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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/12/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 7827 / 2022 Ruolo gen
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
26.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv QUAGLIERI GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL LRPT in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv CP_1
DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/12/2022 parte ricorrente evidenziava di essere figlia ed erede del sig. , deceduto in data 29.6.2009 e già intestatario delle prestazioni Persona_1
previdenziali VO n. e SO n. 20040608, di aver ricevuto in data 02.11.2022, notifica a P.IVA_1
mezzo posta dell'avviso di addebito n. 328 2022 0003941125000, per la restituzione dell'importo di euro €1.446,56, ad avviso dell'Ente indebitamente riscosso “post mortem” per il periodo dicembre 2009 e deduceva la nullità dell'avviso di addebito per omessa notifica nei confronti degli altri coeredi e per intervenuta decadenza e prescrizione per non aver mai ricevuto medio tempore atti interruttivi della prescrizione;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio CP_ l' che concludeva per il rigetto della domanda sia perché le somme erano state versate su contocorrente cointestato tra il de cuius e la ricorrente sia per aver notificato atto interruttivo
1 della prescrizione nell'anno 2018; la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito è fondata e va accolta
CP_ considerando che la documentazione in proposito esibita dall' è inidonea allo scopo atteso che l'Ente si è limitato a produrre la parte frontale della cartolina di ritorno della raccomandata n.68952529580-3 che non attesta l'avvenuta ricezione dell'atto interruttivo da parte della sig.ra CP_
(cfr prod;
Pt_1
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti considerando l'ambiguità del quadro probatorio ed in ogni caso la non contestata indebita percezione degli importi erogati CP_ dall'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
7827 / 2022
Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per cui è causa e compensa le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere ,04/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
2
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Caporale all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
26.11.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp. e dif. giusta procura in atti dall'Avv QUAGLIERI GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
IN PERSONA DEL LRPT in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv CP_1
DE BENEDICTIS ITALA
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 05/12/2022 parte ricorrente evidenziava di essere figlia ed erede del sig. , deceduto in data 29.6.2009 e già intestatario delle prestazioni Persona_1
previdenziali VO n. e SO n. 20040608, di aver ricevuto in data 02.11.2022, notifica a P.IVA_1
mezzo posta dell'avviso di addebito n. 328 2022 0003941125000, per la restituzione dell'importo di euro €1.446,56, ad avviso dell'Ente indebitamente riscosso “post mortem” per il periodo dicembre 2009 e deduceva la nullità dell'avviso di addebito per omessa notifica nei confronti degli altri coeredi e per intervenuta decadenza e prescrizione per non aver mai ricevuto medio tempore atti interruttivi della prescrizione;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio CP_ l' che concludeva per il rigetto della domanda sia perché le somme erano state versate su contocorrente cointestato tra il de cuius e la ricorrente sia per aver notificato atto interruttivo
1 della prescrizione nell'anno 2018; la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed oggi è stata definita con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito è fondata e va accolta
CP_ considerando che la documentazione in proposito esibita dall' è inidonea allo scopo atteso che l'Ente si è limitato a produrre la parte frontale della cartolina di ritorno della raccomandata n.68952529580-3 che non attesta l'avvenuta ricezione dell'atto interruttivo da parte della sig.ra CP_
(cfr prod;
Pt_1
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti considerando l'ambiguità del quadro probatorio ed in ogni caso la non contestata indebita percezione degli importi erogati CP_ dall'
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio nrg
7827 / 2022
Accerta e dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per cui è causa e compensa le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere ,04/12/2025
Il giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
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