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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/09/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2938/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Lupia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2938/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERILLI Parte_1 C.F._1 ANGELA, elettivamente domiciliato in VIA BACHELET, 16 FIANO ROMANO presso il difensore avv. PERILLI ANGELA
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 BARTOLETTI MAURA e dell'avv. NOTARANTONIO ANGELA elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PITRÈ N.1 00162 ROMA presso i difensori
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art.127-ter cpc SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione ex Parte_1 art.615,comma, 1 cpc chiedendo “dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa,(prescrizione ed eventuale compensazione) • con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Allegava in particolare come “ 1.con atto del 03.07.2023 la signora notificava la sentenza CP_1 n°88/2008 emessa dal Tribunale di Tivoli -in seguito a presentazione del ricorso congiunto- che oltre a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed a regolamentare il diritto di visita dei figli all'epoca minori, stabiliva che il sig. dovesse provvedere al pagamento mensile della Parte_1 somma di € 750 per il mantenimento dei figli oltre rivalutazione istat;
-2 congiuntamente al titolo sopra indicato la stessa notificava atto di precetto con il quale richiedeva il pagamento della somma di € 11.094,53 inerente la rivalutazione istat applicata sulla somma di € 750 dal 2008 al 30.09.2020 e per la rivalutazione istat applicata sulla somma di € 375 dal 2008 al settembre 2020 e dal settembre a marzo 2022; -3 che il sig. ha sempre versato alla signora la somma di € 750 Parte_1 CP_1 mensili, prevista dalla sentenza n°88/2008 sopra indicata, per il mantenimento dei figli sino alla modifica delle condizioni di divorzio proposta con ricorso dallo stesso depositato avanti il Tribunale di pagina 1 di 4 Tivoli in virtù del quale veniva stabilito che da ottobre 2020 lo stesso avrebbe dovuto versare solo la somma di € 375 per il figlio non ancora autonomo economicamente;
-4 la signora Per_1 CP_1 non ha mai richiesto al sig. dal 2008 ad oggi il pagamento della rivalutazione istat sulle Pt_1 somme inerenti il mantenimento previste nella sentenza n°88/2008, domandato per la prima volta con la notifica del precetto;
-5 come sopra dedotto il sig. in seguito alla richiesta di modifica delle Pt_1 condizioni di divorzio otteneva un provvedimento che retroagiva alla data del deposito del ricorso;
conseguentemente lo stesso avrebbe dovuto pagare da ottobre 2020,(data deposito domanda), a marzo 2022, (data di pubblicazione della relativa sentenza n°2276/2022) la somma di € 375 mensile invece che 750 che comunque continuava a versare;
ed in virtù del credito maturato richiedeva,(senza esito), la restituzione di tali somme alla ex moglie con il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Tivoli, in virtù del quale si notificava atto di precetto per la somma di € 6.662,62 corrispondenti al recupero delle somme indicate nel decreto ingiuntivo rg n°3487/2022 detratte le spese legali dovute dal alla previste nella sentenza emessa dal tribunale Pt_1 CP_1 di Tivoli in modifica delle condizioni di divorzio. Ad oggi pertanto è il sig. ad avere un Pt_1 credito in favore della ex moglie e questa infatti per tutto quanto sopra illustrato non dovrà ricevere alcun a somma.”. Sollevava dunque eccezione di prescrizione ed eccezione di compensazione. Si costituiva contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione. La causa era istruita documentalmente e dunque trattenuta in decisione. MOTIVAZIONE L'opposizione è infondata e va dunque rigettata. Infondata è in primo luogo l'eccezione di compensazione, essendo incontroverso che il credito eccepito dall'opponente sia ancora sub iudice Giova sul punto richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite che così si esprimono: “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza − ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.” (Cass. S.S.U.U. 15 novembre 2016, n. 23225) La certezza del credito si pone dunque quale prius logico implicitamente richiesto dalla norma ai fini della compensazione. Conseguentemente, il credito sub iudice, non potendosi ancora dire certo, definitivo, non è opponibile in compensazione. Con riferimento a tale tipologia di credito non opera né la compensazione legale, né quella giudiziale. La ratio sottesa alla scelta delle Sezioni Unite è chiara: solo con un credito certo, infatti, è possibile raggiungere la finalità estintiva e satisfattoria propria della compensazione. Infondata è anche l'eccezione di prescrizione.
pagina 2 di 4 E' invero allegata dallo stesso opponente la circostanza dell'aver sempre tempestivamente versato la somma di € 750 mensili, ma non anche le somme dovute a titolo di rivalutazione istat. Orbene è parimenti non contestata la circostanza secondo la quale il creditore all'atto dei vari pagamenti non abbia mai provveduto alla dichiarazione di imputazione degli stessi. Trova dunque applicazione la lettera dell'art.1193, comma, c.c. secondo la quale “In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto”. Da ciò discende come ogni pagamento effettuato per la mensilità successiva alla prima rivalutazione abbia estinto il relativo debito legato alla rivalutazione. Da ciò discende ulteriormente come le somme oggetto del precetto abbiano ad oggetto il residuo delle somme dovute per l'assegno di mantenimento e rivalutazione non versate. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di d Controparte_1 a carico di in euro 2540,00 per compensi (con massima riduzione, in ragione Parte_1 della particolare non complessità della controversia), oltre iva, cpa e spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Regola le spese di lite come in parte motiva.
Tivoli, 05/09/2025
Il Giudice
dott. Francesco Lupia
pagina 3 di 4
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Lupia ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2938/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PERILLI Parte_1 C.F._1 ANGELA, elettivamente domiciliato in VIA BACHELET, 16 FIANO ROMANO presso il difensore avv. PERILLI ANGELA
opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2 BARTOLETTI MAURA e dell'avv. NOTARANTONIO ANGELA elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE PITRÈ N.1 00162 ROMA presso i difensori
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art.127-ter cpc SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione ex Parte_1 art.615,comma, 1 cpc chiedendo “dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa,(prescrizione ed eventuale compensazione) • con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”. Allegava in particolare come “ 1.con atto del 03.07.2023 la signora notificava la sentenza CP_1 n°88/2008 emessa dal Tribunale di Tivoli -in seguito a presentazione del ricorso congiunto- che oltre a dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ed a regolamentare il diritto di visita dei figli all'epoca minori, stabiliva che il sig. dovesse provvedere al pagamento mensile della Parte_1 somma di € 750 per il mantenimento dei figli oltre rivalutazione istat;
-2 congiuntamente al titolo sopra indicato la stessa notificava atto di precetto con il quale richiedeva il pagamento della somma di € 11.094,53 inerente la rivalutazione istat applicata sulla somma di € 750 dal 2008 al 30.09.2020 e per la rivalutazione istat applicata sulla somma di € 375 dal 2008 al settembre 2020 e dal settembre a marzo 2022; -3 che il sig. ha sempre versato alla signora la somma di € 750 Parte_1 CP_1 mensili, prevista dalla sentenza n°88/2008 sopra indicata, per il mantenimento dei figli sino alla modifica delle condizioni di divorzio proposta con ricorso dallo stesso depositato avanti il Tribunale di pagina 1 di 4 Tivoli in virtù del quale veniva stabilito che da ottobre 2020 lo stesso avrebbe dovuto versare solo la somma di € 375 per il figlio non ancora autonomo economicamente;
-4 la signora Per_1 CP_1 non ha mai richiesto al sig. dal 2008 ad oggi il pagamento della rivalutazione istat sulle Pt_1 somme inerenti il mantenimento previste nella sentenza n°88/2008, domandato per la prima volta con la notifica del precetto;
-5 come sopra dedotto il sig. in seguito alla richiesta di modifica delle Pt_1 condizioni di divorzio otteneva un provvedimento che retroagiva alla data del deposito del ricorso;
conseguentemente lo stesso avrebbe dovuto pagare da ottobre 2020,(data deposito domanda), a marzo 2022, (data di pubblicazione della relativa sentenza n°2276/2022) la somma di € 375 mensile invece che 750 che comunque continuava a versare;
ed in virtù del credito maturato richiedeva,(senza esito), la restituzione di tali somme alla ex moglie con il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo dal Tribunale di Tivoli, in virtù del quale si notificava atto di precetto per la somma di € 6.662,62 corrispondenti al recupero delle somme indicate nel decreto ingiuntivo rg n°3487/2022 detratte le spese legali dovute dal alla previste nella sentenza emessa dal tribunale Pt_1 CP_1 di Tivoli in modifica delle condizioni di divorzio. Ad oggi pertanto è il sig. ad avere un Pt_1 credito in favore della ex moglie e questa infatti per tutto quanto sopra illustrato non dovrà ricevere alcun a somma.”. Sollevava dunque eccezione di prescrizione ed eccezione di compensazione. Si costituiva contestando le deduzioni attoree e chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione. La causa era istruita documentalmente e dunque trattenuta in decisione. MOTIVAZIONE L'opposizione è infondata e va dunque rigettata. Infondata è in primo luogo l'eccezione di compensazione, essendo incontroverso che il credito eccepito dall'opponente sia ancora sub iudice Giova sul punto richiamare l'insegnamento delle Sezioni Unite che così si esprimono: “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità − che include il requisito della certezza − ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione − legale − a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda. Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione. Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale. La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo.” (Cass. S.S.U.U. 15 novembre 2016, n. 23225) La certezza del credito si pone dunque quale prius logico implicitamente richiesto dalla norma ai fini della compensazione. Conseguentemente, il credito sub iudice, non potendosi ancora dire certo, definitivo, non è opponibile in compensazione. Con riferimento a tale tipologia di credito non opera né la compensazione legale, né quella giudiziale. La ratio sottesa alla scelta delle Sezioni Unite è chiara: solo con un credito certo, infatti, è possibile raggiungere la finalità estintiva e satisfattoria propria della compensazione. Infondata è anche l'eccezione di prescrizione.
pagina 2 di 4 E' invero allegata dallo stesso opponente la circostanza dell'aver sempre tempestivamente versato la somma di € 750 mensili, ma non anche le somme dovute a titolo di rivalutazione istat. Orbene è parimenti non contestata la circostanza secondo la quale il creditore all'atto dei vari pagamenti non abbia mai provveduto alla dichiarazione di imputazione degli stessi. Trova dunque applicazione la lettera dell'art.1193, comma, c.c. secondo la quale “In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto”. Da ciò discende come ogni pagamento effettuato per la mensilità successiva alla prima rivalutazione abbia estinto il relativo debito legato alla rivalutazione. Da ciò discende ulteriormente come le somme oggetto del precetto abbiano ad oggetto il residuo delle somme dovute per l'assegno di mantenimento e rivalutazione non versate. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di d Controparte_1 a carico di in euro 2540,00 per compensi (con massima riduzione, in ragione Parte_1 della particolare non complessità della controversia), oltre iva, cpa e spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Regola le spese di lite come in parte motiva.
Tivoli, 05/09/2025
Il Giudice
dott. Francesco Lupia
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