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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/02/2025, n. 4392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4392 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8397/2023 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro AR SERVICE SPA, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA Civile Sent. Sez. 5 Num. 4392 Anno 2025 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: BROGI RAFFAELLA Data pubblicazione: 19/02/2025 2 di 8 XII OTTOBRE, presso lo studio dell’avvocato ARMELLA SARA ([...]) che lo rappresenta e difende sara.armella@ordineavvgenova.it -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE DI GIUSTIZIA DI SECONDO GRADO della LOMBARDIA n. 274/2023 depositata il 26/01/2023. Udite le conclusioni dell’avv. AN LL per l’AVVOCATURA dello STATO, dell’avv. SILVANA MELIAMBRO, su delega dell’avv. SARA ARMELLA, per AR SERVICE e del Sost. Proc. Gen. Dr. TOMMASO BASILE per la PROCURA GENERALE della CORTE di CASSAZIONE all’udienza del 20/11/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/11/2024 dalla Consigliera RAFFAELLA BROGI. FATTI DI CAUSA 1. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia (hinc: CGT), con sentenza n. 274/2023 depositata in data 26/01/2023, ha accolto l’appello proposto da Barentz Service s.p.a. contro la sentenza n. 2327/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in data 27/05/2021, annullando il provvedimento di diniego dell’amministrazione finanziaria avverso le istanze di revisione di alcuni accertamenti e conseguenti rimborsi proposte dalla società contribuente. 2. La richiesta di rimborso trae origine dall’importazione di alcune partite di DO tiottico da un produttore cinese, che la contribuente assume di aver indicato, per mero errore materiale, con un codice errato e diverso da quello identificativo dell’DO ER. Da tale errore è scaturita l’applicazione di un dazio pari al 6,5%. 3 di 8 3. La CGT – ritenuto che l’ispezione fisica dei prodotti eseguita al momento dell’importazione non fosse ostativa, alla luce della giurisprudenza della CGUE (C-496/19), della successiva richiesta di rimborso da parte del contribuente – ha rilevato come nel caso in esame la questione centrale ai fini della decisione non riguardasse la natura chimica del prodotto, cioè quella di DO tiottico, quanto la corrispondenza di quest’ultima dicitura a quella di DO ER. 3.1. Ha dato, quindi, risposta positiva a tale quesito fondandosi sulla documentazione della European Customs Inventory of Chemical (ECIS), che rappresenta l’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche, dove è indicato, per ciascuna sostanza, sia la denominazione ufficiale, che i relativi sinonimi, sia il CAS number associato. Ha rilevato che in tale inventario l’DO tiottico è considerato un sinonimo di DO ER, come dimostrato dall’attribuzione di uno stesso CAS number. 3.2. Ha ritenuto, poi, che la classificazione doganale deve essere conforme alla reale natura del prodotto e che non è corretta l’indicazione del codice associato alla macrocategoria in via residuale (dove confluiscono tutti i prodotti cui non sia associata una sottovoce specifica con il proprio codice), laddove esista, per un determinato prodotto, una sottovoce più analitica, come avvenuto nel caso di specie, dove a fronte della macrocategoria 29349990 la voce corretta è quella corrispondente all’DO ER. 3.3. Non assume, poi, rilievo l’indicazione di un CAS number non corretto nelle fatture del fornitore cinese, trattandosi di errore materiale. Allo stesso tempo non è neppure vero che il batch number indicato dal fornitore cinese nei certificati di analisi non consentisse alcuna associazione alla merce importata e alla sua natura di DO tiottico/ER, in quanto nelle fatture emesse dalla contribuente ai propri clienti (cui il prodotto era stato, successivamente, rivenduto) 4 di 8 era stato inserito proprio quel batch number, che permetteva di risalire al fornitore estero e al numero d’ordine. 4. Contro la sentenza della CGT l’Agenzia delle Dogane e dei LI (hinc: ADMO) ha proposto ricorso in cassazione con tre motivi. 5. La contribuente ha resistito con controricorso. 6. La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ., art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e 36, d.lgs. 31/12/1992, n. 546 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. 1.1. La ricorrente, con tale motivo, rileva che la sentenza sia incorsa in un vizio di motivazione apparente, per aver ritenuto la merce importata sulla base documenti prodotti dalla parte contribuente e nulla per difetto di motivazione. Nel caso di specie la Corte di secondo grado, nell’indicare la ragione posta alla base dell’accoglimento dell’appello della società – cioè la coincidenza merceologica tra l’DO tiottico e l’DO ER - non ha seguito un iter logico e fondato su assunti veritieri e corretti. 1.2. Contesta che ai fini della controversia rilevino gli esiti documentali della fase di importazione dal produttore cinese e di sdoganamento. Di conseguenza, occorre considerare tali diciture e non quanto scritto dalla controparte sulle fatture emesse in un momento successivo, in sede di rivendita della merce a terzi, quando la società avrebbe potuto sostenere a suo favore ciò che fosse stato più opportuno per lei, senza che la AN potesse, invece, eccepire o verificare alcunché in tale sede. A differenza di quanto sostenuto 5 di 8 dal rappresentante diretto, è rilevante la correttezza del CAS number riportato sulle fatture commerciali dichiarate nel campo 44 della bolletta doganale (CAS NO. 62-46-4), in quanto si tratta di un identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica e, pertanto, il produttore/fornitore è tenuto ad indicare correttamente tale elemento. 1.3. Rileva, inoltre, che la decisione sembra portare alla luce una omogeneità nella documentazione prodotta dalla controparte che in realtà non esiste: sono, infatti, molteplici le discrepanze emerse nel giudizio, che la CTR ha inteso superare con il semplice riferimento a «qualche incongruenza formale». A tal fine ha richiamato sia la diversa classificazione del CAS number 62-46-6 e 1077-28-7, sia quanto evidenziato nella sentenza di primo grado: «Le certificazioni di analisi del fornitore, peraltro in lingua cinese, riportano - poi - dei numeri identificativi dei lotti (batch numbers) che non vengono riscontrati né sulle fatture, né sui documenti consegnati alla AN in occasione della verifica… le fatture prodotte, riferite alla merce che si assume importata e poi rivenduta ai singoli clienti, indica nel' oggetto "DO thioctic", senza alcun riferimento né agli specifici lotti importi, di cui si assume l'identità, né alla diversa classificazione dell'DO ER”)». 2. Con il secondo motivo è stato contestato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame di fatto decisivo, con riferimento al mancato esame della formula chimica relativa a due sostanze di cui è stata assunta l’identità di composizione, sebbene una contenesse due atomi di zolfo e l'altra no. La prova della formula dei due acidi è un fatto notorio ovunque consultabile senza necessità di una consulenza tecnica l'DO tiottico contiene zolfo a differenza dell'DO ER. 6 di 8 3. Con il terzo motivo è stata contestata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell'art. 2697 cod. civ. e del regolamento comunitario 2.069.18. Il riferimento normativo deve essere, più correttamente riferito al Regolamento (UE) n. 2069/2018. La ricorrente rileva che incombe all'importatore che chieda alla revisione di una merce che ritenga erroneamente dichiarata la prova del relativo assunto. Per quanto riguarda l'DO esente a norma del regolamento europeo posto a fondamento del motivo di ricorso si tratta del solo DO ER (classificazione taric 2934 99 90 61) e non dell’DO tiottico. La voce taric del primo 29349990 61 nella banca dati taric indica la merce 5-(1,2-ditiolano-3-il) DO ER (CAS)RN)1077-28-7) mentre la voce dichiarata dalla parte e dallo stesso esportatore è la 2934999090 corrispondente a Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no;
altri composti eterociclici - - - altri. Si tratta, quindi, di un prodotto diverso da quelli elencati nella voce generale 2934 che comprende specificamente alla voce che termina col numero 61 l'DO ER. Rileva che, ad avviso di controparte, il composto chimico importato sia il «5-(1,2-ditiolano-3-il) DO ER o DO tiottico» sia assolutamente identico all'DO ER semplice. La catena di lettere e numeri prima della dicitura DO ER e, in particolare, la menzione «ditiolano» indicano, tuttavia, una modificazione dell'DO ER semplice mediante inserzione di due atomi di zolfo legati a due atomi di idrogeno all'inizio della catena di atomi che formano altrimenti l'DO ER. 4. Passando all’esame dei motivi di ricorso il primo motivo è infondato: nella specie la motivazione non è affatto apparente, essendo chiaro il percorso logico che ha condotto la CGT a giungere alla decisione, incentrato sulla ritenuta equivalenza dell’DO 7 di 8 ER e dell’DO tiottico, anche con riferimento alla documentazione dell’EICIS. Si tratta, quindi, non di motivazione apparente, ma piuttosto di motivazione non condivisa. 5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. 5.1. Il Regolamento (UE) n. 2069/2018 contiene in allegato in corrispondenza ex 2934 99 90 61 la seguente indicazione: 5-(1,2- ditiolano-3-il) DO ER (CAS RN 1077-28-7). Il CAS number appena richiamato è stato riferito nella sentenza impugnata anche al cd. DO tiottico. In merito a quest’ultimo la parte ricorrente si incentra sulla composizione della formula chimica, facendo riferimento al diverso CAS RN 109-52-4. In realtà, la sentenza ha ritenuto sulla base della documentazione prodotta e il riferimento alla cd. European Customs Inventory of Chemical Substance che il CAS number 1077-28-7 fosse riferibile tanto all’DO ER che all’DO tiottico. Di conseguenza, non assume rilievo la contestazione di parte ricorrente in ordine al fatto che il composto designato come «5-(1,2-ditiolano-3-il) DO ER o DO tiottico» non fosse identico all'DO ER semplice. Proprio la merce designata come «5-(1,2-ditiolano-3-il) DO ER» è quella che si trova esattamente indicata nell’allegato al Regolamento (UE) n. 2069/2018 in corrispondenza del numero di riferimento ex 2934 99 90 61 con CAS RN 1077-28-7. Di conseguenza, non è la composizione dell’DO ER semplice rispetto a quello designato 5-(1,2-ditiolano-3-il) DO ER, a venire in rilievo, quanto la circostanza che l’DO tiottico rientrasse o meno nell’ambito della formulazione chimica da ultimo indicata, consentendo, in tal modo la correzione dell’errore nell’indicazione del codice richiesta dalla società contribuente e il rimborso dei dazi. Sul punto la sentenza 8 di 8 impugnata ha dato riscontro con riferimenti documentali e una motivazione non scalfita dalle censure della parte ricorrente. 6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente procedimento, liquidate in Euro 7.655,00 oltre 15% spese generali, i.v.a. e ca. Così deciso in Roma, il 20/11/2024.
altri composti eterociclici - - - altri. Si tratta, quindi, di un prodotto diverso da quelli elencati nella voce generale 2934 che comprende specificamente alla voce che termina col numero 61 l'DO ER. Rileva che, ad avviso di controparte, il composto chimico importato sia il «5-(1,2-ditiolano-3-il) DO ER o DO tiottico» sia assolutamente identico all'DO ER semplice. La catena di lettere e numeri prima della dicitura DO ER e, in particolare, la menzione «ditiolano» indicano, tuttavia, una modificazione dell'DO ER semplice mediante inserzione di due atomi di zolfo legati a due atomi di idrogeno all'inizio della catena di atomi che formano altrimenti l'DO ER. 4. Passando all’esame dei motivi di ricorso il primo motivo è infondato: nella specie la motivazione non è affatto apparente, essendo chiaro il percorso logico che ha condotto la CGT a giungere alla decisione, incentrato sulla ritenuta equivalenza dell’DO 7 di 8 ER e dell’DO tiottico, anche con riferimento alla documentazione dell’EICIS. Si tratta, quindi, non di motivazione apparente, ma piuttosto di motivazione non condivisa. 5. Il secondo e il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati. 5.1. Il Regolamento (UE) n. 2069/2018 contiene in allegato in corrispondenza ex 2934 99 90 61 la seguente indicazione: 5-(1,2- ditiolano-3-il) DO ER (CAS RN 1077-28-7). Il CAS number appena richiamato è stato riferito nella sentenza impugnata anche al cd. DO tiottico. In merito a quest’ultimo la parte ricorrente si incentra sulla composizione della formula chimica, facendo riferimento al diverso CAS RN 109-52-4. In realtà, la sentenza ha ritenuto sulla base della documentazione prodotta e il riferimento alla cd. European Customs Inventory of Chemical Substance che il CAS number 1077-28-7 fosse riferibile tanto all’DO ER che all’DO tiottico. Di conseguenza, non assume rilievo la contestazione di parte ricorrente in ordine al fatto che il composto designato come «5-(1,2-ditiolano-3-il) DO ER o DO tiottico» non fosse identico all'DO ER semplice. Proprio la merce designata come «5-(1,2-ditiolano-3-il) DO ER» è quella che si trova esattamente indicata nell’allegato al Regolamento (UE) n. 2069/2018 in corrispondenza del numero di riferimento ex 2934 99 90 61 con CAS RN 1077-28-7. Di conseguenza, non è la composizione dell’DO ER semplice rispetto a quello designato 5-(1,2-ditiolano-3-il) DO ER, a venire in rilievo, quanto la circostanza che l’DO tiottico rientrasse o meno nell’ambito della formulazione chimica da ultimo indicata, consentendo, in tal modo la correzione dell’errore nell’indicazione del codice richiesta dalla società contribuente e il rimborso dei dazi. Sul punto la sentenza 8 di 8 impugnata ha dato riscontro con riferimenti documentali e una motivazione non scalfita dalle censure della parte ricorrente. 6. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deve essere, quindi, rigettato, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente procedimento, liquidate in Euro 7.655,00 oltre 15% spese generali, i.v.a. e ca. Così deciso in Roma, il 20/11/2024.