Articolo 4 della Legge 24 giugno 1923, n. 1395
Articolo 3Articolo 5
Versione
20 luglio 1923
Art. 4.


Le perizie e gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione d'ingegnere e di architetto sono dall'autorita' giudiziaria conferiti agli iscritti nell'albo.

Le pubbliche amministrazioni, quando debbano valersi dell'opera di ingegneri o architetti esercenti la professione libera, affideranno gli incarichi agli inscritti nell'albo.

Tuttavia, per ragioni di necessita' o di utilita' evidente, possono le perizie e gli incarichi di cui nei precedenti commi essere affidati a persone di competenza tecnica, anche non inscritte nell'albo, nei limiti e secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

Entrata in vigore il 20 luglio 1923
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