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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 6979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6979 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3478 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in decisione all'udienza del 24/11/2025 e vertente TRA
(CF. ) E Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(CF. ), con l'avvocato
[...] C.F._1
PRINCIPE LUIGI PARTE APPELLANTE E Controparte_1
- GIÀ
[...] Controparte_2
- (C.F. ),
[...] P.IVA_2
PARTE APPELLATA E C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 434/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo, pubblicata in data 11.04.2024 in materia di contratti bancari. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello, nei confronti della
[...]
nonché Controparte_1 nei confronti di contro la sentenza Controparte_3
n. 434/2024, resa tra le parti dal tribunale di Viterbo in data 11.04.2024. § 2. — Le appellate non si sono costituite in giudizio.
L'appello è stato posto in decisione il 24/11/2025, senza assegnazione di termini.
§ 3. — L'appello è improcedibile. L'appellante, infatti, non è comparso mediante deposito di note alla prima udienza del 17 novembre 2025, disposta in modalità cartolare, né a quella di rinvio del 24 novembre 2025 regolarmente comunicata con ordinanza pubblicata in data 18.11.2025 per la quale era stata disposta la discussione in presenza ore 12:00 e con l'avvertenza che, in mancanza si sarebbe provveduto ai sensi dell'art. 348 II comma c.p.c. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 II comma c.p.c., secondo cui “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 4. — Nulla per le spese.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
Controparte_1 nonché di
[...] Controparte_3 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Viterbo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara improcedibile l'appello;
2. — nulla per le spese.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 24/11/2025. Il Presidente estensore
(CF. ) E Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(CF. ), con l'avvocato
[...] C.F._1
PRINCIPE LUIGI PARTE APPELLANTE E Controparte_1
- GIÀ
[...] Controparte_2
- (C.F. ),
[...] P.IVA_2
PARTE APPELLATA E C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
PARTE APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 434/2024 emessa dal Tribunale di Viterbo, pubblicata in data 11.04.2024 in materia di contratti bancari. Si dà atto che la presente causa non concerne la materia specializzata dell'impresa.
FATTO E DIRITTO
§ 1. — e hanno Parte_1 Parte_2 proposto appello, nei confronti della
[...]
nonché Controparte_1 nei confronti di contro la sentenza Controparte_3
n. 434/2024, resa tra le parti dal tribunale di Viterbo in data 11.04.2024. § 2. — Le appellate non si sono costituite in giudizio.
L'appello è stato posto in decisione il 24/11/2025, senza assegnazione di termini.
§ 3. — L'appello è improcedibile. L'appellante, infatti, non è comparso mediante deposito di note alla prima udienza del 17 novembre 2025, disposta in modalità cartolare, né a quella di rinvio del 24 novembre 2025 regolarmente comunicata con ordinanza pubblicata in data 18.11.2025 per la quale era stata disposta la discussione in presenza ore 12:00 e con l'avvertenza che, in mancanza si sarebbe provveduto ai sensi dell'art. 348 II comma c.p.c. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 II comma c.p.c., secondo cui “se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”.
§ 4. — Nulla per le spese.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti della Parte_1 Parte_2
Controparte_1 nonché di
[...] Controparte_3 contro la sentenza resa tra le parti dal tribunale di Viterbo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. — dichiara improcedibile l'appello;
2. — nulla per le spese.
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dall'art. 1, comma 17 della Legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contribuito unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il giorno 24/11/2025. Il Presidente estensore