CASS
Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/08/2025, n. 29343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29343 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IR AR nato il [...] avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR TU, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AR AS propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 29 gennaio 2025, che confermato la sentenza di primo grado reato di ricettazione. 1.1 Il difensore lamenta la nullità della notifica del decreto che aveva disposto la citazione dell’imputato per il giudizio di appello, in quanto lo stesso non era stato mai notificato al difensore;
la Corte di appello aveva respinto la relativa eccezione, proposta in sede di conclusioni quando il difensore aveva ricevuto le conclusioni scritte del Procuratore generale, affermando che il decreto di citazione era stato inviato al difensore a mezzo pec;
senonché, la comunicazione inviata a Penale Sent. Sez. 2 Num. 29343 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 08/07/2025 2 mezzo pec non conteneva il decreto di citazione a carico di AS, ma di tale AV LU, e nell’oggetto della mail era indicato esclusivamente il numero del procedimento assegnato dalla Corte di appello, per cui sarebbe stato impossibile per il difensore associare quel numero (sconosciuto) ad un procedimento a carico di AS. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Questa Corte, quale giudice del fatto processuale, ha acquisito informazioni presso la Cancelleria della Corte di appello di Torino dalle quali è risultato che la pec spedita al difensore che avrebbe dovuto contenere il decreto di citazione di AS per il giudizio di appello, conteneva in realtà un documento relativo ad altro procedimento e nei confronti di altro imputato (tale AV), come del resto evincibile anche dalla intestazione della pec, dalla quale si evince che il pdf contenuto nella stessa era riferibile, appunto, a AV (si veda la scritta “CAVALLO DC.pdf). Si è pertanto verificato un caso di nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in quanto concernente la partecipazione dell’imputato al giudizio, che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla sentenza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l’ulteriore corso. Così deciso il 08/07/2025
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale AR TU, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il difensore di AR AS propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 29 gennaio 2025, che confermato la sentenza di primo grado reato di ricettazione. 1.1 Il difensore lamenta la nullità della notifica del decreto che aveva disposto la citazione dell’imputato per il giudizio di appello, in quanto lo stesso non era stato mai notificato al difensore;
la Corte di appello aveva respinto la relativa eccezione, proposta in sede di conclusioni quando il difensore aveva ricevuto le conclusioni scritte del Procuratore generale, affermando che il decreto di citazione era stato inviato al difensore a mezzo pec;
senonché, la comunicazione inviata a Penale Sent. Sez. 2 Num. 29343 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 08/07/2025 2 mezzo pec non conteneva il decreto di citazione a carico di AS, ma di tale AV LU, e nell’oggetto della mail era indicato esclusivamente il numero del procedimento assegnato dalla Corte di appello, per cui sarebbe stato impossibile per il difensore associare quel numero (sconosciuto) ad un procedimento a carico di AS. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Questa Corte, quale giudice del fatto processuale, ha acquisito informazioni presso la Cancelleria della Corte di appello di Torino dalle quali è risultato che la pec spedita al difensore che avrebbe dovuto contenere il decreto di citazione di AS per il giudizio di appello, conteneva in realtà un documento relativo ad altro procedimento e nei confronti di altro imputato (tale AV), come del resto evincibile anche dalla intestazione della pec, dalla quale si evince che il pdf contenuto nella stessa era riferibile, appunto, a AV (si veda la scritta “CAVALLO DC.pdf). Si è pertanto verificato un caso di nullità assoluta ai sensi dell’art. 178 lett. c) cod. proc. pen. in quanto concernente la partecipazione dell’imputato al giudizio, che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione.
P.Q.M.
Annulla sentenza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Torino per l’ulteriore corso. Così deciso il 08/07/2025