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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/09/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1380/2022
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di SaSSri
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promoSS da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in SaSSri, Viale Umberto n. 42;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, Via Dante n. 23, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 22 settembre 2022, ha Parte_1 evocato in giudizio la resistente indicata in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. La ricorrente ha dedotto di essere Professore Associato di Dermatologia presso l'Università degli Studi di SaSSri, nonché Dirigente Medico presso la AOU di SaSSri sin dal 27 aprile 2007.
3. La Prof.SS ha allegato che con la deliberazione n. 376 del 19 maggio 2014, Pt_2
l ha rideterminato e riconosciuto – con decorrenza dal Controparte_1 1° luglio 2007 - l'ammontare dell'indennità di posizione variabile aziendale dovuta al personale universitario docente e ricercatore con incarico di tipologia da “C3” a superiore.
4. La ricorrente ha lamentato che gli incarichi da lei svolti avrebbero tuttavia dovuto essere valutati di una categoria superiore rispetto a quella concretamente riconosciuta, posto che l'incarico ricoperto quale medico chirurgo specialista in dermatologia sarebbe da ricondurre agli incarichi di alta specializzazione, ovvero alla categoria C1.
5. La ricorrente ha altresì allegato di rivestire l'incarico di Responsabile dell'Unità Operativa
CompleSS di dall'1.6.2014, che secondo la deliberazione n. 104/2002 Parte_3 dell'ASL di SaSSri avrebbe dovuto essere riconosciuto di categoria B2.
6. La Prof.SS ha inoltre rappresentato di aver mantenuto l'incarico e le Pt_2 responsabilità possedute anche successivamente, nell'ambito dell'articolazione interna di struttura compleSS, quale sarebbe la clinica dermatologica, con incarico da ricondurre alla categoria B2.
7. Sulla base di quanto dedotto, la ricorrente ha rivendicato la corresponsione di differenze retributive per complessivi € 68.982,78, in relazione all'incarico di categoria C1 svolto sino a maggio 2014 e a quelli B2 da giugno 2014 in avanti, a titolo di indennità perequativa di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999.
8. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“1) Voglia il Tribunale di SaSSri, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:
2) Accertato lo svolgimento delle mansioni assistenziali sopra descritte e lo svolgimento in favore della AOU di SaSSri dell'incarico in espositiva dichiarare il diritto della ricorrente a godere del pieno trattamento economico retributivo e dei connessi incrementi stipendiali spettanti ai sensi di legge, degli atti aziendali e degli accordi su richiamati;
3) per l'effetto condannare l per quanto di Controparte_1 competenza, al pagamento della complessiva somma di euro 68.982,78 (periodo maggio
2007 – luglio 2020, per le causali di cui in ricorso, e di quelle ulteriori e successive a luglio 2020 maturande ed accertande, con interessi dalle singole scadenze al saldo;
4) con vittoria di spese e competenze professionali”.
9. Si è costituita in giudizio l'AOU DI SASSARI, eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale delle pretese azionate dalla controparte, nonché l'effetto di
2 giudicato scaturente dal precedente giudizio tra le parti, terminato con la sentenza resa da questa Sezione, n. 319/2020 del 9.12.2020, con riferimento alle differenze relative al periodo 2007-2013.
10. In ogni caso, l'Avvocatura Distrettuale ha chiesto l'integrale rigetto della pretesa avversaria, posto che la ricorrente riteneva senza fondamento di aver ricoperto un incarico di alta specializzazione sussumibile nella categoria C1, né comunque la lavoratrice aveva mai diretto alcuna struttura semplice, con riferimento all'incarico di livello B2, al di là dei periodi temporanei in cui ha svolto il ruolo di Responsabile dell per Parte_4 cui era stato corrisposto il trattamento economico relativo all'incarico di tipo A.
11. Istruita la controversia solo documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente, deve darsi atto della tempestività della memoria di costituzione depositata dalla convenuta.
13. Invero, risulta in atti che l'AOU DI SASSARI si sia costituita mediante deposito di due memorie, la prima in data 5.5.2023 e la seconda in data 15.5.2023;
considerato che
la prima udienza è stata tenuta in data 16.5.2023, la prima memoria è tempestiva. Così la resistente non è decaduta dall'eccezione di prescrizione, essendo invece il giudicato comunque rilevabile d'ufficio.
14. In ogni eventualità, è assorbente rilevare l'infondatezza nel merito del ricorso, circostanza che ne determina il rigetto integrale.
15. Invero, va anzitutto rilevata l'assenza di allegazioni idonee a sostenere la tesi della ricorrente, vale a dire l'esercizio, protratto e continuato, di mansioni o attività che giustificherebbero le differenze retributive, dovute ex artt. 6 d.lgs. n. 517 del 1999 e 31
D.P.R. n. 761 del 1979, in quanto sussumibili negli incarichi dirigenziali delle categorie
C1 e B2, superiori alla categoria formalmente riconosciutale.
16. Con riferimento a tale ultimo punto, si evidenzia altresì che in ricorso è carente l'allegazione in ordine alla tipologia di incarico conferita alla ricorrente, facendosi riferimento solo alla categoria C3 e superiore;
né viene prodotto in atti l'allegato alla
3 deliberazione n. 376 del 2014 (doc. 12), ma solo l'allegato parziale alla deliberazione n.
778 del 2014 (doc. 13), in cui non figura la Prof.SS . Pt_2
17. Peraltro, secondo quanto allegato dall'Avvocatura, a quest'ultima sarebbe stato riconosciuto un incarico di categoria C2; anche qui però si deve rilevare che l'allegato alla deliberazione n. 376 del 2014 prodotto dalla difesa erariale contiene un elenco di soggetti a cui è stato conferito un incarico “C3 e superiore”, senza ulteriore specificazione con riferimento alla posizione della ricorrente (doc. 1.1).
18. In ogni eventualità, sia che l'incarico conferito fosse di categoria C3 sia di categoria C2, si deve evidenziare la carenza di allegazioni in ricorso rispetto alla riconducibilità dell'incarico svolto all'interno della categoria C1, limitandosi la ricorrente a sostenere che quest'ultima “è medico chirurgo specialista in dermatologia tale incarico è ascrivibile alla categoria C1 (incarico di alta specializzazione)”.
19. Quanto al periodo successivo all'1.6.2014, in ricorso si sostiene che “la ricorrente riveste anche formalmente l'incarico di Responsabile dell'Unita Operativa CompleSS di
. Secondo i criteri indicati nella Deliberazione 104 /2002 della ASL di Parte_3
SaSSri e deve essere riconosciuto la categoria B2. Anche successivamente (doc 3b e 3c) la Prof.SS ha mantenuto l'incarico e le responsabilità possedute, nell'ambito Pt_2 della articolazione interna di struttura compleSS, qual è considerata la
[...]
, con incarico inquadrabile nella fascia B2”. CP_2
20. Dalle sole citate allegazioni ricava la ricorrente che, per effetto della normativa in materia, avrebbe il diritto a ricevere, a parità di incarico, mansioni, funzioni e anzianità, un trattamento economico pienamente equipollente a quello del personale inquadrato nei ruoli del SSN che presta servizio presso la Controparte_1
21. Nondimeno, in mancanza di asserzione, oltre che di prova, in ordine alla tipologia delle mansioni svolte, delle attività concretamente espletate, delle modalità temporali e fattuali di svolgimento dell'incarico ricoperto e, infine, della durata nel tempo di tali incarichi, è preclusa al giudicante la possibilità del procedimento di sussunzione nella categoria degli incarichi dirigenziali invocati.
22. L'accertamento del diritto alle differenze retributive derivanti da svolgimento di incarichi dirigenziali superiori a quello formalmente conferito presuppone, anche ai fini
4 perequativi, che a monte vi sia la descrizione e la dimostrazione dello svolgimento di attività attribuibile a quegli incarichi superiori dirigenziali ambiti.
23. Invero, si deve rilevare che la deliberazione della , con la Parte_5 quale è stata definita la retribuzione di posizione aziendale per il personale Dirigente dell'Area Medica, richiamata negli stessi conferimenti di incarichi in atti e vigente nelle more della ridefinizione e graduazione delle funzioni aziendale degli incarichi della medesima Area, in relazione agli incarichi di alta specializzazione C1, stabilisce che
“L'Azienda predetermina l'elenco delle articolazioni funzionali della struttura compleSS caratterizzate dalla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali-quantitative complesse riferite alla disciplina ed alla organizzazione interna della struttura compleSS. In particolare il livello di responsabilità al quale si riferisce il presente incarico presuppone un'attività di coordinamento e di indirizzo professionale, promozione dell'aggiornamento professionale e assunzione di responsabilità vicaria in caso di assenza del Responsabile di Struttura compleSS, qualora ne ricorrano le condizioni” (doc. 8 fasc. ricorrente).
24. Ebbene, come già posto in luce, la Prof.SS alcunché deduce in ordine alla Pt_2 riconducibilità dell'incarico svolto a quello di elevata specializzazione, piuttosto che nelle categorie C2 o C3, né che l'atto aziendale dell prevedesse Controparte_1
l'istituzione di tale incarico.
25. Quanto al periodo successivo in cui la Prof.SS ha ricoperto il ruolo di Pt_2
Responsabile dell'Unita Operativa CompleSS di Dermatologia, come correttamente eccepito dall'Avvocatura, tale incarico è stato svolto temporaneamente dall'1.6.2014 al
31.8.2016 (docs. 3a, 3b e 3c fasc. ricorrente), ed è stato corrisposto il trattamento economico corrispondente alla categoria A, secondo quanto risulta negli stessi atti di conferimento, conformemente alla graduazione degli incarichi determinata nella deliberazione della di SaSSri n. 104/2002. Pt_5
26. Pertanto, alla ricorrente è stato effettivamente affidato un incarico superiore al livello B2 richiesto in ricorso, con trattamento economico maggiore.
27. Quanto infine al periodo successivo alla scadenza dell'incarico di Responsabile dell'Unità
Operativa CompleSS di non vi è poi alcuna prova in ordine alla posizione e Parte_3 all'incarico ricoperti dalla Prof.SS , limitandosi quest'ultima a sostenere di Pt_2
5 aver mantenuto l'incarico e le responsabilità possedute, nell'ambito dell'articolazione interna alla struttura compleSS, con diritto al riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente al livello B2.
28. Tuttavia, agli atti non risulta alcun ulteriore conferimento di incarichi alla ricorrente, né che questi ultimi siano ascrivibili alla categoria B2, che secondo le tipologie di incarichi conferibili, corrisponde alla direzione di una struttura semplice quale articolazione organizzativa di struttura compleSS, circostanza neanche adombrata dalla parte attrice.
29. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va quindi rigettato.
30. Con riferimento alle spese di lite, queste ultime seguono il principio della soccombenza e vengono dunque poste in capo alla ricorrente, secondo la quantificazione indicata in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al 2022.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte convenuta, liquidate in complessivi € 6.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
SaSSri, 24/09/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
6
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di SaSSri
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promoSS da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli Avv.ti Paolo Sechi e Mavi Piredda, elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in SaSSri, Viale Umberto n. 42;
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in Cagliari, Via Dante n. 23, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
OGGETTO: differenze retributive
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 22 settembre 2022, ha Parte_1 evocato in giudizio la resistente indicata in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate.
2. La ricorrente ha dedotto di essere Professore Associato di Dermatologia presso l'Università degli Studi di SaSSri, nonché Dirigente Medico presso la AOU di SaSSri sin dal 27 aprile 2007.
3. La Prof.SS ha allegato che con la deliberazione n. 376 del 19 maggio 2014, Pt_2
l ha rideterminato e riconosciuto – con decorrenza dal Controparte_1 1° luglio 2007 - l'ammontare dell'indennità di posizione variabile aziendale dovuta al personale universitario docente e ricercatore con incarico di tipologia da “C3” a superiore.
4. La ricorrente ha lamentato che gli incarichi da lei svolti avrebbero tuttavia dovuto essere valutati di una categoria superiore rispetto a quella concretamente riconosciuta, posto che l'incarico ricoperto quale medico chirurgo specialista in dermatologia sarebbe da ricondurre agli incarichi di alta specializzazione, ovvero alla categoria C1.
5. La ricorrente ha altresì allegato di rivestire l'incarico di Responsabile dell'Unità Operativa
CompleSS di dall'1.6.2014, che secondo la deliberazione n. 104/2002 Parte_3 dell'ASL di SaSSri avrebbe dovuto essere riconosciuto di categoria B2.
6. La Prof.SS ha inoltre rappresentato di aver mantenuto l'incarico e le Pt_2 responsabilità possedute anche successivamente, nell'ambito dell'articolazione interna di struttura compleSS, quale sarebbe la clinica dermatologica, con incarico da ricondurre alla categoria B2.
7. Sulla base di quanto dedotto, la ricorrente ha rivendicato la corresponsione di differenze retributive per complessivi € 68.982,78, in relazione all'incarico di categoria C1 svolto sino a maggio 2014 e a quelli B2 da giugno 2014 in avanti, a titolo di indennità perequativa di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 517 del 1999.
8. Parte ricorrente ha quindi chiesto l'accoglimento delle conclusioni che seguono:
“1) Voglia il Tribunale di SaSSri, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, disattesa ogni avversa e contraria istanza, eccezione e deduzione:
2) Accertato lo svolgimento delle mansioni assistenziali sopra descritte e lo svolgimento in favore della AOU di SaSSri dell'incarico in espositiva dichiarare il diritto della ricorrente a godere del pieno trattamento economico retributivo e dei connessi incrementi stipendiali spettanti ai sensi di legge, degli atti aziendali e degli accordi su richiamati;
3) per l'effetto condannare l per quanto di Controparte_1 competenza, al pagamento della complessiva somma di euro 68.982,78 (periodo maggio
2007 – luglio 2020, per le causali di cui in ricorso, e di quelle ulteriori e successive a luglio 2020 maturande ed accertande, con interessi dalle singole scadenze al saldo;
4) con vittoria di spese e competenze professionali”.
9. Si è costituita in giudizio l'AOU DI SASSARI, eccependo preliminarmente la prescrizione quinquennale delle pretese azionate dalla controparte, nonché l'effetto di
2 giudicato scaturente dal precedente giudizio tra le parti, terminato con la sentenza resa da questa Sezione, n. 319/2020 del 9.12.2020, con riferimento alle differenze relative al periodo 2007-2013.
10. In ogni caso, l'Avvocatura Distrettuale ha chiesto l'integrale rigetto della pretesa avversaria, posto che la ricorrente riteneva senza fondamento di aver ricoperto un incarico di alta specializzazione sussumibile nella categoria C1, né comunque la lavoratrice aveva mai diretto alcuna struttura semplice, con riferimento all'incarico di livello B2, al di là dei periodi temporanei in cui ha svolto il ruolo di Responsabile dell per Parte_4 cui era stato corrisposto il trattamento economico relativo all'incarico di tipo A.
11. Istruita la controversia solo documentalmente, la decisione viene assunta all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
12. Preliminarmente, deve darsi atto della tempestività della memoria di costituzione depositata dalla convenuta.
13. Invero, risulta in atti che l'AOU DI SASSARI si sia costituita mediante deposito di due memorie, la prima in data 5.5.2023 e la seconda in data 15.5.2023;
considerato che
la prima udienza è stata tenuta in data 16.5.2023, la prima memoria è tempestiva. Così la resistente non è decaduta dall'eccezione di prescrizione, essendo invece il giudicato comunque rilevabile d'ufficio.
14. In ogni eventualità, è assorbente rilevare l'infondatezza nel merito del ricorso, circostanza che ne determina il rigetto integrale.
15. Invero, va anzitutto rilevata l'assenza di allegazioni idonee a sostenere la tesi della ricorrente, vale a dire l'esercizio, protratto e continuato, di mansioni o attività che giustificherebbero le differenze retributive, dovute ex artt. 6 d.lgs. n. 517 del 1999 e 31
D.P.R. n. 761 del 1979, in quanto sussumibili negli incarichi dirigenziali delle categorie
C1 e B2, superiori alla categoria formalmente riconosciutale.
16. Con riferimento a tale ultimo punto, si evidenzia altresì che in ricorso è carente l'allegazione in ordine alla tipologia di incarico conferita alla ricorrente, facendosi riferimento solo alla categoria C3 e superiore;
né viene prodotto in atti l'allegato alla
3 deliberazione n. 376 del 2014 (doc. 12), ma solo l'allegato parziale alla deliberazione n.
778 del 2014 (doc. 13), in cui non figura la Prof.SS . Pt_2
17. Peraltro, secondo quanto allegato dall'Avvocatura, a quest'ultima sarebbe stato riconosciuto un incarico di categoria C2; anche qui però si deve rilevare che l'allegato alla deliberazione n. 376 del 2014 prodotto dalla difesa erariale contiene un elenco di soggetti a cui è stato conferito un incarico “C3 e superiore”, senza ulteriore specificazione con riferimento alla posizione della ricorrente (doc. 1.1).
18. In ogni eventualità, sia che l'incarico conferito fosse di categoria C3 sia di categoria C2, si deve evidenziare la carenza di allegazioni in ricorso rispetto alla riconducibilità dell'incarico svolto all'interno della categoria C1, limitandosi la ricorrente a sostenere che quest'ultima “è medico chirurgo specialista in dermatologia tale incarico è ascrivibile alla categoria C1 (incarico di alta specializzazione)”.
19. Quanto al periodo successivo all'1.6.2014, in ricorso si sostiene che “la ricorrente riveste anche formalmente l'incarico di Responsabile dell'Unita Operativa CompleSS di
. Secondo i criteri indicati nella Deliberazione 104 /2002 della ASL di Parte_3
SaSSri e deve essere riconosciuto la categoria B2. Anche successivamente (doc 3b e 3c) la Prof.SS ha mantenuto l'incarico e le responsabilità possedute, nell'ambito Pt_2 della articolazione interna di struttura compleSS, qual è considerata la
[...]
, con incarico inquadrabile nella fascia B2”. CP_2
20. Dalle sole citate allegazioni ricava la ricorrente che, per effetto della normativa in materia, avrebbe il diritto a ricevere, a parità di incarico, mansioni, funzioni e anzianità, un trattamento economico pienamente equipollente a quello del personale inquadrato nei ruoli del SSN che presta servizio presso la Controparte_1
21. Nondimeno, in mancanza di asserzione, oltre che di prova, in ordine alla tipologia delle mansioni svolte, delle attività concretamente espletate, delle modalità temporali e fattuali di svolgimento dell'incarico ricoperto e, infine, della durata nel tempo di tali incarichi, è preclusa al giudicante la possibilità del procedimento di sussunzione nella categoria degli incarichi dirigenziali invocati.
22. L'accertamento del diritto alle differenze retributive derivanti da svolgimento di incarichi dirigenziali superiori a quello formalmente conferito presuppone, anche ai fini
4 perequativi, che a monte vi sia la descrizione e la dimostrazione dello svolgimento di attività attribuibile a quegli incarichi superiori dirigenziali ambiti.
23. Invero, si deve rilevare che la deliberazione della , con la Parte_5 quale è stata definita la retribuzione di posizione aziendale per il personale Dirigente dell'Area Medica, richiamata negli stessi conferimenti di incarichi in atti e vigente nelle more della ridefinizione e graduazione delle funzioni aziendale degli incarichi della medesima Area, in relazione agli incarichi di alta specializzazione C1, stabilisce che
“L'Azienda predetermina l'elenco delle articolazioni funzionali della struttura compleSS caratterizzate dalla presenza di elevate competenze tecnico professionali che producono prestazioni quali-quantitative complesse riferite alla disciplina ed alla organizzazione interna della struttura compleSS. In particolare il livello di responsabilità al quale si riferisce il presente incarico presuppone un'attività di coordinamento e di indirizzo professionale, promozione dell'aggiornamento professionale e assunzione di responsabilità vicaria in caso di assenza del Responsabile di Struttura compleSS, qualora ne ricorrano le condizioni” (doc. 8 fasc. ricorrente).
24. Ebbene, come già posto in luce, la Prof.SS alcunché deduce in ordine alla Pt_2 riconducibilità dell'incarico svolto a quello di elevata specializzazione, piuttosto che nelle categorie C2 o C3, né che l'atto aziendale dell prevedesse Controparte_1
l'istituzione di tale incarico.
25. Quanto al periodo successivo in cui la Prof.SS ha ricoperto il ruolo di Pt_2
Responsabile dell'Unita Operativa CompleSS di Dermatologia, come correttamente eccepito dall'Avvocatura, tale incarico è stato svolto temporaneamente dall'1.6.2014 al
31.8.2016 (docs. 3a, 3b e 3c fasc. ricorrente), ed è stato corrisposto il trattamento economico corrispondente alla categoria A, secondo quanto risulta negli stessi atti di conferimento, conformemente alla graduazione degli incarichi determinata nella deliberazione della di SaSSri n. 104/2002. Pt_5
26. Pertanto, alla ricorrente è stato effettivamente affidato un incarico superiore al livello B2 richiesto in ricorso, con trattamento economico maggiore.
27. Quanto infine al periodo successivo alla scadenza dell'incarico di Responsabile dell'Unità
Operativa CompleSS di non vi è poi alcuna prova in ordine alla posizione e Parte_3 all'incarico ricoperti dalla Prof.SS , limitandosi quest'ultima a sostenere di Pt_2
5 aver mantenuto l'incarico e le responsabilità possedute, nell'ambito dell'articolazione interna alla struttura compleSS, con diritto al riconoscimento del trattamento retributivo corrispondente al livello B2.
28. Tuttavia, agli atti non risulta alcun ulteriore conferimento di incarichi alla ricorrente, né che questi ultimi siano ascrivibili alla categoria B2, che secondo le tipologie di incarichi conferibili, corrisponde alla direzione di una struttura semplice quale articolazione organizzativa di struttura compleSS, circostanza neanche adombrata dalla parte attrice.
29. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va quindi rigettato.
30. Con riferimento alle spese di lite, queste ultime seguono il principio della soccombenza e vengono dunque poste in capo alla ricorrente, secondo la quantificazione indicata in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al 2022.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali a vantaggio della parte convenuta, liquidate in complessivi € 6.000,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e spese forfettarie.
SaSSri, 24/09/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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