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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 555/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15861/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi N. 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249057667284000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120022929687000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120198071436000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130221103370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140178572534000 TASSE AUTOMOBILISTICHE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150078908356000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190017268991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13392/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720249057667284000, notificato in data 27.06.2024, con il quale Agenzia delle Entrate – Riscossione pretende il pagamento di asseriti debiti per tassa automobilistica, fondati sulle seguenti cartelle di pagamento:
– cartella n. 09720120022929687000, pari ad € 187,20, per l'anno 2007;
– cartella n. 09720120198071436000, pari ad € 175,42, per l'anno 2009;
– cartella n. 09720130221103370000, pari ad € 329,68, per l'anno 2010;
– cartella n. 09720140178572534000, pari ad € 518,50, per gli anni 2011 e 2008;
– cartella n. 09720150078908356000, pari ad € 187,37, per l'anno 2012;
– cartella n. 09720190017268991000, pari ad € 149,50, per l'anno 2016.
Con la costituzione in giudizio e poi le proprie memorie illustrative, l'Agente della riscossione ha eccepito la pretesa definitività delle cartelle, la validità delle notifiche, l'assenza di prescrizione e l'efficacia interruttiva degli atti successivamente notificati.
Si è costituita anche la Regione Lazio che ha chiesto anch'essa di rigettare il ricorso.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre. La stessa Parte ricorrente ha ammesso che il bollo relativo all'anno 2016 è dovuto.
Le altre cartelle, fatta eccezione l'avi n. 09720229013738873000 e altre consegnate nella mani della
Contribuente, risultano depositati presso il comune stante l'assenza e/o l'irreperibilità della Contribuente.
Sul punto va rilevata l'INESISTENZA GIURIDICA dato che la presunta notifica sarebbe avvenuta tramite servizio postale ex art. 140 c.p.c. In caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e
9 della Legge n. 890/1982, ha l'obbligo, dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito. In conseguenza, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla.
Nel caso di specie nemmeno è stata data prova della regolare notifica anche della prodromica intimazione di pagamento, oltre che delle cartelle (alcune relate qui versate risultano in bianco ed altre consegnate al marito della Ricorrente).
In tema di notifica della cartella di pagamento non è sufficiente la compiuta giacenza per ritenere valida la notifica della cartella di pagamento al contribuente irreperibile. Infatti, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cpc, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2621 del 28/01/2022. La Suprema
Corte rilevava che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informative, in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, esprimere un giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. Precisava la Cassazione che la raccomandata informativa non era stata consegnata al destinatario perché «sconosciuto», di conseguenza, il giudizio sulla ricezione effettiva o almeno "legale” della stessa non poteva che essere negativo, con la conseguenza che era onere dell'agente procedere a rinnovare la notificazione non perfezionatasi.
In un altro caso Sul punto la Cassazione ha precisato: “Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd “notifica diretta”) che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 14/11/2019,
n. 29642). Orbene la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito quante volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza”. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma,
Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. (Cass. n. 28618/2024, si veda anche Cass. n. 24555/2024).
Né l'estratto di ruolo sostituisce l'esibizione della (copia della) cartella di pagamento (Consiglio di Stato
4/2022).
Da tutto quanto precede ne discende anche la prescrizione delle pretese erariali (il bollo auto notoriamente subisce la prescrizione triennale, cfr. recente Cass. Ordinanza n.11182 del 26/04/2024 che conferma quadro prescrizioni tributi locali 5 anni in genere, eccezione bollo auto 3 anni) ed anche quanto alle sanzioni e degli interessi, notoriamente il cui termine prescrizionale è di 5 anni (cfr. tra le altre Corte di Cassazione Civile,
Sezione Tributaria, Ordinanza del 27 febbraio 2024 n. 5220).
Se l'Ufficio notificante non dimostra l'irreperibilità assoluta del destinatario della cartella di pagamento, essa deve considerarsi “relativa” e ciò comporta che la notifica può dirsi validamente eseguita soltanto se sono stati curati tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile. In particolare, deve risultare il ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito del plico presso la casa comunale. Nella specie non è stata provata l'irreperibilità assoluta che si differenzia tra l'altro dalla irreperibilità relativa con cui sono state notificate nella stessa fattispecie altre cartelle. L'irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c. in effetti avrebbe richiesto nuove e diverse ricerche anagrafiche invece non eseguite e qui ancor di più non dimostrate.
In ordine alla eccepita nullità della notificazione delle cartelle di pagamento indicate nella intimazione impugnata è fondata l'eccezione di parte Ricorrente, rimanendo quindi assorbiti tutti gli altri motivi d'impugnazione. In tema di notificazione a mezzo posta, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario, la prova del perfezionamento della corretta procedura deve avvenire attraverso l'invio della raccomandata informativa, mediante l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento. Al riguardo per dimostrare la spedizione e ricezione della raccomandata informativa nei casi di irreperibilità relativa del destinatario non possono essere utilizzati distinte postali o documenti interni equipollenti, quali archivi o registri dell'amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale (Cass. n. 29138 del 2018; Cass. Ord. n.
6130 del 2020).
Con la decisione n. 17097 del 15/6/2023 la Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella esattoriale al contribuente irreperibile è nulla se non viene fornita la prova di ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 del codice di procedura civile.
Aggiungasi che, volendo, come ha fatto nella specie, l'Agente della riscossione depositi l'estratto di ruolo, che ne costituisce un equipollente, ma soprattutto la relata di notifica e la CAD della raccomandata informativa
(Cfr. Cass. 2550/2024; la medesima Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ha ribadito la necessità della produzione in giudizio della CAD, ai fini della prova del perfezionamento dell'iter notificatorio a formazione progressivo in parola, con le successive ordinanze n. 26957 del 17 ottobre 2024 e n. 27948 del 29 ottobre
2024).
È ormai chiaro e consolidato che la legge stabilisce che i termini di prescrizione del bollo auto sono di tre anni, con alcune eccezioni. Questi tre anni vanno calcolati in modo specifico, iniziando dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la tassa doveva essere versata, e terminano il 31 dicembre del terzo anno. Valga un principio ormai consolidato di cui il Giudice è persuaso. La semplice notifica della cartella non interrompe in modo definitivo i termini di prescrizione. Interrompe sì il decorso del termine, ma questo poi riparte da capo: se passa troppo tempo senza che l'amministrazione agisca, la cartella può considerarsi prescritta (come alcune qui rilevate).
Esiste anche un altro termine che l'Agente della riscossione deve rispettare per riscuotere i crediti che gli sono stati affidati: dalla notifica della cartella non deve trascorrere più di 1 anno ai fini dell'azione esecutiva.
Se l'espropriazione non è stata iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa dovrà essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene una nuova intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. La regola è prevista dall'art. 50 del D.P.R. n.
602 del 1973.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è parzialmente accolto (tranne nella parte che riguarda il bollo 2016 che invece è dovuto). Spese compensate per la decisione assunta.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15861/2024 depositato il 22/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Lazio - Via R. Raimondi Garibaldi N. 7 00145 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.regione.lazio.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249057667284000 BOLLO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120022929687000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720120198071436000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130221103370000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140178572534000 TASSE AUTOMOBILISTICHE - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150078908356000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190017268991000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13392/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento n. 09720249057667284000, notificato in data 27.06.2024, con il quale Agenzia delle Entrate – Riscossione pretende il pagamento di asseriti debiti per tassa automobilistica, fondati sulle seguenti cartelle di pagamento:
– cartella n. 09720120022929687000, pari ad € 187,20, per l'anno 2007;
– cartella n. 09720120198071436000, pari ad € 175,42, per l'anno 2009;
– cartella n. 09720130221103370000, pari ad € 329,68, per l'anno 2010;
– cartella n. 09720140178572534000, pari ad € 518,50, per gli anni 2011 e 2008;
– cartella n. 09720150078908356000, pari ad € 187,37, per l'anno 2012;
– cartella n. 09720190017268991000, pari ad € 149,50, per l'anno 2016.
Con la costituzione in giudizio e poi le proprie memorie illustrative, l'Agente della riscossione ha eccepito la pretesa definitività delle cartelle, la validità delle notifiche, l'assenza di prescrizione e l'efficacia interruttiva degli atti successivamente notificati.
Si è costituita anche la Regione Lazio che ha chiesto anch'essa di rigettare il ricorso.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre. La stessa Parte ricorrente ha ammesso che il bollo relativo all'anno 2016 è dovuto.
Le altre cartelle, fatta eccezione l'avi n. 09720229013738873000 e altre consegnate nella mani della
Contribuente, risultano depositati presso il comune stante l'assenza e/o l'irreperibilità della Contribuente.
Sul punto va rilevata l'INESISTENZA GIURIDICA dato che la presunta notifica sarebbe avvenuta tramite servizio postale ex art. 140 c.p.c. In caso di notificazione a mezzo posta, l'ufficiale postale, qualora non abbia potuto consegnare l'atto al destinatario o a persona abilitata a riceverlo in sua vece, ai sensi degli artt. 8 e
9 della Legge n. 890/1982, ha l'obbligo, dopo aver accertato che il destinatario non ha cambiato residenza, dimora o domicilio, ma è temporaneamente assente e che mancano persone abilitate a ricevere il piego, di rilasciare al notificando l'avviso del deposito del piego nell'ufficio postale e di provvedere alla compilazione dell'avviso di ricevimento che, con la menzione di tutte le formalità eseguite, deve essere restituito al mittente, dopo la scadenza del termine di giacenza dei dieci giorni dal deposito. In conseguenza, ove l'avviso di ricevimento non contenga precisa menzione di tutte le descritte operazioni e in difetto di dimostrazione dell'attività svolta dall'ufficiale postale offerta aliunde dal notificante, la notifica è radicalmente nulla.
Nel caso di specie nemmeno è stata data prova della regolare notifica anche della prodromica intimazione di pagamento, oltre che delle cartelle (alcune relate qui versate risultano in bianco ed altre consegnate al marito della Ricorrente).
In tema di notifica della cartella di pagamento non è sufficiente la compiuta giacenza per ritenere valida la notifica della cartella di pagamento al contribuente irreperibile. Infatti, è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 cpc, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale. Così si è espressa la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2621 del 28/01/2022. La Suprema
Corte rilevava che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informative, in quanto solo dall'esame concreto di tale atto il giudice del merito e, qualora si tratti di atto processuale, anche il giudice di legittimità, può desumere la "sorte" della spedizione della "raccomandata informativa", quindi, esprimere un giudizio sulla sua ricezione, effettiva o almeno "legale" (intesa come facoltà di conoscere l'avviso spedito e quindi tramite lo stesso l'atto non potuto notificare), della raccomandata medesima da parte del destinatario. Precisava la Cassazione che la raccomandata informativa non era stata consegnata al destinatario perché «sconosciuto», di conseguenza, il giudizio sulla ricezione effettiva o almeno "legale” della stessa non poteva che essere negativo, con la conseguenza che era onere dell'agente procedere a rinnovare la notificazione non perfezionatasi.
In un altro caso Sul punto la Cassazione ha precisato: “Nella specie ricorre pacificamente l'ipotesi della notifica a mezzo posta ordinaria (cd “notifica diretta”) che, come espressamente è stabilito dal prefato art. 14, è disciplinata secondo le regole del servizio postale ordinario previste per le raccomandate a mezzo posta, e dunque non necessita, tra l'altro, di alcuna relata di notifica né va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (Cass. 14/11/2019,
n. 29642). Orbene la necessità dell'invio della raccomandata risulta, anche in caso di notifica attraverso il servizio universale, come dovuta e la relativa validità è subordinata alla prova dell'avviso di deposito quante volte la notifica avvenga per “compiuta giacenza”. Infatti, la necessità in tal caso della prova dell'invio dell'avviso deve essere confermata anche con riguardo alla notifica diretta perché “Pur nella diversità delle due modalità notificatorie in parte qua ossia in relazione alla spedizione della CAD -quella codicistica attuata dall'ufficiale giudiziario con il concorso dell'agente postale, quella postale attuata esclusivamente da quest'ultimo- non può che ravvisarsi un'unica ratio legis che è quella -profondamente fondata sui principi costituzionali di azione e difesa (art. 24, Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, secondo comma,
Cost.)- di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo o comunque di quelli previsti dall'art. 1, legge 890/1982 (atti giudiziari civili, amministrativi e penali)”. (Cass. n. 28618/2024, si veda anche Cass. n. 24555/2024).
Né l'estratto di ruolo sostituisce l'esibizione della (copia della) cartella di pagamento (Consiglio di Stato
4/2022).
Da tutto quanto precede ne discende anche la prescrizione delle pretese erariali (il bollo auto notoriamente subisce la prescrizione triennale, cfr. recente Cass. Ordinanza n.11182 del 26/04/2024 che conferma quadro prescrizioni tributi locali 5 anni in genere, eccezione bollo auto 3 anni) ed anche quanto alle sanzioni e degli interessi, notoriamente il cui termine prescrizionale è di 5 anni (cfr. tra le altre Corte di Cassazione Civile,
Sezione Tributaria, Ordinanza del 27 febbraio 2024 n. 5220).
Se l'Ufficio notificante non dimostra l'irreperibilità assoluta del destinatario della cartella di pagamento, essa deve considerarsi “relativa” e ciò comporta che la notifica può dirsi validamente eseguita soltanto se sono stati curati tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 140 del codice di procedura civile. In particolare, deve risultare il ricevimento della raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito del plico presso la casa comunale. Nella specie non è stata provata l'irreperibilità assoluta che si differenzia tra l'altro dalla irreperibilità relativa con cui sono state notificate nella stessa fattispecie altre cartelle. L'irreperibilità assoluta ex art. 143 c.p.c. in effetti avrebbe richiesto nuove e diverse ricerche anagrafiche invece non eseguite e qui ancor di più non dimostrate.
In ordine alla eccepita nullità della notificazione delle cartelle di pagamento indicate nella intimazione impugnata è fondata l'eccezione di parte Ricorrente, rimanendo quindi assorbiti tutti gli altri motivi d'impugnazione. In tema di notificazione a mezzo posta, in caso di irreperibilità temporanea del destinatario, la prova del perfezionamento della corretta procedura deve avvenire attraverso l'invio della raccomandata informativa, mediante l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento. Al riguardo per dimostrare la spedizione e ricezione della raccomandata informativa nei casi di irreperibilità relativa del destinatario non possono essere utilizzati distinte postali o documenti interni equipollenti, quali archivi o registri dell'amministrazione finanziaria o attestazioni dell'ufficio postale (Cass. n. 29138 del 2018; Cass. Ord. n.
6130 del 2020).
Con la decisione n. 17097 del 15/6/2023 la Cassazione ha chiarito che la notifica della cartella esattoriale al contribuente irreperibile è nulla se non viene fornita la prova di ricezione della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 del codice di procedura civile.
Aggiungasi che, volendo, come ha fatto nella specie, l'Agente della riscossione depositi l'estratto di ruolo, che ne costituisce un equipollente, ma soprattutto la relata di notifica e la CAD della raccomandata informativa
(Cfr. Cass. 2550/2024; la medesima Corte di Cassazione, Sezione tributaria, ha ribadito la necessità della produzione in giudizio della CAD, ai fini della prova del perfezionamento dell'iter notificatorio a formazione progressivo in parola, con le successive ordinanze n. 26957 del 17 ottobre 2024 e n. 27948 del 29 ottobre
2024).
È ormai chiaro e consolidato che la legge stabilisce che i termini di prescrizione del bollo auto sono di tre anni, con alcune eccezioni. Questi tre anni vanno calcolati in modo specifico, iniziando dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la tassa doveva essere versata, e terminano il 31 dicembre del terzo anno. Valga un principio ormai consolidato di cui il Giudice è persuaso. La semplice notifica della cartella non interrompe in modo definitivo i termini di prescrizione. Interrompe sì il decorso del termine, ma questo poi riparte da capo: se passa troppo tempo senza che l'amministrazione agisca, la cartella può considerarsi prescritta (come alcune qui rilevate).
Esiste anche un altro termine che l'Agente della riscossione deve rispettare per riscuotere i crediti che gli sono stati affidati: dalla notifica della cartella non deve trascorrere più di 1 anno ai fini dell'azione esecutiva.
Se l'espropriazione non è stata iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa dovrà essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene una nuova intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. La regola è prevista dall'art. 50 del D.P.R. n.
602 del 1973.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è parzialmente accolto (tranne nella parte che riguarda il bollo 2016 che invece è dovuto). Spese compensate per la decisione assunta.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate.