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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3821 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 18 novembre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1953/2025 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 6800/2025 emessa in data 11 giugno 2025 dal Tribunale
- GL di Roma e vertente
TRA
CF: e CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giordano, PEC C.F._2
Email_1 [...]
[...]
), in persona dell'avv. , in qualità Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 di Institore della Società, giusta procura per atto Notar el 13 marzo 2023, Per_1
Rep. n. 1885, Rog. 806, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv.
IC OR PEC e dall'Avv. Tiziana La Email_2
Verghetta PEC -APPELLATA - Email_3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 26 luglio 2025 e Parte_1
propongono impugnazione avverso la sentenza Parte_2
n.6800/2025 emessa in data 11 giugno 2025 dal Tribunale GL di Roma. Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda condannando la società convenuta al pagamento in favore di l'importo di euro 11.214,81, e di l'importo di euro Parte_2 Parte_1
7.256,96, oltre l'importo dovuto per il medesimo titolo dal mese di giugno 2021 fino a dicembre 2022, oltre, per entrambi, alla rivalutazione secondo indici
ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Avverso detta determinazione e illustra i motivi di Parte_1 Parte_2 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 18 novembre 2025, è definita dal Collegio, all'esito della discussione orale (in occasione della quale CP_1 riportandosi alle note depositate il 17 novembre 2025 ha chiesto un rinvio per formalizzare una proposta per una eventuale conciliazione, mentre la controparte ha insistito nella decisione ritenendo i termini generali enunciati insoddisfacenti) e della successiva Camera di Consiglio, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, riconosceva agli attuali appellanti il diritto all'inclusione nella retribuzione giornaliera goduta in occasione delle ferie anche dell'intera indennità di utilizzazione/condotta nonché dell'indennità di “Assenza dalla residenza”, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli dai lavoratori nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie.
Nel pronunciarsi sulla prescrizione eccepita dalla parte resistente, pur mostrando di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del
2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione
Pag. 2 di 5 del rapporto di lavoro, ne faceva tuttavia derivare la prescrizione dei diritti vantati dagli originari ricorrenti fino al momento dell'entrata in vigore della legge
92/2012 .
Scriveva , infatti, il primo giudice:<La prescrizione può dirsi maturata, solo in riferimento a quella parte del credito rivendicato in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. 92/2012>>, accordando le somme quantificate dai lavoratori, in via subordinata rispetto al conteggio compiuto dal luglio 2007, con decorrenza luglio 2012, ossia liquidando in favore del l'importo di euro Pt_2
11.214,81, ed in favore del l'importo di euro 7.256,96, oltre all'importo Pt_1 dovuto per il medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2022, somme dovute in tutti i casi oltre accessori di legge.
Con l'appello è devoluto unicamente tale profilo evidenziandosi che la corretta applicazione dei principi fissati dalla Suprema Corte avrebbe dovuto determinare la salvezza di tutti i diritti maturati dal luglio 2007 e dunque ne sarebbe dovuta derivare la condanna della controparte alla corresponsione in favore di Parte_3
dell'importo complessivo di euro 13.415,39 (di cui euro 9.691,42 per
[...] differenze retributive maturate sino al mese di ottobre 2022 e dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 3.723,97 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza), con gli accessori ed in favore di Pt_1
dell'importo complessivo di euro 9.082,50 (di cui euro 6.695,45 per
[...] differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta maturate sino al mese di maggio 2021 ed euro 2.387,05 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza), con gli accessori ed alle differenze maturate per i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021 .
L'appello è fondato.
Infatti, una volta ritenuto, in adesione al principio di diritto fissato dalla Suprema
Corte , in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
Pag. 3 di 5 conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, sono sorti dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 o non sono prescritti al momento della sua entrata in vigore, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro
(Cass. n. 26246/2022 e numerosi provvedimenti successivi fra cui Cass. n.
4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022), ne derivava che non solo i crediti sorti a partire dalla vigenza della legge 92/2012, intervenuta dal 18 luglio 2012, ma anche quelli che a quella data (18 luglio 2012) non fossero ancora prescritti, ossia quelli maturati entro il quinquennio antecedente e pertanto a partire dal 19 luglio 2007 dovessero essere accordati.
Nel nostro caso, le competenze rivendicate dai due appellanti si collocano, in base ai conteggi prodotti sin dal primo grado, nell'ambito del quinquennio antecedente al 18 luglio 2012, sicché le stesse vanno integralmente accordate nella misura di euro 13.415,39, oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto al soddisfo in favore di , e nell'importo complessivo di Parte_3 euro 9.082,50 oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto al soddisfo in favore di . Parte_1
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari.
Va rammentato che nel caso di spese liquidate in favore di più parti assistite da un medesimo difensore, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2
e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Cass. n.
23708/2025;10367/2024).
Pag. 4 di 5 Nel caso il valore della controversia in primo grado è dato dall'importo 13.415,39 accordato al (con applicazione dello scaglione da € 5.200,01a € Pt_2
26.000,00) mentre le spese in appello sono determinate avendo riguardo anche al fatto che il valore della causa in sede di impugnazione è limitato al maggior valore preteso dagli appellanti e dunque all'importo differenziale fra quanto liquidato in primo grado (già definitivo) e quanto accordato nel presente.
Le spese sono così definite nel rispetto dei minimi tariffari ed applicate le variazioni previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014. Resta ferma la maggiore liquidazione operata in primo grado per effetto del divieto di reformatio in pejus.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 26 luglio 2025 nei confronti di CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza
[...]
n.6800/2025 emessa in data 11 giugno 2025 dal Tribunale GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1. In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata e condanna alla corresponsione in favore di CP_1 Parte_2 dell'importo complessivo di euro 13.415,39, oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto al soddisfo, ed in favore di Parte_1 dell'importo complessivo di euro 9.082,50, oltre all'importo dovuto per il medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2022, crediti cui si aggiungono interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto al soddisfo.
2. Condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del CP_1 giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 5500,00, oltre iva cpa e spese generali e, per il presente, in euro 1900,00, oltre iva cpa e spese generali che distrae in favore dell'Avv. Antonio Giordano.
Roma, 18 novembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca ___________Presidente
2) dott. Eliana Romeo_________________Consigliere rel est.
3) dott. Maria Vittoria Valente __________ Consigliere
All'udienza pubblica del 18 novembre 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.1953/2025 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 6800/2025 emessa in data 11 giugno 2025 dal Tribunale
- GL di Roma e vertente
TRA
CF: e CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Giordano, PEC C.F._2
Email_1 [...]
[...]
), in persona dell'avv. , in qualità Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 di Institore della Società, giusta procura per atto Notar el 13 marzo 2023, Per_1
Rep. n. 1885, Rog. 806, rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'Avv.
IC OR PEC e dall'Avv. Tiziana La Email_2
Verghetta PEC -APPELLATA - Email_3
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello notificato in data 26 luglio 2025 e Parte_1
propongono impugnazione avverso la sentenza Parte_2
n.6800/2025 emessa in data 11 giugno 2025 dal Tribunale GL di Roma. Con la sentenza impugnata, il Giudice di primo grado accoglieva parzialmente la domanda condannando la società convenuta al pagamento in favore di l'importo di euro 11.214,81, e di l'importo di euro Parte_2 Parte_1
7.256,96, oltre l'importo dovuto per il medesimo titolo dal mese di giugno 2021 fino a dicembre 2022, oltre, per entrambi, alla rivalutazione secondo indici
ISTAT ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo.
Avverso detta determinazione e illustra i motivi di Parte_1 Parte_2 impugnazione di cui si dirà in motivazione.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
La causa, fissata per la decisione per l'udienza del 18 novembre 2025, è definita dal Collegio, all'esito della discussione orale (in occasione della quale CP_1 riportandosi alle note depositate il 17 novembre 2025 ha chiesto un rinvio per formalizzare una proposta per una eventuale conciliazione, mentre la controparte ha insistito nella decisione ritenendo i termini generali enunciati insoddisfacenti) e della successiva Camera di Consiglio, con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata il Tribunale, in parziale accoglimento della domanda, riconosceva agli attuali appellanti il diritto all'inclusione nella retribuzione giornaliera goduta in occasione delle ferie anche dell'intera indennità di utilizzazione/condotta nonché dell'indennità di “Assenza dalla residenza”, calcolate sulla media dei compensi percepiti a tali titoli dai lavoratori nei dodici mesi precedenti la fruizione di ciascun periodo di ferie.
Nel pronunciarsi sulla prescrizione eccepita dalla parte resistente, pur mostrando di aderire all'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del
2012 e del D.L.gs n. 23 del 2015, non è più, di regola, assistito da un regime di stabilità reale, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione
Pag. 2 di 5 del rapporto di lavoro, ne faceva tuttavia derivare la prescrizione dei diritti vantati dagli originari ricorrenti fino al momento dell'entrata in vigore della legge
92/2012 .
Scriveva , infatti, il primo giudice:<La prescrizione può dirsi maturata, solo in riferimento a quella parte del credito rivendicato in epoca antecedente all'entrata in vigore della l. 92/2012>>, accordando le somme quantificate dai lavoratori, in via subordinata rispetto al conteggio compiuto dal luglio 2007, con decorrenza luglio 2012, ossia liquidando in favore del l'importo di euro Pt_2
11.214,81, ed in favore del l'importo di euro 7.256,96, oltre all'importo Pt_1 dovuto per il medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2022, somme dovute in tutti i casi oltre accessori di legge.
Con l'appello è devoluto unicamente tale profilo evidenziandosi che la corretta applicazione dei principi fissati dalla Suprema Corte avrebbe dovuto determinare la salvezza di tutti i diritti maturati dal luglio 2007 e dunque ne sarebbe dovuta derivare la condanna della controparte alla corresponsione in favore di Parte_3
dell'importo complessivo di euro 13.415,39 (di cui euro 9.691,42 per
[...] differenze retributive maturate sino al mese di ottobre 2022 e dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta ed euro 3.723,97 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza), con gli accessori ed in favore di Pt_1
dell'importo complessivo di euro 9.082,50 (di cui euro 6.695,45 per
[...] differenze retributive dovute a titolo di indennità di utilizzazione/condotta maturate sino al mese di maggio 2021 ed euro 2.387,05 a titolo di differenze retributive per assenza dalla residenza), con gli accessori ed alle differenze maturate per i giorni di ferie fruiti e da fruire a partire dal mese di giugno 2021 .
L'appello è fondato.
Infatti, una volta ritenuto, in adesione al principio di diritto fissato dalla Suprema
Corte , in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
Pag. 3 di 5 conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, sono sorti dopo l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 o non sono prescritti al momento della sua entrata in vigore, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro
(Cass. n. 26246/2022 e numerosi provvedimenti successivi fra cui Cass. n.
4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022), ne derivava che non solo i crediti sorti a partire dalla vigenza della legge 92/2012, intervenuta dal 18 luglio 2012, ma anche quelli che a quella data (18 luglio 2012) non fossero ancora prescritti, ossia quelli maturati entro il quinquennio antecedente e pertanto a partire dal 19 luglio 2007 dovessero essere accordati.
Nel nostro caso, le competenze rivendicate dai due appellanti si collocano, in base ai conteggi prodotti sin dal primo grado, nell'ambito del quinquennio antecedente al 18 luglio 2012, sicché le stesse vanno integralmente accordate nella misura di euro 13.415,39, oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto al soddisfo in favore di , e nell'importo complessivo di Parte_3 euro 9.082,50 oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto al soddisfo in favore di . Parte_1
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari.
Va rammentato che nel caso di spese liquidate in favore di più parti assistite da un medesimo difensore, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2
e 4, d.m. n. 55 del 2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Cass. n.
23708/2025;10367/2024).
Pag. 4 di 5 Nel caso il valore della controversia in primo grado è dato dall'importo 13.415,39 accordato al (con applicazione dello scaglione da € 5.200,01a € Pt_2
26.000,00) mentre le spese in appello sono determinate avendo riguardo anche al fatto che il valore della causa in sede di impugnazione è limitato al maggior valore preteso dagli appellanti e dunque all'importo differenziale fra quanto liquidato in primo grado (già definitivo) e quanto accordato nel presente.
Le spese sono così definite nel rispetto dei minimi tariffari ed applicate le variazioni previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014. Resta ferma la maggiore liquidazione operata in primo grado per effetto del divieto di reformatio in pejus.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 con ricorso depositato in data 26 luglio 2025 nei confronti di CP_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza
[...]
n.6800/2025 emessa in data 11 giugno 2025 dal Tribunale GL di Roma, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1. In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata e condanna alla corresponsione in favore di CP_1 Parte_2 dell'importo complessivo di euro 13.415,39, oltre interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto al soddisfo, ed in favore di Parte_1 dell'importo complessivo di euro 9.082,50, oltre all'importo dovuto per il medesimo titolo da giugno 2021 a dicembre 2022, crediti cui si aggiungono interessi e rivalutazione dall'insorgenza del diritto al soddisfo.
2. Condanna alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del CP_1 giudizio che liquida, per il primo grado, in euro 5500,00, oltre iva cpa e spese generali e, per il presente, in euro 1900,00, oltre iva cpa e spese generali che distrae in favore dell'Avv. Antonio Giordano.
Roma, 18 novembre 2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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