Sentenza 5 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/03/2001, n. 3173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3173 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2001 |
Testo completo
E 6 7777 N 8 9 O C.C. 1 I 5 / Z . 4 A / N A 6 R I - 2 T R S B . I 21/1200; getto: imposta di succes031 73/0 1 A G T r.g. 13 E D A U R L . B E I B A D A R D I T T S E N 1 T E 3 REPUBBLICA ITALIANA S 1 N I E . A S N IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CREN.6579 SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente Michele Cantillo consigliere rel. Giulio Graziadei Giuseppe Marziale 55 Giuseppe Falcone 66 66 Salvatore Di Palma CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE N. 57777 SENTENZA sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorrente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio
contro
-IL SOLE 24 OR dal Sig. per diritti L. 13 MAR. 2001 IL CANCELLIERE . 3 3 1 2 NN AR IN, AR TI RA e LA RA, elettivamente domiciliate in Roma, via AR TI n. 8, presso l'avv. Goffredo Gobbi, che, con gli avv.ti Ruggero Sonino e Patrizia Chiampan, le difende per procura a margine del controricorso;
resistenti per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale T del Veneto n. 8/34 dell'8 maggio-5 giugno 1997; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Gobbi, per le resistenti;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio del registro di Mestre, nel determinare la somma dovuta da NN AR IN, AR TI RA e LA RA, per la definizione agevolata di controversia inerente ad imposta di successione secondo le previsioni della legge 30 dicembre 1991 n. 413, ha detratto, dalla maggiore imposta evidenziata dall'accertamento, l'invim afferente agli immobili trasferiti mortis causa nella misura ridotta risultante dalla definizione agevolata richiesta anche per tale tributo;
-che il relativo avviso è stato impugnato dalle eredi, sul rilievo che la sottrazione fra le due imposte, prevista dall'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, era stata erroneamente operata su dati eterogenei, 2 non potendosi dedurre l'invim effettivamente dovuta da un importo per tributo successorio maggiore di quello in concreto liquidabile in sede di condono;
-che la Commissione tributaria di primo grado di Venezia, accogliendo l'impugnazione, ha rilevato l'autonomia dei due tributi ed ha affermato che la detrazione dell'invim dall'imposta di successione, ai sensi del citato art. 19, “opera solo al momento della riscossione della medesima imposta di successione, già liquidata secondo la propria normativa"; -che la Commissione tributaria regionale del Veneto, respingendo l'appello dell'Ufficio, ha condiviso e riproposto le osservazioni della decisione di primo grado;
-che l'Amministrazione finanziaria, con ricorso notificato il 14 ottobre 1997, sollecitando la cassazione della sentenza della Commissione regionale, ravvisa in essa l'affermazione secondo cui l'invim sarebbe detraibile dall'imposta di successione non per f l'ammontare effettivamente dovuto e pagato con il beneficio del condono, ma per quello maggiore astrattamente dovuto in assenza del condono stesso, e poi deduce l'erroneità dell'affermazione stessa, in quanto il predetto art. 19 si riferisce all'invim "liquidata”, vale a dire all'invim in concreto applicata e riscossa;
-che la IN e le RA hanno replicato con controricorso, rilevando che la sentenza impugnata ha esattamente operato la sottrazione fra imposte effettivamente dovute;
M -che la Commissione regionale, ritenendo che la detrazione ex art. 19 riguarda il momento della riscossione del tributo, ha negato legittimità al calcolo effettuato con l'avviso di liquidazione limitatamente al minuendo, identificandolo con l'imposta di successione da pagarsi in concreto, cioè con quella risultante dall'applicazione del condono (non con quella maggiore pretesa con l'accertamento), mentre non è intervenuta sul secondo termine della sottrazione, individuato in detto avviso nell'importo da versarsi per invim "condonata”, e, dunque, ancorchè implicitamente, ha statuito proprio nel senso voluto dall'Amministrazione con il ricorso (del resto in linea con principio espresso da questa Corte con la recente sentenza 8 maggio 2000 n. 5766); -che tale consistenza della sentenza impugnata, sulla quale concordano le contribuenti quando nel controricorso rilevano che la sottrazione è stata correttamente effettuata dalla Commissione regionale fra imposta di successione ed invim negli importi per entrambe discendenti dal condono, evidenzia la inammissibilità del ricorso, per difetto d'interesse; -che le obiettive incertezze provocate dalla succinta motivazione della Commissione regionale ed il loro superamento anche alla luce delle posizioni assunte dai contribuenti in questa fase del processo rendono equa l'integrale compensazione delle relative spese;
M
p.q.m.
-dichiara inammissibile il ricorso e compensa giudizio. Roma, 21 dicembre 2000 il il consigliere rel. est. hello prowa d CORTE R E M P S U Oggi. -5 MAR. 2001 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano M A E I 6 8 5 N R 9 . O 1 A I / N Z T 4 - / A U 6 B R 2 B . T I . L S R I R . L P A T G . E . D B R L A E A T A I D D 1 I R S 3 E 1 E N T E T . S A N N I E A S M E le spese del presente presidente IL CANCELLIERE C1 Amaldo Casang шовь Часною 5