Sentenza 6 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione patrimoniale, il mero "status" di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l'assoggettabilità a tale misura sono indicati dagli artt. 1 e 4 del D.Lgs. n. 159 del 2011, e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all'evasore fiscale, in sé e per sé considerato. (Nella specie la Corte, dopo aver precisato che anche i delitti tributari possono consentire l'applicazione delle misure di prevenzione, ha annullato il decreto di confisca dei beni del proposto, adottato senza precisare, tra l'altro, il superamento delle soglie di punibilità nel corso del tempo e in relazione alle norme in allora vigenti contemplate per diversi delitti).
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- 1. Confisca preventiva fondata sulla pericolosità generica non automatica.Di Fulvio Graziotto · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/
Confisca preventiva fondata sulla pericolosità generica non automatica Massima Giurisprudenziale Costituisce applicazione distorta, e perciò erronea, del concetto di pericolosità generica, anche qualora riferita ai reati di natura tributaria, ritenere sussistente la pericolosità generica del soggetto sulla base delle mere risultanze delle indagini afferenti a procedimenti penali pendenti alla data di emissione del decreto impositivo della misura di primo grado. Decisione: Sentenza n. 53003/2018 Cassazione Penale – Sezione VI Classificazione: Penale Massima: Il concetto di abitualità rilevante ai fini della pericolosità generica non può prescindere dal pregresso accertamento in sede …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2016, n. 6067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6067 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2016 |
Testo completo
06067 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1693/2016 MAURIZIO FUMO Presidente- REGISTRO GENERALE EDUARDO DE GREGORIO N.23252/2016 GRAZIA MICCOLI ENRICO VITTORIO STANISLAO -Rel. Consigliere - SCARLINI ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA IU nato il [...] a [...] avverso il decreto del 18/12/2015 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA sentita la relaIOne svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PGF. Layche la conlu por l'umililitée Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1 Con decreto del 18 dicembre 2015, la Corte di appello di Reggio Calabria, - seIOne misure di prevenIOne, confermava il decreto del locale Tribunale, del 15 ottobre 2014, che aveva disposto, nei confronti di PE AL la misura di prevenIOne personale della sorveglianza speciale per anni 3, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, e la misura di prevenIOne patrimoniale della cauIOne di euro 10.000 e della confisca dei beni immobili e mobili meglio indicati nel decreto stesso. -1 1 La Corte territoriale riportava, in largo sunto, decreto del Tribunale che aveva applicato al AL le misure di prevenIOne personale e patrimoniale sulla scorta della sua pericolosità qualificata, quale soggetto prossimo alla cosca 'ndranghetista TE, e generica, quale evasore fiscale. 1 2 Quanto al giudiIO sulla pericolosità qualificata, il Tribunale aveva rinvenuto negli atti del processo “Gebbione", nonostante l'assoluIOne del AL dal delitto ivi contestagli, elementi di fatto che deponevano per una sua contiguità con la cosca TE ed in particolare due conversaIOni intercorse, la prima del 25 settembre 2005, fra il nipote del proposto, LI IT, e tale ID NT, entrambi partecipi della consorteria mafiosa, in cui si dava conto dell'influenza del proposto su EL TE che decideva la distribuIOne dei lavori edili in zona, la seconda del 23 settembre 2006, fra lo stesso LI IT e AO CO, ritenuto anch'egli un partecipe del clan mafioso, nel corso della quale IT aveva riferito di avere incontrato il proposto PE AL, suo IO (che egli chiamava anche PE 'TA) per fargli l' "imbasciata", assicurando l'interlocutore, il CO, dell'esito positivo dell'abboccamento e del fatto che questo aveva riguardato sia un "lavoro", sia la "'TA; IT aveva inoltre spiegato al CO che lo IO AL ora (diversamente dal passato, quindi) era coinvolto solo nei lavori, "a livello di divisioni", "a livello di lavoro.. poi qualche traffichino lo fa pure". Il Tribunale sottolineava poi che AL era stato visto accompagnare EL TE all'ospedale in occasione del ricovero di uno dei fratelli di costui, così dando conto anche di una frequentaIOne personale ed amicale con gli uomini del clan. Il terzo elemento valorizzato dal Tribunale era il fatto che AL aveva concluso una significativa operaIOne immobiliare con NT MB, prestanome di ON TE (uno dei fratelli posti ai vertici della consorteria mafiosa) e, precisamente, si era prestato ad accatastare a nome della propria s.r.l. anche la porIOne che, nell'ambito di una più complessa operaIOne di acquisto di terreni e di permuta di immobili, era rimasta di proprietà del MB (che gli aveva venduto il terreno ed aveva ricevuto in contropartita dei locali). Ne aveva pagato gli oneri condominiali dal 2008 al 2012, ne aveva egli affidato la 1 فه concessione in uso, ne aveva versato le imposte. Così impedendo, almeno fino al 2012, che si individuasse il reale proprietario di quei beni (il prestanome dei TE). Ne era scaturito anche un procedimento, contro il AL, per il delitto di intestaIOne fittizia di beni che era ancora nella fase delle indagini preliminari, nell'ambito del quale, però, i beni interessati erano stati sottoposti a sequestro. Il Tribunale riteneva pertanto che, alla luce dei predetti elementi, potesse concludersi per l'appartenenza", nel senso indicato dalla giurisprudenza di legittimità (l'avere fattivamente contributo alle attività dell'associaIOne, pur non essendo un partecipe della medesima), del AL alla cosca TE. A riprova di ciò il Tribunale ricordava anche che il figlio di AL, prestanome del padre (la società del figlio era stata costituita nel periodo in cui il proposto era sottoposto al procedimento penale derivato dall'operaIOne "Gebbione") in quanto privo di autonomia patrimoniale, aveva potuto costruire una palazzina nella zona di influenza dei TE. Gli elementi di contiguità alla cosca erano stati individuati fino al 2013, in relaIOne alla vicenda della intestaIOne fittizia a vantaggio del prestanome MB e quindi in epoca prossima al momento in cui, nel 2014, il Tribunale aveva disposto le misure. ―1 3 Quanto al giudiIO sulla pericolosità generica, il Tribunale aveva affermato che dai plurimi e convergenti elementi indizianti acquisiti si doveva concludere che AL, fin dall'iniIO della sua attività imprenditoriale, il 1978, aveva sistematicamente evaso i suoi obblighi tributari, conseguendo così rilevanti profitti da reato. Egli, infatti, si era iscritto alla camera di commercio nel 1978 ma aveva aperto la partita Iva solo nel 1995. Pur svolgendo attività di compravendita di terreni e degli immobili su di essi edificati (22 appartamenti e 2 depositi), non aveva dichiarato alcun reddito di impresa. Si citavano operaIOni che erano iniziate nel 1980 ed erano proseguite fino al 1995. Erano stati evasi anche i contributi previdenziali posto che AL aveva aperto le sue posiIOni presso gli enti preposti solo a partire dal 1995. La difesa aveva poi prodotto versamenti di contributi solo a partire dal 2004. In occasione degli atti di compravendita si era evasa l'Invim. Erano rimaste prive di ogni riscontro le indicaIOni fornite da AL circa il proprio lavoro da dipendente, peraltro smentito dal fatto che, in una pluralità di atti di quegli anni, egli era stato indicato come "costruttore" degli immobili in questione. La sua pericolosità generica datava dall'iniIO della sua attività imprenditoriale e si era sviluppata quantomeno fino al 1995, anche se, nonostante gli elementi di 2 prova contrari (i suoi due cognati nel 1984 in un cantiere avevano riferito di essere stati da lui assunti), egli aveva denunciato le prime assunIOni di dipendenti nell'anno 2012. Per gli anni successivi al 1995, si era dimostrata una disponibilità liquida sospetta di circa 4 milioni di euro sui conti correnti che era la differenza fra quanto versato negli stessi ed il volume di affari denunciato dalla ditta individuale e dalla s.r.l. del AL. Si citava poi un atto di compravendita ai figli il cui saldo sarebbe stato corrisposto con non meglio precisate attività lavorative. E ciò a partire dal 2011. Sui conti si erano individuate molte operaIOni in contanti che superavano la soglia consentita. Non giustificate dai redditi d'impresa denunciati. Priva di riscontri era la giustificaIOne difensiva della costituIOne di una somma in contanti da versare per un preliminare di un ristorante che non si era poi concretizzato in alcun atto. 1 - 4 - Sulla proposta patrimoniale il Tribunale ricordava la sottoponibilità a confisca dei beni personali, dei beni dei familiari acquisiti nell'ultimo quinquennio e dei beni dei terzi rispetto ai quali siano stati raccolti elementi dai quali emerga la titolarità di fatto in capo al proposto. Sempre che vi sia sproporIOne fra i redditi dichiarati ed i beni acquistati. E che siano entrati nel patrimonio del proposto in epoca posteriore alla accertata pericolosità. Secondo uno standard probatorio di tipo indiziario. Si era così proceduto, con due provvedimenti, al sequestro dell'intero patrimonio della ditta individuale e del AL stesso costituito da una serie di terreni e di fabbricati, dei beni immobili intestati a sua moglie, BR IT, al figlio VA, alla figlia RA, alla figlia ME IA, al figlio LI;
disponibilità finanziarie intestate al proposto, alla moglie ed ai figli superiori agli euro 1.000; le partecipaIOni societarie del proposto e dei suoi familiari conviventi. I beni intestati ai familiari conviventi erano riconducibili al AL non avendo gli stessi redditi autonomi. RA AL aveva denunciato redditi solo nel 2011 e per euro 850, ME IA aveva dichiarato, solo nel 2011, un reddito di euro 1.580, LI non aveva dichiarato redditi, VA aveva dichiarato redditi dal 2010 al 2012 inferiori agli euro 10.000 all'anno. La IT aveva acquistato immobili nonostante non avesse conseguito redditi o ne avesse conseguiti in quantità esigua. Tutti questi beni erano stati acquistati con i proventi della sistematica evasione fiscale. E le SeIOni unite 29 maggio 2014 n. 33451 hanno escluso che possa giustificarsi la provenienza dei beni accampando disponibilità provenienti dall'evasione dei tributi e che, in caso di accertata evasione massiccia, non è 3 го consentita una valutaIOne sulla quota confiscabile attuandosi un reimpiego delle utilità illecite nel circuito economico dell'evasore. Dall'iniIO dell'attività AL aveva incassato corrispettivi per euro 349.538 e sopportato costi per acquisito di terreni per euro 15.316 così costituendo il patrimonio con cui aveva proseguito la sua attività anche dopo il 1995. Irrilevante era l'accertamento di parte in ordine alle disponibilità finanziarie finali perché quel che doveva essere valutato era la costruIOne dei redditi anno per anno. Si era comunque provveduto alla correIOne delle tabelle sulla base di alcune delle indicaIOni, ritenute corrette, del consulente della difesa. Si era inserito il valore delle pensioni dei genitori del proposto. Non si era sottratto il denaro relativo alle donaIOni ai figli perché comunque si doveva tenere conto del costo di costruIOne degli immobili. Si era invece inserito il guadagno realizzato dal figlio VA con la vendita di un immobile, pochi mesi prima acquistato dalla s.r.l. del padre. Quanto ai beni personali il calcolo della proposta era corretto mentre non potevano condividersi le osservaIOni del consulente della difesa che si basavano su una delibera del 2010 e riguardavano il contributo per la costruIOne e non il costo di costruIOne. Non poteva essere recepito il dato relativo al versamento delle caparre dal 2003 al 2011 essendo i preliminari privi di data certa e riguardando gli stessi immobili da costruire, immobili non destinati all'utilizzo personale e quindi componenti il reddito di impresa. Anomalo era poi il fatto che dei compromessi stipulati nel 2003/2004 non fossero stati trasfusi in contratti definitivi, senza poi che i promissari acquirenti se ne dolessero. Ed, anzi, alcuni di costoro avevano accettato ulteriori proroghe, per giungere ai contratti definitivi, fino al 2015. Gli altri si erano limitati a chiedere la mera restituIOne di quanto versato 10 anni prima. Gli investimenti fatti e rivendicati dalla difesa non erano tanto una prova di disponibilità liquida del AL riversabile negli acquisti dei beni ma costituivano un ulteriore indiIO, per la sperequaIOne con i risultati della ditta e della società, del conseguimento di redditi non denunciati al fisco. Si era poi tenuto conto dell'indennità di maternità corrisposta alla IT. Non si era valutato il risarcimento al figlio VA per la scarsa leggibilità del titolo. Si era così costruita una nuova tabella. Dal 1978 al 2011 riportante vendite ed acquisti del nucleo familiare del AL. Giungendo così al nuovo prospetto riepilogativo (pagina 57) che purtuttavia denunciava una sproporIOne costante nel tempo tranne per alcune annualità degli anni 2.000, con una contraIOne del 4 saldo finale nel 2007 e 2008 ed una sua nuova esplosione negli anni successivi, fino a superare nel 2012 il milione di euro. Vi era comunque una costante sproporIOne fra acquisti e redditi negli anni dal 1978 al 1994. 1 5 La Corte territoriale, riassunti i motivi d'appello (anche dei terzi interessati, che non hanno proposto ricorso), rispondeva come segue. 1 6 Quanto al quadro indiziario relativo alla pericolosità qualificata valorizzava, oltre a tutto quanto già osservato dal Tribunale, anche le dichiaraIOni del collaboratore di giustizia Carlo Mesiano che aveva riferito che AL gli aveva confessato di essere un prestanome dei TE a seguito di debiti contratti con il gioco, tanto da aver dovuto vendere il palazzo di via Padova ad uno di loro, ad ON TE. AL era stato assolto dal delitto di partecipaIOne al sodaliIO mafioso con una motivaIOne che dava però conto della sua contiguità con quel contesto e del fatto che ne aveva ottenuto in cambio il permesso di lavorare nelle zone di pertinenza della cosca TE. Quanto alle conversaIOni ambientali gli interlocutori LI IT, AO CO e ID NT, si ricordava che costoro erano stati condannati, in via definitiva, per reati vari aggravati dall'art. 7 I. n. 203/1991 (NT in relaIOne alla cosca TE). NT MB, le cui proprietà immobiliari erano state occultate dal AL, era stato definitivamente condannato per essere uno dei partecipi dell'associaIOne mafiosa dei TE. La Corte richiamava così la vicenda dell'immobile del MB, prestanome dei TE (condannato per le plurime intestaIOni fittizie di loro beni) da cui AL aveva acquistato un terreno sul quale aveva edificato un fabbricato, lasciando il seminterrato in proprietà a costui (e quindi ai TE) ma rimanendone egli, in questa occasione, il fittiIO intestatario. Non era significativa poi la circostanza, ricordata dalla difesa, che AL avesse subito chiarito, al primo interrogatorio, che il bene era del MB visto che, comunque, per anni si era prestato ad occultarne l'identità come reale proprietario, per conto dei TE. E la vicenda MB giustificava anche il giudiIO di attualità della misura essendosi dipanata fino al 2013, con il pagamento degli oneri condominiali e delle imposte Ici ed Imu. 1 7 - Quanto al quadro indiziario relativo alla pericolosità generica, la Corte territoriale condivideva il giudiIO del Tribunale sull'origine illecita del patrimonio immobiliare (e mobiliare) del AL così come individuabile anche nell'evasione fiscale (citando ancora la sentenza delle SeIOni unite n. 33451/2014). о L'attività era rimasta sconosciuta al fisco ed agli enti previdenziali dal 1978 al 1995, consentendo così di accumulare un patrimonio di indefinite proporIOni e di innervare di illiceità anche le successive attività che si erano potute giovare di tali risorse finanziarie. La documentaIOne prodotta dalla difesa riguardava le sole annualità successive al 1995. Né poteva supplire l'assenza di controdeduIOni difensive la produIOne della documentaIOne inerente l'acquisto del terreno e la costruIOne di un fabbricato con certo NI IC da cui avrebbe preso avvio l'impresa del AL, non avendo il proposto chiarito con quali risorse fosse comunque partito l'affare e con quali beni strumentali fosse stato realizzato. Del tutto ininfluenti, a fronte di una tale massiccia evasione, erano le obieIOni della difesa su alcune somme, sui 7.000 euro ricevuti dal figlio VA per un risarcimento di danni, sul preteso abbattimento della spesa familiare del 20 %, sulla vendita di un immobile a tale Lavilla, sull'erroneo computo delle caparre. Non era poi necessario che l'evasione fiscale consumata avesse carattere delittuoso, con la prova del superamento delle soglie di punibilità, dovendosi tenere conto della particolare natura del giudiIO di prevenIOne che prescinde dall'accertamento della commissione di un reato ed esige soltanto che sussistano profili che conducano ad un giudiIO di pericolosità sociale. Si tratta di principi di diritto espressi dalla sentenza delle SeIOni unite Repaci in cui si era precisato che l'evasione fiscale in sé doveva considerarsi attuata contra legem. Ad esito di tale illecita attività poi si erano tratti dei profitti (Sez. 1 n. 32032/2013) che erano stati reinvestiti determinando una confusione fra illecito e lecito che doveva condurre alla confisca dell'intero patrimonio così costruito. AL poi aveva dimostrato di avere avuto, nel corso del tempo, un'anomala disponibilità di contanti, un ulteriore indiIO della sua attività illecita, quantomeno sul piano fiscale. In conclusione la Corte reggina affermava che il proposto rientrava nelle categorie descritte dall'art. 1 lett. a) e b) d. lgs. n. 159/2011 perché abitualmente dedito a traffici delittuosi dei cui proventi viveva. La pericolosità sociale generica datava fin dall'iniIO, fin da quel 1978 in cui era partita l'attività in assoluto spregio alla normativa fiscale. -1 8 Quanto alla proposta patrimoniale la Corte territoriale concludeva per l'irrilevanza della perizia richiesta dal P.G. in ordine agli investimenti fatti dal AL nel corso degli anni per la completezza del quadro probatorio già formato. Già il primo giudice aveva risposto a tutte le obieIOni mosse dalla difesa. Irrilevante era la decisione della Agenzia delle entrate di ridurre la sanIOne avendo comunque confermato l'evasione fiscale consumata. 6 ге La Corte condivideva poi le osservaIOni del Tribunale sull'anomalo versamento delle caparre e sul fatto che avrebbero dovuto formare comunque reddito d'impresa non attenendo a beni personali. Spendeva analoghe consideraIOni anche sull'affare CO e sulle disponibilità che ne sarebbero derivate.
2 - Avverso il predetto decreto propongono separati ricorsi i due difensori di PE AL. 2-1- Con il primo l'Avv. Armando Veneto articola quattro complessi motivi di doglianza. 2 1 1 - Deduce, con il primo, la violaIOne di legge ed in particolare degli artt. 1 e 4 d. lgs. n. 159/2011, e, con il secondo, la violaIOne di legge, ed in particolare degli artt. 10 d. lgs. n. 159/2001 e 4 I. n. 1423/1956, ed il difetto di motivaIOne, in relaIOne alla misura di prevenIOne personale. Il quadro indiziario era del tutto carente e non si era pertanto dimostrato che fra AL e la cosca TE sussistesse un rapporto di intensa collaboraIOne nello svolgimento dei lavori da costui ottenuti in appalto. Non deponevano in tal senso le conversaIOni ambientali citate nel decreto ed anzi, nella conversaIOne del 23 settembre 2006, LI IT escludeva che AL fosse vicino agli uomini della cosca. Tanto è vero che AL, sulla scorta dei medesimi elementi di prova, era stato assolto nel procedimento di merito ed aveva anche ottenuto la riparaIOne per l'ingiusta detenIOne. Né si era giunti a dimostrare la fondatezza dell'unico episodio ipotizzato dall'accusa di intestaIOne fittizia da parte del AL di beni di proprietà di esponenti della cosca. Del tutto occasionale era poi il fatto che, in una sola circostanza, AL avesse accompagnato in ospedale EL TE. Si trattava poi di episodi tutti risalenti, ad ecceIOne della inesistente intestaIOne fittizia, agli anni 2005 e 2006 che pertanto non consentivano di soddisfare il requisito della attualità della pericolosità sociale. 2 1 2 Con il terzo motivo lamenta la violaIOne di legge ed in particolare dell'art. 24 d. lgs. n. 159/2011 e, con il quarto, lamenta la violaIOne di legge, ed in particolare degli artt. 125 cod. proc. pen., 10 e 24 d. lgs. n. 159/2011, 4 I. n. 1423/1956, ed il difetto di motivaIOne, in relaIOne alla misura di prevenIOne patrimoniale. Si era detto che AL aveva intrapreso, fin da giovane, l'attività di costruttore edile e si era avvalso anche dell'aiuto dei familiari ed aveva ricavato dalla propria attività i profitti necessari per l'acquisto dei beni poi confiscati. 7 Dovendosi inserire nel computo anche i profitti non regolarmente denunciati al fisco. Tutti argomenti di cui il Tribunale non aveva invece tenuto conto. Quanto agli immobili donati ai figli dal AL non si era tenuto conto che era emerso che erano stati costruiti nel 1993 e non nel 2011 e che dovevano condividersi le emergenze delle due consulenze dalle quali era possibile ricavare che il loro valore era di circa 50 mila euro inferiore a quanto stimato dagli inquirenti (140.000 euro circa). Quanto alle spese necessarie per vivere, dal 1978 al 2011, doveva ritenersi congruo l'importo di euro 150.000, così abbattendo il dato indicato nella tabella che individuava la sproporIOne fra redditi ed acquisti di altri 150.000 euro. Quanto alle caparre incassate dal 2003 al 2011 l'importo di circa 450.000 euro era interamente giustificato: per euro 290.000 circa da versamenti con assegni, per euro 67.000 dai versamenti fatti in occasione dei rogiti del 2009, per la differenza da versamenti in contanti. Quanto alle dichiaraIOni del collaboratore di giustizia Carlo Mesiano, che aveva affermato che AL era stato costretto, per debiti di gioco, a ricorrere agli usurai e a cedere l'immobile di via Padova, questa erano state smentite dalla risultanze degli investimenti del AL dal 2002 al 2011, rilevati dagli stessi inquirenti. Dalle consulenze di parte emergevano infatti cospicue giacenze fino al saldo positivo del 2011 di 536.000 euro. Si era errato nel valutare le entrate nei conti bancari come provenienti da una sola evasione fiscale posto che le ditte del AL erano due, la ditta individuale e la s.r.l. Edil-AL-Pieffe. Non si era scorporata l'IVA ricevuta. Non si erano dedotte le somme ricevute come caparre. Non si era dedotto quanto versato dal figlio VA (per almeno 130.000 euro). Non si erano dedotti i costi dell'attività d'impresa. Non si era tenuto conto dei finanziamenti versati dal AL nella società e nella ditta. Non si era tenuto conto che l'Agenzia delle entrate aveva contenuto la sanIOne per le annualità dal 2009 al 2011 ad euro 137.000. Non si erano suddivisa l'evasione per annualità d'imposta. Non si era tenuto conto che i dati contenuti nella proposta erano stati ridimensionati dal Tribunale ma che non si erano rideterminati i valori da sottoporre a confisca. E non si era accertato che i beni confiscati fossero stati acquistati in epoca successiva al momento in cui si era collocato il momento iniziale della dedotta pericolosità del AL e quale fosse stato l'incremento patrimoniale determinato in epoca successiva, l'unico sottoponibile a confisca. 8 2 2 L'Avv. Carlo Morace affida le proprie doglianze a tre motivi. 2-2 -1 Con il primo lamenta la violaIOne di legge ed in particolare degli - artt. 4 d. lgs. n. 159/2011 e 125 codice di rito, in relaIOne alla ritenuta contiguità del AL alla cosca TE. Innanzitutto perché occorreva provare l'appartenenza o il concorso esterno e non la mera contiguità del predetto alla consorteria mafiosa e, sul punto, si era formato il giudicato negativo derivante dalla assoluIOne del AL nel giudiIO di merito volto, appunto, ad accertare il suo inserimento nella cosca. Il giudiIO assolutorio si era fondato sui medesimi elementi di prova valorizzati dalla Corte territoriale, e prima ancora dal Tribunale, per adottare le misure di prevenIOne. Si era dimenticato che i contatti del AL con gli uomini della cosca datavano al solo biennio 2005/2006 ed era pertanto escluso che dal 1978, quando AL aveva dato iniIO alla sua attività imprenditoriale, si potesse formulare il giudiIO di pericolosità specifica. Le conversaIOni intercorse fra terzi, poi, non dimostravano affatto l'assunto accusatorio. Così da smentire anche le asserIOni del collaboratore di giustizia Mesiano. Neppure poteva esser valorizzata la permuta del 2005 con il MB, esponente della cosca, non avendo la Corte fornito adeguata risposta ai rilievi circa gli errori di accatastamento e la conseguente assenza di male fede, di volontà di occultare l'identità del proprietario reale dei beni. 2-2-2-Con il secondo motivo deduce la violaIOne di legge ed in particolare degli artt. 1 e 4 d. lgs. n. 159/2011 e 125 cod. proc. pen., in relaIOne alla misura di prevenIOne patrimoniale. La Corte aveva dedotto la pericolosità generica dalla evasione fiscale consumata dal AL ma aveva, nel contempo, affermato che la stessa era irrilevante ai fini della valutaIOne della sproporIOne fra il reddito ed il patrimonio. In realtà la giurisprudenza di legittimità esclude solo che si possa dare giustificaIOne alla rilevata sproporIOne, affermando che si sono conseguiti redditi non denunciati ma esclude anche che la pericolosità sociale possa essere dedotta dalla mera evasione fiscale. E la stessa giurisprudenza impone che sia accertata dal giudice competente per la misura di prevenIOne la commissione abituale di reati, individuandone e provandone gli elementi costitutivi. Quanto alle caparre era emerso che AL ne aveva incassate con assegni una parte di rilievo ed era principio di diritto consolidato che le stesse costituivano la base imponibile solo con il versamento del saldo. 9 де Del resto per il periodo dal 1995 al 2015 non erano stati contestati al AL addebiti fiscali di rilievo penale. -2-2 3 Con il terzo motivo deduce la violaIOne di legge, ed in particolare degli artt. 24 d. lgs. n. 159/2011 e 125 cod. proc. pen., non avendo la Corte motivato quale parte del patrimonio accumulato dopo il 2005 fosse frutto di attività illecita, tenendo conto che la pericolosità non sarebbe potuta derivare dagli illeciti tributari.
3 - Il Procuratore generale presso questa Corte chiede che entrambi i ricorsi vengano dichiarati inammissibili in quanto, posto che ricorso in cassaIOne è possibile solo per violaIOne di legge e non per difetto di motivaIOne se non per la totale omissione della stessa o se questa debba considerarsi apparente. E nel decreto impugnato la Corte reggina aveva ampiamente motivato le ragioni della sua decisione. Aveva ritenuto AL prossimo alla cosca TE rimarcando l'autonomia fra il giudiIO di merito (in cui si era comunque dato conto della vicinanza del AL al sodaliIO) e quelle di prevenIOne. Aveva evidenziato gli elementi di sostegno a tale giudiIO che giungevano fino al 2013. Aveva esposto le ragioni poste a fondamento del giudiIO di pericolosità generica derivante dalle ingenti disponibilità non giustificate e riconducibili alla sistematica evasione delle imposte, tali da confermare il giudiIO di sproporIOne fra gli acquisti ed i redditi denunciati dal proposto. Aveva accertato che AL doveva considerarsi "appartenente" alla cosca, pur non essendone partecipe, e quindi sottoponibile alla misura di prevenIOne, personale e patrimoniale.
4 - L'avv. Veneto ha prodotto una memoria contenente dei motivi aggiunti e delle controdeduIOni alle conclusioni del Procuratore generale. -4 1 Con i primi due motivi deduce la violaIOne di legge ed il difetto di motivaIOne in riferimento alle ritenute pericolosità generica e specifica del AL. La Corte non aveva tenuto in alcun conto la documentaIOne prodotta dalla difesa ed in specie la relaIOne tecnico-contabile, incorrendo così nel viIO della motivaIOne apparente. Il giudiIO di appartenenza alla cosca non si era fondato su dati fattuali certi ma su mere supposiIOni. Non era emerso che AL avesse offerto alcun contributo fattivo al consorIO criminale. Non vi erano elementi da cui dedurre l'attualità dell'appartenenza alla consorteria. La documentaIOne offerta dalla difesa consentiva di escludere che sussistessero gli elementi della pericolosità generica. Né il custode giudiziario né 10 il giudice delegato aveva riscontrato le dedotte ipotesi di sistematica evasione fiscale. 4 - 2 - Con il terzo e quarto motivo lamenta la violaIOne di legge ed il difetto di motivaIOne in ordine alla dimostrata liceità di tutte le operaIOni economico- finanziarie. La Corte non aveva offerto la prova dell'acquisto dei beni sottoposti a confisca nel periodo in cui si poteva affermare la pericolosità del AL. 4 3 Si controdeduceva rispetto alle conclusioni del Procuratore generale rimarcando il fatto che la Corte territoriale non aveva fornito alcuna risposta ai rilevi mossi con la relaIOne tecnico-contabile. In oltre trent'anni di attività nei confronti del AL non erano stati elevati rilievi di sorta e gli unici accertamenti fiscali erano del 2014, e, quindi, successivi, al sequestro dei beni. Nulla era stato accertato di quanto evaso in relaIOne ai venti rogiti notarili. Si era acquisita documentaIOne dalla quale era emerso che i contributi previdenziali erano stati regolarmente versati e non solo dal 2012 come afferma la Corte territoriale. Non si era valutato: il ridimensionamento delle sanIOni relative alle imposte evase operato dall'Agenzia delle entrate;
- la consulenza di parte nella quale si erano ricostruiti gli incassi derivanti dal pagamento delle caparre, che non potevano considerarsi ancora reddito tassabile;
-la relaIOne del custode giudiziario sulla correttezza della pregressa gestione dell'azienda. 5 Depositava memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale anche l'avv. Morace, ribadendo: - a sostegno del primo motivo di ricorso, che non si era raggiunta la necessaria prova di un contributo fattivo del proposto all'attività ed allo sviluppo del sodaliIO mafioso e del conseguimento di un vantaggio sia per l'associaIOne sia per l'imprenditore che vi apparterrebbe;
- a conferma del secondo che la giurisprudenza di legittimità non consente di dedurre la pericolosità generica dal mero fatto che il proposto sia un evasore fiscale;
- a sostegno del terzo che non si era tenuto conto dell'origine lecita del denaro con il quale era stato acquistato il terreno che aveva consentito al proposto di iniziare l'attività imprenditoriale. CONSIDERATO IN DIRITTO I motivi di ricorso proposti dai difensori di PE AL sono tutti infondati ad ecceIOne del secondo motivo dedotto dall'avv. Morace (che assorbe le censure 11 е argomentate nel terzo). Ciò comporta l'annullamento con rinvio del decreto impugnato per nuovo esame in ordine alla valutaIOne della pericolosità generica ricollegata dalla Corte territoriale allo status di evasore fiscale del AL. 1 I quattro motivi proposti dall'Avv. Veneto ed il primo avanzato dall'Avv. Morace (integrati dalle argomentaIOni spese nelle memorie) sono tutti infondati, ed al limite della inammissibilità, perché, come hanno precisato le SeIOni unite con la pronuncia più volte citate dalle parti (la n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), nel procedimento di prevenIOne il ricorso per cassaIOne è ammesso soltanto per violaIOne di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivaIOne, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violaIOne dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivaIOne inesistente o meramente apparente. E, nella medesima sentenza, si è precisato che non può essere proposto come viIO di motivaIOne la sottovalutaIOne di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in consideraIOne dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentaIOni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 1 - 1 - Ed è allora evidente, dai passi riportati nel decreto della Corte territoriale, della decisione di prime cure (riassunti, nei tratti essenziali, nella narrativa del presente provvedimento) e dalla autonoma valutaIOne della medesima Corte, che i giudici del merito (con decisioni che si integrano perché conformi) abbiano analiticamente vagliato le deduIOni difensive, giungendo, in riferimento alla misura patrimoniale ad accoglierne alcune, respingerne altre, correggendo le tabelle iniziali e concludendo però che restava sostanzialmente intatta la sproporIOne fra i redditi denunciati e gli acquisti fatti, che costituivano l'intero patrimonio del AL, la sua ditta, la sua società, i beni immobili e mobili intestati al medesimo ed ai più stretti familiari. In modo altrettanto analitico, la Corte, e prima ancora il Tribunale, avevano operato nel procedere alla puntuale verifica della fondatezza delle obieIOni alla misura personale, fondata, in particolare, sul giudiIO di pericolosità specifica derivante dalla contiguità del AL alla cosca TE. -A tale ultimo proposito la motivaIOne della Corte territoriale non era 1 - 2 né assente né apparente, posto che aveva dato conto della pluralità di elementi di fatto dai quali cui doveva ricavarsi l' "appartenenza" del AL al sodaliIO mafioso dei TE. C 12 Va, innanzitutto ricordato che il concetto di "appartenenza" ad una associaIOne mafiosa, richiesto ai fini dell'applicaIOne delle misure di prevenIOne, è diverso e distinto da quello di "partecipaIOne", necessario ai fini dell'integraIOne del corrispondente reato: quest'ultima richiede una presenza attiva nell'ambito del sodaliIO criminoso, mentre la prima è comprensiva di ogni comportamento che, pur non integrando gli estremi del reato di partecipaIOne ad associaIOne mafiosa, sia funIOnale agli interessi dei poteri criminali e costituisca una sorta di terreno favorevole permeato di cultura mafiosa (Sez. 6, n. 9747 del 29/01/2014, Romeo, Rv. 259074). Ed allora gli elementi evidenziati dal Tribunale prima e dalla Corte poi assumevano una particolare valenza probatoria in ordine al contributo fattivo offerto dal AL al sodaliIO: - dalle conversaIOni intercettate fra il nipote del AL ed altri soggetti, tutti condannati per reati connotati dalla loro "mafiosità", si era ricavato che al AL era permesso lavorare nella zona controllata dalla cosca (anche attraverso suo figlio) e che questi partecipava alla distribuIOne dei lavori;
non solo, ma che faceva con costoro "qualche piccolo traffico"; - la ricostruIOne della vicenda "MB" aveva mostrato come AL fosse pronto a favorire gli interessi dei TE, e della consorteria, contribuendo ad occultare la proprietà di beni immobili riconducibili alla cosca ed ai suoi esponenti di vertice;
- la vicinanza del AL ai TE era poi anche di carattere personale come aveva dimostrato l'accompagnamento di uno di costoro all'ospedale a trovare il fratello ricoverato;
- da ultimo, lo stesso soprannome del AL, PE TA, non era certo, né per lo stesso né per chi così lo chiamava, un segno di discontinuità fra il proposto e quel contesto. Quanto al requisito dell'attualità che, peraltro, per giurisprudenza di legittimità costante, è presunta (ex plurimis: Sez. 5, n. 43490 del 18/03/2015, Nirta, Rv. 264927, salva la prova dell'avvenuto distacco dal clan), la Corte reggina aveva sottolineato come gli effetti della vicenda MB si fossero allungati fino al 2013 (le misure erano state disposte dal Tribunale con decreto del 15 ottobre 2014). -1 3 Ne deriva il rigetto di tutti i motivi che attengono alla pericolosità specifica e quindi alla misura di prevenIOne personale. Non altrettanto può concludersi in relaIOne alla misura di prevenIOne patrimoniale perché questa si fonda, innanzitutto, per quanto hanno affermato il Tribunale prima e la Corte poi, sulla pericolosità generica (potendosi datare quella qualificata solo dal 2005 e dovendosi pertanto operare una distinIOne fra i beni 13 acquisiti in precedenza e quelli, i soli sottoponibili a confisca, acquistati in epoca successiva) dedotta dal fatto che AL era stato, dal 1978 in poi un evasore degli obblighi fiscali e contributivi (ed è un dato pacifico che tutti i beni sottoposti a confisca siano stati acquistati dopo tale anno). 2 Il difetto di motivaIOne in cui è incorsa la Corte territoriale, fino a costituire una motivaIOne apparente della sussistenza dei requisiti previsti dall'attuale codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenIOne (agli artt. 1 e 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159) che individuano coloro che possono essere sottoposti alle misure, è, come denunciato nel terzo motivo di ricorso dell'Avv. Morace, quello di avere etichettato PE AL come "evasore fiscale", una condiIOne però che non si sovrappone necessariamente ed automaticamente a quella di chi debba ritenersi “abitualmente dedito a traffici delittuosi" e "viva abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose" e sia, quindi, sottoponibile alle misure di prevenIOne. Le locuIOni usate infatti, le attività o i traffici "delittuosi", devono considerarsi di stretta interpretaIOne, per non allargare, senza una inequivoca base normativa, l'ambito di applicaIOne delle misure di prevenIOne, e riconducono così alla commissione di delitti, ai quali deve essere collegata o conseguente l'attività del proposto. Se ne deduce che, per giungere all'applicaIOne delle misure di prevenIOne, e nella presente fattispecie della misura patrimoniale della confisca (traendo quella personale sufficiente fondamento fattuale e logico dalla accertata pericolosità specifica), debba o debbano essere individuate le fattispecie delittuose a cui connettere i traffici e le attività del AL. Il mero status di evasore fiscale non è sufficiente posto che il fenomeno della sottraIOne agli adempimenti tributari (e contributivi), è indubbiamente illecito in tutte le sue forme ma dà però adito a diverse risposte da parte dell'ordinamento: a sanIOni di carattere amministrativo ed anche a sanIOni penali, ma distinguendosi ipotesi contravvenIOnali e ipotesi delittuose. Solo queste ultime soddisfano i requisiti posti dagli artt. 1 e 4 del codice delle misure di prevenIOne. A tal proposito deve, comunque, precisarsi che è senza alcun fondamento la pretesa difensiva che i delitti tributari non consentano, in sé, l'applicaIOne delle misure, non rinvenendosi tale presunta ecceIOne in alcuna delle norme del codice citato. Né costituisce un'ecceIOne a tale principio la pronuncia citata dalla difesa, la n. 9726, di questa SeIOne, del 19/09/2014, non massimata, che, anzi, ne afferma la correttezza posto che lì si era annullata la decisione della Corte d'appello napoletana che aveva revocato la confisca di beni perchè di "lecita provenienza (pur se) sottratta all'imposiIOne fiscale". 14 Quel che, però è, assente nella decisione oggetto del presente ricorso è, appunto, un'attenta ed esaustiva disamina dei delitti che si riconnettono all'attività posta in esser negli anni dal AL. Se, in altri termini, possano, seppur con una certa sommarietà dovuta alla particolarità del giudiIO di prevenIOne, dirsi superate nel corso del tempo le soglie di punibilità, anche in relaIOne alle norme in allora vigenti: si pensi a quella contemplate per gli omessi versamenti di imposte, dirette o indirette, di ritenute, di contributi. Si pensi inoltre alla possibile sussistenza del delitto oggi previsto dall'art. 10 d. lgs. 10 marzo 2000 n. 74, in tema di occultamento o distruIOne di documenti contabili, e prima ancora punito dall'art. 4 lett. b) del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516. Tale disamina dovrà essere, pertanto, fatta dal giudice del rinvio. Qualora il giudice del rinvio non concluda per la sussistenza della pericolosità generica del AL, dovrà prendere atto della configurabilità della sola pericolosità specifica e rivedere il provvedimento di confisca dei beni, accertando quali di essi siano sottoponibili al provvedimento ablativo in quanto acquistati successivamente alla data in cui deve collocarsi l'iniIO di tale condiIOne.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla confisca collegata alla pericolosità generica, con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2016. Il Consigliere estensore Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini MauriIO Fumo گ مگ еди POSITATA IN CANCILLENNIA - 9 FEB 2017 add IL FUNZIONANO GIUDIZIARIO 15