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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/09/2025, n. 3332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3332 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
n. 5674/2021 R.G.
RE PUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5674/2021 R.G., avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza- ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. n. 689/1981 relative a sanzioni per emissione di assegni a vuoto,
vertente tra
in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore , Parte_1 Parte_2 elettivamente domiciliata in Locorotondo (BA), alla Via Calabria n. 17/a, presso lo studio dell'Avv. Angelo
Rosato, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso in opposizione ad ordinanza ingiunzione depositato telematicamente il 21.04.2021,
- RICORRENTE-opponente -
contro
, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Bari alla Piazza Aldo Moro n. 28, rappresentata e difesa, ai sensi dell'art. 6 comma 9 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150, dal funzionario delegato avv. Maria Blescia, giusta comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 15.11.2022,
- RESISTENTE-opposta -
- CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione orale del
25.09.2025 celebrata mediante trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento, ritualmente comunicato, le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e la causa è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria della sentenza ex artt. 2 e 6 del d.lgs. n. 150/2011
e 429 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con ricorso depositato telematicamente il 21.04.2021, in persona del titolare e Parte_1 legale rappresentante pro tempore , ha proprosto opposizione dinanzi al Tribunale di Bari ex Parte_2 art. 22 L. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. A00_149/005555/2021, prot. n. R.G.
414/S/2017 emessa in data 8.03.2021, notificata il 22.03.2021, con la quale la comminava CP_1 una sanzione amministrativa di €. 3.310,33 (comprensiva di spese di notifica) a carico del ricorrente per la
1 Dott. Luca Sforza
n. 5674/2021 R.G. violazione dell'art. 4, co. 2 del Regolamento CE n. 852/2004, sanzionato dall'art. 6, co. 5 del d.lgs. n. 193/2007, nonché per la violazione dell'art. 5, co. 1 del medesimo Regolamento CE n. 852/2004, sanzionato dall'art. 6, co. 6 del d.lgs. n. 193/2007, riscontrate sulla scorta dei verbali, rispettivamente, n. 16 e 17 del Pt_3 entrambi elevati in data 14.09.2017 e notificati a mani il 18.09.2017.
In particolare, tale ordinanza ingiunzione traeva origine dai suddetti due verbali di contestazione di illecito amministrativo n. 16 e n. 17 entrambi emessi in data 14.09.2017, con i quali a seguito dell'ispezione e degli accertamenti condotti dagli ispettori dell' in data 14.09.2017, era emerso che la società ricorrente Pt_4
“non rispettava i requisiti generali in materia di igiene di cui all'allegato II al regolamento CE n.852/2004
(vi è difformità da quanto dichiarato in DIA per la dislocazione del locale e delle attrezzature della zona laboratorio e manca lo spogliatoio per i dipendenti (Verbale di sopralluogo n.87/NVI)” (cfr. p.v. n. 16/2017), nonché “il piano di autocontrollo aziendale (HACCP) non era ben implementato per mancanza delle schede di registrazione allegate e previste dalle disposizioni di legge in merito (Verb. Sopralluogo n.87/NVI/Put)”
(cfr. p.v. n. 17/2013).
Con il ricorso ex art. 22 ss. L. 24/11/1981 n. 689, il ricorrente deduceva, con unica doglianza onnicomprensiva e non specificamente dettagliata, la circostanza per cui, per un verso, la mancanza degli spogliatoi all'interno dei locali della azienda non era prevista né dovuta da parte della predetta società, trattandosi di attività di laboratorio relativa solo alle analisi di gradazione e delle proprietà organolettiche dei prodotti primari, senza alcun rischio di contaminazione dei prodotti e, pertanto, senza alcuna necessità di predisposizione di appositi spogliatoi per i dipendenti tenuti ad indossare soltanto un camice da riporre in armadietti presenti in azienda, e per altro verso, la differente dislocazione dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto dichiarato in DIA, non poteva costituire oggetto di accertamento da parte degli ispettori sanitari, atteso chela diversa allocazione di locali o silos o macchinari non aveva alcuna incidenza sul rispetto delle norme relative al c.d. pacchetto igiene, essendo tenuto l'operatore vitivinicolo soltanto ad assicurare l'efficienza e l'economicità della produzione, riportandosi, ai fini della progettazione della cantina vinicola alle norme generali sull'edilizia e sul rispetto della tutela e salubrità dei luoghi di lavoro.
Inoltre, la ricorrente deduceva, altresì, l'erronea contestazione della violazione di cui al richiamato art. 5, co. 1 del Reg. CE n. 852/2004 in merito alla mancata predisposizione del piano di autocontrollo e delle schede di registrazione, trattandosi di violazione irrilevante e suscettibile di regolarizzazione postuma, come peraltro avvenuto successivamente con la comunicazione del 13.10.2017; chiedeva, pertanto, l'annullamento della ordinanza ingiunzione opposta con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 15.11.2022, si costituiva nel presente giudizio la , la quale impugnava e contestava quanto ex adverso asserito e CP_1 dedotto, in quanto infondato in fatto e in diritto.
La causa, istruita esclusivamente mediante acquisizione del fascicolo di prime cure, è stata decisa all'odierna udienza di discussione del 25.09.2025, celebrata mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione nelle forme ordinarie, ove è stata decisa con il deposito telematico in cancelleria della sentenza ex artt. 2 e 6
2 Dott. Luca Sforza
n. 5674/2021 R.G. del d.lgs. n. 150/2011, art. 127 ter, co. 4, ult. alinea, così come modificato dal d.lgs. n. 149/2022 e dalla legge n. 197/2022, e successivamente modificato dal d.lgs. n. 216/2024, c.d. correttivo , in vigore dal CP_2
25.01.2025, e art. 429 c.p.c..
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, le doglianze prospettate dalla ricorrente, da esaminare cumulativamente in quanto strettamente connesse e né specificamente dettagliate in ricorso, appaiono, prive di pregio giuridico, essendo in parte pacifiche e incontestate le infrazioni comunque riscontrate dagli ispettori verbalizzanti, ed in parte non corroborate sul piano giuridico le asserzioni di parte ricorrente in merito alla presunta non obbligatorietà di una specifica previsione di spogliatoi all'interno dei locali dell'azienda, non essendo previsto da alcuna disposizione normativa tra quelle richiamate ed oggetto di violazione, una deroga rispetto a taluni operatori addetti alla fase relativa alle analisi di gradazione ed organolettiche dei prodotti vitivinicoli, trattandosi, in ogni caso, di una fase altrettanto rilevante e coessenziale alla verifica delle proprietà specifiche del prodotto alimentare, soggetta, pertanto, al rispetto delle normativa inerente il c.d. pacchetto igiene.
Per altro verso, risultano generiche e frutto di una mera ricostruzione del tutto personale, le asserzioni inerenti la presunta irrilevanza della effettiva dislocazione dei locali e delle attrezzature rispetto a quanto dichiarato in DIA dalla stessa ricorrente, atteso che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente, le previsioni tecniche circa l'allocazione dei macchinari e l'esatta ubicazione dei locali afferisce al rispetto di normative tecniche previste proprio allo scopo di assicurare il rispetto della tutela dell'igiene in ogni fase di produzione e lavorazione del prodotto, al fine proprio di evitare contaminazioni dei prodotti trattati o esaminati o manipolati all'interno dei luoghi di lavoro, così contribuendo al mantenimento degli standard di tutela previsti dalla normativa europea e recepiti dalla normativa nazionale.
In punto di diritto, vale la pena rimarcare che, come noto, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, e spettando all'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, la prima può anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono a carico di quest'ultimo l'onere della prova contraria, purché i fatti sui quali essa si fonda siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto, alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, dovendosi ravvisare una connessione fra i fatti accertati e quelli ignoti, secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità se convenientemente motivato alla stregua di detto criterio (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 11698/2004).
Ne consegue che, ove la PA non provveda a dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito, secondo l'art. 23, comma 12, l. cit. l'opposizione deve essere accolta (cfr. Cass. civ., n. 5095/1999).
Orbene, non può negarsi che sotto il profilo probatorio gli elementi posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata appaiono corroborare il regime sanzionatorio applicato. CP_ Orbene, come correttamente evidenziato dalla difesa dell' regionale, con riguardo alla contestazione elevata con il verbale n. 16, già nelle controdeduzioni richieste dall'ufficio a seguito del ricorso amministrativo
3 Dott. Luca Sforza
n. 5674/2021 R.G. proposto dalla ricorrente, gli ispettori verbalizzanti, avevano avuto modo di chiarire che nei locali della ricorrente era stata variata la dislocazione di locali ed attrezzature, senza notifica di aggiornamento all'autorità competente rilevando, altresì, la mancanza di spogliatoio per i dipendenti così come previsto anche dal d.lgs n.81/2008, allegato IV “requisiti sui luoghi di lavoro:
1.12 e er il vestiario”, nonché dallo CP_4 CP_5 stesso Reg. CE n. 852/2004 (cd. Pacchetto igiene) il quale, nel definire la disciplina sull'igiene dei prodotti alimentari, interviene anche sul tema dei locali da adibire a spogliatoio del personale.
Ed invero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 Reg. CE n. 852/04, “Gli operatori del settore alimentare che eseguono qualsivoglia fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti successiva a quelle di cui al paragrafo 1, rispettano i requisiti generali in materia d'igiene di cui all'allegato II e ogni requisito specifico previsto dal regolamento CE…”; la disposizione suindicata, contenute nell'allegato II del regolamento, dedicato ai requisiti generali in materia di igiene applicabili, si riferisce, indistintamente, a tutti gli operatori del settore alimentare diversi dai produttori primari e, dunque, anche a coloro che si occupano delle analisi di laboratorio relative alla rilevazione delle caratteristiche organolettiche e di gradazione del prodotto analizzato, non essendo neppure stato espressamente indicato dalla ricorrente il motivo per il quale non sono stati adeguatamente predisposti gli spogliatoi per i propri dipendenti all'interno dell'opificio, dovendo ritenersi che l'operatore qualora intendesse non predisporre lo spogliatoio, sia comunque tenuto a motivare adeguatamente la propria scelta, nell'ambito delle procedure basate sui principi
HACCP.
Del resto la variazione dei locali rispetto a quanto dichiarato in DIA, senza preventiva notifica di aggiornamento all'autorità competente, costituisce circostanza pacifica ed incontestata tra le parti, di per sé idonea a integrare la fattispecie di cui al citato art. 4, co. 2 del Reg. CE n. 852/04, non potendosi, certamente, ritenere per quanto innanzi già evidenziato, e contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto dalla difesa Part di parte ricorrente, che l'esatta allocazione dei locali “non è e non può essere affare della poiché non ha alcuna, benché minima incidenza su quanto previsto dal pacchetto igiene” (cfr. pag. 3 del ricorso, in atti), attesa l'indiscutibile necessità del rispetto delle normative tecniche del settore per preservare la salubrità e l'igiene dei prodotti oggetto di lavorazioni, e stante l'incontestata difformità tra quanto dichiarato in DIA per la dislocazione del locale e delle attrezzature della zona laboratorio e quanto accertato in sede di sopralluogo effettuato.
Analogamente, con riferimento alla sanzione irrogata ex art. 5, co. 1 del citato Reg. CE n. 852/2004, di cui al verbale n. 17/2017, costituisce circostanza pacifica ed incontestata che alla data dell'ispezione le schede di registrazione mancavano poiché mai compilate, in palese violazione del Reg. CE 852/04, sicché la violazione elevata per aver accertato che il piano di autocontrollo aziendale (HACCP) non era ben implementato per mancanza delle predette schede previste dalle disposizioni di legge, risulta anch'essa incontestabile siccome oggettivamente riscontrata dagli ispettori verbalizzanti, e stanti le previsioni normative secondo cui le suddette schede di registrazione allegate al manuale di autocontrollo aziendale (HACCP) devono essere tutte compilate e opportunamente aggiornate, a nulla rilevando il “ravvedimento” dell'operatore con la regolarizzazione postuma avvenuta soltanto in data 13.10.2017, ossia successivamente all'ispezione del 14.09.2017: ed invero,
4 Dott. Luca Sforza
n. 5674/2021 R.G. ai sensi dell'art. 5 (analisi dei pericoli e punti critici di controllo) del citato Reg. CE n. 852/04 gli operatori del settore alimentare devono necessariamente “garantire che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma del presente articolo siano costantemente aggiornati”, essendo altresì previsto che: “…..gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP.
2. I principi del sistema HACCP di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
b) identificare
i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;
* Nota per la Gazzetta ufficiale. Inserire numero del regolamento che stabilisce norme specifiche in materia d'igiene per gli alimenti di origine animale. c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;
d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo;
f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e);
e g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f). Qualora intervenga un qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel processo o in qualsivoglia altra fase gli operatori del settore alimentare riesaminano la procedura e vi apportano le necessarie modifiche”.
Vale la pena soggiungere, quale ulteriore elemento che corrobora la legittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta, che la documentazione prodotta dalla stessa difesa di parte ricorrente afferente la suddetta regolarizzazione postuma, è come detto successiva al momento dell'ispezione e della infrazione riscontrata dagli ispettori in data 14.09.2017.
Ne consegue, pertanto, che alla luce di quanto innanzi evidenziato risultano prive di pregio le censure con le quali l'opponente lamenta la presunta insussistenza ed erroneità dei presupposti posti a fondamento dell'ordinanza ingiunzione opposta;
del resto, posto che la validità della contestazione è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l'esercizio del diritto di difesa, al quale è preordinata, e solo la accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (cfr. Cass. civ., n. 4459/2003; Cass. civ., n. 21007/2004), va rilevato che nel caso di specie la ricorrente risulta essere stata messa perfettamente in grado di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa in ordine alla violazione contestatagli.
L'opposizione va dunque rigettata, con conseguente conferma dell'ordinanza – ingiunzione n.
A00_149/005555/2021, prot. n. R.G. 414/S/2017 emessa in data 8.03.2021, e notificata il 22.03.2021.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, deve ritenersi che nulla va disposto, tenuto conto della costituzione della nel detto giudizio a mezzo di proprio funzionario ex art. 6, CP_1 comma 9, del d.lgs. n. 150/2011, con la conseguente esclusione della condanna al pagamento delle spese processuali, potendo, in dette ipotesi, essere limitata la statuizione alle sole “spese vive” ritualmente
5 Dott. Luca Sforza
n. 5674/2021 R.G. documentate e richieste, ma difettanti nel caso di specie (cfr. Cass. civ., 24.05.2011, n. 11389; in senso conforme, già Cass. civ., sez. 2, 27.08.2007, n. 18066).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente decidendo sull'opposizione proposta da in persona del titolare e legale rappresentante pro Parte_1 tempore , avverso l'ordinanza ingiunzione A00_149/005555/2021, prot. n. R.G. 414/S/2017 Parte_2 emessa dalla REGIONE PUGLIA in data 8.03.2021, e notificata il 22.03.2021, nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5674/2021, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Bari, il 25.09.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679 del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
6 Dott. Luca Sforza