Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 640/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in Via Libertà n. 193, Palermo, presso lo studio dell'Avv. LA
VENUTA GAETANO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in in Via Libertà n. 193, Palermo, presso lo studio dell'Avv. LA VENUTA GAETANO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 7 febbraio 2025 e sottoscritto il 19 novembre 2024. (matrimonio celebrato in Palermo, il 3 gennaio 1998).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
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Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento senza alcun obbligo a carico dell'altro, rinunciando i coniugi reciprocamente alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o contributo di mantenimento per sé stessi, provvedendo ognuno di essi a mantenersi autonomamente;
3) nessun contributo di mantenimento è previsto per la figlia
[...] in quanto maggiorenne ed economicamente autonoma, non Per_1 facendo più parte del nucleo familiare dei coniugi in quanto ha intrapreso il proprio percorso di vita, trasferendosi altrove (a Partinico in Via Di Franco
n.49);”
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Palermo (atto n. 3, P. II, S. A, Anno 1998) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 09/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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