CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXII, sentenza 27/02/2026, n. 3011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 3011 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3011/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4225/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438229 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2173/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso dell'Avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della tassa sui Rifiuti (Ta.Ri) e del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (T.E.F.A.) emesso da Roma Capitale – Dipartimento Risorse
Economiche – Direzione Entrate Tributarie, anni 2020-2021, n. 112401438229. Il Comune Roma Capitale non si è costituito.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Con apposita nota di deposito, la Parte ha prodotto in giudizio l'intervenuto provvedimento di autotutela parziale dell'avviso di accertamento n. 112401438229 del 28.10.2024, oggetto del presente giudizio.
Si rileva che il provvedimento di autotutela de quo non ha tenuto conto di alcune delle argomentazioni dedotte nell'istanza e riproposte nel presente giudizio. Infatti, anzitutto, tale provvedimento non dà nessun indizio circa l'attuale consistenza della pretesa tributaria, limitandosi a rinviare ad un successivo ricalcolo, ad oggi non ancora notificato all'odierno ricorrente, e probabilmente destinato a pervenire successivamente alla conclusione del presente giudizio. A ciò si aggiunga che neppure è chiaro il riferimento al credito che l'Amministrazione comunale non intende riconoscere in favore del Ricorrente, ovverosia se nella rideterminazione annunciata essa si limita o si limiterà a non tenere conto del solo credito indicato nel documento di chiusura prodotto sub. All. 9 ovvero riterrà di non considerare neppure i pagamenti – che, si ribadisce, sono stati effettuati da Parte ricorrente, come risulta in atti – effettuati durante ed in relazione al tributo dovuto per il periodo di riferimento dell'avviso di accertamento.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso e la relativa memoria illustrativa meritano accoglimento.
Segue la soccombenza delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 22, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4225/2025 depositato il 09/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Piazza Del Campidoglio 1 00186 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401438229 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2173/2026 depositato il
25/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso dell'Avviso di accertamento esecutivo per omessa dichiarazione della tassa sui Rifiuti (Ta.Ri) e del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (T.E.F.A.) emesso da Roma Capitale – Dipartimento Risorse
Economiche – Direzione Entrate Tributarie, anni 2020-2021, n. 112401438229. Il Comune Roma Capitale non si è costituito.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24
e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n.
24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n. 9936/2014).
Con apposita nota di deposito, la Parte ha prodotto in giudizio l'intervenuto provvedimento di autotutela parziale dell'avviso di accertamento n. 112401438229 del 28.10.2024, oggetto del presente giudizio.
Si rileva che il provvedimento di autotutela de quo non ha tenuto conto di alcune delle argomentazioni dedotte nell'istanza e riproposte nel presente giudizio. Infatti, anzitutto, tale provvedimento non dà nessun indizio circa l'attuale consistenza della pretesa tributaria, limitandosi a rinviare ad un successivo ricalcolo, ad oggi non ancora notificato all'odierno ricorrente, e probabilmente destinato a pervenire successivamente alla conclusione del presente giudizio. A ciò si aggiunga che neppure è chiaro il riferimento al credito che l'Amministrazione comunale non intende riconoscere in favore del Ricorrente, ovverosia se nella rideterminazione annunciata essa si limita o si limiterà a non tenere conto del solo credito indicato nel documento di chiusura prodotto sub. All. 9 ovvero riterrà di non considerare neppure i pagamenti – che, si ribadisce, sono stati effettuati da Parte ricorrente, come risulta in atti – effettuati durante ed in relazione al tributo dovuto per il periodo di riferimento dell'avviso di accertamento.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso e la relativa memoria illustrativa meritano accoglimento.
Segue la soccombenza delle spese di lite come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Roma Capitale al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 250, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.