Sentenza 27 gennaio 1982
Massime • 1
Nell'esecuzione per espropriazione forzata non è prevista la comunicazione alle parti, ne', in particolare, al debitore, dell'ordinanza di aggiudicazione del bene pignorato. Pertanto, tenuto conto che tale ordinanza conclude il procedimento, sicché la sua conoscenza non può derivare dalla comunicazione o notificazione di Atti successivi, deve ritenersi che le opposizioni del debitore avverso l'ordinanza stessa, a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., fra cui vanno comprese quelle rivolte a dedurre l'omissione di forme di pubblicità per la vendita( prescritte dalla legge od eventualmente disposte dal giudice dell'esecuzione), non possano essere proposte oltre il termine di cinque giorni dal "compimento dell'atto", come previsto dalla citata norma, a condizione che esso debitore abbia ricevuto rituale avviso dell'ultima udienza alla quale aveva facoltà di partecipare, e, cioè di quella fissata per provvedere sull'istanza di vendita, ovvero, in caso di espropriazione immobiliare con incanto andato deserto, di quella contemplata dall'art. 590 cod. proc. civ.. ( V 3729/71, mass n 355521; ( V 2459/71, mass n 353449).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/01/1982, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 1982 |
Testo completo
Nell'esecuzione per espropriazione forzata non è prevista la comunicazione alle parti, ne', in particolare, al debitore, dell'ordinanza di aggiudicazione del bene pignorato. Pertanto, tenuto conto che tale ordinanza conclude il procedimento, sicché la sua conoscenza non può derivare dalla comunicazione o notificazione di Atti successivi, deve ritenersi che le opposizioni del debitore avverso l'ordinanza stessa, a norma dell'art. 617 cod. proc. civ., fra cui vanno comprese quelle rivolte a dedurre l'omissione di forme di pubblicità per la vendita( prescritte dalla legge od eventualmente disposte dal giudice dell'esecuzione), non possano essere proposte oltre il termine di cinque giorni dal "compimento dell'atto", come previsto dalla citata norma, a condizione che esso debitore abbia ricevuto rituale avviso dell'ultima udienza alla quale aveva facoltà di partecipare, e, cioè di quella fissata per provvedere sull'istanza di vendita, ovvero, in caso di espropriazione immobiliare con incanto andato deserto, di quella contemplata dall'art. 590 cod. proc. civ.. ( V 3729/71, mass n 355521; ( V 2459/71, mass n 353449).*