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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 03/11/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 131/2025 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale trasformato in congiunto
TRA
nata ad [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonio Petrozziello ed elettivamente domiciliata in Avellino alla contrada Baccanico n. 43/a;
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Claudio Luciano ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Lenzi n. 18;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. del 10.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.01.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente il 2.06.2017 confermando l'affido condiviso del minore con collocazione presso di sé nella casa coniugale di
1 proprietà del resistente, il diritto di visita del padre, l'assegno di mantenimento pari ad € 350,00 mensili a carico del resistente con spese extra assegno al 50% a carico di ciascun genitore nonché la corresponsione interamente a sé dell'assegno unico e l'assegnazione dell'auto Dacia Sandero. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso che dall'unione coniugale è nato il figlio il Per_1
12.05.2022, ha esposto che, in seguito alla sentenza di omologa della separazione del 21.02.2024 resa dal Tribunale di Avellino, non è ripresa alcuna convivenza tra le parti.
Con memoria difensiva del 2.09.2025 si è costituito in giudizio chiedendo di Controparte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni già concordate in sede di separazione.
All'udienza del 22.09.2025 entrambe le parti, comparse personalmente, hanno sottoscritto le condizioni di divorzio e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale.
La domanda di divorzio proposta è fondata e va accolta.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione definito con la sentenza di omologa del
21.02.2024 In ordine alle condizioni di divorzio, deve essere rilevato che le stesse non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse del figlio.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
alle condizioni sottoscritte all'udienza del 22.09.2025; Controparte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 131/2025 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio giudiziale trasformato in congiunto
TRA
nata ad [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Antonio Petrozziello ed elettivamente domiciliata in Avellino alla contrada Baccanico n. 43/a;
RICORRENTE
E
nato ad [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Claudio Luciano ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Lenzi n. 18;
RESISTENTE
Con il visto del P.M. del 10.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.01.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino di Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente il 2.06.2017 confermando l'affido condiviso del minore con collocazione presso di sé nella casa coniugale di
1 proprietà del resistente, il diritto di visita del padre, l'assegno di mantenimento pari ad € 350,00 mensili a carico del resistente con spese extra assegno al 50% a carico di ciascun genitore nonché la corresponsione interamente a sé dell'assegno unico e l'assegnazione dell'auto Dacia Sandero. In punto di fatto la ricorrente, dopo aver premesso che dall'unione coniugale è nato il figlio il Per_1
12.05.2022, ha esposto che, in seguito alla sentenza di omologa della separazione del 21.02.2024 resa dal Tribunale di Avellino, non è ripresa alcuna convivenza tra le parti.
Con memoria difensiva del 2.09.2025 si è costituito in giudizio chiedendo di Controparte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili alle condizioni già concordate in sede di separazione.
All'udienza del 22.09.2025 entrambe le parti, comparse personalmente, hanno sottoscritto le condizioni di divorzio e la causa è stata assegnata alla decisione collegiale.
La domanda di divorzio proposta è fondata e va accolta.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione definito con la sentenza di omologa del
21.02.2024 In ordine alle condizioni di divorzio, deve essere rilevato che le stesse non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse del figlio.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1
alle condizioni sottoscritte all'udienza del 22.09.2025; Controparte_1
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso nella camera di consiglio del 16.10.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
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