Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4318
CASS
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Applicabilità dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. per decorrenza del termine di fase dalla prima misura

    Il Tribunale del riesame ha ritenuto che, sebbene le misure di divieto di dimora e obbligo di dimora siano normativamente equivalenti quanto a gravità astratta, tra di esse si è frapposta una misura custodiale (arresti domiciliari), rendendo inapplicabile il principio di retrodatazione di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. Pertanto, è applicabile l'art. 297, comma 2, cod. proc. pen., con decorrenza dalla notifica dell'ordinanza che dispone l'obbligo di dimora.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 4318
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4318
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

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