti) avrebbe sempre dovuto farsi valere nella fase di opposizione al decreto stesso e non nella attuale fase di opposizione a precetto rispetto alla quale, allo stato, il credito va ritenuto cristallizzato.
3 Ciò detto, si precisa che nelle more – in questa fase di merito – vi è stata anche nuova costituzione di merito da parte di con altro difensore. CP_1
Ciò precisato, si ribadiscono e confermano le argomentazioni spese in sede di sospensiva e non può che ribadirsi che la notifica del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. richieda ugualmente la proposizione dell'opposizione, circostanza pacificamente non avvenuta. Il ricorrente non ha neppure proposto opposizione tardiva ex art. 650 cpc.
Inoltre, parte ricorrente ha eccepito anche l'inefficacia sopravvenuta del precetto.
Orbene, si fa presente che l'art. 481 cpc prevede che:
Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione.
Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.
La giurisprudenza ha interpretato tale norma nel senso che il termine di decadenza resta sospeso mentre al creditore è nondimeno concessa la possibilità di agire ugualmente in via esecutiva, allocando su di sé l'eventuale rischio dell'accoglimento dell'opposizione (Cass.
2347/2022; Cass. 8465/2011).
Tuttavia, il precetto è stato notificato il 17.6.24 e la presente opposizione il 4.7.2024.
Pertanto, al momento del deposito dell'opposizione non si era verificata alcuna inefficacia del precetto stesso. Inoltre, il termine di legge è rimasto sospeso durante la pendenza di questa opposizione e pertanto non se ne può postulare l'inefficacia sopravvenuta in corso di causa.
Alla luce di quanto sopra, anche tale eccezione appare infondata.
Parimenti, rispetto all'eccezione che ai tempi della seconda notifica il resistente sarebbe risultato “soggetto fallito”, non può che riportarsi quanto già affermato in sede sommaria ed aggiungere (Cass. 6734/2011, in motivazione) che:
6.3. deve quindi ritenersi: da un lato, possibile per il creditore agire contro il suo debitore in proprio, anche quando sia fallito, potendo egli conseguire un titolo per la tutela postfallimentare delle sue ragioni di credito;
dall'altro, necessario per il
4 debitore fallito, destinatario di un'ingiunzione in proprio, opporsi in tale qualità nell'inerzia (del resto comprensibile, per l'inopponibilità alla massa di quel titolo) della curatela;
6.4. deve quindi concludersi nel senso che, spettando comunque al fallito una limitata capacità processuale, egli ha l'onere di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, verificandosi, in mancanza, anche nei suoi confronti l'effetto della definitività del monitorio stesso.
Appare quindi, in assenza di ulteriori argomentazioni sul punto dell'opposto (limitatosi a ribadire il proprio stato di fallito al momento della notifica del decreto ingiuntivo), che abbia fatto correttamente valere con il corrente precetto tutela postfallimentare delle CP_1 sue ragioni di credito.
Si ha – alla luce di quanto sopra – pertanto l'infondatezza del ricorso in opposizione.
La complessità della vicenda e le varie questioni giuridiche ad essa sottese rendono compensabili le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8092/2024, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 25/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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