Sentenza 30 gennaio 2013
Massime • 2
La nozione di "traffici delittuosi", di cui all'art. 1 comma primo n. 1 legge 27/12/1956 n.1423, designa qualsiasi attività delittuosa che comporti illeciti arricchimenti, anche senza ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto l'applicabilità di misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di soggetto gravato da precedenti per reati contro il patrimonio mediante violenza su cose e persone e per reati contro la persona).
In virtù dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame nel procedimento di prevenzione, non è precluso al giudice di appello l'esame di ufficio di elementi, sopravvenuti alla decisione di primo grado, che inducano a ritenere una attenuazione della pericolosità del proposto ovvero un suo aggravamento.
Commentari • 3
- 1. Patteggiamento con pena sospesa non elide l’autonomia del giudizio di prevenzione né l’attualità della pericolosità (Cass. Pen. n. 35856/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 novembre 2025
- 2. Confisca preventiva fondata sulla pericolosità generica non automatica.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Confisca preventiva fondata sulla pericolosità generica non automatica Massima Giurisprudenziale Costituisce applicazione distorta, e perciò erronea, del concetto di pericolosità generica, anche qualora riferita ai reati di natura tributaria, ritenere sussistente la pericolosità generica del soggetto sulla base delle mere risultanze delle indagini afferenti a procedimenti penali pendenti alla data di emissione del decreto impositivo della misura di primo grado. Decisione: Sentenza n. 53003/2018 Cassazione Penale – Sezione VI Classificazione: Penale Massima: Il concetto di abitualità rilevante ai fini della pericolosità generica non può prescindere dal pregresso accertamento in sede …
Leggi di più… - 3. Confisca preventiva fondata sulla pericolosità generica non automatica.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Confisca preventiva fondata sulla pericolosità generica non automatica Massima Giurisprudenziale Costituisce applicazione distorta, e perciò erronea, del concetto di pericolosità generica, anche qualora riferita ai reati di natura tributaria, ritenere sussistente la pericolosità generica del soggetto sulla base delle mere risultanze delle indagini afferenti a procedimenti penali pendenti alla data di emissione del decreto impositivo della misura di primo grado. Decisione: Sentenza n. 53003/2018 Cassazione Penale – Sezione VI Classificazione: Penale Massima: Il concetto di abitualità rilevante ai fini della pericolosità generica non può prescindere dal pregresso accertamento in sede …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/01/2013, n. 19995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19995 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/01/2013
Dott. MAZZEI A. P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - N. 356
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 5875/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT IO, nato a [...] (prov. Foggia) il 1 giugno 1960;
avverso il decreto in data 7 novembre 2011 della Corte di appello di Torino, nel procedimento n. 6/2011;
Letti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
sentita, nell'udienza camerale del 30 gennaio 2013, la relazione svolta dal consigliere Dott. MAZZEI Antonella Patrizia;
lette le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale, Dott. GIALANELLA IO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto in epigrafe indicato la Corte di appello di Torino, decidendo sull'appello proposto da OT IO e OT HE, rispettivamente padre e figlio, in parziale riforma del decreto del Tribunale della sede, sezione misure di prevenzione, in data 24 marzo 2011, ha revocato la confisca dell'autovettura BMW Z4, targata DV879KP, e della Lambretta 125, targata SV010683, già disposta nei confronti di OT IO, e del libretto postale ordinario intestato a OT HE, ordinando la restituzione dei detti beni ai rispettivi titolari;
mentre ha confermato sia la misura della sorveglianza speciale per la durata di quattro anni con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, applicata ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, artt. 1 e 3, nei confronti di OT IO, ritenuto abitualmente dedito a traffici delittuosi e con mezzi di sostentamento tratti, anche in parte, dai proventi di attività delittuose, sia la misura della confisca dell'immobile sito in Torino, Strada Bellacomba, adibito ad abitazione della famiglia OT, L. 31 maggio 1965, n. 575, ex art. 2 ter, comma 3, ritenendo tale bene fittiziamente intestato al figlio, OT HE, ma nell'effettiva disponibilità del padre, OT IO, il quale lo aveva acquistato, secondo la Corte di merito, già dal dicembre 1988, da allora adibendolo ad abitazione propria e della sua famiglia, con impiego di capitali di origine illecita e iniziale fittizia intestazione del bene ad una giovane nipote, RI AN, figlia della germana, OT IN, essendo altresì il proposto e i suoi familiari, all'epoca, privi di redditi dichiarati ovvero di attività economiche proporzionati al valore dell'immobile.
2. Avverso il suddetto decreto ha proposto unico ricorso a questa Corte il solo OT IO tramite i difensori, avvocati Cosimo Palumbo e Marcello Gallo, i quali deducono tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 597 cod. proc. pen., perché la Corte di appello avrebbe suffragato il giudizio del Tribunale sulla base di elementi nuovi non presi in considerazione dal primo giudice ed estranei ai motivi di appello proposti dall'interessato e trattati dalla sua difesa. Ciò avrebbe determinato la violazione delle regole che presiedono al giudizio di appello, cui deve uniformarsi il giudizio di impugnazione relativo alle misure di prevenzione, con lesione del diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 1, comma 1, nn. 1 e 2. Il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le condizioni personali previste per l'applicazione delle misure di prevenzione, ravvisandole nel OT: dedizione abituale a traffici delittuosi (L. n. 1423 del 1956, art. 1, comma 1, n. 1, cit.) ed elementi di fatto indicativi, per condotta e tenore di vita, di mezzi di sostentamento abitualmente tratti, anche in parte, dai proventi di attività delittuose (L. n. 1423 del 1956, art. 1, comma 1, n. 2, cit.).
La comparazione tra le suddette condizioni normative, rettamente interpretate, e l'applicazione di esse operata nel provvedimento impugnato rivelerebbe l'errore di diritto in cui sarebbe incorso il giudice territoriale, estendendone il significato in contrasto con Ì interpretazione restrittiva postulata dai principi costituzionali di uguaglianza ed inviolabilità della libertà personale, posto che le misure di prevenzione limitano i diritti della persona indipendentemente dalla commissione di un reato.
2.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza della L.31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 3, nel ragionamento addotto dalla Corte territoriale a sostegno della confermata confisca dell'immobile intestato a OT HE, ma ritenuto nella disponibilità di OT IO e dallo stesso acquistato, secondo i giudici della prevenzione, senza disporre di redditi dichiarati o di attività economica proporzionati al valore del medesimo immobile.
3. Il pubblico ministero presso questa Corte, con articolata requisitoria depositata il 30 aprile 2012, ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. I difensori del ricorrente hanno depositato memoria, in data 24 gennaio 2013, nella quale confutano le argomentazioni del pubblico ministero con particolare riguardo all'esclusa inosservanza dell'art.597 cod. proc. pen., che invece sarebbe stato violato nel caso di specie;
alla ritenuta non legittimazione del OT a dolersi della confisca dell'immobile, pur avendo i giudici della misura riconosciuto che il bene fosse nella sua disponibilità e solo formalmente intestato al figlio;
alla rilevata non sussumibilità del vizio di motivazione denunciato nella violazione di legge, mentre proprio la norma costituzionale, di cui all'art. 111 Cost., comma 6, impone che tutti i provvedimenti giurisdizionali siano motivati, sicché l'inosservanza di tale fondamentale precetto integra il vizio di inosservanza della legge, denunciabile con ricorso per cassazione in sede di impugnazione del decreto della corte di appello in materia di misure di prevenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che nell'esame del presente ricorso non trova applicazione il recente D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma della L.13 agosto 2010, n. 136, artt. 1 e 2), posto che la norma transitoria di cui all'art. 117 esclude l'applicabilità delle disposizioni contenute nel libro 1, dedicato alle "misure di prevenzione", ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto (13 ottobre 2011), sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione, prevedendo che, in tali casi, continuino ad applicarsi le norme previgenti. Ciò posto, i motivi di ricorso sono inammissibili per le ragioni che seguono.
1.1. Il primo motivo è generico perché si limita all'affermazione dell'applicabilità del principio devolutivo, di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, anche all'appello avverso i provvedimenti in tema di misure di prevenzione, senza tuttavia specificare, in concreto, le violazioni di tale principio rinvenibili nel decreto della Corte di appello, qui impugnato. Il medesimo motivo è anche manifestamente infondato perché confonde il tema del devolutum ovvero i punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi di impugnazione, nella fattispecie pertinenti alla negata pericolosità sociale del proposto, OT IO, con l'ambito della cognizione spettante al giudice dell'appello avverso la misura di prevenzione personale. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che, in tema di procedimento di prevenzione, poiché vale il principio dell'attualità della pericolosità del proposto, non è precluso al giudice di appello di esaminare di ufficio se siano sopravvenuti alla decisione di primo grado elementi che inducano tanto a ritenere una attenuazione della pericolosità quanto un suo aggravamento;
infatti, nel giudizio di appello in materia di misure di prevenzione, vale il principio dell'effetto limitatamente devolutivo del gravame, sancito in via generale dall'art. 597 cod. proc. pen., per il quale al giudice di appello è attribuita la facoltà di prendere in considerazione anche elementi, rilevabili di ufficio, su cui non si sia concentrata l'attenzione del primo giudice (Sez. 6, n. 342 del 30/01/1998, dep. 05/03/1998, Gulli, Rv. 210822; conforme: Sez. 1, n. 13005 del 12/11/2002,. dep. 20/03/2003, Riccardi, Rv. 223793); con la conseguenza che, salvo il divieto di applicare in sede di appello promosso dal solo interessato una misura di prevenzione più sfavorevole al proposto, vige nella suddetta materia il principio del costante adeguamento della situazione di diritto a quella di fatto, per cui il convincimento del giudice del gravame ben può fondarsi su elementi non esaminati in primo grado, dei quali egli può sempre disporre l'acquisizione, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 5, in forza dell'implicito richiamo a quest'ultima norma contenuto nella L.27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4, comma 6, e in applicazione della
L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 2 ter, comma 1, (c.f.r., in termini, Sez. 1, n. 4650 del 04/07/1997, dep. 22/09/1997, Schiavone, Rv. 208352).
1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, laddove interpreta la dedizione abituale a "traffici delittuosi" che deve connotare la persona sottoponitele a misura di prevenzione personale, a norma della L. n. 1423 del 1956, art. 1, comma 1, n. 1), cit., come limitata ai soggetti indiziati di reati a struttura negoziale - contrattuale, secondo un canone ermeneutico restrittivo della detta categoria, alla quale, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, resterebbe estraneo il OT, colpito da remoti precedenti penali, costituiti prevalentemente da delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone (furti e rapine) e da delitti contro la persona (lesioni volontarie aggravate).
Va, invece, rilevato che il termine "traffici delittuosi" utilizzato dal legislatore nella L. n. 1423 del 1956, art. 1, comma 1, n. 1), cit., per designare la categoria di persone ad essi abitualmente dedite e, perciò, passibili di misure di prevenzione, non va interpretato in senso affaristico e mercantile, poiché esso designa, in adesione al significato comune delle parole impiegate e coerentemente alla finalità di prevenzione perseguita dalla disposizione in esame nei confronti delle persone pericolose, qualsiasi attività delittuosa che comporti illeciti arricchimenti anche senza il ricorso a mezzi negoziali o fraudolenti. La pur censurata, con il medesimo motivo, inclusione del OT anche nel novero dei soggetti che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose, a norma della L. n. 1423 del 1956, art. 1, comma 1, n. 2), scade in una confutazione nel merito delle diffuse argomentazioni che, nel provvedimento impugnato, giustificano la ritenuta pericolosità sociale del proposto nel duplice profilo sopra indicato, integrando pertanto censura non consentita nel giudizio di legittimità.
Ad ulteriore confutazione del pur dedotto vizio motivazionale, peraltro inammissibile nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali, a norma della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, cit., espressamente richiamato dalla L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, cit., salvo il caso di inesistenza o mera apparenza della motivazione non ricorrente nel caso di specie (c.f.r., tra le molte conformi, Sez. 5, n. 19598 del 8/04/2010, dep. 24/05/2010, Palermo, Rv. 247514), giova richiamare la diffusa illustrazione degli "elementi di fatto" a sostegno della pericolosità sociale del OT come persona abitualmente dedita a traffici delittuosi e abitualmente fruente dei proventi di attività delittuose, che si legge alle pagine da 5 a 11 del decreto impugnato.
In esse sono illustrati, secondo l'ordine cronologico, tutti i precedenti penali e giudiziari del proposto: condanne per gravi reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di armi negli anni dal 1977 al 1990; accertate frequentazioni con persone pregiudicate (RU OC ed El RI ME) negli anni 2000;
denuncie per lesioni ed altro nel 2004-2005; controllo di polizia, il 28/10/2006, allorché il OT fu sorpreso presso un autocarro refrigerato contenente merci per Euro 8.000, da poco rubato, immediatamente dopo la fuga di altre persone a bordo di una Mercedes e nei pressi di un furgone Fiat Scudo sui quale si trovava El RI ME e dove furono rinvenuti un coltello, un taglierino, un passamontagna, guanti, berretti, una mascherina e la gamba di un tavolo;
ulteriori controlli con pregiudicati nel 2008-2009; recente condanna con sentenza (non irrevocabile) del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino, in data 31 marzo 2011, ad anni otto di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa per i delitti di illecita detenzione di arma da guerra e di arma comune da sparo clandestina, ricettazione di quest'ultima arma e di quattro motoveicoli (fatti, tutti, accertati il 15/02/2010), lesione personale con uso di coltello (commessa il 24/01/2010 in danno di Jarmoun Imad), resistenza a pubblico ufficiale e lesione personale aggravata allo stesso (il 30/03/2010 in danno dell'ispettore Palumbo); gambizzazione con esplosione di otto colpi di arma da fuoco in danno di EN RI (il 24/12/2006 con accertata provenienza dei colpi dalla stessa pistola Beretta, cal. 9 short, sequestrata il 15/02/2010); accesso abusivo continuato a sistema telematico di interesse pubblico in concorso con il carabiniere Pulina Valentino (tra l'1/12/2009 e l'11/02/2010); falsità ideologica in atto pubblico in concorso con pubblici ufficiali (i carabinieri Pulina Valentino e Vacca Leonardo della Tenenza di Settimo Torinese) e simulazione di reato, commessi il 23/03/2010. È, quindi, da escludere che la motivazione dell'ordinanza sia stata meramente apparente in punto di attuale pericolosità sociale del proposto, con la conseguente inammissibilità di tutte le censure proposte, al riguardo, dal OT.
1.3. Parimenti inammissibile, infine, è il terzo motivo con il quale si denuncia l'inosservanza della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3, ma che si risolve, in realtà, in ulteriore censura della motivazione relativa alla misura di prevenzione patrimoniale, anch'essa non consentita nel giudizio di legittimità ai sensi del già richiamato combinato disposto della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 11, cit., e L. n. 575 del 1965, art. 3 ter, comma 2, cit.
La motivazione del decreto impugnato, anche in tema di confermata confisca dell'immobile adibito ad abitazione di OT IO e del suo nucleo familiare, in Torino, Strada Bellacornba, n. 258/12/B, non è apparente, ma completa, coerente e dialettica rispondendo congruamente a tutte le obiezioni difensive. Essa ricostruisce in modo puntuale tutti i passaggi del bene per dimostrare che l'Immobile, fin dall'iniziale acquisto dai coniugi Compare - Ferroso, nel lontano 7 dicembre 1988, con intestazione alla giovanissima nipote del ricorrente, RI AN, fu nella disponibilità effettiva del OT che partecipò all'atto di compravendita, versando personalmente il prezzo in contanti da ritenersi provento della sua attività illecita, non essendone stata giustificata la legittima provenienza e risultando il valore dell'immobile sproporzionato ai redditi dichiarati e alle attività economiche sia dello stesso OT, sia dei suoi familiari rapportati al tempo dell'acquisto (c.f.r. l'ampia e adeguata motivazione, al riguardo, nelle pagine da 11 a 16 del provvedimento impugnato).
Altra e logicamente prioritaria ragione di inammissibilità del motivo in esame va ravvisata nel fatto che l'immobile confiscato risulta intestato a OT HE, figlio di IO, il quale non ha proposto ricorso per cassazione;
ne' l'attuale unico ricorrente, OT IO, ha dedotto la sua disponibilità dell'immobile "a qualsiasi titolo" che legittimi il proprio interesse a contrastare la disposta confisca;
al contrario, ha sostenuto la legittimità dell'acquisto del bene e dei suoi vari passaggi di proprietà prima a favore della nipote, RI AN con atto del 7 dicembre 1988, e quindi a favore del figlio, OT HE, che acquistò dalla prima con atto del 1 aprile 2005, registrato il 27 aprile successivo, al prezzo di Euro 69.600. Nè vale a superare la carenza di legittimazione del ricorrente ad impugnare la misura di prevenzione patrimoniale, avente per oggetto un bene non proprio, la pretesa diversità tra la formulazione della L. n. 575 del 1965, art. 2 ter, comma 3 (primo periodo), cit., e la corrispondente disposizione di cui alla D.Lgs. n. 159 del 2011, art.24, comma 1, cit., col quale è stato approvato il codice delle leggi antimafia, giacché le due norme, contrariamente all'assunto sostenuto nella memoria difensiva, sono letteralmente identiche, laddove entrambe individuano il destinatario del provvedimento di confisca in colui che risulti titolare o abbia la "disponibilità a qualsiasi titolo", anche per interposta persona fisica o giuridica, del bene di cui non possa giustificare la legittima provenienza e il cui valore sia sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.
E, nel caso in esame, tale persona risulta essere il solo OT HE, peraltro appellante avverso il decreto di confisca emesso dal Tribunale ma non ricorrente in questa sede, non avendo OT IO, attuale unico ricorrente, dedotto alcun titolo che gli conferisca la disponibilità dell'immobile confiscato. Al riguardo questa Corte ha già affermato che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione proposto dal sorvegliato speciale -avverso il decreto di confisca di un bene immobile ritenuto fittiziamente intestato a terzi- in quanto, in tal caso, la legittimazione ad impugnare spetta al terzo apparente intestatario, unico soggetto avente in ipotesi diritto alla restituzione del bene (Sez. 5, n. 6208 del 21/10/2010, dep. 18/02/2011, Bifulco, Rv. 249499; conforme in tema di misure cautelari reali: Sez. 2, n. 15474 del 20/01/2012, dep. 23/04/2012, Biondillo, Rv. 252811).
Va, dunque, ribadita l'inammissibilità anche del terzo motivo di gravame.
2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo e il massimo previsti, in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille/00) alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013