Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/06/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 538/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, letti gli atti di causa, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 538/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di lavoro pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( ); Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) - avv. PELELLA ANTONIETTA C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTI
E
( - avv. PESCE PIERPAOLO CP_1 P.IVA_1
( ); C.F._4
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.02.2025, le parti ricorrenti di cui in epigrafe chiedevano al giudice del lavoro adito di accertare il loro diritto alla corresponsione della premialità una tantum Covid-19, prevista dalla
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normativa di settore. Precisavano di essere dipendenti della CP_1 come Infermieri in servizio presso il DSM di Nocera Inferiore. Rimarcavano come, nel periodo di emergenza epidemiologica Covid, avessero espletato svariate ore, non correttamente retribuite a titolo di straordinario.
Concludevano per la condanna della datrice pubblica al pagamento in della somma di € 21.000,00 in favore di e di € 31.000,00 in favore Parte_1 di . Parte_2
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 10.06.2025, concludendo come in atti per il rigetto del ricorso.
La domanda attorea non è fondata e non merita accoglimento, così come già deciso in altri precedenti ricorsi dello stesso tenore di quello odiernamente introdotto.
L'art. 1, comma 464, della legge 178/20 (G.U. n. 322 del 30.12.2020) invocato dai ricorrenti è inapplicabile al caso di specie in quanto, da un lato, la norma è stata introdotta dal Legislatore successivamente al bando aziendale oggetto di causa (nota avente prot. nr. 258131 del 23.12.2020), dall'altro, essa contempla un istituto contrattuale ben diverso. La fonte legale, infatti, prevede che “Le Aziende e gli enti del Servizio Sanitario
Nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità - triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre
2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del
28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma
6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da
60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, nonché, per il personale infermieristico e per gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro triennio 2016-2018 relativo al personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2018, con
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un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457 a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività”.
Appare dunque lampante che l'intento del Legislatore non sia stato quello di obbligare le aziende sanitarie del SSN a remunerare in ogni caso le ore lavorative destinate all'attività vaccinale, svolte oltre il normale orario di lavoro, sottoforma di prestazioni aggiuntive. Questa particolare modalità retributiva era senz'altro una delle possibilità cui il Legislatore dava accesso (“possono ricorrere”), anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale, restando però libere Con le i provvedere diversamente, scegliendo altra forma di remunerazione
(quale appunto le maggiorazioni per il lavoro straordinario).
Nel caso di specie la prestazione svolta è stata già remunerata sottoforma di straordinario;
dunque, non può essere dovuta anche l'indennità per le prestazioni aggiuntive nella misura invocata nell'atto introduttivo.
Ogni altra considerazione può ritenersi assorbita.
La particolarità della vicenda e l'obiettiva difficoltà interpretativa delle questioni in diritto sono motivo eccezionale per compensare le spese processuali tra le parti.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese processuali.
Nocera Inferiore, data del deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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