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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 23/09/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
- Consigliere relatore- 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 157 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 635/2021 (RG 1489/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ad intimazione di pagamento per contributi previdenziali, promossa da:
,in persona del Parte 1
Direttore pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. R. CARACUTA
- Appellante -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
E
Controparte_2 rappr. e difeso dall'avv. P. DI MICHELE
-Appellato-
OGGETTO: "Opposizione ad intimazione di pagamento”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 4/5/2021 l'CP 3 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto l'opposizione ad intimazione di pagamento proposta da Controparte_2 riconoscendo estinti i crediti azionati da Controparte_4 e rinvenienti da due cartelle esattoriali notificate nel 2005 e 2007 per prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima dell'intimazione di pagamento, ricevuta il 14/1/2020. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui, dopo avere accolto l'opposizione, ha condannato CP_3e CP_1 in solido al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla parte opponente, mentre avrebbe dovuto condannare solo CP 4
[...] , che è l'unica responsabile della riscossione del credito.
Ha domandato quindi la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo delle spese, chiedendo di espungere l'CP 3 dal soggetto deputato a rifondere le stesse in favore della parte vincitrice.
Nessuno si è costituito per Controparte_4 Controparte_2 si è costituito sebbene il suo difensore abbia in corso di causa rinunciato al mandato.
L'appello è fondato. Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, cui si intende aderire,
"Nell'ipotesi in cui la cartella di pagamento sia annullata per ragioni addebitabili esclusivamente all'agente della riscossione (il caso attuale), l'obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all'ente impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la sequenza causale nell'imputazione delle spese (cfr. Cass. n. 3817/2024; Cass. n. 7716/2022). Viceversa, ove l'annullamento della cartella sia addebitabile esclusivamente all'ente impositore, l'obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all'agente della riscossione, che ha regresso nei confronti dell'ente impositore (cfr. Cass. 15314/2017). Deve, infatti, darsi continuità all'indirizzo giurisprudenziale espresso di recente che, in un caso analogo ha statuito che “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell Controparte_5 che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia all'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità" (Cass. n. 7716/2022 cit.)'.
Alla luce dell'orientamento consolidato della Cassazione appena esposto, le spese del giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere addossate unicamente su Controparte_4 che ha " lasciato prescrivere il credito con la propria inerzia dopo la notifica delle cartelle esattoriali, notificando l'intimazione di pagamento dopo oltre dieci anni.
La sentenza deve essere riformata nella parte qua, prevedendo che il carico delle spese processuali, come liquidato in sentenza(sull'importo non c'è motivo di appello), debba gravare unicamente su
Controparte_4 Le spese di questo grado possono essere compensate nei confronti di tutte le
.
parti, atteso che il consolidamento di tale orientamento giurisprudenziale è successivo alla sentenza gravata e CP 1 ha evitato di costituirsi resistendo alla domanda.
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza impugnata, limitatamente al capo delle spese, limita la condanna al pagamento delle spese del giudizio nei escludendo l'CP 3 Spese compensate di questoconfronti della sola Controparte_5
,
grado.
Taranto, 10/9/2025
Il Relatore Il Presidente
dott A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. II sez Civile, sent. N. 28610/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
- Presidente- 1) Dott.ssa Annamaria LASTELLA
2) Dott.ssa Monica SGARRO
- Consigliere-
- Consigliere relatore- 3) Dott.ssa Rossella DI TODARO ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 157 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2021, avverso la sentenza n. 635/2021 (RG 1489/2020) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di opposizione ad intimazione di pagamento per contributi previdenziali, promossa da:
,in persona del Parte 1
Direttore pro tempore, rappr. e difeso dall'avv. R. CARACUTA
- Appellante -
contro
Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
E
Controparte_2 rappr. e difeso dall'avv. P. DI MICHELE
-Appellato-
OGGETTO: "Opposizione ad intimazione di pagamento”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 4/5/2021 l'CP 3 ha impugnato la sentenza con cui il
Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha accolto l'opposizione ad intimazione di pagamento proposta da Controparte_2 riconoscendo estinti i crediti azionati da Controparte_4 e rinvenienti da due cartelle esattoriali notificate nel 2005 e 2007 per prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento e prima dell'intimazione di pagamento, ricevuta il 14/1/2020. Ha assunto l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui, dopo avere accolto l'opposizione, ha condannato CP_3e CP_1 in solido al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla parte opponente, mentre avrebbe dovuto condannare solo CP 4
[...] , che è l'unica responsabile della riscossione del credito.
Ha domandato quindi la riforma della sentenza impugnata limitatamente al capo delle spese, chiedendo di espungere l'CP 3 dal soggetto deputato a rifondere le stesse in favore della parte vincitrice.
Nessuno si è costituito per Controparte_4 Controparte_2 si è costituito sebbene il suo difensore abbia in corso di causa rinunciato al mandato.
L'appello è fondato. Secondo la più recente giurisprudenza della Cassazione, cui si intende aderire,
"Nell'ipotesi in cui la cartella di pagamento sia annullata per ragioni addebitabili esclusivamente all'agente della riscossione (il caso attuale), l'obbligo di pagare le spese non si estende in via solidale all'ente impositore, poiché ciò equivarrebbe ad invertire la sequenza causale nell'imputazione delle spese (cfr. Cass. n. 3817/2024; Cass. n. 7716/2022). Viceversa, ove l'annullamento della cartella sia addebitabile esclusivamente all'ente impositore, l'obbligo di pagare le spese può essere esteso in via solidale all'agente della riscossione, che ha regresso nei confronti dell'ente impositore (cfr. Cass. 15314/2017). Deve, infatti, darsi continuità all'indirizzo giurisprudenziale espresso di recente che, in un caso analogo ha statuito che “Ai fini delle spese di lite, nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, ferma restando la legittimazione passiva sia dell Controparte_5 che dell'ente impositore, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia all'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità" (Cass. n. 7716/2022 cit.)'.
Alla luce dell'orientamento consolidato della Cassazione appena esposto, le spese del giudizio di primo grado avrebbero dovuto essere addossate unicamente su Controparte_4 che ha " lasciato prescrivere il credito con la propria inerzia dopo la notifica delle cartelle esattoriali, notificando l'intimazione di pagamento dopo oltre dieci anni.
La sentenza deve essere riformata nella parte qua, prevedendo che il carico delle spese processuali, come liquidato in sentenza(sull'importo non c'è motivo di appello), debba gravare unicamente su
Controparte_4 Le spese di questo grado possono essere compensate nei confronti di tutte le
.
parti, atteso che il consolidamento di tale orientamento giurisprudenziale è successivo alla sentenza gravata e CP 1 ha evitato di costituirsi resistendo alla domanda.
P.Q.M.
Accoglie l'appello per quanto di ragione e in parziale riforma della sentenza impugnata, limitatamente al capo delle spese, limita la condanna al pagamento delle spese del giudizio nei escludendo l'CP 3 Spese compensate di questoconfronti della sola Controparte_5
,
grado.
Taranto, 10/9/2025
Il Relatore Il Presidente
dott A. Lastella Dott.ssa R. Di Todaro 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. II sez Civile, sent. N. 28610/2024