Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2594 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott. Paolo Mariani Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere est.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5405/2024 R.G., vertente
TRA
con sede in Modena alla via San Carlo, n.ri 8/20, (C.F. Parte_1
e P.IVA ), in persona del suo procuratore speciale P.IVA_1 P.IVA_2 Pt_2
nato a [...] il [...] (C.F. ), autorizzato giusta
[...] C.F._1
procura speciale dell'11 marzo 2023 a ministero del Notaio (Rep. n. Persona_1
50144/15086), registrata a Modena in data 13 marzo 2023 al n. 5903 serie 1T, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, dagli Avv.ti Federica Sandulli (C.F.
) e Fabio Preziosi (C.F. ); C.F._2 C.F._3
Appellante
E
ora Controparte_1 Controparte_2
in accomandita semplice di in persona del legale
[...] Controparte_3
rappresentante pro tempore, con sede in Pietrastorina (AV) al C.so Partenio n. 2, P.IVA
; P.IVA_3
Appellata contumace
Con atto di citazione notificato in data 12.12.2024, la roponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1945/2024 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data
15.11.2024, con la quale il Giudice adito così disponeva: “1. condanna la convenuta
a pagare all'attrice Parte_1 Controparte_1
la somma di Euro 99.765,45 oltre interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. dal
[...]
13.02.2021 al soddisfo;
2. condanna la convenuta a pagare Parte_1
all'attrice le spese di lite, liquidate in Controparte_1
€ 264,00 per esborsi ed € 8.500,00 per compensi professionali, oltre iva e cpa, se dovute, come per legge e rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione all'avv. Francesco Falanga, procuratore anticipatario;
3. pone le spese del ctu, liquidate come da decreto in atti, a definitivo carico della convenuta . L'appellante chiedeva: “1) riformare integralmente la Parte_1
predetta sentenza e, più precisamente, 2) in accoglimento del primo motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione solo apparente;
3. in accoglimento del secondo motivo di gravame, accertare e dichiarare la prescrizione del diritto della alla ripetizione CP_1
delle somme indebitamente versate alla se del caso anche Parte_1
limitatamente ai periodi e nei termini espressamente indicati nel paragrafo “B” del presente atto;
4. in accoglimento del terzo motivo di gravame, accertare e dichiarare la violazione degli artt. 116 e 132 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c. per avere il
Tribunale ritenuto assolto l'onere della prova (interamente) gravante sulla correntista attrice, odierna appellata;
5. in accoglimento del quarto motivo di gravame, accertare
e dichiarare in ogni caso l'erroneità della CTU depositata nel giudizio di primo grado, rilevandone l'inutilizzabilità ai fini della decisione;
6. in accoglimento del quinto motivo di appello, nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse accertarsi
l'indebita percezione di somme da parte dell'Istituto di credito, comunque riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui è stata disposta la condanna della Pt_1
al pagamento dei c.d. “super-interessi” ex art. 1284, co. IV c.c. sulle somme dovute in luogo degli interessi al saggio ex art. 1284, co. I, c.c.; 7. per effetto della nullità della sentenza impugnata, pronunciarsi su tutte le domande ed eccezioni formulate dalle parti, quindi accertare e dichiarare la nullità, inammissibilità, prescrizione, infondatezza e mancanza di prova delle domande proposte dalla Controparte_4
(ora in accomandita semplice di
[...] Controparte_2
nel giudizio di primo grado iscritto al n. 742/2021 RG. del Controparte_3
Tribunale di Avellino;
8. In via istruttoria, solo laddove ritenesse ammissibile la domanda e ferme tutte le ulteriori eccezioni, anche preliminari, disporre la rinnovazione della CTU”.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva l'appellata Controparte_4
ora Società in accomandita semplice di
[...] Controparte_2 CP_3
benchè evocata ritualmente in giudizio.
[...]
In corso di causa, per la trattazione dell'udienza del 17 aprile 2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc, non veniva depositata alcuna nota scritta dall'appellante e la causa era rinviata all'udienza del 15 maggio 2025, anch'essa sostituita mediante deposito di note scritte ex art 127 ter cpc Nonostante la ritualità delle comunicazioni, non venivano depositate note scritte per la trattazione dell'udienza precedentemente fissata in data 15.05.2025 con conseguente immediata riserva in decisione della causa.
In conseguenza dell'assenza di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.04.2025
e dell'assenza di note scritte in sostituzione dell'udienza immediatamente successiva del 15.05.2025, ai sensi e per gli effetti dell'art 127 ter cpc, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art 309 cpc. Quanto alle spese del procedimento, deve farsi applicazione dell'art. 310, ult. comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto stanno a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello in epigrafe indicato, così provvede: 1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) Spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art 310 cpc.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16.05.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio
Il Presidente
Dott. Michele Magliulo