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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2278 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 485 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] Parte_1
, Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA C.F._1
GABRIELE D'ANNUNZIO 1/A 98061 BROLO presso lo studio dell'Avv.
DI NN che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
301 BI SI presso lo studio dell'Avv. CANU MARIA ANTONIETTA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., la Sig.ra adiva questo Parte_2
Tribunale chiedendo l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2018, con il riconoscimento di n. 102 giornate lavorative, deducendo di avere svolto attività di bracciante agricola alle dipendenze della società “Mare e Monti”, con sede in Tortorici, nel periodo compreso tra il 30 agosto 2018 e il 31 dicembre 2018.
Esponeva che la cancellazione dagli elenchi era stata disposta dall' a seguito CP_1 di accertamento ispettivo svolto nei confronti del datore di lavoro, ma sosteneva la reale esistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo, con svolgimento effettivo della prestazione, percezione della retribuzione e assoggettamento al potere direttivo datoriale.
Si costituiva l' , contestando integralmente la domanda e chiedendone il CP_1 rigetto. L'Istituto deduceva che l'ispezione aveva evidenziato una struttura aziendale meramente formale, priva di reale organizzazione imprenditoriale e di una concreta attività agricola idonea a giustificare l'impiego della manodopera denunciata, con conseguente disconoscimento dei rapporti di lavoro e cancellazione dagli elenchi.
All'esito, la causa veniva trattenuta in decisione.
- DIRITTO
Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
È principio consolidato che l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli non ha valore costitutivo del diritto, ma rappresenta una mera presunzione semplice, superabile mediante accertamento contrario. In caso di cancellazione disposta dall' a seguito di verifica ispettiva, incombe sul lavoratore l'onere CP_1 di dimostrare in giudizio l'effettiva esistenza del rapporto di lavoro agricolo subordinato, con prova rigorosa degli elementi tipici del rapporto: prestazione lavorativa, subordinazione, onerosità e inserimento nell'organizzazione datoriale.
Nel caso di specie, l' ha fondato il provvedimento di cancellazione su un CP_1 accertamento ispettivo articolato, dal quale sono emersi molteplici elementi sintomatici della non genuinità del rapporto dedotto: assenza di una reale organizzazione aziendale, incongruenza tra superfici coltivate e numero di lavoratori impiegati, carenze strutturali dell'impresa e mancanza di un effettivo fabbisogno di manodopera agricola.
Tali risultanze ispettive, per costante giurisprudenza, costituiscono elementi di prova dotati di elevata attendibilità, in quanto provenienti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, e possono essere superate solo mediante prova contraria puntuale e convincente.
La prova testimoniale articolata dalla ricorrente, pur confermando in via generica lo svolgimento di attività lavorativa, non risulta idonea a superare le risultanze ispettive, risultando priva di specificità in ordine alla concreta organizzazione del lavoro, all'effettivo esercizio del potere direttivo e disciplinare e alla reale operatività dell'azienda agricola presso cui la prestazione sarebbe stata resa.
Deve pertanto ritenersi non dimostrata l'effettiva sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo subordinato riconducibile alla società indicata, con conseguente legittimità della cancellazione operata dall' e infondatezza della domanda di CP_1 reiscrizione.
Sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., in considerazione della peculiare natura della controversia, fondata su accertamenti ispettivi complessi e su valutazioni tecnico-amministrative non immediatamente percepibili dal lavoratore, nonché della oggettiva difficoltà probatoria connessa alla dimostrazione dell'effettività del rapporto di lavoro agricolo dedotto in giudizio.
PQM
- Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa,
- rigetta il ricorso proposto da nei confronti Parte_2 dell' ; CP_1
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo