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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente e Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1947/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Quale Amm.re Unico Della Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casaluce - C/o Casa Comunale 81030 Casaluce CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPVI2713 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5405/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso
Resistente : dichiarare cessata la materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, la società società 1 s. r.l. propone impugnazione avverso l'avviso di accertamento IMU nr. OPVI-2713 del 16/12/2024, notificato il
04/02/2025 con la quale, in relazione all'anno di imposta 2019, veniva contestata la omissione del pagamento della imposta e ne veniva chiesto il pagamento, oltre interessi e sanzioni, per complessivi € 12.421,00.
2. Il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, lamentava che l'imposta non era dovuta in quanto, all'epoca dei fatti, gli immobili erano sottoposti a sequestro e, successivamente, erano stati confiscati.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
3. Il Comune di Casaluce, costituitosi in giudizio comunicava di avere annullato il provvedimento in sede di autotutela.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Invero emerge dagli atti che il Comune ha annullato il provvedimento impugnato, così facendo venir meno il credito tributario.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della complessità della questione oggetto di lite che ha trovato soluzione interpretativa con una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
IZZO FAUSTO, Presidente e Relatore
PERNA DANIELE, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1947/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Quale Amm.re Unico Della Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casaluce - C/o Casa Comunale 81030 Casaluce CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. OPVI2713 IMU 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5405/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente : accoglimento del ricorso
Resistente : dichiarare cessata la materia del contendere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, la società società 1 s. r.l. propone impugnazione avverso l'avviso di accertamento IMU nr. OPVI-2713 del 16/12/2024, notificato il
04/02/2025 con la quale, in relazione all'anno di imposta 2019, veniva contestata la omissione del pagamento della imposta e ne veniva chiesto il pagamento, oltre interessi e sanzioni, per complessivi € 12.421,00.
2. Il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso, lamentava che l'imposta non era dovuta in quanto, all'epoca dei fatti, gli immobili erano sottoposti a sequestro e, successivamente, erano stati confiscati.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato.
3. Il Comune di Casaluce, costituitosi in giudizio comunicava di avere annullato il provvedimento in sede di autotutela.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
Invero emerge dagli atti che il Comune ha annullato il provvedimento impugnato, così facendo venir meno il credito tributario.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della complessità della questione oggetto di lite che ha trovato soluzione interpretativa con una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere.Compensa le spese.