CS
Inammissibile
Sentenza 11 marzo 2026
Inammissibile
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/03/2026, n. 1961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1961 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02581/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 11/03/2026
N. 01961 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02581/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2581 del 2024, proposto dalla sig.ra
LM RE, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Bruno Antonio Molinaro
e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni (SA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
per la riforma N. 02581/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione
Staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 1940/2023 del 28 agosto 2023, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 1844/2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni (SA);
Visti i documenti e la memoria del Comune di Cava de' Tirreni;
Preso atto del deposito di note di udienza e di ulteriore documentazione ad opera dell'appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. RO De
Berardinis e udita per il Comune l'avv. Giuliana Senatore;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe la sig.ra LM RE ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 1940/2023 del 28 agosto 2023, chiedendone la riforma;
- che la sentenza appellata ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla citata sig.ra RE per ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Cava de'
Tirreni (SA) n. 74 del 25 settembre 2018, recante ingiunzione di demolizione delle opere abusive realizzate nel fabbricato di via S. Martino (foglio n. 10, part.lla n. 6), nonché degli atti presupposti e connessi;
- che in fatto il fabbricato per cui è causa, sito in zona E4 (agricola ordinaria) gravata da vincolo paesaggistico, si compone di più unità abitative, ciascuna di proprietà di membri della famiglia RE (tra cui l'appellante), nelle quali sono state realizzate N. 02581/2024 REG.RIC.
opere abusive e che, perciò, hanno formato oggetto dell'ordinanza di demolizione n.
74/2018 (indirizzata sia all'appellante, sia ai suoi familiari);
- che in particolare l'unità immobiliare di proprietà della ricorrente è il sottotetto e le opere abusive che si riferiscono direttamente alla sua proprietà e che la ricorrente ha contestato, sono, secondo l'elenco dell'ordinanza di demolizione [non numerato, ma scalettato], quelle di cui ai nn. 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 11 (rectius: 12);
- che, nello specifico, si tratta della demolizione e ricostruzione del sottotetto con sopraelevazione e cambiamento di direzione della linea di colmo, per i prospetti est
(abuso n. 2 elencato nell'ordine di demolizione), nord (abuso n. 5), sud (abuso n. 6).
Si tratta inoltre: per il prospetto est, della creazione di due aperture e un terrazzo per tutta la facciata (abuso n. 3); per il prospetto sud, della creazione di aperture e terrazzo per tutta la facciata con realizzazione di porticato (abuso n. 7); per il prospetto ovest, dell'aumento volumetrico al piano sottotetto con cambiamento dell'andamento della falda del tetto con realizzazione di un nuovo volume abitabile (abuso n. 10); per il prospetto sud ed ovest, dell'aumento della superficie del terrazzino al piano sottotetto
(abuso n. 11, in realtà n. 12);
- che inoltre l'ordinanza di demolizione contesta anche il cambio di destinazione d'uso del sottotetto ad abitazione e la mancanza di titoli edilizi per il frazionamento di parte del fabbricato rurale e per la sua diversa distribuzione interna;
- che la ricorrente ha contestato l'ordinanza di demolizione, sostenendo che le opere sanzionate consisterebbero in interventi edilizi minori, tali da non richiedere permesso di costruire;
Considerato inoltre:
- che il T.A.R. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, in quanto nelle more del giudizio la ricorrente aveva presentato in data 31 gennaio 2021 istanza di sanatoria, su cui si è formato il diniego tacito, il quale, però, non è stato impugnato dalla ricorrente stessa. Ciò, sulla base dell'indirizzo secondo cui, ove l'istanza di sanatoria abbia esito N. 02581/2024 REG.RIC.
negativo, l'ordine di demolizione riprende la propria efficacia e il privato ha l'onere di impugnare, oltre al medesimo ordine di demolizione (che ha ripreso il suo corso), anche il diniego di sanatoria;
- che in ogni caso la sentenza ha dichiarato il ricorso infondato nel merito, perché: a) la ricorrente ha presentato istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, con cui ha dimostrato di aver inteso la consistenza degli abusi che le sono stati ascritti; b) la tesi che si tratti di opere soggette a CI (dunque non assoggettabili a demolizione)
è superata dall'osservazione che gli interventi insistono in zona gravata da vincolo paesaggistico e implicano, nella loro globalità, il frazionamento dell'originario unico manufatto, cambi di destinazione d'uso e modifiche prospettiche e di sagoma; c) i provvedimenti repressivi di abusi edilizi sono atti vincolati, che non necessitano del preventivo avviso di avvio del procedimento, né di una comparazione tra gli interessi pubblico e privato;
- che nel gravame l'appellante ha contestato l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo con un unico motivo le censure di: error in iudicando; violazione del d.P.R. n. 380/2001; omesso esame di punti decisivi; travisamento; eccesso di potere giurisdizionale; violazione del giusto procedimento;
- che in sintesi l'appellante lamenta che:
I) gli interventi di cui si discute consisterebbero in opere assoggettate a CI, siccome riconducibili alla manutenzione straordinaria, come da relazione tecnica allegata all'istanza di accertamento di conformità, da cui si ricaverebbe che le opere non hanno determinato aggravio di carico urbanistico, né incrementi di superficie o volume. Si tratterebbe, inoltre, di opere ammesse ad accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, per come inteso dalla giurisprudenza, che ha ammesso il predetto accertamento per opere quali volumi tecnici, volumi interrati e soppalchi, prive di autonoma rilevanza urbanistico- N. 02581/2024 REG.RIC.
funzionale e inidonee a introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale;
II) l'ordine di demolizione sarebbe privo di un'idonea motivazione e sproporzionato rispetto agli abusi accertati, giacché le opere sanzionate avrebbero natura pertinenziale e consisterebbero in meri abusi formali;
C) nel caso di specie, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza appellata, al privato avrebbero dovuto essere assicurate le garanzie partecipative di cui all'art. 7 della l. n.
241/1990;
Considerato, ancora:
- che si è costituito in giudizio il Comune di Cava de' Tirreni, depositando di seguito una memoria e documenti sui fatti di causa ed eccependo: in rito, l'improcedibilità dell'appello per omessa impugnazione del provvedimento successivo di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione (con conseguente perdita della titolarità del bene, quale effetto ex lege del vano decorso del termine per ottemperare); sempre in rito, l'inammissibilità dell'appello per non avere la parte appellante impugnato la statuizione della sentenza che ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado; nel merito, l'infondatezza dell'appello;
- che in data 23 febbraio 2026, quindi immediatamente a ridosso dell'udienza pubblica di discussione della causa, l'appellante ha depositato note d'udienza e documentazione comprovante l'avvenuta presentazione in pari data di un'istanza di sanatoria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001;
- che all'udienza pubblica del 24 febbraio 2026 il Collegio, udito il difensore presente del Comune appellato, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto, in via preliminare, di dover disporre lo stralcio delle note d'udienza e del documento versati in atti dall'appellante il 23 febbraio 2026, siccome tardivamente depositati in violazione dei termini ex art. 73 c.p.a. senza adeguata giustificazione di detta tardività (C.d.S., Sez. VII, 26 febbraio 2025, n. 1688); N. 02581/2024 REG.RIC.
Ritenuto, sul punto, che a nulla vale la circostanza che l'istanza ex art. 36-bis del d.P.R.
n. 380/2001 sia stata presentata al Comune in pari data, trattandosi di scelta volontaria dell'interessata, che avrebbe potuto presentarla in epoca antecedente e in particolare in epoca compatibile con i termini per il deposito processuale della stessa (né risultano elementi di segno opposto);
Considerato che è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa comunale per non avere l'odierna appellante impugnato il capo della sentenza di prime cure che ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, in ragione della mancata impugnazione del diniego tacito formatosi sull'istanza di sanatoria presentata dalla parte privata ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001;
Considerato, inoltre, che l'appello è comunque infondato nel merito;
Considerato, infatti, sul punto:
- che le opere sanzionate sono di indubbia consistenza e, per quanto riguarda gli abusi di interesse dell'appellante – quelli di cui ai punti 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 11 (in realtà 12) – dell'ordinanza di demolizione, sono opere che avrebbero indubbiamente richiesto il previo rilascio del permesso di costruire;
- che in questo senso depongono, tra l'altro, l'abuso n. 10, consistente, per il prospetto ovest, nell'aumento volumetrico al piano sottotetto con realizzazione di nuovo volume abitabile, e gli abusi n. 3 e n. 7, consistenti nell'edificazione di un terrazzo al livello del piano sottotetto per tutta la facciata (visibile nelle fotografie allegate alla relazione del tecnico comunale versata in atti dal Comune), con la realizzazione di un porticato nel prospetto sud, il cui impatto sull'assetto territoriale e paesaggistico non può essere messo in discussione;
- che la stessa appellante ha implicitamente ammesso che le opere di cui si discute non avrebbero potuto essere realizzate attraverso una CI, con il presentare per tali opere istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 – e non dell'art. 37 – del d.P.R. n. 380/2001, N. 02581/2024 REG.RIC.
cioè, come evidenziato dal Comune nelle sue difese, con il presentare un'istanza di accertamento di conformità e non una CI in sanatoria;
- che le opere sanzionate non sono abusi formali, né hanno un carattere pertinenziale, com'è reso palese, oltre che dall'aumento volumetrico, dall'accertamento del cambio d'uso del sottotetto con la destinazione abitativa;
- che per giurisprudenza costante, una volta accertati i presupposti per l'applicazione della sanzione demolitoria (nel caso di specie: la realizzazione senza titolo di opere richiedenti il rilascio del permesso di costruire), l'ordine di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato, che non comporta la comparazione degli interessi pubblico e privato e non necessita di particolare motivazione (cfr., per tutte, C.d.S., Sez. VII, 4 febbraio 2026, n. 936, con la giurisprudenza ivi richiamata);
- che, da ultimo, con riferimento alla dedotta omissione delle garanzie partecipative, anche a ritenere applicabile l'art. 7 della l. n. 241/1990, l'appellante non indica quale contributo avrebbe potuto fornire in sede di memoria procedimentale (cfr., per tutte,
C.d.S., Sez. VII, 22 dicembre 2025, n. 10154);
Ritenuto in definitiva, per quanto esposto, di dover dichiarare l'appello inammissibile e comunque infondato;
Ritenuto da ultimo da liquidare le spese del giudizio di appello secondo soccombenza,
a carico dell'appellante e in favore del Comune di Cava de' Tirreni, nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato. N. 02581/2024 REG.RIC.
Condanna l'appellante a rifondere al Comune di Cava de' Tirreni le spese del giudizio di appello, che liquida in misura forfettaria in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RT IE, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
RO De Berardinis, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO De Berardinis RT IE
IL SEGRETARIO N. 02581/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 11/03/2026
N. 01961 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02581/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2581 del 2024, proposto dalla sig.ra
LM RE, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Bruno Antonio Molinaro
e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cava de' Tirreni (SA), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Cascone e Giuliana Senatore, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del dott. Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
per la riforma N. 02581/2024 REG.RIC.
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione
Staccata di Salerno, Sezione Seconda, n. 1940/2023 del 28 agosto 2023, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 1844/2018.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cava de' Tirreni (SA);
Visti i documenti e la memoria del Comune di Cava de' Tirreni;
Preso atto del deposito di note di udienza e di ulteriore documentazione ad opera dell'appellante;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2026 il Cons. RO De
Berardinis e udita per il Comune l'avv. Giuliana Senatore;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe la sig.ra LM RE ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, n. 1940/2023 del 28 agosto 2023, chiedendone la riforma;
- che la sentenza appellata ha dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla citata sig.ra RE per ottenere l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Cava de'
Tirreni (SA) n. 74 del 25 settembre 2018, recante ingiunzione di demolizione delle opere abusive realizzate nel fabbricato di via S. Martino (foglio n. 10, part.lla n. 6), nonché degli atti presupposti e connessi;
- che in fatto il fabbricato per cui è causa, sito in zona E4 (agricola ordinaria) gravata da vincolo paesaggistico, si compone di più unità abitative, ciascuna di proprietà di membri della famiglia RE (tra cui l'appellante), nelle quali sono state realizzate N. 02581/2024 REG.RIC.
opere abusive e che, perciò, hanno formato oggetto dell'ordinanza di demolizione n.
74/2018 (indirizzata sia all'appellante, sia ai suoi familiari);
- che in particolare l'unità immobiliare di proprietà della ricorrente è il sottotetto e le opere abusive che si riferiscono direttamente alla sua proprietà e che la ricorrente ha contestato, sono, secondo l'elenco dell'ordinanza di demolizione [non numerato, ma scalettato], quelle di cui ai nn. 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 11 (rectius: 12);
- che, nello specifico, si tratta della demolizione e ricostruzione del sottotetto con sopraelevazione e cambiamento di direzione della linea di colmo, per i prospetti est
(abuso n. 2 elencato nell'ordine di demolizione), nord (abuso n. 5), sud (abuso n. 6).
Si tratta inoltre: per il prospetto est, della creazione di due aperture e un terrazzo per tutta la facciata (abuso n. 3); per il prospetto sud, della creazione di aperture e terrazzo per tutta la facciata con realizzazione di porticato (abuso n. 7); per il prospetto ovest, dell'aumento volumetrico al piano sottotetto con cambiamento dell'andamento della falda del tetto con realizzazione di un nuovo volume abitabile (abuso n. 10); per il prospetto sud ed ovest, dell'aumento della superficie del terrazzino al piano sottotetto
(abuso n. 11, in realtà n. 12);
- che inoltre l'ordinanza di demolizione contesta anche il cambio di destinazione d'uso del sottotetto ad abitazione e la mancanza di titoli edilizi per il frazionamento di parte del fabbricato rurale e per la sua diversa distribuzione interna;
- che la ricorrente ha contestato l'ordinanza di demolizione, sostenendo che le opere sanzionate consisterebbero in interventi edilizi minori, tali da non richiedere permesso di costruire;
Considerato inoltre:
- che il T.A.R. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, in quanto nelle more del giudizio la ricorrente aveva presentato in data 31 gennaio 2021 istanza di sanatoria, su cui si è formato il diniego tacito, il quale, però, non è stato impugnato dalla ricorrente stessa. Ciò, sulla base dell'indirizzo secondo cui, ove l'istanza di sanatoria abbia esito N. 02581/2024 REG.RIC.
negativo, l'ordine di demolizione riprende la propria efficacia e il privato ha l'onere di impugnare, oltre al medesimo ordine di demolizione (che ha ripreso il suo corso), anche il diniego di sanatoria;
- che in ogni caso la sentenza ha dichiarato il ricorso infondato nel merito, perché: a) la ricorrente ha presentato istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, con cui ha dimostrato di aver inteso la consistenza degli abusi che le sono stati ascritti; b) la tesi che si tratti di opere soggette a CI (dunque non assoggettabili a demolizione)
è superata dall'osservazione che gli interventi insistono in zona gravata da vincolo paesaggistico e implicano, nella loro globalità, il frazionamento dell'originario unico manufatto, cambi di destinazione d'uso e modifiche prospettiche e di sagoma; c) i provvedimenti repressivi di abusi edilizi sono atti vincolati, che non necessitano del preventivo avviso di avvio del procedimento, né di una comparazione tra gli interessi pubblico e privato;
- che nel gravame l'appellante ha contestato l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo con un unico motivo le censure di: error in iudicando; violazione del d.P.R. n. 380/2001; omesso esame di punti decisivi; travisamento; eccesso di potere giurisdizionale; violazione del giusto procedimento;
- che in sintesi l'appellante lamenta che:
I) gli interventi di cui si discute consisterebbero in opere assoggettate a CI, siccome riconducibili alla manutenzione straordinaria, come da relazione tecnica allegata all'istanza di accertamento di conformità, da cui si ricaverebbe che le opere non hanno determinato aggravio di carico urbanistico, né incrementi di superficie o volume. Si tratterebbe, inoltre, di opere ammesse ad accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria ai sensi dell'art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42/2004, per come inteso dalla giurisprudenza, che ha ammesso il predetto accertamento per opere quali volumi tecnici, volumi interrati e soppalchi, prive di autonoma rilevanza urbanistico- N. 02581/2024 REG.RIC.
funzionale e inidonee a introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale;
II) l'ordine di demolizione sarebbe privo di un'idonea motivazione e sproporzionato rispetto agli abusi accertati, giacché le opere sanzionate avrebbero natura pertinenziale e consisterebbero in meri abusi formali;
C) nel caso di specie, al contrario di quanto ritenuto dalla sentenza appellata, al privato avrebbero dovuto essere assicurate le garanzie partecipative di cui all'art. 7 della l. n.
241/1990;
Considerato, ancora:
- che si è costituito in giudizio il Comune di Cava de' Tirreni, depositando di seguito una memoria e documenti sui fatti di causa ed eccependo: in rito, l'improcedibilità dell'appello per omessa impugnazione del provvedimento successivo di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione (con conseguente perdita della titolarità del bene, quale effetto ex lege del vano decorso del termine per ottemperare); sempre in rito, l'inammissibilità dell'appello per non avere la parte appellante impugnato la statuizione della sentenza che ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado; nel merito, l'infondatezza dell'appello;
- che in data 23 febbraio 2026, quindi immediatamente a ridosso dell'udienza pubblica di discussione della causa, l'appellante ha depositato note d'udienza e documentazione comprovante l'avvenuta presentazione in pari data di un'istanza di sanatoria ex art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001;
- che all'udienza pubblica del 24 febbraio 2026 il Collegio, udito il difensore presente del Comune appellato, ha trattenuto la causa in decisione;
Ritenuto, in via preliminare, di dover disporre lo stralcio delle note d'udienza e del documento versati in atti dall'appellante il 23 febbraio 2026, siccome tardivamente depositati in violazione dei termini ex art. 73 c.p.a. senza adeguata giustificazione di detta tardività (C.d.S., Sez. VII, 26 febbraio 2025, n. 1688); N. 02581/2024 REG.RIC.
Ritenuto, sul punto, che a nulla vale la circostanza che l'istanza ex art. 36-bis del d.P.R.
n. 380/2001 sia stata presentata al Comune in pari data, trattandosi di scelta volontaria dell'interessata, che avrebbe potuto presentarla in epoca antecedente e in particolare in epoca compatibile con i termini per il deposito processuale della stessa (né risultano elementi di segno opposto);
Considerato che è fondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa comunale per non avere l'odierna appellante impugnato il capo della sentenza di prime cure che ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso, in ragione della mancata impugnazione del diniego tacito formatosi sull'istanza di sanatoria presentata dalla parte privata ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001;
Considerato, inoltre, che l'appello è comunque infondato nel merito;
Considerato, infatti, sul punto:
- che le opere sanzionate sono di indubbia consistenza e, per quanto riguarda gli abusi di interesse dell'appellante – quelli di cui ai punti 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 11 (in realtà 12) – dell'ordinanza di demolizione, sono opere che avrebbero indubbiamente richiesto il previo rilascio del permesso di costruire;
- che in questo senso depongono, tra l'altro, l'abuso n. 10, consistente, per il prospetto ovest, nell'aumento volumetrico al piano sottotetto con realizzazione di nuovo volume abitabile, e gli abusi n. 3 e n. 7, consistenti nell'edificazione di un terrazzo al livello del piano sottotetto per tutta la facciata (visibile nelle fotografie allegate alla relazione del tecnico comunale versata in atti dal Comune), con la realizzazione di un porticato nel prospetto sud, il cui impatto sull'assetto territoriale e paesaggistico non può essere messo in discussione;
- che la stessa appellante ha implicitamente ammesso che le opere di cui si discute non avrebbero potuto essere realizzate attraverso una CI, con il presentare per tali opere istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 36 – e non dell'art. 37 – del d.P.R. n. 380/2001, N. 02581/2024 REG.RIC.
cioè, come evidenziato dal Comune nelle sue difese, con il presentare un'istanza di accertamento di conformità e non una CI in sanatoria;
- che le opere sanzionate non sono abusi formali, né hanno un carattere pertinenziale, com'è reso palese, oltre che dall'aumento volumetrico, dall'accertamento del cambio d'uso del sottotetto con la destinazione abitativa;
- che per giurisprudenza costante, una volta accertati i presupposti per l'applicazione della sanzione demolitoria (nel caso di specie: la realizzazione senza titolo di opere richiedenti il rilascio del permesso di costruire), l'ordine di demolizione costituisce atto dovuto e vincolato, che non comporta la comparazione degli interessi pubblico e privato e non necessita di particolare motivazione (cfr., per tutte, C.d.S., Sez. VII, 4 febbraio 2026, n. 936, con la giurisprudenza ivi richiamata);
- che, da ultimo, con riferimento alla dedotta omissione delle garanzie partecipative, anche a ritenere applicabile l'art. 7 della l. n. 241/1990, l'appellante non indica quale contributo avrebbe potuto fornire in sede di memoria procedimentale (cfr., per tutte,
C.d.S., Sez. VII, 22 dicembre 2025, n. 10154);
Ritenuto in definitiva, per quanto esposto, di dover dichiarare l'appello inammissibile e comunque infondato;
Ritenuto da ultimo da liquidare le spese del giudizio di appello secondo soccombenza,
a carico dell'appellante e in favore del Comune di Cava de' Tirreni, nella misura di cui al dispositivo;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e comunque infondato. N. 02581/2024 REG.RIC.
Condanna l'appellante a rifondere al Comune di Cava de' Tirreni le spese del giudizio di appello, che liquida in misura forfettaria in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
RT IE, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
RO De Berardinis, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
RO De Berardinis RT IE
IL SEGRETARIO N. 02581/2024 REG.RIC.