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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente
dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1223 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Antonio Bianchi, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Vincenzo Morrone, come in atti domiciliato,
APPELLATO
E
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Batini, come in atti domiciliata,
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
4772/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 10 ottobre 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 14 novembre 2024, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a tre motivi di gravame, avverso la sentenza numero 4772/24, pubblicata in data 10 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere la condanna del ragioniere al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti -e conseguenti ai numerosi e reiterati errori, omissioni e gravi scorrettezze professionali, perpetrati nello svolgimento dell'incarico affidatogli, relativo alla tenuta delle scritture contabili e fiscali e di compilazione e consegna di dichiarazioni obbligatorie, nonché alla cura dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate in relazione all'attività professionale di avvocato da lui svolta- e l'aveva condannato alla refusione delle spese di lite, sia in favore del convenuto, sia in favore della terza chiamata in causa. Controparte_2
2. Costituitisi in giudizio, e la Controparte_1 [...] impugnavano le avverse Controparte_2 argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocavano la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da deve essere Parte_1 dichiarato inammissibile.
2. La sentenza impugnata, infatti, è stata pubblicata in data
10 ottobre 2024 ed è stata notificata ad uno dei due difensori
2 costituiti dell'appellante, avv. Dario Gagliardo, in data 15 ottobre 2024 (cfr., allegati in copia al fascicolo di CP_1
, la relata di notifica, la sentenza notificata ed il
[...] messaggio di posta elettronica certificata comprovante l'avvenuta notificazione), mentre l'atto di gravame è stato notificato in data 15 novembre 2024 (cfr., allegati in copia al fascicolo di la relata di notifica, l'atto di Parte_1 gravame ed i messaggi di posta elettronica certificata comprovanti l'avvenuta notificazione) e, quindi, oltre il termine di trenta giorni -che, nel caso di specie, cadeva in data 14 novembre 2024- previsto dall'articolo 325 del codice di procedura civile.
3. Le circostanze alle quali si è appena fatto cenno, del resto, non sono controverse tra le parti, avendo l'appellante ammesso che la notificazione dell'atto di impugnazione è avvenuta in data
15 novembre 2024 e che, in data 15 ottobre 2024, era avvenuta la notificazione della sentenza impugnata, ancorché nei confronti dell'avv. Dario Gagliardi e, cioè, di uno solo dei suoi difensori, essendo stata effettuata nei confronti dell'altro solamente il giorno dopo e, cioè, in data 16 ottobre 2024.
Vale la pena di rammentare, al riguardo, che la notificazione eseguita nei confronti di uno solo dei difensori della sentenza di primo grado è pienamente valida ed efficace ed idonea a fare decorrere il termine breve per impugnare di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile (cfr. Cass. civ., sez. un., n.
12924/14, Cass. civ. n. 26076/2020, Cass. civ., sez. un., n.
34260/22 e Cass. civ. n. 18534/24, secondo la quale, peraltro, non rileva, in senso contrario, nemmeno una eventuale richiesta di ricevere le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore indicato quale domiciliatario).
3 4. Non sono condivisibili, d'altro canto, le argomentazioni dell'appellante riguardo all'intempestiva costituzione in giudizio di , che gli avrebbe precluso la possibilità di Controparte_1 eccepire l'inammissibilità dell'appello, trattandosi di una questione -quella inerente alla tempestività ed ammissibilità del gravame- che l'autorità giudiziaria adita in secondo grado è tenuta ad esaminare d'ufficio.
Altrettanto privi di pregio si rivelano gli assunti di Parte_1 iguardo al fatto che la relata di notifica del 15 ottobre
[...]
2024 contenesse solamente il nominativo dell'avv. Dario
Gagliardo, quale destinatario delle attività notificatorie, e non anche quello dell'avv. Antonio Bianchi, atteso che, essendo stata effettuata solamente nei confronti di uno solo dei difensori
-in linea con quanto era possibile fare, come si è precedentemente detto, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare- non era necessario indicare, nella suddetta relata, il nominativo del difensore nei confronti del quale la notificazione non è stata effettuata, in quanto la finalità di un documento di tal fatta è proprio quella di esplicitare -oltre agli atti notificati- il destinatario delle attività di notificazione e l'indirizzo presso il quale sono effettuate.
Conseguentemente, non è possibile ritenere che l'omessa menzione nella relata di notifica -con riferimento, non è superfluo ribadirlo, ad una notificazione effettuata solamente nei confronti dell'avv. Dario Gagliardo- del nominativo dell'avv.
Antonio Bianchi, nei confronti del quale la notificazione è avvenuta il giorno dopo (altrettanto ritualmente, con una relata di notifica in cui era indicato il suo nominativo), abbia inficiato la validità e l'efficacia della notificazione effettuata in data 15 ottobre 2024 e, quindi, la sua attitudine a fare decorrere il termine breve per impugnare di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile.
4 5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da deve essere Parte_1 dichiarato inammissibile.
6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed in prossimità dei parametri minimi, tenuto conto della natura e dell'oggetto della causa e della difficoltà, non particolarmente elevata, delle questioni delle quali ha sollecitato la disamina.
7. L'inammissibilità dell'appello impone, ai sensi dell'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
5 2) condanna alla refusione, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
7.160,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) condanna alla refusione, in favore della Parte_1
delle spese di lite, che Controparte_2 liquida in euro 7.160,00 per compensi di avvocato, oltre
Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 5 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori: dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente
dott. Guerino Iannicelli, Consigliere dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1223 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
rappresentato e difeso Parte_1 dall'avvocato Antonio Bianchi, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avvocato Vincenzo Morrone, come in atti domiciliato,
APPELLATO
E
in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Batini, come in atti domiciliata,
APPELLATA
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
4772/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 10 ottobre 2024.
1 CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 14 novembre 2024, Parte_1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a tre motivi di gravame, avverso la sentenza numero 4772/24, pubblicata in data 10 ottobre 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva rigettato la domanda dallo stesso proposta al fine di ottenere la condanna del ragioniere al risarcimento dei Controparte_1 danni subiti -e conseguenti ai numerosi e reiterati errori, omissioni e gravi scorrettezze professionali, perpetrati nello svolgimento dell'incarico affidatogli, relativo alla tenuta delle scritture contabili e fiscali e di compilazione e consegna di dichiarazioni obbligatorie, nonché alla cura dei rapporti con l'Agenzia delle Entrate in relazione all'attività professionale di avvocato da lui svolta- e l'aveva condannato alla refusione delle spese di lite, sia in favore del convenuto, sia in favore della terza chiamata in causa. Controparte_2
2. Costituitisi in giudizio, e la Controparte_1 [...] impugnavano le avverse Controparte_2 argomentazioni e richieste, delle quali, evidenziatane l'inammissibilità e l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocavano la reiezione.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello proposto da deve essere Parte_1 dichiarato inammissibile.
2. La sentenza impugnata, infatti, è stata pubblicata in data
10 ottobre 2024 ed è stata notificata ad uno dei due difensori
2 costituiti dell'appellante, avv. Dario Gagliardo, in data 15 ottobre 2024 (cfr., allegati in copia al fascicolo di CP_1
, la relata di notifica, la sentenza notificata ed il
[...] messaggio di posta elettronica certificata comprovante l'avvenuta notificazione), mentre l'atto di gravame è stato notificato in data 15 novembre 2024 (cfr., allegati in copia al fascicolo di la relata di notifica, l'atto di Parte_1 gravame ed i messaggi di posta elettronica certificata comprovanti l'avvenuta notificazione) e, quindi, oltre il termine di trenta giorni -che, nel caso di specie, cadeva in data 14 novembre 2024- previsto dall'articolo 325 del codice di procedura civile.
3. Le circostanze alle quali si è appena fatto cenno, del resto, non sono controverse tra le parti, avendo l'appellante ammesso che la notificazione dell'atto di impugnazione è avvenuta in data
15 novembre 2024 e che, in data 15 ottobre 2024, era avvenuta la notificazione della sentenza impugnata, ancorché nei confronti dell'avv. Dario Gagliardi e, cioè, di uno solo dei suoi difensori, essendo stata effettuata nei confronti dell'altro solamente il giorno dopo e, cioè, in data 16 ottobre 2024.
Vale la pena di rammentare, al riguardo, che la notificazione eseguita nei confronti di uno solo dei difensori della sentenza di primo grado è pienamente valida ed efficace ed idonea a fare decorrere il termine breve per impugnare di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile (cfr. Cass. civ., sez. un., n.
12924/14, Cass. civ. n. 26076/2020, Cass. civ., sez. un., n.
34260/22 e Cass. civ. n. 18534/24, secondo la quale, peraltro, non rileva, in senso contrario, nemmeno una eventuale richiesta di ricevere le notificazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore indicato quale domiciliatario).
3 4. Non sono condivisibili, d'altro canto, le argomentazioni dell'appellante riguardo all'intempestiva costituzione in giudizio di , che gli avrebbe precluso la possibilità di Controparte_1 eccepire l'inammissibilità dell'appello, trattandosi di una questione -quella inerente alla tempestività ed ammissibilità del gravame- che l'autorità giudiziaria adita in secondo grado è tenuta ad esaminare d'ufficio.
Altrettanto privi di pregio si rivelano gli assunti di Parte_1 iguardo al fatto che la relata di notifica del 15 ottobre
[...]
2024 contenesse solamente il nominativo dell'avv. Dario
Gagliardo, quale destinatario delle attività notificatorie, e non anche quello dell'avv. Antonio Bianchi, atteso che, essendo stata effettuata solamente nei confronti di uno solo dei difensori
-in linea con quanto era possibile fare, come si è precedentemente detto, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare- non era necessario indicare, nella suddetta relata, il nominativo del difensore nei confronti del quale la notificazione non è stata effettuata, in quanto la finalità di un documento di tal fatta è proprio quella di esplicitare -oltre agli atti notificati- il destinatario delle attività di notificazione e l'indirizzo presso il quale sono effettuate.
Conseguentemente, non è possibile ritenere che l'omessa menzione nella relata di notifica -con riferimento, non è superfluo ribadirlo, ad una notificazione effettuata solamente nei confronti dell'avv. Dario Gagliardo- del nominativo dell'avv.
Antonio Bianchi, nei confronti del quale la notificazione è avvenuta il giorno dopo (altrettanto ritualmente, con una relata di notifica in cui era indicato il suo nominativo), abbia inficiato la validità e l'efficacia della notificazione effettuata in data 15 ottobre 2024 e, quindi, la sua attitudine a fare decorrere il termine breve per impugnare di cui all'articolo 325 del codice di procedura civile.
4 5. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle argomentazioni precedentemente illustrate, l'appello proposto da deve essere Parte_1 dichiarato inammissibile.
6. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia ed in prossimità dei parametri minimi, tenuto conto della natura e dell'oggetto della causa e della difficoltà, non particolarmente elevata, delle questioni delle quali ha sollecitato la disamina.
7. L'inammissibilità dell'appello impone, ai sensi dell'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, come integrato dall'articolo
1, comma diciassettesimo, della legge numero 228 del 2012, entrata in vigore in data 31 gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presupposti richiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari all'ammontare già dovuto.
Ed, infatti, un'impugnazione, anche incidentale, respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile obbliga la parte che l'ha proposta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, e l'autorità giudiziaria adita a dare atto, nel provvedimento, della sussistenza dei relativi presupposti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
5 2) condanna alla refusione, in favore di Parte_1
, delle spese di lite, che liquida in euro Controparte_1
7.160,00 per compensi di avvocato, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
3) condanna alla refusione, in favore della Parte_1
delle spese di lite, che Controparte_2 liquida in euro 7.160,00 per compensi di avvocato, oltre
Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo
13, comma primo quater, del decreto del Presidente della
Repubblica numero 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposta impugnazione.
Salerno, 5 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
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