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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 01/12/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ON Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al 324 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Coluccia Parte_1 C.F._1
ON NZ, mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale
appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Farachi Giulio, CP_1 C.F._2 mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale
appellata
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 fissata ex art. 352 c.p.c.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 691/2024, pubblicata in data 22/02/2024, il Tribunale di Lecce, accogliendo parzialmente la domanda formulata da , condannava al risarcimento del Parte_1 CP_1 danno cagionato per l'occupazione sine titulo dell'immobile di proprietà dell'attore, per l'importo complessivo di 6.300,00 euro, oltre interessi;
dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da condannava alla restituzione in suo favore di 100.500,00 euro, oltre CP_1 Parte_1 interessi, corrispondenti agli importi spesi per l'edificazione del bene di proprietà esclusiva di parte attrice;
parte attrice veniva altresì condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario – vista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di – ed al pagamento delle spese di c.t.u. CP_1
2. Ed invero. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di ottenere la restituzione dell'immobile di sua proprietà ed il risarcimento dei danni da
[...] occupazione sine titulo; l'attore riferiva, infatti, di aver contratto matrimonio concordatario con la convenuta in data 07.08.2003 e di aver instaurato un procedimento di separazione giudiziale, nel corso del quale il Tribunale, per assenza di prole, non aveva disposto alcunché in ordine alla casa coniugale, situata a Castrignano dei Greci, in via Raffaello n. 83-85, edificata in costanza di matrimonio su un terreno di sua proprietà esclusiva. Riferiva che la nonostante la separazione, avesse continuato ad abitare CP_1
l'immobile, senza provvedere al pagamento delle utenze e delle tasse, precludendogli la possibilità di conseguire dall'immobile eventuali diverse utilità, concedendolo in locazione o utilizzandolo come b&b; dichiarava, dunque, di avere diritto ad un risarcimento pari a 4.200,00 euro per ogni anno - ovvero 350,00 euro al mese a decorrere da gennaio 2013 -, per un importo complessivo di 14.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.07.2016, si costituiva in giudizio CP_1
la quale riferiva di essere rimasta nell'immobile in virtù di un accordo raggiunto con il in
[...] Pt_1 attesa che il Tribunale assumesse una decisione sulla assegnazione della casa e che provvedessero alla ripartizione dei beni mobili di proprietà comune ed alla restituzione in favore della delle somme CP_1 dalla stessa impiegate per la costruzione dell'immobile. Riferiva, infatti, che l'abitazione era stata costruita su un terreno di proprietà dell'attore, ma che ella stessa aveva messo a disposizione le somme necessarie
2 per la sua realizzazione con l'aiuto dei genitori, all'epoca residenti in [...], per un importo pari a circa
250.000,00 euro. Le ON, dunque, in primo grado chiedeva di accertare di aver provveduto alle spese di costruzione dell'immobile e, per l'effetto, di condannare il convenuto alla restituzione in suo favore di
250.000,00 euro o, in via subordinata, degli importi da lei versati sul conto corrente intestato ai coniugi ed impiegate per la costruzione dell'immobile, con vittoria di spese.
3. La causa veniva istruita in primo grado con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, con gli interrogatori formali, con l'escussione di testimoni, con l'esecuzione di un ordine di esibizione nei confronti degli istituti di credito interessati e con l'espletamento di una c.t.u. contabile. All'esito, il giudice di prime cure ha accertato che l'immobile è di proprietà del – circostanza peraltro non contestata Pt_1 dalla che non aveva avanzato pretese sulla titolarità del bene, ma aveva dedotto la sussistenza di CP_1 un proprio diritto di credito -, che alcuna prova è stata fornita in ordine all'accordo raggiunto dai coniugi relativo alla permanenza della nell'immobile e che, pertanto, ella aveva occupato sine titulo CP_1
l'abitazione a decorrere da giugno 2013 (tenendo conto del termine assegnato con la raccomandata a/r per la liberazione del bene) sino a dicembre 2016, quando poi lo aveva liberato, come pacificamente riconosciuto dalle parti in udienza. Il Tribunale ha altresì ritenuto provata, in quanto non contestata, la circostanza che il abbia abitato il piano terra ed ha pertanto quantificato, in via equitativa, il Pt_1 risarcimento in 150,00 euro mensili, per un importo complessivo pari a 6.300,00 euro (da giugno 2013 a novembre 2016).
3.1 Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dalla il Tribunale ha chiarito che la
CP_1 situazione finanziaria dei coniugi durante il matrimonio era appena sufficiente a coprire i bisogni quotidiani della coppia e che, dunque, in via presuntiva, si poteva sostenere che essi avessero attinto ad altre risorse per la realizzazione dell'immobile; ai fini della quantificazione, il giudice di prime cure ha analizzato i singoli versamenti effettuati sul conto corrente cointestato della coppia, rinvenienti o da prelievi effettuati dalla sul conto italiano dei genitori o da versamenti in contanti, escludendo le
CP_1 somme presuntivamente impiegate per esigenze di natura personale e quotidiana della coppia. Il giudice di prime cure ha analizzato singolarmente tutte le operazioni ed ha chiarito che la ha versato sul
CP_1 conto 140.026,39 euro, di cui 86.172,00 euro ricollegabili alla costruzione, oltre ad ulteriori 12.000,00 euro quale quota per il pagamento del mutuo, e le ulteriori rate da settembre a dicembre 2012, interamente pagate dal padre della per un importo complessivo ammontante in tutto a 100.500,00 euro, che il
CP_1 dovrà rimborsare alla Il Tribunale ha posto le spese di lite di primo grado (quantificate in Pt_1 CP_1
7.051,50 euro) e le spese della c.t.u. a carico di parte attrice, in quanto soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale, che è stata oggetto dell'istruttoria ed ha maggiormente interessato le difese delle parti.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:
3 a) Errata quantificazione del risarcimento da occupazione abusiva di immobile: l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha limitato l'occupazione sine titulo al solo piano terra e terrazzo e ha quantificato il risarcimento in 6.300,00 euro, oltre interessi;
ha dedotto, infatti, che il piano seminterrato sarebbe adibito a garage-ripostiglio e che la circostanza che l'immobile sia di recente costruzione sarebbe sufficiente di per sé a dimostrare un valore locatizio superiore rispetto a quello indicato dal Tribunale.
b) Errato accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla l'appellante CP_1 ha contestato l'iter argomentativo del Tribunale, ritenendo le conclusioni cui è pervenuto incompatibili con le prove testimoniali espletate e con la c.t.u., dalla quale si sarebbe discostato senza fornire idonea motivazione. Ha contestato, altresì, la decisione del Tribunale, reputandola basata su presunzioni prive dei requisiti previsti ex lege di gravità, precisione e concordanza, ritenendo che il giudice di prime cure non avesse correttamente valutato le prove fornite a supporto delle sue argomentazioni. In ordine alle rate del mutuo, ha riferito che non sarebbe provata la circostanza che la – o i suoi genitori – abbiano provveduto al pagamento delle CP_1 stesse fino al 2013 e che, in ogni caso, gli importi non sarebbero ripetibili, come chiarito dalla
Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5385/2023, in quanto trattasi di pagamenti eseguiti in virtù della assistenza morale e materiale derivante dal vincolo matrimoniale ex art. 143 c.p.c.
c) Errata applicazione del principio di soccombenza: l'appellante ha contestato il capo relativo alla ripartizione delle spese di lite e di c.t.u., a lui imputate in quanto erroneamente soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale.
5. costituendosi nel giudizio di appello, insistendo per il rigetto dell'appello principale, ha CP_1 proposto appello incidentale avverso la sentenza, deducendo i seguenti motivi:
1) Errata quantificazione del danno da occupazione sine titulo dell'immobile: l'appellante incidentale ha contestato la decisione del Tribunale, ritenendo che quest'ultimo non abbia tenuto conto delle stesse dichiarazioni del il quale avrebbe dato atto della sussistenza di un Pt_1 accordo tra le parti in ordine alla ripartizione dell'immobile al fine di soddisfare entrambe le esigenze abitative, sino a quando non fosse stato trovato un accordo sulla divisione dei mobili.
Ha ritenuto, altresì, che l'attore non avrebbe dimostrato il danno subito a causa della presunta occupazione abusiva, né avrebbe fornito elementi probatori idonei a sorreggere la propria richiesta risarcitoria.
2) Infondatezza del motivo di appello del sull'accoglimento della domanda Pt_1 riconvenzionale: la ha insistito per la conferma delle statuizioni di primo grado relative CP_1 all'accoglimento della domanda riconvenzionale, definendo il ragionamento effettuato dal giudice di prime cure immune da censure e adeguatamente motivato.
4 3) In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello principale, ha chiesto la condanna del al pagamento in suo favore della metà del valore dei materiali e della manodopera Pt_1 impiegata per la realizzazione dell'immobile.
6. Con ordinanza del 04.10.2024, il Collegio ha sospeso prudenzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza nei limiti della condanna al pagamento della somma di 50.250,00 euro. ( pari alla metà della somma oggetto di condanna in sentenza).
Il Cons. Istruttore, senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 18.11.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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9 - L'appello è parzialmente fondato per quanto di ragione e deve essere accolto nei termini che seguono.
10. Occorre analizzare contestualmente i motivi di impugnazione dell'appellante e dell'appellante incidentale riguardanti il danno da occupazione sine titulo dell'immobile. Le censure alla sentenza di primo grado formulate dal sono infondate: in particolare, si dà atto che in tema di danno da occupazione Pt_1 sine titulo di immobile, la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 33645/2022, ha superato il precedente orientamento giurisprudenziale, abbandonando la tesi del danno in re ipsa ed adottando, invece, la diversa categoria del “danno normale” o “danno presunto”, in virtù del quale si ritiene che la perdita del godimento del bene da parte del proprietario non si presume in automatico per effetto della condotta illecita altrui, ma deve essere dedotta e dimostrata, seppur anche mediante il ricorso a prove indirette. Il ha dedotto che avrebbe potuto utilizzare il bene a fini locativi o anche come B&B, Pt_1 dimostrando in questo la volontà di trarre una utilità dal bene. Ai fini della liquidazione di detto pregiudizio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la quantificazione del danno non richiede una prova analitica del pregiudizio subito, potendo il giudicante procedere anche ad una liquidazione equitativa (ex art. 1226 c.c.), tenendo conto del valore del canone locativo di mercato dell'immobile nel periodo di occupazione abusiva. Solo in caso di specifica contestazione da parte del presunto danneggiante incombe sull'attore la prova di aver perso un'utilizzazione effettiva o potenziale dell'immobile, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici.
10.1 Ebbene, nel caso in esame la nel giudizio di primo grado, ha formulato delle argomentazioni CP_1 difensive relative alla liceità della sua permanenza all'interno dell'immobile, senza effettuare alcuna contestazione in ordine al pregiudizio che il avrebbe subito: tanto consente di ritenere che sia Pt_1 corretto il ricorso alla liquidazione equitativa compiuto dal giudice di prime cure, peraltro invocato anche dal danneggiato nelle proprie conclusioni. Non sussistono i presupposti neppure per modificare il valore
5 del risarcimento calcolato dal Tribunale, pari a 150,00 euro al mese, in luogo dei 350,00 euro richiesti dall'attore: è lo stesso che nell'atto di citazione in primo grado ha riferito che, dopo la separazione, Pt_1
i coniugi sono rimasti entrambi all'interno dell'immobile, “la signora al primo piano, ed il signor al
CP_1 Pt_1 piano terra adibito a scantinato”; anche nel verbale di rilascio datato 01.12.2016 si fa riferimento alla consegna da parte della delle chiavi relative al solo primo piano e al terrazzo dell'immobile, desumendosi,
CP_1 dunque, che la restante parte dello stesso fosse già nella esclusiva disponibilità del Alla luce di tali Pt_1 elementi probatori, dunque, appare condivisibile la decisione del Tribunale di circoscrivere il pregiudizio per l'occupazione abusiva alla sola parte dell'immobile abitata dalla Non si condividono le
CP_1 argomentazioni difensive reiterate dalla anche nel presente giudizio in ordine alla liceità della sua
CP_1 permanenza nell'abitazione: ella, infatti, avrebbe dovuto fornire prova della sussistenza di un accordo tra i coniugi, con una manifestazione di volontà del di condividere l'abitazione, seppur sfruttandone Pt_1 piani differenti;
la circostanza, infatti, che i due coniugi abbiano contestualmente abitato l'immobile non consente di ritenere provata ex se la sussistenza di un accordo, potendosi ritenere che si tratti di una situazione di fatto venutasi a creare nel corso della crisi familiare che ha poi portato alla separazione.
10.2 Si condivide la quantificazione mensile calcolata in via equitativa dal giudice di primo grado: l'attore, infatti, non ha prodotto in giudizio documentazione attestante il valore locatizio dell'immobile oggetto di causa o di altri immobili ubicati nel medesimo territorio ed aventi le stesse caratteristiche costruttive, né tantomeno si è premurato di fornire una descrizione dell'abitazione, al momento della occupazione, dalla quale poter desumere la congruità del valore richiesto;
per tale ragione, dunque, considerato che l'occupazione abusiva ha riguardato una sola parte dell'immobile, appare condivisibile la quantificazione del risarcimento nella somma di 150,00 euro al mese.
Si dà atto che alcuna contestazione è stata effettuata da parte dell'appellante in ordine al numero di mensilità considerate dal Tribunale;
la invece, in sede di appello incidentale, ha riferito che, alla CP_1 data del 27.09.2016 e, dunque, un paio di mesi prima rispetto a quanto statuito dal giudice di primo grado, ella aveva già provveduto a liberare l'immobile: ebbene, tale allegazione difensiva non è fondata. Dalla lettura dell'allegato “elenco beni divisi”, indicato dalla e prodotto dal unitamente alla memoria CP_1 Pt_1 ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., si evince che in quella data la convenuta ha solo provveduto a spostare al piano superiore, che in quel momento occupava, i beni che le erano stati attribuiti con la divisione e non anche che la stessa avesse liberato l'immobile.
10.3 Tanto consente di ritenere che, con riferimento al danno da occupazione sine titulo, sia l'appello principale che l'appello incidentale debbano essere rigettati, trovando piena conferma le statuizioni del giudice di primo grado.
11. Il motivo di impugnazione relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate. CP_1
Si condividono le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale per ciò che concerne l'attribuzione del diritto
6 di proprietà sull'abitazione in capo al si dà atto che non è contestata l'appartenenza del terreno su Pt_1 cui è stato edificato l'immobile all'attore e, pertanto, trova applicazione nel caso in esame il principio generale dell'accessione di cui all'art. 934 c.c., che non è derogato dalla disciplina della comunione legale tra i coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma I, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale;
per tale ragione, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi è a sua volta di proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere di costruzione, spetta (ex art. 2033 c.c.) il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine (ex multis, Cass. n. 28258/2019). Con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, nella recente ordinanza n. 1709/2024 la Cassazione ha chiarito che la circostanza che la tutela del coniuge non proprietario operi non sul piano del diritto reale, ma sul piano obbligatorio, non significa che operi una presunzione o un automatismo, atteso che la sussistenza del diritto di credito invocato non si sottrae all'applicazione delle norme comunemente vigenti in materia di riparto dell'onere della prova: al coniuge non proprietario incombe la dimostrazione di aver fornito il proprio sostegno economico contribuendo alla costruzione e dell'entità di tale apporto, cui ha diritto al rimborso.
11.1 Nel caso in esame, il Tribunale, con un iter argomentativo condivisibile, ha ritenuto provata la contribuzione alle spese da parte della mediante il ricorso al meccanismo presuntivo: si rammenta, CP_1 infatti, che la prova per presunzioni costituisce prova “completa” alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale demandatogli di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, eventualmente anche servendosi di presunzioni che siano in contrasto con le altre prove acquisite, se ritenute di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che il giudice fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e non contraddittoria (Cass. n. 9245/2007). Ebbene, la contribuzione della alle spese si CP_1 ritiene provata, tenuto conto dei seguenti indizi: la presenza di liquidità sui conti intestati ai genitori della convenuta, da cui provenivano le risorse economiche impiegate;
la prova testimoniale fornita da Tes_1
, non legato da rapporti di parentela alle parti del giudizio, che ha riferito di aver condiviso con i
[...] genitori della i viaggi di ritorno dalla Svizzera, prima dei quali il padre della convenuta provvedeva CP_1 al prelievo dei soldi poi destinati alle spese dell'immobile; la circostanza che né il né la Pt_1 CP_1 abbiano dimostrato di avere, all'epoca della costruzione, risorse sufficienti a coprire i costi necessari per la costruzione dell'immobile; la non attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice, legati da stretti rapporti di parentela al e relative a fatti che avrebbero dovuto essere provati Pt_1
7 documentalmente (ad esempio, la vendita del terrendo della madre del la donazione di tali importi, Pt_1 di ammontare considerevole, in favore dei figli, il risarcimento che avrebbe ricevuto il per un Pt_1 sinistro stradale o delle polizze che avrebbe riscattato).
11.2 Per ciò che concerne il quantum, tuttavia, non ci si può affidare al meccanismo presuntivo, dal momento che trattandosi di rimborso di somme rivenienti da versamenti e pagamenti di importi considerevoli, era onere della dimostrare di avervi provveduto ella stessa mediante le provviste CP_1 fornite dai genitori. Non è condivisibile, dunque, l'iter argomentativo del giudice di primo grado, che, con riferimento ad ogni versamento effettuato sul conto cointestato dei coniugi, ha compiuto delle valutazioni meramente presuntive su quanto poteva essere stato impiegato per spese di vita quotidiana, così da ricavarne quanto poteva essere stato speso per la costruzione dell'immobile: dalla documentazione presente in atti, infatti, non è possibile desumere lo stile di vita dei coniugi né è possibile presumere a priori che qualsivoglia versamento o prelievo sia stato effettuato al fine di provvedere al pagamento delle spese di costruzione.
11.3 Acclarato, dunque, che i genitori della hanno fornito alla figlia delle risorse economiche per CP_1 la realizzazione dell'immobile e dato atto che tali somme sono state versate dalla stessa sul conto cointestato con il ai fini della determinazione del diritto di credito dell'appellata occorre servirsi Pt_1 della consulenza espletata in primo grado che, seppur non ha potuto fornire risposta al primo quesito – relativo a stabilire “quale dei coniugi abbia fornito il denaro (proprio o dei genitori) per la realizzazione della casa e per il pagamento del mutuo” – ha, invece, indicato quali “tra i movimenti indicati nei capitoli di prova formulati dalle parti, … trovano conferma nella documentazione bancaria (escludendo dunque le fatture e le dichiarazioni allegate a queste)”. L'ausiliario ha dato atto che non vi sono documenti attestanti dei pagamenti eseguiti dai genitori dei direttamente in favore dei fornitori e che, pertanto, è stato necessario servirsi della Parte_2 documentazione riguardante il conto corrente bancario n. 6006845, acceso presso filiale di CP_2
Corigliano d'Otranto, intestato ad entrambi i coniugi, al fine di accertare quale è l'importo complessivo dei pagamenti effettuati ai fornitori di materiali e/o opere attestati da documentazione bancaria ed in che misura ciascuno dei coniugi ha fornito il denaro necessario per effettuare tali pagamenti;
in particolare, si condividono le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario, il quale ha tenuto conto dei soli importi per i quali vi è riscontro nella documentazione bancaria presente in atti, essendo onere della convenuta la produzione della ulteriore documentazione mancante.
In particolare, quindi, sulla base dei dati rivenienti dalla c.t.u. , occorre riconoscere in favore della CP_1 in quanto somme messe dalla stessa a disposizione per l'immobile, i seguenti importi versati sul c/c n.
6006845, acceso presso intestato ai coniugi 24.405,00 euro (23.305,00 euro in CP_2 Parte_2 contanti e 1.100,00 euro in assegni) versati dalla in data 13.08.2003 (cfr. distinta versamento – CP_1
Allegato D alla c.t.u.); 5.000,00 euro versati in contanti dal in data 18.08.2004 (cfr. distinta Pt_1 versamento – Allegato E); 3.500,00 euro versati dal in data 07.10.2004 (cfr. distinta versamento – Pt_1
8 Allegato F); 20.000,00 euro versati dalla in data 04.08.2006 (cfr. distinta versamento – Allegato CP_1
G); 3.000,00 euro versati dalla in data 14.08.2008 (cfr. distinta versamento – Allegato H) nonché CP_1 ulteriori 5.000,00 euro versati sempre dalla in data 04.06.2009 (cfr. distinta versamento – Allegato CP_1
I).
Non può invece essere riconosciuto per l'intero l'importo di cui all'assegno bancario n. 31743082, datato
20.12.2005, per il pagamento degli infissi, dal momento che l'assegno è tratto dal conto comune dei coniugi e non è possibile desumere se sia stato saldato con i versamenti effettuati dalla perché di CP_1 tanto non vi è riscontro, tuttavia, nella documentazione bancaria. La riconducibilità del pagamento al conto comune cointestato, in assenza di prova contraria sulla provenienza delle somme da rimesse di uno solo dei contitolari, deve ritenersi comune ad entrambi in parti uguali e quindi imputabile per la metà a ciascuno dei coniugi, sicché essendo spese sostenute per bene esclusivo di uno soltanto, va conteggiato in tale percentuale come oggetto di rimborso in favore della Il dunque, deve essere CP_1 Pt_1 condannato al pagamento in favore della dell'importo complessivo di 61.905,00 euro, oltre CP_1 interessi sino al soddisfo, a titolo di restituzione delle somme dalla stessa impiegate per l'edificazione del fabbricato di sua proprietà.
11.4 La sentenza deve essere altresì riformata nella parte in cui ha condannato il alla restituzione Pt_1 in favore della delle rate del mutuo dalla stessa adempiute per € 24.000 nei termini di cui si dirà. CP_1
L'appellante richiama a tal fine quanto affermato di recente dalla Cassazione, nell'ordinanza n.
5385/2023, secondo cui <quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato - non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei "doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi" sanciti appunto dall'art. 143 c.c.). Mentre talaltra sono stati ricondotti alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio). Peraltro, proprietario dell'immobile (acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante sul punto quanto pattuito in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è stato pattuito che la casa è intestata all'altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo >>. Tuttavia tale pronuncia non si attaglia alla presente fattispecie perché riguarda un mutuo cointestato, per acquisto di immobile cointestato (in regime di separazione di beni ) con pagamento però effettuato da uno solo dei coniugi, quale adempimento dell'obbligo contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei "doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi" sanciti appunto dall'art. 143 c.c.); in ogni caso, nella specie, non può ricondursi il pagamento effettuato in comune dai
9 coniugi delle rate del mutuo, contratto per la realizzazione di un immobile in proprietà esclusiva, alla logica della solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio). Si ritiene, invece, che la abbia diritto al rimborso di CP_1 somme corrispondenti alle rate pagate per mensilità successive alla separazione e, dunque, quelle relative a settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 (per un importo pari a 305,00 euro ciascuna per un totale di 1220,00€ ), perché è provato che sono state pagate interamente dal padre della (si vedano, CP_1 sul punto, gli allegati al fascicolo di primo grado n. 38, 49, 50 e 51), e dalla documentazione presente in atti non è possibile collocare la separazione in una data antecedente;
inoltre, ha diritto al rimborso della metà della somma di € 24.000 corrisposta dai coniugi, a titolo di ratei del mutuo in costanza di matrimonio con somme prelevate dal conto cointestato: non essendo stata raggiunta la prova che il saldo attivo del conto cointestato risulti discendere dal versamento di somme di spettanza della sola gli esborsi CP_1 per il mutuo non sono interamente riferibili alla sicché ai sensi dell'art. 1854 cod. civ., deve CP_1 presumersi la titolarità di detti esborsi al 50% ciascuno, perché la cointestazione del conto corrente tra i coniugi fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto e gli attribuisce la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto anche nei rapporti interni in misura equivalente;
questa presunzione inverte l'onere della prova che può essere vinta mediante presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica differente da quella che emerge dalla cointestazione medesima.
L'importo spettante alla a titolo di rimborso delle somme versate per i ratei del mutuo è pari ad € CP_1
12.000,00 che si aggiunge alle somme già indicate ( € 61.905,00 e € 1.220,00), per un totale complessivo di € 75.125,00. Detta somma va maggiorata degli interessi legali con le modalità e le decorrenze già fissate nella sentenza di primo grado, che sul punto, in difetto di censura è divenuta definitiva.
12. La censura va quindi entro detti termini accolta e tanto comporta il rigetto delle doglianze svolte in sede di appello incidentale per ottenere una maggiore somme a titolo di rimborso e conseguentemente la riforma della sentenza, che aveva riconosciuto a titolo di rimborso la somma maggiore di € 100.500; resta assorbita ogni altra doglianza, anche in punto di spese di lite, che meritano in conseguenza della presente pronuncia una diversa regolamentazione in appello.
La riforma della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali sicché le spese di lite relative al primo grado vanno ridefinite, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass.
Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, e di recente
Cassazione civile sez. trib., 03/09/2024, n. 23639 fra le altre).
10 Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono il regime delle spese fissato nella sentenza impugnata, perché va tenuto conto che la soccombenza va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda, sicché vanno poste a carico del considerato che l'accoglimento della domanda riconvenzionale della ha Pt_1 CP_1 interessato una questione su cui si è concentrata in maniera prevalente l'attività difensiva, sicché la soccombenza su tale domanda è assolutamente prevalente;
l'importo delle spese va invece ridefinito nel quantum sulla base del decisum.
Resta ferma la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha posto il pagamento delle spese di c.t.u. in capo a parte attrice, trattandosi di accertamento resosi necessario ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
13. Deve darsi atto, che, nonostante l'ammissione della parte appellante incidentale al patrocinio a spese dello Stato, sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, anche se esso non sia stato inizialmente versato per effetto del patrocino a spese dello Stato (Cass. civile sez. un., 20/02/2020, n.
4315).
Si provvederà infine, a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con separato provvedimento, avendo il difensore formulato istanza di tal senso nella note ex art. 127 ter cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Lecce n. 691/2024, pubblicata in data 22/02/2024, nonché sull'appello incidentale spiegato da così provvede: CP_1
1) Accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina in complessivi 75.125,00 euro, oltre interessi legali, come in motivazione indicato, e fino al soddisfo l'importo che è tenuto corrispondere Parte_1 nei confronti di a titolo di restituzione degli importi da quest'ultima impiegati per CP_1
l'edificazione del bene di proprietà esclusiva dell'appellante;
2) Rigetta l'appello incidentale spiegato da CP_1
3) Conferma nel resto la sentenza appellata;
4) Condanna al pagamento in favore della delle spese del doppio Parte_1 CP_1 grado del giudizio, che liquida in € 7.000,00 per il primo grado e in € 5.500,00 per il giudizio di
11 appello, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %, disponendone il pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione al gratuito patrocinio della parte vittoriosa;
5) Dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale di una somma pari al contributo unificato versato per l'instaurazione del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma
XVII, della l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. ON Francesco Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Piera Tapperi, magistrato ordinario in tirocinio in servizio presso questo Ufficio.
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Seconda Sezione civile
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ON Francesco Esposito - Presidente
Dott.ssa Consiglia Invitto - Consigliere rel.
Dott. Giovanni Surdo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al 324 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Coluccia Parte_1 C.F._1
ON NZ, mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale
appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Farachi Giulio, CP_1 C.F._2 mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale
appellata
*******
CONCLUSIONI
1 Le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate nei termini assegnati e da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 fissata ex art. 352 c.p.c.
**********
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza n. 691/2024, pubblicata in data 22/02/2024, il Tribunale di Lecce, accogliendo parzialmente la domanda formulata da , condannava al risarcimento del Parte_1 CP_1 danno cagionato per l'occupazione sine titulo dell'immobile di proprietà dell'attore, per l'importo complessivo di 6.300,00 euro, oltre interessi;
dichiarava la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rilascio dell'immobile e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da condannava alla restituzione in suo favore di 100.500,00 euro, oltre CP_1 Parte_1 interessi, corrispondenti agli importi spesi per l'edificazione del bene di proprietà esclusiva di parte attrice;
parte attrice veniva altresì condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Erario – vista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di – ed al pagamento delle spese di c.t.u. CP_1
2. Ed invero. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 al fine di ottenere la restituzione dell'immobile di sua proprietà ed il risarcimento dei danni da
[...] occupazione sine titulo; l'attore riferiva, infatti, di aver contratto matrimonio concordatario con la convenuta in data 07.08.2003 e di aver instaurato un procedimento di separazione giudiziale, nel corso del quale il Tribunale, per assenza di prole, non aveva disposto alcunché in ordine alla casa coniugale, situata a Castrignano dei Greci, in via Raffaello n. 83-85, edificata in costanza di matrimonio su un terreno di sua proprietà esclusiva. Riferiva che la nonostante la separazione, avesse continuato ad abitare CP_1
l'immobile, senza provvedere al pagamento delle utenze e delle tasse, precludendogli la possibilità di conseguire dall'immobile eventuali diverse utilità, concedendolo in locazione o utilizzandolo come b&b; dichiarava, dunque, di avere diritto ad un risarcimento pari a 4.200,00 euro per ogni anno - ovvero 350,00 euro al mese a decorrere da gennaio 2013 -, per un importo complessivo di 14.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.1 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 25.07.2016, si costituiva in giudizio CP_1
la quale riferiva di essere rimasta nell'immobile in virtù di un accordo raggiunto con il in
[...] Pt_1 attesa che il Tribunale assumesse una decisione sulla assegnazione della casa e che provvedessero alla ripartizione dei beni mobili di proprietà comune ed alla restituzione in favore della delle somme CP_1 dalla stessa impiegate per la costruzione dell'immobile. Riferiva, infatti, che l'abitazione era stata costruita su un terreno di proprietà dell'attore, ma che ella stessa aveva messo a disposizione le somme necessarie
2 per la sua realizzazione con l'aiuto dei genitori, all'epoca residenti in [...], per un importo pari a circa
250.000,00 euro. Le ON, dunque, in primo grado chiedeva di accertare di aver provveduto alle spese di costruzione dell'immobile e, per l'effetto, di condannare il convenuto alla restituzione in suo favore di
250.000,00 euro o, in via subordinata, degli importi da lei versati sul conto corrente intestato ai coniugi ed impiegate per la costruzione dell'immobile, con vittoria di spese.
3. La causa veniva istruita in primo grado con l'acquisizione della documentazione allegata dalle parti, con gli interrogatori formali, con l'escussione di testimoni, con l'esecuzione di un ordine di esibizione nei confronti degli istituti di credito interessati e con l'espletamento di una c.t.u. contabile. All'esito, il giudice di prime cure ha accertato che l'immobile è di proprietà del – circostanza peraltro non contestata Pt_1 dalla che non aveva avanzato pretese sulla titolarità del bene, ma aveva dedotto la sussistenza di CP_1 un proprio diritto di credito -, che alcuna prova è stata fornita in ordine all'accordo raggiunto dai coniugi relativo alla permanenza della nell'immobile e che, pertanto, ella aveva occupato sine titulo CP_1
l'abitazione a decorrere da giugno 2013 (tenendo conto del termine assegnato con la raccomandata a/r per la liberazione del bene) sino a dicembre 2016, quando poi lo aveva liberato, come pacificamente riconosciuto dalle parti in udienza. Il Tribunale ha altresì ritenuto provata, in quanto non contestata, la circostanza che il abbia abitato il piano terra ed ha pertanto quantificato, in via equitativa, il Pt_1 risarcimento in 150,00 euro mensili, per un importo complessivo pari a 6.300,00 euro (da giugno 2013 a novembre 2016).
3.1 Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dalla il Tribunale ha chiarito che la
CP_1 situazione finanziaria dei coniugi durante il matrimonio era appena sufficiente a coprire i bisogni quotidiani della coppia e che, dunque, in via presuntiva, si poteva sostenere che essi avessero attinto ad altre risorse per la realizzazione dell'immobile; ai fini della quantificazione, il giudice di prime cure ha analizzato i singoli versamenti effettuati sul conto corrente cointestato della coppia, rinvenienti o da prelievi effettuati dalla sul conto italiano dei genitori o da versamenti in contanti, escludendo le
CP_1 somme presuntivamente impiegate per esigenze di natura personale e quotidiana della coppia. Il giudice di prime cure ha analizzato singolarmente tutte le operazioni ed ha chiarito che la ha versato sul
CP_1 conto 140.026,39 euro, di cui 86.172,00 euro ricollegabili alla costruzione, oltre ad ulteriori 12.000,00 euro quale quota per il pagamento del mutuo, e le ulteriori rate da settembre a dicembre 2012, interamente pagate dal padre della per un importo complessivo ammontante in tutto a 100.500,00 euro, che il
CP_1 dovrà rimborsare alla Il Tribunale ha posto le spese di lite di primo grado (quantificate in Pt_1 CP_1
7.051,50 euro) e le spese della c.t.u. a carico di parte attrice, in quanto soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale, che è stata oggetto dell'istruttoria ed ha maggiormente interessato le difese delle parti.
4. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1 suindicata, affidandosi ai seguenti motivi di gravame:
3 a) Errata quantificazione del risarcimento da occupazione abusiva di immobile: l'appellante ha contestato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha limitato l'occupazione sine titulo al solo piano terra e terrazzo e ha quantificato il risarcimento in 6.300,00 euro, oltre interessi;
ha dedotto, infatti, che il piano seminterrato sarebbe adibito a garage-ripostiglio e che la circostanza che l'immobile sia di recente costruzione sarebbe sufficiente di per sé a dimostrare un valore locatizio superiore rispetto a quello indicato dal Tribunale.
b) Errato accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla l'appellante CP_1 ha contestato l'iter argomentativo del Tribunale, ritenendo le conclusioni cui è pervenuto incompatibili con le prove testimoniali espletate e con la c.t.u., dalla quale si sarebbe discostato senza fornire idonea motivazione. Ha contestato, altresì, la decisione del Tribunale, reputandola basata su presunzioni prive dei requisiti previsti ex lege di gravità, precisione e concordanza, ritenendo che il giudice di prime cure non avesse correttamente valutato le prove fornite a supporto delle sue argomentazioni. In ordine alle rate del mutuo, ha riferito che non sarebbe provata la circostanza che la – o i suoi genitori – abbiano provveduto al pagamento delle CP_1 stesse fino al 2013 e che, in ogni caso, gli importi non sarebbero ripetibili, come chiarito dalla
Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 5385/2023, in quanto trattasi di pagamenti eseguiti in virtù della assistenza morale e materiale derivante dal vincolo matrimoniale ex art. 143 c.p.c.
c) Errata applicazione del principio di soccombenza: l'appellante ha contestato il capo relativo alla ripartizione delle spese di lite e di c.t.u., a lui imputate in quanto erroneamente soccombente rispetto alla domanda riconvenzionale.
5. costituendosi nel giudizio di appello, insistendo per il rigetto dell'appello principale, ha CP_1 proposto appello incidentale avverso la sentenza, deducendo i seguenti motivi:
1) Errata quantificazione del danno da occupazione sine titulo dell'immobile: l'appellante incidentale ha contestato la decisione del Tribunale, ritenendo che quest'ultimo non abbia tenuto conto delle stesse dichiarazioni del il quale avrebbe dato atto della sussistenza di un Pt_1 accordo tra le parti in ordine alla ripartizione dell'immobile al fine di soddisfare entrambe le esigenze abitative, sino a quando non fosse stato trovato un accordo sulla divisione dei mobili.
Ha ritenuto, altresì, che l'attore non avrebbe dimostrato il danno subito a causa della presunta occupazione abusiva, né avrebbe fornito elementi probatori idonei a sorreggere la propria richiesta risarcitoria.
2) Infondatezza del motivo di appello del sull'accoglimento della domanda Pt_1 riconvenzionale: la ha insistito per la conferma delle statuizioni di primo grado relative CP_1 all'accoglimento della domanda riconvenzionale, definendo il ragionamento effettuato dal giudice di prime cure immune da censure e adeguatamente motivato.
4 3) In via subordinata, in caso di accoglimento dell'appello principale, ha chiesto la condanna del al pagamento in suo favore della metà del valore dei materiali e della manodopera Pt_1 impiegata per la realizzazione dell'immobile.
6. Con ordinanza del 04.10.2024, il Collegio ha sospeso prudenzialmente l'efficacia esecutiva della sentenza nei limiti della condanna al pagamento della somma di 50.250,00 euro. ( pari alla metà della somma oggetto di condanna in sentenza).
Il Cons. Istruttore, senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria, fissava innanzi a sé, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., l'udienza di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e per il deposito delle note di replica. All'esito, sulle conclusioni come innanzi precisate, all'udienza del 18.11.2025 la causa, stante il tempestivo deposito di note di trattazione scritta, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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9 - L'appello è parzialmente fondato per quanto di ragione e deve essere accolto nei termini che seguono.
10. Occorre analizzare contestualmente i motivi di impugnazione dell'appellante e dell'appellante incidentale riguardanti il danno da occupazione sine titulo dell'immobile. Le censure alla sentenza di primo grado formulate dal sono infondate: in particolare, si dà atto che in tema di danno da occupazione Pt_1 sine titulo di immobile, la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 33645/2022, ha superato il precedente orientamento giurisprudenziale, abbandonando la tesi del danno in re ipsa ed adottando, invece, la diversa categoria del “danno normale” o “danno presunto”, in virtù del quale si ritiene che la perdita del godimento del bene da parte del proprietario non si presume in automatico per effetto della condotta illecita altrui, ma deve essere dedotta e dimostrata, seppur anche mediante il ricorso a prove indirette. Il ha dedotto che avrebbe potuto utilizzare il bene a fini locativi o anche come B&B, Pt_1 dimostrando in questo la volontà di trarre una utilità dal bene. Ai fini della liquidazione di detto pregiudizio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la quantificazione del danno non richiede una prova analitica del pregiudizio subito, potendo il giudicante procedere anche ad una liquidazione equitativa (ex art. 1226 c.c.), tenendo conto del valore del canone locativo di mercato dell'immobile nel periodo di occupazione abusiva. Solo in caso di specifica contestazione da parte del presunto danneggiante incombe sull'attore la prova di aver perso un'utilizzazione effettiva o potenziale dell'immobile, anche mediante il ricorso a presunzioni semplici.
10.1 Ebbene, nel caso in esame la nel giudizio di primo grado, ha formulato delle argomentazioni CP_1 difensive relative alla liceità della sua permanenza all'interno dell'immobile, senza effettuare alcuna contestazione in ordine al pregiudizio che il avrebbe subito: tanto consente di ritenere che sia Pt_1 corretto il ricorso alla liquidazione equitativa compiuto dal giudice di prime cure, peraltro invocato anche dal danneggiato nelle proprie conclusioni. Non sussistono i presupposti neppure per modificare il valore
5 del risarcimento calcolato dal Tribunale, pari a 150,00 euro al mese, in luogo dei 350,00 euro richiesti dall'attore: è lo stesso che nell'atto di citazione in primo grado ha riferito che, dopo la separazione, Pt_1
i coniugi sono rimasti entrambi all'interno dell'immobile, “la signora al primo piano, ed il signor al
CP_1 Pt_1 piano terra adibito a scantinato”; anche nel verbale di rilascio datato 01.12.2016 si fa riferimento alla consegna da parte della delle chiavi relative al solo primo piano e al terrazzo dell'immobile, desumendosi,
CP_1 dunque, che la restante parte dello stesso fosse già nella esclusiva disponibilità del Alla luce di tali Pt_1 elementi probatori, dunque, appare condivisibile la decisione del Tribunale di circoscrivere il pregiudizio per l'occupazione abusiva alla sola parte dell'immobile abitata dalla Non si condividono le
CP_1 argomentazioni difensive reiterate dalla anche nel presente giudizio in ordine alla liceità della sua
CP_1 permanenza nell'abitazione: ella, infatti, avrebbe dovuto fornire prova della sussistenza di un accordo tra i coniugi, con una manifestazione di volontà del di condividere l'abitazione, seppur sfruttandone Pt_1 piani differenti;
la circostanza, infatti, che i due coniugi abbiano contestualmente abitato l'immobile non consente di ritenere provata ex se la sussistenza di un accordo, potendosi ritenere che si tratti di una situazione di fatto venutasi a creare nel corso della crisi familiare che ha poi portato alla separazione.
10.2 Si condivide la quantificazione mensile calcolata in via equitativa dal giudice di primo grado: l'attore, infatti, non ha prodotto in giudizio documentazione attestante il valore locatizio dell'immobile oggetto di causa o di altri immobili ubicati nel medesimo territorio ed aventi le stesse caratteristiche costruttive, né tantomeno si è premurato di fornire una descrizione dell'abitazione, al momento della occupazione, dalla quale poter desumere la congruità del valore richiesto;
per tale ragione, dunque, considerato che l'occupazione abusiva ha riguardato una sola parte dell'immobile, appare condivisibile la quantificazione del risarcimento nella somma di 150,00 euro al mese.
Si dà atto che alcuna contestazione è stata effettuata da parte dell'appellante in ordine al numero di mensilità considerate dal Tribunale;
la invece, in sede di appello incidentale, ha riferito che, alla CP_1 data del 27.09.2016 e, dunque, un paio di mesi prima rispetto a quanto statuito dal giudice di primo grado, ella aveva già provveduto a liberare l'immobile: ebbene, tale allegazione difensiva non è fondata. Dalla lettura dell'allegato “elenco beni divisi”, indicato dalla e prodotto dal unitamente alla memoria CP_1 Pt_1 ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c., si evince che in quella data la convenuta ha solo provveduto a spostare al piano superiore, che in quel momento occupava, i beni che le erano stati attribuiti con la divisione e non anche che la stessa avesse liberato l'immobile.
10.3 Tanto consente di ritenere che, con riferimento al danno da occupazione sine titulo, sia l'appello principale che l'appello incidentale debbano essere rigettati, trovando piena conferma le statuizioni del giudice di primo grado.
11. Il motivo di impugnazione relativo all'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata in primo grado dalla è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate. CP_1
Si condividono le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale per ciò che concerne l'attribuzione del diritto
6 di proprietà sull'abitazione in capo al si dà atto che non è contestata l'appartenenza del terreno su Pt_1 cui è stato edificato l'immobile all'attore e, pertanto, trova applicazione nel caso in esame il principio generale dell'accessione di cui all'art. 934 c.c., che non è derogato dalla disciplina della comunione legale tra i coniugi, in quanto l'acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un'apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l'art. 177, comma I, c.c. hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale;
per tale ragione, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale ed esclusiva di uno di essi è a sua volta di proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere di costruzione, spetta (ex art. 2033 c.c.) il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine (ex multis, Cass. n. 28258/2019). Con riferimento alla ripartizione dell'onere probatorio, nella recente ordinanza n. 1709/2024 la Cassazione ha chiarito che la circostanza che la tutela del coniuge non proprietario operi non sul piano del diritto reale, ma sul piano obbligatorio, non significa che operi una presunzione o un automatismo, atteso che la sussistenza del diritto di credito invocato non si sottrae all'applicazione delle norme comunemente vigenti in materia di riparto dell'onere della prova: al coniuge non proprietario incombe la dimostrazione di aver fornito il proprio sostegno economico contribuendo alla costruzione e dell'entità di tale apporto, cui ha diritto al rimborso.
11.1 Nel caso in esame, il Tribunale, con un iter argomentativo condivisibile, ha ritenuto provata la contribuzione alle spese da parte della mediante il ricorso al meccanismo presuntivo: si rammenta, CP_1 infatti, che la prova per presunzioni costituisce prova “completa” alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, nell'esercizio del potere discrezionale demandatogli di individuare le fonti di prova, di controllarne l'attendibilità, di scegliere, tra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, eventualmente anche servendosi di presunzioni che siano in contrasto con le altre prove acquisite, se ritenute di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che il giudice fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e non contraddittoria (Cass. n. 9245/2007). Ebbene, la contribuzione della alle spese si CP_1 ritiene provata, tenuto conto dei seguenti indizi: la presenza di liquidità sui conti intestati ai genitori della convenuta, da cui provenivano le risorse economiche impiegate;
la prova testimoniale fornita da Tes_1
, non legato da rapporti di parentela alle parti del giudizio, che ha riferito di aver condiviso con i
[...] genitori della i viaggi di ritorno dalla Svizzera, prima dei quali il padre della convenuta provvedeva CP_1 al prelievo dei soldi poi destinati alle spese dell'immobile; la circostanza che né il né la Pt_1 CP_1 abbiano dimostrato di avere, all'epoca della costruzione, risorse sufficienti a coprire i costi necessari per la costruzione dell'immobile; la non attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni di parte attrice, legati da stretti rapporti di parentela al e relative a fatti che avrebbero dovuto essere provati Pt_1
7 documentalmente (ad esempio, la vendita del terrendo della madre del la donazione di tali importi, Pt_1 di ammontare considerevole, in favore dei figli, il risarcimento che avrebbe ricevuto il per un Pt_1 sinistro stradale o delle polizze che avrebbe riscattato).
11.2 Per ciò che concerne il quantum, tuttavia, non ci si può affidare al meccanismo presuntivo, dal momento che trattandosi di rimborso di somme rivenienti da versamenti e pagamenti di importi considerevoli, era onere della dimostrare di avervi provveduto ella stessa mediante le provviste CP_1 fornite dai genitori. Non è condivisibile, dunque, l'iter argomentativo del giudice di primo grado, che, con riferimento ad ogni versamento effettuato sul conto cointestato dei coniugi, ha compiuto delle valutazioni meramente presuntive su quanto poteva essere stato impiegato per spese di vita quotidiana, così da ricavarne quanto poteva essere stato speso per la costruzione dell'immobile: dalla documentazione presente in atti, infatti, non è possibile desumere lo stile di vita dei coniugi né è possibile presumere a priori che qualsivoglia versamento o prelievo sia stato effettuato al fine di provvedere al pagamento delle spese di costruzione.
11.3 Acclarato, dunque, che i genitori della hanno fornito alla figlia delle risorse economiche per CP_1 la realizzazione dell'immobile e dato atto che tali somme sono state versate dalla stessa sul conto cointestato con il ai fini della determinazione del diritto di credito dell'appellata occorre servirsi Pt_1 della consulenza espletata in primo grado che, seppur non ha potuto fornire risposta al primo quesito – relativo a stabilire “quale dei coniugi abbia fornito il denaro (proprio o dei genitori) per la realizzazione della casa e per il pagamento del mutuo” – ha, invece, indicato quali “tra i movimenti indicati nei capitoli di prova formulati dalle parti, … trovano conferma nella documentazione bancaria (escludendo dunque le fatture e le dichiarazioni allegate a queste)”. L'ausiliario ha dato atto che non vi sono documenti attestanti dei pagamenti eseguiti dai genitori dei direttamente in favore dei fornitori e che, pertanto, è stato necessario servirsi della Parte_2 documentazione riguardante il conto corrente bancario n. 6006845, acceso presso filiale di CP_2
Corigliano d'Otranto, intestato ad entrambi i coniugi, al fine di accertare quale è l'importo complessivo dei pagamenti effettuati ai fornitori di materiali e/o opere attestati da documentazione bancaria ed in che misura ciascuno dei coniugi ha fornito il denaro necessario per effettuare tali pagamenti;
in particolare, si condividono le conclusioni cui è pervenuto l'ausiliario, il quale ha tenuto conto dei soli importi per i quali vi è riscontro nella documentazione bancaria presente in atti, essendo onere della convenuta la produzione della ulteriore documentazione mancante.
In particolare, quindi, sulla base dei dati rivenienti dalla c.t.u. , occorre riconoscere in favore della CP_1 in quanto somme messe dalla stessa a disposizione per l'immobile, i seguenti importi versati sul c/c n.
6006845, acceso presso intestato ai coniugi 24.405,00 euro (23.305,00 euro in CP_2 Parte_2 contanti e 1.100,00 euro in assegni) versati dalla in data 13.08.2003 (cfr. distinta versamento – CP_1
Allegato D alla c.t.u.); 5.000,00 euro versati in contanti dal in data 18.08.2004 (cfr. distinta Pt_1 versamento – Allegato E); 3.500,00 euro versati dal in data 07.10.2004 (cfr. distinta versamento – Pt_1
8 Allegato F); 20.000,00 euro versati dalla in data 04.08.2006 (cfr. distinta versamento – Allegato CP_1
G); 3.000,00 euro versati dalla in data 14.08.2008 (cfr. distinta versamento – Allegato H) nonché CP_1 ulteriori 5.000,00 euro versati sempre dalla in data 04.06.2009 (cfr. distinta versamento – Allegato CP_1
I).
Non può invece essere riconosciuto per l'intero l'importo di cui all'assegno bancario n. 31743082, datato
20.12.2005, per il pagamento degli infissi, dal momento che l'assegno è tratto dal conto comune dei coniugi e non è possibile desumere se sia stato saldato con i versamenti effettuati dalla perché di CP_1 tanto non vi è riscontro, tuttavia, nella documentazione bancaria. La riconducibilità del pagamento al conto comune cointestato, in assenza di prova contraria sulla provenienza delle somme da rimesse di uno solo dei contitolari, deve ritenersi comune ad entrambi in parti uguali e quindi imputabile per la metà a ciascuno dei coniugi, sicché essendo spese sostenute per bene esclusivo di uno soltanto, va conteggiato in tale percentuale come oggetto di rimborso in favore della Il dunque, deve essere CP_1 Pt_1 condannato al pagamento in favore della dell'importo complessivo di 61.905,00 euro, oltre CP_1 interessi sino al soddisfo, a titolo di restituzione delle somme dalla stessa impiegate per l'edificazione del fabbricato di sua proprietà.
11.4 La sentenza deve essere altresì riformata nella parte in cui ha condannato il alla restituzione Pt_1 in favore della delle rate del mutuo dalla stessa adempiute per € 24.000 nei termini di cui si dirà. CP_1
L'appellante richiama a tal fine quanto affermato di recente dalla Cassazione, nell'ordinanza n.
5385/2023, secondo cui <quanto al mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi, secondo la giurisprudenza di legittimità salvo l'esistenza di un differente accordo inter partes, che va provato - non sono ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale, anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei "doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi" sanciti appunto dall'art. 143 c.c.). Mentre talaltra sono stati ricondotti alla logica di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio). Peraltro, proprietario dell'immobile (acquistato con il mutuo cointestato) non necessariamente è il coniuge che paga le rate del mutuo in costanza di matrimonio, essendo rilevante sul punto quanto pattuito in fase di rogito notarile: infatti, se un solo coniuge paga il mutuo per intero, ma in sede di rogito è stato pattuito che la casa è intestata all'altro, la proprietà in alcun modo fa capo a chi paga i ratei del mutuo >>. Tuttavia tale pronuncia non si attaglia alla presente fattispecie perché riguarda un mutuo cointestato, per acquisto di immobile cointestato (in regime di separazione di beni ) con pagamento però effettuato da uno solo dei coniugi, quale adempimento dell'obbligo contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei "doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi" sanciti appunto dall'art. 143 c.c.); in ogni caso, nella specie, non può ricondursi il pagamento effettuato in comune dai
9 coniugi delle rate del mutuo, contratto per la realizzazione di un immobile in proprietà esclusiva, alla logica della solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio). Si ritiene, invece, che la abbia diritto al rimborso di CP_1 somme corrispondenti alle rate pagate per mensilità successive alla separazione e, dunque, quelle relative a settembre, ottobre, novembre e dicembre 2012 (per un importo pari a 305,00 euro ciascuna per un totale di 1220,00€ ), perché è provato che sono state pagate interamente dal padre della (si vedano, CP_1 sul punto, gli allegati al fascicolo di primo grado n. 38, 49, 50 e 51), e dalla documentazione presente in atti non è possibile collocare la separazione in una data antecedente;
inoltre, ha diritto al rimborso della metà della somma di € 24.000 corrisposta dai coniugi, a titolo di ratei del mutuo in costanza di matrimonio con somme prelevate dal conto cointestato: non essendo stata raggiunta la prova che il saldo attivo del conto cointestato risulti discendere dal versamento di somme di spettanza della sola gli esborsi CP_1 per il mutuo non sono interamente riferibili alla sicché ai sensi dell'art. 1854 cod. civ., deve CP_1 presumersi la titolarità di detti esborsi al 50% ciascuno, perché la cointestazione del conto corrente tra i coniugi fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto e gli attribuisce la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto anche nei rapporti interni in misura equivalente;
questa presunzione inverte l'onere della prova che può essere vinta mediante presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica differente da quella che emerge dalla cointestazione medesima.
L'importo spettante alla a titolo di rimborso delle somme versate per i ratei del mutuo è pari ad € CP_1
12.000,00 che si aggiunge alle somme già indicate ( € 61.905,00 e € 1.220,00), per un totale complessivo di € 75.125,00. Detta somma va maggiorata degli interessi legali con le modalità e le decorrenze già fissate nella sentenza di primo grado, che sul punto, in difetto di censura è divenuta definitiva.
12. La censura va quindi entro detti termini accolta e tanto comporta il rigetto delle doglianze svolte in sede di appello incidentale per ottenere una maggiore somme a titolo di rimborso e conseguentemente la riforma della sentenza, che aveva riconosciuto a titolo di rimborso la somma maggiore di € 100.500; resta assorbita ogni altra doglianza, anche in punto di spese di lite, che meritano in conseguenza della presente pronuncia una diversa regolamentazione in appello.
La riforma della sentenza comporta la caducazione del capo della pronuncia relativo alle spese giudiziali sicché le spese di lite relative al primo grado vanno ridefinite, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, tenendo conto che il giudice d'appello, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (v. Cassazione civile sez. III, 12/04/2018, n. 9064; Cass.
Civ. sez. LL, del 01/06/2016, n. 11423, Cassazione civile, sez. III, 13/04/2010, n. 8727, e di recente
Cassazione civile sez. trib., 03/09/2024, n. 23639 fra le altre).
10 Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono il regime delle spese fissato nella sentenza impugnata, perché va tenuto conto che la soccombenza va individuata ex post, con riguardo al processo considerato unitariamente, cioè all'esito della controversia decisa dal giudice dell'impugnazione e non dei singoli segmenti (grado e fase) del giudizio, per l'infrazionabilità della domanda, sicché vanno poste a carico del considerato che l'accoglimento della domanda riconvenzionale della ha Pt_1 CP_1 interessato una questione su cui si è concentrata in maniera prevalente l'attività difensiva, sicché la soccombenza su tale domanda è assolutamente prevalente;
l'importo delle spese va invece ridefinito nel quantum sulla base del decisum.
Resta ferma la sentenza di primo grado anche nella parte in cui ha posto il pagamento delle spese di c.t.u. in capo a parte attrice, trattandosi di accertamento resosi necessario ai fini dell'accoglimento della domanda riconvenzionale.
13. Deve darsi atto, che, nonostante l'ammissione della parte appellante incidentale al patrocinio a spese dello Stato, sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto, anche se esso non sia stato inizialmente versato per effetto del patrocino a spese dello Stato (Cass. civile sez. un., 20/02/2020, n.
4315).
Si provvederà infine, a liquidare le competenze spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato con separato provvedimento, avendo il difensore formulato istanza di tal senso nella note ex art. 127 ter cpc.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1 con atto di citazione ritualmente notificato, nei confronti di avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di Lecce n. 691/2024, pubblicata in data 22/02/2024, nonché sull'appello incidentale spiegato da così provvede: CP_1
1) Accoglie l'appello principale per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ridetermina in complessivi 75.125,00 euro, oltre interessi legali, come in motivazione indicato, e fino al soddisfo l'importo che è tenuto corrispondere Parte_1 nei confronti di a titolo di restituzione degli importi da quest'ultima impiegati per CP_1
l'edificazione del bene di proprietà esclusiva dell'appellante;
2) Rigetta l'appello incidentale spiegato da CP_1
3) Conferma nel resto la sentenza appellata;
4) Condanna al pagamento in favore della delle spese del doppio Parte_1 CP_1 grado del giudizio, che liquida in € 7.000,00 per il primo grado e in € 5.500,00 per il giudizio di
11 appello, il tutto oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15 %, disponendone il pagamento in favore dello Stato stante l'ammissione al gratuito patrocinio della parte vittoriosa;
5) Dà atto che ricorrono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante incidentale di una somma pari al contributo unificato versato per l'instaurazione del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma
XVII, della l. 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Consiglia Invitto Dr. ON Francesco Esposito
Il presente provvedimento è stato redatto su bozza predisposta dalla dott.ssa Piera Tapperi, magistrato ordinario in tirocinio in servizio presso questo Ufficio.
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