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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 15/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4890/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4890 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 29.09.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, Piazza Del Parte_1 C.F._1
Pozzetto 9, presso lo studio dell'avv. PAOLO BARTALENA, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attore
contro
già (C.F. ), in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Borgo Stretto 46, presso lo studio dell'avv. LUCA NOCCO, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuta
nonché contro
(C.F. ) già in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANTONELLA
VERITTI in Pontedera, via I° Maggio n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE RANIERI, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- terza chiamata
Oggetto: “lesione personale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto al Tribunale di Pisa di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e produzione, accertare e dichiarare che parte convenuta, nella sua qualità di proprietaria del veicolo Mercedes ML 250, tg. FP378LG, equipaggio con pneumatici non omologati,
è responsabile a titolo diretto o concorrente del sinistro stradale per cui è causa e per l'effetto – rilevata la violazione degli obblighi contrattuali assunti verso parte attrice e comunque dei doveri di cui all'art 2043 c.c., e riscontrata la sussistenza di un nesso causale tra le predette violazioni e
l'evento di danno – voglia condannare la società (P.IVA ) a Controparte_2 P.IVA_1 pagare al Sig. (C.F. ) la somma di € 470.000,00 o quel Parte_1 CodiceFiscale_2
diverso importo che risulterà dovuto in esito alla espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto all'effettivo pagamento. Con Vittoria delle spese e delle competenze di causa”.
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha dedotto che: - il giorno 23/11/2018, alle ore 12:59 circa, in una giornata di pioggia, alla guida del veicolo Mercedes ML 250 (tg. FP378LG), percorreva la
S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno con direzione Pisa-Firenze, quando, giunto all'altezza di uno svincolo posto sulla destra della sua direzione di marcia, si trovava costretto a spostarsi repentinamente verso sinistra, per dare spazio ad un veicolo in fase di immissione che non aveva rispettato l'obbligo di dare la precedenza;
- eseguendo detta manovra, esso attore perdeva il controllo del mezzo che sbandava dapprima verso sinistra, poi verso destra, sbattendo violentemente contro i guard-rail, e poi di nuovo verso sinistra, arrestandosi infine una decina di metri dopo contro il guard-rail di destra;
- sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale che redigeva apposito verbale di accertamento;
- a seguito del sinistro, esso attore riportava gravi lesioni, consistite nella “frattura dell'arco anteriore costale di
C6, C7 e C8, frattura scomposta intra-articolare del ginocchio sin. con distacco a livello del piatto tibiale esterno con frammenti incarcerati e perdita dei normali rapporti articolari femoro-tibiale, ed infrazione della testa del perone”, che ne rendevano necessario l'urgente ricovero presso l'ospedale di Pisa e poi presso la;
- la perdita di controllo del mezzo da parte dell'attore Controparte_5
è da ricondurre al fenomeno dell'aquaplaning che è stato causato dai pneumatici tipo 265/40 R 21 montati sul veicolo al momento del sinistro, i quali risultavano non omologati per tale mezzo;
- il predetto veicolo, al momento dei fatti, era di proprietà della poi Controparte_6
ed era stato messo a disposizione di esso attore, quale dipendente della Controparte_2
citata società, in esecuzione dell'integrazione del contratto di lavoro del 31.10.2016 stipulato fra il la - il veicolo assegnato all'attore, tuttavia, non era Parte_1 Controparte_6 un'auto “classe GLE o similare” come previsto da integrazione del contratto di lavoro dallo stesso sottoscritto e, soprattutto, risultava dotato di dispositivi di sicurezza meno performanti.
Sulla scorta di tali considerazioni, ha dedotto la responsabilità della società Parte_1
proprietaria del veicolo per violazione di specifiche norme del Codice della Strada (art. 78, 3° comma), delle obbligazioni contrattualmente assunte verso il proprio dipendente, nonché del generale dovere di prudenza, diligenza e perizia di cui all'art. 2043 c.c.
L'attore ha allegato, infine, di aver chiesto in via stragiudiziale alla società convenuta il risarcimento del danno subito a causa del sinistro;
tuttavia, la richiesta è rimasta priva di riscontro.
In data 17.03.2022, si è ritualmente costituita già CP_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Nel dettaglio, la difesa convenuta ha allegato che: - il in totale autonomia, intorno al Parte_1
mese di giugno del 2018, ha scelto di utilizzare, come auto aziendale a lui concessa, la vettura marca
Mercedes modello ML 250, già di proprietà di acquistata dalla società il 27.11.2017, Parte_2
targata EP579LX e successivamente ritargata con nuova targa FP378LG; - in data 23.7.2018, l'attore ha fatto effettuare, presso la Carrozzeria Toscana Centro s.n.c. ed a spese della convenuta, alcuni lavori di carrozzeria, per un costo complessivo di euro 561,20; - nella contabilità della società convenuta è presente, inoltre, una fattura di Babini Auto n. 018/01252 del 30.7.2018 per “inversione gomme su cerchio compresa bilanciatura”, per un costo di euro 85,40 sempre a carico di CP_6
con annotazione a mano “ML ALDO”; - su accordo delle parti, con atto di acquisto
[...]
sottoscritto presso i locali aziendali, il predetto veicolo è stato intestato alla madre dell'attore, sig.ra
- in seguito al passaggio di proprietà del veicolo in favore di quest'ultima, la Parte_3
società, in data 10.10.2018, ha richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione dell'autovettura ed in data 12.10.2018 ha fatturato il costo di vendita del mezzo a inviando la Parte_3 documentazione all'Agenzia 4 Ruote s.n.c. per la trascrizione al PRA;
- in data 22.10.2018 il veicolo
è stato sottoposto alla revisione periodica presso il di cui risulta essere socio il Controparte_7 fratello dell'attore, con esito regolare, e, atteso che gli accordi tra la società e il Parte_4 prevedevano che il veicolo fosse consegnato revisionato, l'officina ha fatturato i relativi Parte_1
costi alla - in data 23.4.2019, il è stato licenziato dalla società Controparte_6 Parte_1
convenuta per superamento del periodo di comporto;
- con nota in data 7.6.2019, essa convenuta ha comunicato al che, a seguito dell'incidente verificatosi, era stata disposta la revisione Parte_1
straordinaria del veicolo, nel frattempo ricoverato presso la Carrozzeria Toscana Centro in quanto non marciante, chiedendo altresì il saldo delle fatture di vendita del medesimo;
- a tale missiva ha replicato il negando che la madre fosse proprietaria del veicolo ed asserendo che l'uso Parte_1 dell'auto al momento del sinistro era stato concesso “da tempo sulla base del rapporto di lavoro pendente”; - il ricorso introdotto dal in impugnativa del recesso datoriale è stato rigettato Parte_1
con ordinanza del 22.5.2020 del Tribunale di Pisa, con condanna del lavoratore alle spese;
- con verbale di conciliazione in sede sindacale del 16.6.2020, le parti hanno definito transattivamente ogni questione riguardante “il pregresso rapporto di lavoro e la sua cessazione”, dichiarandosi reciprocamente di avere “niente altro da pretendere l'una dall'altra”; - il in particolare, ha Parte_1 dichiarato, a fronte del pagamento della somma indicata nel predetto verbale, di non avere “niente altro da pretendere dalla società in relazione al rapporto di lavoro ed alla sua CP_2
cessazione, nessuna eccettuata od esclusa”; - a seguito del raggiungimento del predetto accordo transattivo, essa convenuta non ha dato seguito alla richiesta di pagamento del veicolo.
Sulla scorta di tali considerazioni in fatto, la ha eccepito, in via preliminare, il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non più proprietaria del veicolo al momento di verificazione del sinistro.
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza del preteso diritto del al risarcimento del danno Parte_1
cagionato dalla violazione delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla convenuta, consistita nell'aver messo a disposizione dell'attore un'auto insicura e diversa da quella pattuita, stante il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data antecedente al sinistro di cui è causa con cui esse hanno definito in via transattiva ogni questione riguardante il pregresso rapporto di lavoro e la sua cessazione.
Inoltre, ha contestato ogni addebito di responsabilità per la verificazione del sinistro de quo, deducendo che: - non è in alcun modo provata la circostanza che il veicolo in questione montasse, al momento del fatto, pneumatici non omologati;
- che, quand'anche detta circostanza fosse provata, la verificazione del sinistro asseritamente dovuta alla non conformità degli penumatici è invece da imputare ad esclusiva responsabilità del atteso che in occasione della revisione periodica Parte_1
eseguita sul veicolo in data 22.10.2018 presso il non è stata riscontrata alcuna Controparte_7
irregolarità relativa ai pneumatici montati sul mezzo e, successivamente, il veicolo è rimasto nell'esclusiva disponibilità dell'attore; - che, in ogni caso, la verificazione dell'incidente non può essere causalmente ricondotta alla circostanza che il veicolo in questione montasse pneumatici non omologati, essendo piuttosto imputabile alla condotta di guida dell'attore, dovendo ritenere che quest'ultimo procedesse ad elevata velocità, attesi gli ingenti danni riportati dal mezzo in conseguenza del sinistro;
- che pari efficacia causale nella causazione dell'incidente deve essere riconosciuta all'illecita condotta del veicolo rimasto non identificato che ha violato l'obbligo di precedenza, costringendo l'attore ad una manovra di emergenza. Infine, ha eccepito l'errata quantificazione del danno operata da parte attrice. La difesa convenuta ha chiesto, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa a ai fini della manleva;
la chiamata è stata autorizzata con decreto Controparte_3
del 4.04.2022.
Successivamente, in data 9.09.2022 si è costituita che si è associata alle Controparte_3
richieste ed alle difese della propria assicurata ed ha eccepito, inoltre, l'inoperatività della polizza stipulata, invocando i limiti oggettivi della stessa.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite escussione dei testi all'udienza del 10.05.2023.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 29.09.2024 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Emerge ex actis (verbale di Accertamento Polstrada, doc. 4 allegato all'atto di citazione) ed è comunque pacifico fra le parti (art. 115 c.p.c), che il giorno 23/11/2018, alle ore 12:59 circa, in una giornata di pioggia, alla guida del veicolo Mercedes ML 250 (tg. FP378LG), Parte_1
mentre percorreva la S.G.C. Fi-Pi-Li con direzione Pisa- Firenze (Km 75+750), ha perso il controllo del mezzo, che ha sbandato ripetutamente a destra e a sinistra, urtando contro i guard-rail posti ai lati della carreggiata e arrestando la propria marcia contro il guard-rail posto sulla destra.
L'oggetto del contendere riguarda invece l'asserita responsabilità della già CP_1
nella verificazione del sinistro. Controparte_2
ha adìto il Tribunale, chiedendo la condanna della al Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni da esso subiti in conseguenza del sinistro, deducendo che l'incidente si sarebbe verificato a causa della condotta colposa della società convenuta, sua datrice di lavoro. Nel dettaglio, la difesa attrice ha sostenuto che detta società, in violazione delle norme del Codice della Strada (art
78/3° comma), del più generale dovere di diligenza, prudenza e perizia ex art 2043 c.c., nonché delle obbligazioni da essa assunte con integrazione del contratto di lavoro dalla medesima sottoscritto con l'attore, avrebbe messo a disposizione l'autovettura aziendale Mercedes ML 250 (tg. FP378LG) dotata di pneumatici tipo 265/40 R 21 non omologati per tale mezzo, i quali, favorendo il fenomeno dell'aquaplaning, avrebbero cagionato la perdita di controllo del mezzo da parte dell'attore.
Di contro, la difesa convenuta ha dedotto l'infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore, stante l'accordo transattivo (verbale di conciliazione in sede sindacale del 16.6.2020), con cui le parti, successivamente al sinistro, hanno definito ogni questione riguardante il pregresso rapporto di lavoro e la sua cessazione, dichiarandosi reciprocamente di avere niente altro da pretendere l'una dall'altra.
Inoltre, ha eccepito l'insussistenza di nesso causale fra la circostanza che i pneumatici montati sul mezzo non fossero omologati e la verificazione del sinistro, da imputare, quest'ultima, esclusivamente alla condotta di guida dell'attore e, al più, a quella del conducente del veicolo (rimasto ignoto) che ha violato l'obbligo di dare la precedenza;
ha dedotto, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità del er l'eventuale non conformità dei pneumatici alla legge, atteso che Parte_1 il mezzo era nell'esclusiva disponibilità di quest'ultimo.
Il thema decidendum verte quindi dell'accertamento della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, della nella causazione dell'incidente in cui è rimasto coinvolto CP_1
e quindi, del diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni asseritamente Parte_1
subiti in conseguenza dell'evento, nonché dell'esatta quantificazione di questi ultimi.
2. In limine litis, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla CP_1
infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La convenuta ha dedotto che al momento dell'incidente il veicolo condotto dal non Parte_1
era più di sua proprietà, in quanto, con contratto di vendita regolarmente sottoscritto, era stato acquistato da madre dell'attore. Tuttavia, non vi è in atti alcuna prova Parte_3
dell'avvenuta cessione del veicolo.
Dai documenti prodotti emerge infatti la mera intenzione del di far acquistare il veicolo Parte_1
alla madre, non risultando, tuttavia, provata e, per la verità, neppure allegata, la Parte_3 circostanza che quest'ultima abbia validamente prestato il proprio consenso all'acquisto. Pertanto, non può dirsi raggiunta la prova del perfezionamento del contratto invocato dalla convenuta.
Nessun valore in senso contrario assume la ricevuta sostitutiva del documento di circolazione versata in atti (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione), rilasciata in favore di in data Controparte_8
10.10.2018 con validità massima di 30 giorni. Detto documento, infatti, pur attestando la circostanza che la carta di circolazione relativa al veicolo in questione era stata trattenuta dallo studio di consulenza automobilistica “4 Ruote” per gli adempimenti relativi all'aggiornamento della stessa in favore di , risulta del tutto irrilevante ai fini della dimostrazione del compiuto Controparte_8
aggiornamento della carta di circolazione.
Ugualmente irrilevante è la fattura che la convenuta ha asserito di aver emesso per la vendita del veicolo (doc. 9 allegati alla comparsa di costituzione). È noto, infatti, che la fattura commerciale, stante la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale e non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto, potendo, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo. Sul punto, la Corte di Cassazione (Cass. civ., ord. n. 3149 del 2/2/2023), pronunciandosi a proposito della rilevanza probatoria di una fattura emessa a fronte di una vendita fittizia, ha precisato come il solo documento contabile non possa essere posto a fondamento della ricostruzione dei rapporti giuridico-commerciali, traendo solo da essa la convinzione di una compravendita intercorsa fra le parti. Nel caso di specie, non accompagnandosi alla fattura nessun ulteriore elemento, alla stessa non può attribuirsi valenza probatoria dell'effettività della cessione verso corrispettivo.
Di contro, dal certificato cronologico PRA relativo al veicolo tg. FP378LG in atti (doc. 25 allegato alla memoria n. 183, VI n. 3 c.p.c. di parte attrice) emerge che la Mercedes ML 250 (tg. FP378LG) condotta dall'attore era, al momento del sinistro, di proprietà della poi Controparte_6
odierna Controparte_2 CP_1
In assenza di elementi di prova sufficienti a sconfessare le risultanze del PRA, si deve concludere che il veicolo, al momento del sinistro oggetto di causa, fosse di proprietà della società convenuta, che, pertanto, risulta essere stata correttamente evocata nel presente procedimento.
3. Venendo al merito della controversia, le domande della parte attrice sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
3.1 In primo luogo, all'esito dell'istruttoria risulta che la società convenuta ha correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti del mettendo a Parte_1
disposizione di quest'ultimo il veicolo aziendale Mercedes ML 250 (tg. FP378LG), previa verifica dello stato complessivo e della sicurezza del veicolo.
E' provato per tabulas che la all'epoca dei fatti di causa CP_1 Controparte_6
in data 22.10.2018, quale proprietaria della Mercedes ML 250 (tg. FP378LG), ha assolto
[...]
all'onere di revisione periodica della vettura. Dal verbale attestante l'intervenuta effettuazione delle operazioni di revisione del veicolo versato in atti (doc. 24 allegato alla memoria ex art 183 comma 6
n. 1 di parte attrice) emerge che detta revisione, avente ad oggetto, fra l'altro, lo stato degli pneumatici, ha dato esito regolare. Come noto, detto verbale ha natura di atto pubblico dotato di fede privilegiata e fa quindi piena prova di quanto in esso attestato, fino a querela di falso, che, nel caso di specie, non è stata proposta.
Deve ritenersi quindi che alla data del 22.10.2018, e dunque circa un mese prima del sinistro, le gomme montate dalla vettura erano conformi alle caratteristiche di legge per quel tipo di modello.
Di contro, non è provato, né allegato, che nel lasso di tempo intercorso fra il 22.10.2018 (data della revisione) ed il 23.11.2018 (data del sinistro), la convenuta abbia eseguito interventi di manutenzione o di altra natura sul veicolo, il quale, per ammissione delle stesse parti, è rimasto nella esclusiva disponibilità del Parte_1
In assenza di elementi sufficienti ad imputare la lamentata irregolarità degli pneumatici alla società convenuta, si esclude che possa configurarsi in capo a quest'ultima una responsabilità contrattuale per violazione delle pattuizioni contenute nell'integrazione del contratto di lavoro sottoscritte dalla società e inerenti alla messa a disposizione del veicolo aziendale in favore dell'attore. 3.2 Peraltro, quand'anche fosse accertata la violazione di obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta verso il proprio dipendente, nessun risarcimento sarebbe comunque dovuto all'attore, in quanto, trattandosi di violazione di obblighi relativi al pregresso contratto di lavoro intercorso fra le parti, trova applicazione il verbale di conciliazione in sede sindacale (doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta) sottoscritto dalle stesse in data antecedente al sinistro “a definitiva chiusura del rapporto di lavoro in essere”, in cui il ha dato atto che, “con il ricevimento Parte_1
delle suindicate somme, non avrà niente altro da pretendere dalla società in relazione CP_2
al rapporto di lavoro ed alla sua cessazione, nessuna eccettuata od esclusa”. Con il citato accordo transattivo, le parti hanno quindi dichiarato “che con l'integrale pagamento di quanto sopra convenuto, non avranno niente altro da pretendere l'una dall'altra per quanto riguarda il pregresso rapporto di lavoro e la sua cessazione”.
3.3 Le considerazioni svolte valgono inoltre ad escludere la sussistenza di profili di colpa della condotta della società convenuta, asseritamente nell'aver consegnato in uso al un veicolo Parte_1
dotato di pneumatici non omologati in violazione delle disposizioni del CdS e del generale dovere di diligenza, prudenza e perizia.
3.4 Inoltre, non può comunque dirsi raggiunta la prova circa la sussistenza del nesso eziologico fra la ventilata irregolarità degli pneumatici e la verificazione del sinistro.
Come noto, in tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità fra la condotta e l'evento lesivo, deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della condicio sine qua non e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso.
Nel caso di specie, è documentalmente provato (copia verbale di accertamento Polstrada, doc. 4 allegato all'atto di citazione) che il sinistro è avvenuto in presenza di pioggia intensa e fondo stradale bagnato, a seguito di una manovra di emergenza eseguita dall'attore, il quale ha dichiarato: “circolavo alla guida dell'autovettura Mercedes ML colore nero con direzione di marcia Pisa Centro - Firenze;
giunto all'altezza dello svincolo Pisa Aurelia, dalla corsia di accelerazione arrivava una macchina.
Trovandomela davanti ho cercato di evitarla svoltando verso sinistra ma la macchina perdeva il controllo”.
Alla luce della dinamica del sinistro, così come ricostruita nel menzionato verbale, deve rilevarsi che la verificazione dell'incidente è riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta illecita del veicolo (rimasto ignoto) riferita dall'attore, la quale, costringendo il ad una manovra di Parte_1
emergenza, ha senza dubbio avuto efficacia causativa del danno. Essa, infatti, ha determinato una situazione senza la quale l'evento non si sarebbe verificato. Diversamente, non è provato se e in che misura la non conformità degli pneumatici montati sul veicolo condotto dall'attore abbia avuto autonoma incidenza nella perdita di controllo del mezzo e quindi nella verificazione del sinistro.
3.5 Peraltro, nemmeno può dirsi raggiunta la prova in ordine all'assenza di un concorso colposo del nella verificazione del sinistro, atteso che gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria non Parte_1 risultano sufficienti a provarne la dinamica con particolare riguardo alla condotta dell'attore e alla sussistenza o meno di un profilo di colpa dello stesso (nel dettaglio non è accertato se esso abbia o meno rispettato i limiti di velocità imposti), accertamento necessario al fine di individuare l'eventuale riparto di responsabilità fra le parti nella causazione del danno. Ne consegue che risulta totalmente incerta anche la determinazione del quantum del risarcimento dovuto.
4. In conclusione, l'azione svolta dall'attore è infondata.
5. Il rigetto della domanda attorea determina l'assorbimento della domanda di manleva svolta dalla parte convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa.
Le spese di lite sono poste a carico dell'attore soccombente (art. 91 c.p.c.); dette spese sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da
260.001,00 euro a 520.000,00 euro), dei parametri medi di riferimento (fatta eccezione per la fase istruttoria, per la quale si applicano i parametri minimi in ragione della ridotta attività processuale svolta) e dell'attività processuale in concreto espletata.
Si deve infine osservare che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Nella fattispecie, non ricorrendo l'ipotesi di chiamata in garanzia del tutto arbitraria, le spese di lite sostenute dall'assicurazione sono poste a carico dell'attore, che, con la propria Controparte_3
domanda, ne ha resa necessaria la evocazione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA alla refusione, in favore della in persona Parte_1 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, e a , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in euro € 17.252,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge per ciascuna delle parti vittoriose.
Pisa, 14/01/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4890 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 trattenuta in decisione il 29.09.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Pisa, Piazza Del Parte_1 C.F._1
Pozzetto 9, presso lo studio dell'avv. PAOLO BARTALENA, che lo rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- attore
contro
già (C.F. ), in persona del legale CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pisa, Borgo Stretto 46, presso lo studio dell'avv. LUCA NOCCO, che la rappresenta e la difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- convenuta
nonché contro
(C.F. ) già in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ANTONELLA
VERITTI in Pontedera, via I° Maggio n. 5, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE RANIERI, in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- terza chiamata
Oggetto: “lesione personale”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto al Tribunale di Pisa di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Pisa, disattesa ogni contraria richiesta, eccezione e produzione, accertare e dichiarare che parte convenuta, nella sua qualità di proprietaria del veicolo Mercedes ML 250, tg. FP378LG, equipaggio con pneumatici non omologati,
è responsabile a titolo diretto o concorrente del sinistro stradale per cui è causa e per l'effetto – rilevata la violazione degli obblighi contrattuali assunti verso parte attrice e comunque dei doveri di cui all'art 2043 c.c., e riscontrata la sussistenza di un nesso causale tra le predette violazioni e
l'evento di danno – voglia condannare la società (P.IVA ) a Controparte_2 P.IVA_1 pagare al Sig. (C.F. ) la somma di € 470.000,00 o quel Parte_1 CodiceFiscale_2
diverso importo che risulterà dovuto in esito alla espletanda istruttoria, a titolo di risarcimento. Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del fatto all'effettivo pagamento. Con Vittoria delle spese e delle competenze di causa”.
A sostegno delle domande svolte, l'attore ha dedotto che: - il giorno 23/11/2018, alle ore 12:59 circa, in una giornata di pioggia, alla guida del veicolo Mercedes ML 250 (tg. FP378LG), percorreva la
S.G.C. Firenze-Pisa-Livorno con direzione Pisa-Firenze, quando, giunto all'altezza di uno svincolo posto sulla destra della sua direzione di marcia, si trovava costretto a spostarsi repentinamente verso sinistra, per dare spazio ad un veicolo in fase di immissione che non aveva rispettato l'obbligo di dare la precedenza;
- eseguendo detta manovra, esso attore perdeva il controllo del mezzo che sbandava dapprima verso sinistra, poi verso destra, sbattendo violentemente contro i guard-rail, e poi di nuovo verso sinistra, arrestandosi infine una decina di metri dopo contro il guard-rail di destra;
- sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Stradale che redigeva apposito verbale di accertamento;
- a seguito del sinistro, esso attore riportava gravi lesioni, consistite nella “frattura dell'arco anteriore costale di
C6, C7 e C8, frattura scomposta intra-articolare del ginocchio sin. con distacco a livello del piatto tibiale esterno con frammenti incarcerati e perdita dei normali rapporti articolari femoro-tibiale, ed infrazione della testa del perone”, che ne rendevano necessario l'urgente ricovero presso l'ospedale di Pisa e poi presso la;
- la perdita di controllo del mezzo da parte dell'attore Controparte_5
è da ricondurre al fenomeno dell'aquaplaning che è stato causato dai pneumatici tipo 265/40 R 21 montati sul veicolo al momento del sinistro, i quali risultavano non omologati per tale mezzo;
- il predetto veicolo, al momento dei fatti, era di proprietà della poi Controparte_6
ed era stato messo a disposizione di esso attore, quale dipendente della Controparte_2
citata società, in esecuzione dell'integrazione del contratto di lavoro del 31.10.2016 stipulato fra il la - il veicolo assegnato all'attore, tuttavia, non era Parte_1 Controparte_6 un'auto “classe GLE o similare” come previsto da integrazione del contratto di lavoro dallo stesso sottoscritto e, soprattutto, risultava dotato di dispositivi di sicurezza meno performanti.
Sulla scorta di tali considerazioni, ha dedotto la responsabilità della società Parte_1
proprietaria del veicolo per violazione di specifiche norme del Codice della Strada (art. 78, 3° comma), delle obbligazioni contrattualmente assunte verso il proprio dipendente, nonché del generale dovere di prudenza, diligenza e perizia di cui all'art. 2043 c.c.
L'attore ha allegato, infine, di aver chiesto in via stragiudiziale alla società convenuta il risarcimento del danno subito a causa del sinistro;
tuttavia, la richiesta è rimasta priva di riscontro.
In data 17.03.2022, si è ritualmente costituita già CP_1 Controparte_2
chiedendo il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Nel dettaglio, la difesa convenuta ha allegato che: - il in totale autonomia, intorno al Parte_1
mese di giugno del 2018, ha scelto di utilizzare, come auto aziendale a lui concessa, la vettura marca
Mercedes modello ML 250, già di proprietà di acquistata dalla società il 27.11.2017, Parte_2
targata EP579LX e successivamente ritargata con nuova targa FP378LG; - in data 23.7.2018, l'attore ha fatto effettuare, presso la Carrozzeria Toscana Centro s.n.c. ed a spese della convenuta, alcuni lavori di carrozzeria, per un costo complessivo di euro 561,20; - nella contabilità della società convenuta è presente, inoltre, una fattura di Babini Auto n. 018/01252 del 30.7.2018 per “inversione gomme su cerchio compresa bilanciatura”, per un costo di euro 85,40 sempre a carico di CP_6
con annotazione a mano “ML ALDO”; - su accordo delle parti, con atto di acquisto
[...]
sottoscritto presso i locali aziendali, il predetto veicolo è stato intestato alla madre dell'attore, sig.ra
- in seguito al passaggio di proprietà del veicolo in favore di quest'ultima, la Parte_3
società, in data 10.10.2018, ha richiesto l'aggiornamento della carta di circolazione dell'autovettura ed in data 12.10.2018 ha fatturato il costo di vendita del mezzo a inviando la Parte_3 documentazione all'Agenzia 4 Ruote s.n.c. per la trascrizione al PRA;
- in data 22.10.2018 il veicolo
è stato sottoposto alla revisione periodica presso il di cui risulta essere socio il Controparte_7 fratello dell'attore, con esito regolare, e, atteso che gli accordi tra la società e il Parte_4 prevedevano che il veicolo fosse consegnato revisionato, l'officina ha fatturato i relativi Parte_1
costi alla - in data 23.4.2019, il è stato licenziato dalla società Controparte_6 Parte_1
convenuta per superamento del periodo di comporto;
- con nota in data 7.6.2019, essa convenuta ha comunicato al che, a seguito dell'incidente verificatosi, era stata disposta la revisione Parte_1
straordinaria del veicolo, nel frattempo ricoverato presso la Carrozzeria Toscana Centro in quanto non marciante, chiedendo altresì il saldo delle fatture di vendita del medesimo;
- a tale missiva ha replicato il negando che la madre fosse proprietaria del veicolo ed asserendo che l'uso Parte_1 dell'auto al momento del sinistro era stato concesso “da tempo sulla base del rapporto di lavoro pendente”; - il ricorso introdotto dal in impugnativa del recesso datoriale è stato rigettato Parte_1
con ordinanza del 22.5.2020 del Tribunale di Pisa, con condanna del lavoratore alle spese;
- con verbale di conciliazione in sede sindacale del 16.6.2020, le parti hanno definito transattivamente ogni questione riguardante “il pregresso rapporto di lavoro e la sua cessazione”, dichiarandosi reciprocamente di avere “niente altro da pretendere l'una dall'altra”; - il in particolare, ha Parte_1 dichiarato, a fronte del pagamento della somma indicata nel predetto verbale, di non avere “niente altro da pretendere dalla società in relazione al rapporto di lavoro ed alla sua CP_2
cessazione, nessuna eccettuata od esclusa”; - a seguito del raggiungimento del predetto accordo transattivo, essa convenuta non ha dato seguito alla richiesta di pagamento del veicolo.
Sulla scorta di tali considerazioni in fatto, la ha eccepito, in via preliminare, il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva in quanto non più proprietaria del veicolo al momento di verificazione del sinistro.
Nel merito, ha dedotto l'insussistenza del preteso diritto del al risarcimento del danno Parte_1
cagionato dalla violazione delle obbligazioni contrattualmente assunte dalla convenuta, consistita nell'aver messo a disposizione dell'attore un'auto insicura e diversa da quella pattuita, stante il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti in data antecedente al sinistro di cui è causa con cui esse hanno definito in via transattiva ogni questione riguardante il pregresso rapporto di lavoro e la sua cessazione.
Inoltre, ha contestato ogni addebito di responsabilità per la verificazione del sinistro de quo, deducendo che: - non è in alcun modo provata la circostanza che il veicolo in questione montasse, al momento del fatto, pneumatici non omologati;
- che, quand'anche detta circostanza fosse provata, la verificazione del sinistro asseritamente dovuta alla non conformità degli penumatici è invece da imputare ad esclusiva responsabilità del atteso che in occasione della revisione periodica Parte_1
eseguita sul veicolo in data 22.10.2018 presso il non è stata riscontrata alcuna Controparte_7
irregolarità relativa ai pneumatici montati sul mezzo e, successivamente, il veicolo è rimasto nell'esclusiva disponibilità dell'attore; - che, in ogni caso, la verificazione dell'incidente non può essere causalmente ricondotta alla circostanza che il veicolo in questione montasse pneumatici non omologati, essendo piuttosto imputabile alla condotta di guida dell'attore, dovendo ritenere che quest'ultimo procedesse ad elevata velocità, attesi gli ingenti danni riportati dal mezzo in conseguenza del sinistro;
- che pari efficacia causale nella causazione dell'incidente deve essere riconosciuta all'illecita condotta del veicolo rimasto non identificato che ha violato l'obbligo di precedenza, costringendo l'attore ad una manovra di emergenza. Infine, ha eccepito l'errata quantificazione del danno operata da parte attrice. La difesa convenuta ha chiesto, altresì, di essere autorizzata a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa a ai fini della manleva;
la chiamata è stata autorizzata con decreto Controparte_3
del 4.04.2022.
Successivamente, in data 9.09.2022 si è costituita che si è associata alle Controparte_3
richieste ed alle difese della propria assicurata ed ha eccepito, inoltre, l'inoperatività della polizza stipulata, invocando i limiti oggettivi della stessa.
La causa è stata istruita in via documentale e tramite escussione dei testi all'udienza del 10.05.2023.
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 29.09.2024 con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. Emerge ex actis (verbale di Accertamento Polstrada, doc. 4 allegato all'atto di citazione) ed è comunque pacifico fra le parti (art. 115 c.p.c), che il giorno 23/11/2018, alle ore 12:59 circa, in una giornata di pioggia, alla guida del veicolo Mercedes ML 250 (tg. FP378LG), Parte_1
mentre percorreva la S.G.C. Fi-Pi-Li con direzione Pisa- Firenze (Km 75+750), ha perso il controllo del mezzo, che ha sbandato ripetutamente a destra e a sinistra, urtando contro i guard-rail posti ai lati della carreggiata e arrestando la propria marcia contro il guard-rail posto sulla destra.
L'oggetto del contendere riguarda invece l'asserita responsabilità della già CP_1
nella verificazione del sinistro. Controparte_2
ha adìto il Tribunale, chiedendo la condanna della al Parte_1 CP_1
risarcimento dei danni da esso subiti in conseguenza del sinistro, deducendo che l'incidente si sarebbe verificato a causa della condotta colposa della società convenuta, sua datrice di lavoro. Nel dettaglio, la difesa attrice ha sostenuto che detta società, in violazione delle norme del Codice della Strada (art
78/3° comma), del più generale dovere di diligenza, prudenza e perizia ex art 2043 c.c., nonché delle obbligazioni da essa assunte con integrazione del contratto di lavoro dalla medesima sottoscritto con l'attore, avrebbe messo a disposizione l'autovettura aziendale Mercedes ML 250 (tg. FP378LG) dotata di pneumatici tipo 265/40 R 21 non omologati per tale mezzo, i quali, favorendo il fenomeno dell'aquaplaning, avrebbero cagionato la perdita di controllo del mezzo da parte dell'attore.
Di contro, la difesa convenuta ha dedotto l'infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall'attore, stante l'accordo transattivo (verbale di conciliazione in sede sindacale del 16.6.2020), con cui le parti, successivamente al sinistro, hanno definito ogni questione riguardante il pregresso rapporto di lavoro e la sua cessazione, dichiarandosi reciprocamente di avere niente altro da pretendere l'una dall'altra.
Inoltre, ha eccepito l'insussistenza di nesso causale fra la circostanza che i pneumatici montati sul mezzo non fossero omologati e la verificazione del sinistro, da imputare, quest'ultima, esclusivamente alla condotta di guida dell'attore e, al più, a quella del conducente del veicolo (rimasto ignoto) che ha violato l'obbligo di dare la precedenza;
ha dedotto, in ogni caso, l'esclusiva responsabilità del er l'eventuale non conformità dei pneumatici alla legge, atteso che Parte_1 il mezzo era nell'esclusiva disponibilità di quest'ultimo.
Il thema decidendum verte quindi dell'accertamento della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, della nella causazione dell'incidente in cui è rimasto coinvolto CP_1
e quindi, del diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni asseritamente Parte_1
subiti in conseguenza dell'evento, nonché dell'esatta quantificazione di questi ultimi.
2. In limine litis, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla CP_1
infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
La convenuta ha dedotto che al momento dell'incidente il veicolo condotto dal non Parte_1
era più di sua proprietà, in quanto, con contratto di vendita regolarmente sottoscritto, era stato acquistato da madre dell'attore. Tuttavia, non vi è in atti alcuna prova Parte_3
dell'avvenuta cessione del veicolo.
Dai documenti prodotti emerge infatti la mera intenzione del di far acquistare il veicolo Parte_1
alla madre, non risultando, tuttavia, provata e, per la verità, neppure allegata, la Parte_3 circostanza che quest'ultima abbia validamente prestato il proprio consenso all'acquisto. Pertanto, non può dirsi raggiunta la prova del perfezionamento del contratto invocato dalla convenuta.
Nessun valore in senso contrario assume la ricevuta sostitutiva del documento di circolazione versata in atti (doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione), rilasciata in favore di in data Controparte_8
10.10.2018 con validità massima di 30 giorni. Detto documento, infatti, pur attestando la circostanza che la carta di circolazione relativa al veicolo in questione era stata trattenuta dallo studio di consulenza automobilistica “4 Ruote” per gli adempimenti relativi all'aggiornamento della stessa in favore di , risulta del tutto irrilevante ai fini della dimostrazione del compiuto Controparte_8
aggiornamento della carta di circolazione.
Ugualmente irrilevante è la fattura che la convenuta ha asserito di aver emesso per la vendita del veicolo (doc. 9 allegati alla comparsa di costituzione). È noto, infatti, che la fattura commerciale, stante la sua formazione unilaterale e la sua inerenza ad un rapporto già formato tra le parti, ha natura di atto partecipativo e non di prova documentale e non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto, potendo, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo. Sul punto, la Corte di Cassazione (Cass. civ., ord. n. 3149 del 2/2/2023), pronunciandosi a proposito della rilevanza probatoria di una fattura emessa a fronte di una vendita fittizia, ha precisato come il solo documento contabile non possa essere posto a fondamento della ricostruzione dei rapporti giuridico-commerciali, traendo solo da essa la convinzione di una compravendita intercorsa fra le parti. Nel caso di specie, non accompagnandosi alla fattura nessun ulteriore elemento, alla stessa non può attribuirsi valenza probatoria dell'effettività della cessione verso corrispettivo.
Di contro, dal certificato cronologico PRA relativo al veicolo tg. FP378LG in atti (doc. 25 allegato alla memoria n. 183, VI n. 3 c.p.c. di parte attrice) emerge che la Mercedes ML 250 (tg. FP378LG) condotta dall'attore era, al momento del sinistro, di proprietà della poi Controparte_6
odierna Controparte_2 CP_1
In assenza di elementi di prova sufficienti a sconfessare le risultanze del PRA, si deve concludere che il veicolo, al momento del sinistro oggetto di causa, fosse di proprietà della società convenuta, che, pertanto, risulta essere stata correttamente evocata nel presente procedimento.
3. Venendo al merito della controversia, le domande della parte attrice sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
3.1 In primo luogo, all'esito dell'istruttoria risulta che la società convenuta ha correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte nei confronti del mettendo a Parte_1
disposizione di quest'ultimo il veicolo aziendale Mercedes ML 250 (tg. FP378LG), previa verifica dello stato complessivo e della sicurezza del veicolo.
E' provato per tabulas che la all'epoca dei fatti di causa CP_1 Controparte_6
in data 22.10.2018, quale proprietaria della Mercedes ML 250 (tg. FP378LG), ha assolto
[...]
all'onere di revisione periodica della vettura. Dal verbale attestante l'intervenuta effettuazione delle operazioni di revisione del veicolo versato in atti (doc. 24 allegato alla memoria ex art 183 comma 6
n. 1 di parte attrice) emerge che detta revisione, avente ad oggetto, fra l'altro, lo stato degli pneumatici, ha dato esito regolare. Come noto, detto verbale ha natura di atto pubblico dotato di fede privilegiata e fa quindi piena prova di quanto in esso attestato, fino a querela di falso, che, nel caso di specie, non è stata proposta.
Deve ritenersi quindi che alla data del 22.10.2018, e dunque circa un mese prima del sinistro, le gomme montate dalla vettura erano conformi alle caratteristiche di legge per quel tipo di modello.
Di contro, non è provato, né allegato, che nel lasso di tempo intercorso fra il 22.10.2018 (data della revisione) ed il 23.11.2018 (data del sinistro), la convenuta abbia eseguito interventi di manutenzione o di altra natura sul veicolo, il quale, per ammissione delle stesse parti, è rimasto nella esclusiva disponibilità del Parte_1
In assenza di elementi sufficienti ad imputare la lamentata irregolarità degli pneumatici alla società convenuta, si esclude che possa configurarsi in capo a quest'ultima una responsabilità contrattuale per violazione delle pattuizioni contenute nell'integrazione del contratto di lavoro sottoscritte dalla società e inerenti alla messa a disposizione del veicolo aziendale in favore dell'attore. 3.2 Peraltro, quand'anche fosse accertata la violazione di obblighi contrattualmente assunti dalla convenuta verso il proprio dipendente, nessun risarcimento sarebbe comunque dovuto all'attore, in quanto, trattandosi di violazione di obblighi relativi al pregresso contratto di lavoro intercorso fra le parti, trova applicazione il verbale di conciliazione in sede sindacale (doc. 14 allegato alla comparsa di costituzione della convenuta) sottoscritto dalle stesse in data antecedente al sinistro “a definitiva chiusura del rapporto di lavoro in essere”, in cui il ha dato atto che, “con il ricevimento Parte_1
delle suindicate somme, non avrà niente altro da pretendere dalla società in relazione CP_2
al rapporto di lavoro ed alla sua cessazione, nessuna eccettuata od esclusa”. Con il citato accordo transattivo, le parti hanno quindi dichiarato “che con l'integrale pagamento di quanto sopra convenuto, non avranno niente altro da pretendere l'una dall'altra per quanto riguarda il pregresso rapporto di lavoro e la sua cessazione”.
3.3 Le considerazioni svolte valgono inoltre ad escludere la sussistenza di profili di colpa della condotta della società convenuta, asseritamente nell'aver consegnato in uso al un veicolo Parte_1
dotato di pneumatici non omologati in violazione delle disposizioni del CdS e del generale dovere di diligenza, prudenza e perizia.
3.4 Inoltre, non può comunque dirsi raggiunta la prova circa la sussistenza del nesso eziologico fra la ventilata irregolarità degli pneumatici e la verificazione del sinistro.
Come noto, in tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità fra la condotta e l'evento lesivo, deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della condicio sine qua non e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso.
Nel caso di specie, è documentalmente provato (copia verbale di accertamento Polstrada, doc. 4 allegato all'atto di citazione) che il sinistro è avvenuto in presenza di pioggia intensa e fondo stradale bagnato, a seguito di una manovra di emergenza eseguita dall'attore, il quale ha dichiarato: “circolavo alla guida dell'autovettura Mercedes ML colore nero con direzione di marcia Pisa Centro - Firenze;
giunto all'altezza dello svincolo Pisa Aurelia, dalla corsia di accelerazione arrivava una macchina.
Trovandomela davanti ho cercato di evitarla svoltando verso sinistra ma la macchina perdeva il controllo”.
Alla luce della dinamica del sinistro, così come ricostruita nel menzionato verbale, deve rilevarsi che la verificazione dell'incidente è riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta illecita del veicolo (rimasto ignoto) riferita dall'attore, la quale, costringendo il ad una manovra di Parte_1
emergenza, ha senza dubbio avuto efficacia causativa del danno. Essa, infatti, ha determinato una situazione senza la quale l'evento non si sarebbe verificato. Diversamente, non è provato se e in che misura la non conformità degli pneumatici montati sul veicolo condotto dall'attore abbia avuto autonoma incidenza nella perdita di controllo del mezzo e quindi nella verificazione del sinistro.
3.5 Peraltro, nemmeno può dirsi raggiunta la prova in ordine all'assenza di un concorso colposo del nella verificazione del sinistro, atteso che gli elementi raccolti all'esito dell'istruttoria non Parte_1 risultano sufficienti a provarne la dinamica con particolare riguardo alla condotta dell'attore e alla sussistenza o meno di un profilo di colpa dello stesso (nel dettaglio non è accertato se esso abbia o meno rispettato i limiti di velocità imposti), accertamento necessario al fine di individuare l'eventuale riparto di responsabilità fra le parti nella causazione del danno. Ne consegue che risulta totalmente incerta anche la determinazione del quantum del risarcimento dovuto.
4. In conclusione, l'azione svolta dall'attore è infondata.
5. Il rigetto della domanda attorea determina l'assorbimento della domanda di manleva svolta dalla parte convenuta nei confronti della propria compagnia assicurativa.
Le spese di lite sono poste a carico dell'attore soccombente (art. 91 c.p.c.); dette spese sono liquidate in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da
260.001,00 euro a 520.000,00 euro), dei parametri medi di riferimento (fatta eccezione per la fase istruttoria, per la quale si applicano i parametri minimi in ragione della ridotta attività processuale svolta) e dell'attività processuale in concreto espletata.
Si deve infine osservare che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.
Nella fattispecie, non ricorrendo l'ipotesi di chiamata in garanzia del tutto arbitraria, le spese di lite sostenute dall'assicurazione sono poste a carico dell'attore, che, con la propria Controparte_3
domanda, ne ha resa necessaria la evocazione in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA la domanda attorea;
CONDANNA alla refusione, in favore della in persona Parte_1 CP_1
del legale rappresentante pro tempore, e a , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, delle spese di lite che liquida in euro € 17.252,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge per ciascuna delle parti vittoriose.
Pisa, 14/01/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino