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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/10/2025, n. 4747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4747 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 13288/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 24/11/1988, codice fiscale Controparte_1 italiano , residente in [...]do Indaiá, 263, LO ZO/MG, Brasile, C.F._1
CAP: 31010-360;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 27/03/1987, codice fiscale Controparte_2 italiano , residente in [...], 754, Sete Lagoas/MG, Brasile, CAP: C.F._2
35700-400;
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 04/03/1983, codice fiscale Controparte_3 italiano , residente in [...], 195, Sete Lagoas/MG, Brasile, CAP: C.F._3
35702-874;
, brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, il 17/02/2001, codice fiscale Parte_1 italiano C.F._4
brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il Parte_2
10/03/1971, codice fiscale italiano C.F._5
brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]/RS, Brasile, Controparte_4 codice fiscale , rappresentata dalla madre C.F._6 Parte_2
precedentemente qualificata, e dal padre brasiliano, nato il
[...] Persona_1
27/11/1967, in Porto Alegre/RS, Brasile, codice fiscale , tutti residenti in [...]C.F._7
Dores do Indaiá, 263, LO ZO/MG, Brasile, CAP: 31010-360;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 19/01/1973 codice Parte_3 fiscale italiano residente in [...], 678, Sete Lagoas/MG, C.F._8 pagina 1 di 9 Brasile, CAP: 35700-187;
brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 23/07/1975, Parte_4 codice fiscale italiano e C.F._9
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 07/02/1978, Parte_5 codice fiscale italiano , entrambi residenti in [...]de Freitas, 257, Sete C.F._10
Lagoas/MG, Brasile, CAP: 35700-123;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 13/12/1990 codice Controparte_5 fiscale italiano residente in [...], 256, LO ZO, C.F._11
Brasile, CAP: , e P.IVA_1
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 28/12/1992, Controparte_6 codice fiscale italiano entrambi residenti in [...]dos Zapotecas, 151, LO C.F._12
ZO/MG, Brasile, CAP: 31530-190; rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bonato (C.F. ) presso il cui studio C.F._13 in Roma, via Colleferro n. 15 (CAP 00189), sono elettivamente domiciliati, come risulta dalla procura speciale alle liti
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_7
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano nato Persona_2
pagina 2 di 9 nel comune di Cerea (VR) in data 15/11/1867, figlio di e , emigrato in Per_3 Persona_4
Contr Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.n.4 in atti), unito in matrimonio con , in data 22/06/1895 nella città di Pequeri (Brasile). Persona_5
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_7 ordinanza del 1.10.2025 ove il Giudice On. Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 31.7.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
In relazione alla linea di discendenza, i ricorrenti hanno riportato dettagliatamente: dal matrimonio dell'avo nasceva in data 20/11/1913, nella città di Sete Lagoas (Brasile), Persona_6 la quale contraeva matrimonio con il cittadino straniero in data 20/05/1933, nella Parte_6 città di Sete Lagoas (Brasile), perdendo per la normativa dell'epoca la cittadinanza italiana.
Dalla loro unione nascevano in data 14/10/1935, in data Persona_7 Persona_8
02/12/1943 e in data 16/11/1954. Persona_9
Da loro una lunga discendenza fino ai ricorrenti, depositato anche albero genealogico.
Dai primi due figli, nati in epoca pre-costituzionale, sarà discendenza per linea materna, mentre per i pagina 3 di 9 discendenti di per linea paterna. Persona_9
La discendenza per via materna intervenuta prima dell'entrata in vigore della Costituzione, pertanto sulla base della legge al tempo vigente, dovrebbe essere stata interrotta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo prevista unicamente per via paterna.
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Si osserva che per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche in Persona_6
pagina 4 di 9 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina italiana nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione sicché “la cittadinanza italiana viene trasmessa dall'ascendente italiano(a) ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni, ma con restrizioni nei casi riguardanti la discendenza materna: hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana
e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1o gennaio 1948 oppure i figli nati prima di quella data se hanno padre ignoto (Art. 1 comma 2 Legge 555/1912 e Art. 7 del Codice Civile del 1865) e i loro discendenti” e “I figli nati prima del 01/01/1948 potranno richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana solamente attraverso un procedimento giudiziale in Italia”
Per la ricorrente e l'unica via Parte_7 Parte_8 percorribile per ottenere il riconoscimento della titolarità formale della loro cittadinanza italiana rimane pagina 5 di 9 solo ed esclusivamente quella giudiziale.
Per quanto riguarda la trasmissione per via paterna, discendenza di Persona_9 quindi per gli altri ricorrenti, si fa presente che questi chiedono la concessione della cittadinanza iure sanguinis, e va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (cfr. documenti allegati al ricorso).
Va anche ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in Brasile e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o dei suoi discendenti (cfr. Cassazione Civile -Sezioni Unite sentenza 4466 del 25/02/2009) ed il ha certificato che l'avo non ha mai rinunciato Controparte_9 alla cittadinanza italiana come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione.
Documentazione allagata con cura, provata dunque la linea paterna senza interruzioni da cittadino italiano, assolto l'onere e provati i fatti costitutivi principali quali la nascita dell'avo in Italia, il lungo rapporto di parentela in linea retta tra avo e discendenti tutti senza interruzioni.
Sull'onere della prova, quindi devono essere stabilite le regole probatorie in materia di cui all'art. 2697
c.c, per il quale: “spetta agli attori provare la discendenza dall'avo italiano ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, spetta al , il quale eccepisce che si sono verificati Controparte_7
pagina 6 di 9 fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, provare tali circostanze”.
Trattandosi di eventi risalenti nel tempo, la prova di tali fatti costitutivi viene fornita dagli odierni ricorrenti in via documentale, attraverso la produzione di documentazione comprovante il possesso originario della cittadinanza italiana dell'avo e del rapporto di parentela in linea retta con i suoi discendenti.
Spetta alla parte convenuta allegare e provare eventuali fatti modificativi, impeditivi ed estintivi all'accoglimento della domanda di accertamento della cittadinanza italiana,
Il non si è costituito. CP_7
Si osserva ancora che i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in
Brasile – competenza LO ZO (istanze consolato in atti) senza aver avuto alcuna risposta o essere stati inseriti in liste d'attesa.
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate ed i consolati stanno esaminando istanze con oltre 10-15 anni di ritardo.
Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dei ricorrenti e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara i ricorrenti:
pagina 7 di 9 , brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 24/11/1988, codice fiscale Controparte_1 italiano , residente in [...]do Indaiá, 263, LO ZO/MG, Brasile, C.F._1
CAP: 31010-360;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 27/03/1987, codice fiscale Controparte_2 italiano , residente in [...], 754, Sete Lagoas/MG, Brasile, CAP: C.F._2
35700-400;
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 04/03/1983, codice fiscale Controparte_3 italiano , residente in [...], 195, Sete Lagoas/MG, Brasile, CAP: C.F._3
35702-874;
, brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, il 17/02/2001, codice fiscale Parte_1 italiano C.F._4
brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il Parte_2
10/03/1971, codice fiscale italiano C.F._5
brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]/RS, Brasile, Controparte_4 codice fiscale , rappresentata dalla madre C.F._6 Parte_2
precedentemente qualificata, e dal padre brasiliano, nato il
[...] Persona_1
27/11/1967, in Porto Alegre/RS, Brasile, codice fiscale , tutti residenti in [...]C.F._7
Dores do Indaiá, 263, LO ZO/MG, Brasile, CAP: 31010-360;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 19/01/1973 codice Parte_3 fiscale italiano residente in [...], 678, Sete Lagoas/MG, C.F._8
Brasile, CAP: 35700-187;
brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 23/07/1975, Parte_4 codice fiscale italiano e C.F._9
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 07/02/1978, Parte_5 codice fiscale italiano , entrambi residenti in [...]de Freitas, 257, Sete C.F._10
Lagoas/MG, Brasile, CAP: 35700-123;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 13/12/1990 codice Controparte_5 fiscale italiano residente in [...], 256, LO ZO, C.F._11
Brasile, CAP: , e P.IVA_1
pagina 8 di 9 , brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 28/12/1992, Controparte_6 codice fiscale italiano entrambi residenti in [...]dos Zapotecas, 151, LO C.F._12
ZO/MG, Brasile, CAP: 31530-190; cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal cittadino italiano nato Persona_2 nel comune di Cerea (VR) in data 15/11/1867,
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_7 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dichiara l'irripetibilità delle spese.
Così deciso in Venezia, 1° ottobre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE IMMIGRAZIONE
nella persona del giudice unico dott.ssa Anita Giuriolo ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 13288/2023 del ruolo generale promossa con ricorso rito semplificato da:
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 24/11/1988, codice fiscale Controparte_1 italiano , residente in [...]do Indaiá, 263, LO ZO/MG, Brasile, C.F._1
CAP: 31010-360;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 27/03/1987, codice fiscale Controparte_2 italiano , residente in [...], 754, Sete Lagoas/MG, Brasile, CAP: C.F._2
35700-400;
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 04/03/1983, codice fiscale Controparte_3 italiano , residente in [...], 195, Sete Lagoas/MG, Brasile, CAP: C.F._3
35702-874;
, brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, il 17/02/2001, codice fiscale Parte_1 italiano C.F._4
brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il Parte_2
10/03/1971, codice fiscale italiano C.F._5
brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]/RS, Brasile, Controparte_4 codice fiscale , rappresentata dalla madre C.F._6 Parte_2
precedentemente qualificata, e dal padre brasiliano, nato il
[...] Persona_1
27/11/1967, in Porto Alegre/RS, Brasile, codice fiscale , tutti residenti in [...]C.F._7
Dores do Indaiá, 263, LO ZO/MG, Brasile, CAP: 31010-360;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 19/01/1973 codice Parte_3 fiscale italiano residente in [...], 678, Sete Lagoas/MG, C.F._8 pagina 1 di 9 Brasile, CAP: 35700-187;
brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 23/07/1975, Parte_4 codice fiscale italiano e C.F._9
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 07/02/1978, Parte_5 codice fiscale italiano , entrambi residenti in [...]de Freitas, 257, Sete C.F._10
Lagoas/MG, Brasile, CAP: 35700-123;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 13/12/1990 codice Controparte_5 fiscale italiano residente in [...], 256, LO ZO, C.F._11
Brasile, CAP: , e P.IVA_1
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 28/12/1992, Controparte_6 codice fiscale italiano entrambi residenti in [...]dos Zapotecas, 151, LO C.F._12
ZO/MG, Brasile, CAP: 31530-190; rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Bonato (C.F. ) presso il cui studio C.F._13 in Roma, via Colleferro n. 15 (CAP 00189), sono elettivamente domiciliati, come risulta dalla procura speciale alle liti
Ricorrenti
Contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_7
Resistente contumace con
l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Ricorso ai sensi dell'art.281 duodecies cpc, riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza.
Concisa esposizione in fatto ed in diritto delle ragioni della decisione
Con ricorso rito semplificato i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti per linea retta del cittadino italiano nato Persona_2
pagina 2 di 9 nel comune di Cerea (VR) in data 15/11/1867, figlio di e , emigrato in Per_3 Persona_4
Contr Brasile senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana o naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc.n.4 in atti), unito in matrimonio con , in data 22/06/1895 nella città di Pequeri (Brasile). Persona_5
Non si costituiva il che attesa la regolarità delle notifiche veniva dichiarato contumace con CP_7 ordinanza del 1.10.2025 ove il Giudice On. Dott.ssa Anita Giuriolo tratteneva la causa in decisione e decisa con sentenza che viene depositata ora.
In data 31.7.2024 tornavano gli atti dall'ufficio del PM.
La causa veniva istruita documentalmente.
Sulla Competenza territoriale del Tribunale di Venezia
La Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n.
46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”.
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, dal 22/06/22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza.
Nel caso di specie l'avo era nato in [...] cui deriva la competenza di questo
Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione
In punto discendenza iure sanguinis
In relazione alla linea di discendenza, i ricorrenti hanno riportato dettagliatamente: dal matrimonio dell'avo nasceva in data 20/11/1913, nella città di Sete Lagoas (Brasile), Persona_6 la quale contraeva matrimonio con il cittadino straniero in data 20/05/1933, nella Parte_6 città di Sete Lagoas (Brasile), perdendo per la normativa dell'epoca la cittadinanza italiana.
Dalla loro unione nascevano in data 14/10/1935, in data Persona_7 Persona_8
02/12/1943 e in data 16/11/1954. Persona_9
Da loro una lunga discendenza fino ai ricorrenti, depositato anche albero genealogico.
Dai primi due figli, nati in epoca pre-costituzionale, sarà discendenza per linea materna, mentre per i pagina 3 di 9 discendenti di per linea paterna. Persona_9
La discendenza per via materna intervenuta prima dell'entrata in vigore della Costituzione, pertanto sulla base della legge al tempo vigente, dovrebbe essere stata interrotta la trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché al tempo prevista unicamente per via paterna.
Tuttavia, con sentenza n. 87 del 1975, la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta norma, nella parte in cui prevedeva che il matrimonio con cittadino straniero comportasse per la donna la perdita automatica, indipendentemente dalla di lei volontà, della cittadinanza italiana.
Si osserva che per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale nn. 87/1975 e 30/1983 (con le quali erano state dichiarate illegittime le norme di cui agli artt. 1 e 10 legge n. 555/1912, secondo cui l'acquisto della cittadinanza italiana iure sanguinis era possibile solo per via paterna e che la cittadina italiana che contraeva matrimonio con uno straniero perdeva detta cittadinanza) e delle Sezioni Unite della Cassazione n. 4466 del 25/02/2009, la cittadinanza italiana doveva essere riconosciuta in sede giudiziaria, come appunto nel caso di specie, anche alla donna che l'aveva perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esauriva con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continuava a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost.
La limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce quindi il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente;
in applicazione di tale principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912 e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di e ciò anche in Persona_6
pagina 4 di 9 considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912. n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, come ha avuto modo di precisare la giurisprudenza di legittimità “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cosi.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data
e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. civ. Sez Un. Sentenza n. 4466 del 25/02/2009).
E pertanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza anche di merito, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche ai figli legittimi di madre cittadina italiana nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione sicché “la cittadinanza italiana viene trasmessa dall'ascendente italiano(a) ai figli, in concatenazione, senza limiti di generazioni, ma con restrizioni nei casi riguardanti la discendenza materna: hanno diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana solamente i figli di madre italiana
e padre di cittadinanza straniera se nati dopo il 1o gennaio 1948 oppure i figli nati prima di quella data se hanno padre ignoto (Art. 1 comma 2 Legge 555/1912 e Art. 7 del Codice Civile del 1865) e i loro discendenti” e “I figli nati prima del 01/01/1948 potranno richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana solamente attraverso un procedimento giudiziale in Italia”
Per la ricorrente e l'unica via Parte_7 Parte_8 percorribile per ottenere il riconoscimento della titolarità formale della loro cittadinanza italiana rimane pagina 5 di 9 solo ed esclusivamente quella giudiziale.
Per quanto riguarda la trasmissione per via paterna, discendenza di Persona_9 quindi per gli altri ricorrenti, si fa presente che questi chiedono la concessione della cittadinanza iure sanguinis, e va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata (cfr. documenti allegati al ricorso).
Va anche ricordato che con decreto n.58 emanato il 15/12/1889 il governo provvisorio della Repubblica
Brasiliana aveva disposto che tutti gli stranieri presenti in territorio brasiliano alla data del 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che non avessero manifestato entro sei mesi la volontà di mantenere la cittadinanza di origine. La norma fu accolta con favore da paesi stranieri cui i cittadini erano emigrati massivamente in Brasile e per quanto riguarda l'Italia fu ritenuto inapplicabile dalla giurisprudenza. Rappresentativa in tal senso è la sentenza della Corte di cassazione di Napoli, udienza 5 ottobre 1907 che ebbe sottolineare che ai sensi delle disposizioni generali del codice civile dell'epoca “in nessun caso le leggi di un paese straniero” potevano “derogare alle leggi proibitive del Regno e che concernano le persone, i beni e gli atti.” Osservò ancora la Corte che la cittadinanza sulla base della legge dell'epoca, articolo 11 codici civile, si perdeva in caso di rinuncia e di trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera. L'utilizzo del termine “ottenuta” nell'articolo 11 del codice civile del 1865 è chiarificatore dell'intento del legislatore di voler subordinare l'efficacia nella norma a uno specifico atto di volontà del cittadino, pertanto, perché possa aversi un'interruzione della linea di discendenza che impedisca il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che vi sia un'espressione di volontà volta all'acquisto della cittadinanza straniera o alla rinuncia della cittadinanza italiana.
Per quanto riguarda il caso di specie si osserva che non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'avo o dei suoi discendenti (cfr. Cassazione Civile -Sezioni Unite sentenza 4466 del 25/02/2009) ed il ha certificato che l'avo non ha mai rinunciato Controparte_9 alla cittadinanza italiana come comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione.
Documentazione allagata con cura, provata dunque la linea paterna senza interruzioni da cittadino italiano, assolto l'onere e provati i fatti costitutivi principali quali la nascita dell'avo in Italia, il lungo rapporto di parentela in linea retta tra avo e discendenti tutti senza interruzioni.
Sull'onere della prova, quindi devono essere stabilite le regole probatorie in materia di cui all'art. 2697
c.c, per il quale: “spetta agli attori provare la discendenza dall'avo italiano ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana, spetta al , il quale eccepisce che si sono verificati Controparte_7
pagina 6 di 9 fatti idonei all'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, provare tali circostanze”.
Trattandosi di eventi risalenti nel tempo, la prova di tali fatti costitutivi viene fornita dagli odierni ricorrenti in via documentale, attraverso la produzione di documentazione comprovante il possesso originario della cittadinanza italiana dell'avo e del rapporto di parentela in linea retta con i suoi discendenti.
Spetta alla parte convenuta allegare e provare eventuali fatti modificativi, impeditivi ed estintivi all'accoglimento della domanda di accertamento della cittadinanza italiana,
Il non si è costituito. CP_7
Si osserva ancora che i ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento dello status all'autorità consolare in
Brasile – competenza LO ZO (istanze consolato in atti) senza aver avuto alcuna risposta o essere stati inseriti in liste d'attesa.
Per il grandissimo numero di richieste, di fatto le liste d'attesa sono paralizzate ed i consolati stanno esaminando istanze con oltre 10-15 anni di ritardo.
Le domande poi possono essere fatte o a mezzo e-mail senza ottenere ricevute o a mezzo telefono in brevi fasce orarie ove è impossibile prendere la linea.
Vista la lungaggine del procedimento, malgrado ai sensi dell'articolo 2 della legge 241 del 7 agosto
1990 i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano juris sanguinis e il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportano sicuramente una lesione dell'interesse stesso ed equivalgono a un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In conclusione, deve essere accolta la domanda avanzata dei ricorrenti e disponendo l'adozione del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_7
La natura della procedura consente la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e/o contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così decide:
-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara i ricorrenti:
pagina 7 di 9 , brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 24/11/1988, codice fiscale Controparte_1 italiano , residente in [...]do Indaiá, 263, LO ZO/MG, Brasile, C.F._1
CAP: 31010-360;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 27/03/1987, codice fiscale Controparte_2 italiano , residente in [...], 754, Sete Lagoas/MG, Brasile, CAP: C.F._2
35700-400;
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 04/03/1983, codice fiscale Controparte_3 italiano , residente in [...], 195, Sete Lagoas/MG, Brasile, CAP: C.F._3
35702-874;
, brasiliano, nato in [...]/RS, Brasile, il 17/02/2001, codice fiscale Parte_1 italiano C.F._4
brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il Parte_2
10/03/1971, codice fiscale italiano C.F._5
brasiliano, minorenne, nato il [...], in [...]/RS, Brasile, Controparte_4 codice fiscale , rappresentata dalla madre C.F._6 Parte_2
precedentemente qualificata, e dal padre brasiliano, nato il
[...] Persona_1
27/11/1967, in Porto Alegre/RS, Brasile, codice fiscale , tutti residenti in [...]C.F._7
Dores do Indaiá, 263, LO ZO/MG, Brasile, CAP: 31010-360;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 19/01/1973 codice Parte_3 fiscale italiano residente in [...], 678, Sete Lagoas/MG, C.F._8
Brasile, CAP: 35700-187;
brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 23/07/1975, Parte_4 codice fiscale italiano e C.F._9
, brasiliana, nata in [...]/MG, Brasile, il 07/02/1978, Parte_5 codice fiscale italiano , entrambi residenti in [...]de Freitas, 257, Sete C.F._10
Lagoas/MG, Brasile, CAP: 35700-123;
, brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 13/12/1990 codice Controparte_5 fiscale italiano residente in [...], 256, LO ZO, C.F._11
Brasile, CAP: , e P.IVA_1
pagina 8 di 9 , brasiliano, nato in [...]/MG, Brasile, il 28/12/1992, Controparte_6 codice fiscale italiano entrambi residenti in [...]dos Zapotecas, 151, LO C.F._12
ZO/MG, Brasile, CAP: 31530-190; cittadini italiani iure sanguinis per via di discendenza diretta dal cittadino italiano nato Persona_2 nel comune di Cerea (VR) in data 15/11/1867,
Ordina al e per esso all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle Controparte_7 iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato civile nella cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Dichiara l'irripetibilità delle spese.
Così deciso in Venezia, 1° ottobre 2025
Sentenza resa ai sensi dell'art.281 c.p.c.
Il GOP
Dott.ssa Anita Giuriolo
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