Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 18/03/2026, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01306/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01544/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1544 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati IN Nanula e Annalaura Rebosio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dei predetti difensori in Milano, via Enrico Besana, n. 2;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo di Milano, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliati in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento di revoca di nulla osta al lavoro subordinato, codice pratica -OMISSIS- - -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano in data 27 agosto 2024 e notificato in data 12 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa IN CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente ricorso il signor -OMISSIS-, cittadino egiziano, impugna il provvedimento adottato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Milano con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore. L’atto è motivato, in particolare, con riferimento alla sopravvenuta impossibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e, dunque, all’instaurazione del rapporto di lavoro a causa della cessazione dell’attività della società che aveva la impegnato la quota nell’ambito del “Decreto Flussi”, dichiarando non accoglibile la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione avanzata dal lavoratore straniero, “ in quanto l' art. 22, comma 11 del d.lgs 286/98 prevede quale requisito essenziale per l'applicazione della norma primaria il possesso di un permesso di soggiorno ”.
2. A sostegno del gravame deduce censure di violazione dell’art. 10bis della Legge n. 241/1990, violazione e/o erronea applicazione dell’art. 22, commi 5 ter e 11 del D. Lgs. n. 286/1998, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione.
3. Si sono costituite le amministrazioni intimate per resistere al ricorso chiedendone il rigetto in quanto infondato.
4. All’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, con ordinanza n. -OMISSIS- il provvedimento impugnato è stato sospeso, in quanto “ dopo il regolare ingresso in Italia del lavoratore straniero, preceduto dall’ottenimento del nulla-osta al lavoro subordinato e del visto di ingresso, le vicende relative al (futuro) datore di lavoro non precludono al cittadino straniero di poter soggiornare sul territorio nazionale (cfr. Consiglio di Stato, III, 5 febbraio 2021, n. 1100; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 24 marzo 2025, n. 1029), anche in ragione della circostanza che la revoca del nulla osta rappresenta un’attività di autotutela, che impone all’Amministrazione un onere di adeguata motivazione (cfr., in argomento, Consiglio di Stato, III, 10 marzo 2025, n. 1977; III, 13 novembre 2024, n. 9131) ”. Per l’effetto, è stato ordinato all’amministrazione di procedere in contraddittorio con il ricorrente a un riesame della situazione, verificando la sussistenza dei presupposti per rilasciare in favore dello stesso un permesso di soggiorno per attesa occupazione.
5. Con nota depositata in atti in data 1.11.2025, la Prefettura di Milano ha comunicato che, a seguito del disposto riesame, l’istanza del ricorrente è stata ripristinata e quest’ultimo è stato convocato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione “ in data 16/09/2025, procedendo in tale occasione con la definizione positiva dell’istanza ed il rilascio del Mod. 209 per attesa occupazione ”, ritenendo così sussistenti i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
6. Con nota del 2.03.2026, anche il ricorrente ha dato atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
7. Alla camera di consiglio del 4.03.2026, previo avviso riportato a verbale della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Alla luce di quanto precede, considerata la dichiarazione del ricorrente e rilevato che l’istanza è stata evasa positivamente con il rilascio del modello 209 per l’ottenimento del permesso di soggiorno per attesa occupazione, ritiene il Collegio che il giudizio debba essere definito dichiarando cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a., essendosi l’amministrazione rideterminata attraverso una successiva attività integralmente satisfattiva dell'interesse fatto valere nel presente giudizio.
9. Le spese di giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie e dell’ulteriore attività istruttoria svolta dall’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI DA US, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
IN CC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN CC | RI DA US |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.