Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 02/05/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3000/2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Raffaella Cimminiello Presidente relatore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice dott.ssa Simona Maria Domenica Cherubini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 4 maggio 2023 da:
), assistita e difesa dall'Avv. Delia CAMOZZI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Maria Teresa BUGINI CP_1 C.F._2
e dall'Avv. Roberta BARBIERI, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note scritte di precisazione delle Parte_1 CP_1
conclusioni depositate telematicamente da entrambe le parti il 24 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4 maggio 2023, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
regolamentare i rapporti inerenti alle figlie minori nata a [...] il 31 Persona_1
uxorio ormai cessata con CP_1
In sede di udienza ex art. 473bis.21 c.p.c., il Giudice relatore delegato, dopo aver sentito le parti, ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti in punto di affido, collocamento e mantenimento delle figlie minori, nonché rispetto alla determinazione dei tempi di frequentazione tra le minori e il padre,
incaricando inoltre i Servizi Sociali di monitorare il nucleo familiare e la situazione delle due minori.
A seguito dell'ulteriore trattazione della causa, il Giudice relatore fissava l'udienza a trattazione scritta del 26 marzo 2025 per la rimessione in decisione.
Con note scritte congiunte di precisazione delle conclusioni, depositate telematicamente da entrambe le parti il 24 gennaio 2025, i coniugi hanno riferito di aver raggiunto un accordo e hanno chiesto al
Tribunale di provvedere in conformità alle condizioni tra loro concordate. Con ordinanza del 12 aprile
2025 Giudice relatore delegato ha preso atto dell'accordo raggiunto e ha rimesso la causa in decisione dinnanzi al Collegio con riserva di riferire in camera di consiglio.
Ebbene, la domanda delle parti è fondata e merita accoglimento atteso che indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole e a rapporti economici. Valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse delle minori, tenuto conto anche di quanto concluso dai Servizi Sociali nella relazione pervenuta in data 24/01/2025, e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con i loro interessi, né con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
L'ascolto della prole deve valutarsi manifestamente superfluo (art. 337-octies c.c.), tenuto conto dell'accordo raggiunto dalle parti e della tenera età delle minori.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. recepisce l'accordo delle parti, come di seguito trascritto: 1) Disporre l'affidamento esclusivo delle figlie minori e in capo alla Per_1 Per_2
madre, presso la cui abitazione sita in Bergamo, via S. Ambrogio n. 18, le medesime resteranno collocate, con impegno di quest'ultima a comunicare al padre ogni decisione assunta nel loro interesse.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle figlie saranno assunte di comune accordo dai genitori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., Il sig. pur conservando il diritto e il CP_1
dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione delle figlie, autorizza espressamente la sig.ra ad assumere in autonomia le decisioni riguardanti: Parte_1
- residenza: eventuali spostamenti di residenza nell'ambito della provincia di Bergamo, previa comunicazione al padre.
- istruzione: la scelta degli Istituti scolastici statali che verranno frequentati dalle minori;
l'iscrizione alle gite scolastiche, al servizio mensa;
autorizzando la stessa alla sottoscrizione dei moduli privacy e liberatorie varie che l'istituto scolastico dovesse richiedere per l'attivazione di servizi scolastici, laboratori, uscite didattiche;
l'iscrizione al sevizio di posticipo/anticipo, la partecipazione ai colloqui individuali, la partecipazione alle assemblee scolastiche, dandone comunicazione al padre.
- salute: la scelta del pediatra di base, la somministrazione delle cure e l'acquisto dei presidi sanitari che verranno prescritti da quest'ultimo, così come le eventuali consulenze specialistiche erogate dal Servizio Sanitario Nazionale che lo stesso medico di base riterrà opportuno disporre nell'interesse della salute delle minori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: otorino, oculista, dentista, logopedista, fisioterapista, psicoterapeuta), dandone comunicazione al padre. Nell'ipotesi di trattamenti medici d'urgenza indifferibili, la signora provvederà a darne immediata comunicazione anche tramite il canale telefonico al Parte_1 padre e nel caso in cui quest'ultimo non risulti raggiungibile, la madre sarà autorizzata ad assumere in via esclusiva ogni decisione relativa alla salute ed al benessere delle minori.
- attività extra-curriculari e tempo libero: il sig. acconsente a che le figlie continuino CP_1
a frequentare la scuola di danza Addiction School A.S.D. sita in Bergamo Via delle Canovine
15/a e autorizza sin d'ora la signora ad assumere ogni decisione in ordine alle Parte_1
ulteriori attività ludico sportive che le minori decidessero di intraprendere in futuro, fatta salva la previa comunicazione al sig. in ordine alle attività scelte, fermo restando che CP_1
per le modalità di rimborso della relativa spesa dovrà applicarsi quanto stabilito al punto seguente;
2) Disporre l'onere in capo al sig. di contribuire al mantenimento delle figlie CP_1 Per_1
e con una somma mensile pari ad € 500,00 (€ 250,00 per ciascuna figlia) oltre Per_2
alla rivalutazione ISTAT annua e di provvedere al pagamento, nella misura del 50%, delle spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Bergamo, che qui si riproduce:
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie
( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad €. 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento.
Deducibilità fiscale e varie
La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
3) La signora continuerà a percepire nella misura del 100% l'assegno unico per le Parte_1
minori, e ad usufruire integralmente delle detrazioni/deduzioni fiscali per le figlie minori.
4) Disporre la facoltà del padre di vedere e tenere con sé le minori concordando con congruo anticipo tempi e modalità con la madre, la quale se lo ritiene potrà essere presente agli incontri.
5) Disporre la facoltà del padre di stare con le figlie durante le vacanze estive per un periodo di due settimane anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno. I genitori avranno cura di comunicare l'eventuale località di villeggiatura in cui si recheranno con le figlie;
eventuali soggiorni all'estero dovranno essere previamente concordati tra i genitori;
2. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 24 aprile 2025.
Il Presidente estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello