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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/10/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3151/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Manuela SCAMARDELLA, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Manuela SCAMARDELLA, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “Voglia omologare la separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati di tetto e mensa, nel reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto indicato nel presente atto (DOCC. 4 – 5);
3) la casa familiare sita in IN (Ve), via Paolo Veronese n. 16 lettera B è di esclusiva proprietà del sig. Parte_1
il quale continuerà ad abitarla unitamente alle figlie (maggiorenne) e , che manterranno la
[...] Per_1 Per_2 residenza presso la casa paterna;
pag. 1 di 7 4) la sig.ra trasferirà la propria residenza dalla casa coniugale presso altro immobile, entro e non Parte_2 oltre il 31.12.2025. Nel medesimo termine la stessa provvederà ad asportare tutti i propri effetti personali presenti presso la casa di IN (Ve), via Paolo Veronese n. 16 lettera B, concordando tempi e modalità con il marito;
5) in ordine all'affidamento e mantenimento delle figlie è maggiorenne, pertanto non è necessaria Persona_3 alcuna determinazione del Tribunale in ordine al suo affidamento, né alle modalità di frequentazione tra lei ed i genitori.
La ragazza frequenta l'Istituto Salesiano San Marco di Mestre.
nata il [...], rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e, in considerazione Persona_4 dell'età e della disponibilità dei genitori a garantire una presenza equilibrata nella sua vita, i coniugi concordano che la stessa trascorrerà tempi di permanenza paritetici con ciascuno di loro, secondo un calendario che verrà definito consensualmente nel superiore interesse della figlia e nel rispetto delle esigenze scolastiche e personali della stessa. La ragazza frequenta l'Istituto Pacinotti di Mestre.
Per il mantenimento di entrambe le figlie, i genitori concordano quanto segue:
- ciascun genitore provvederà in forma diretta alle esigenze di vitto e alloggio delle figlie durante i rispettivi periodi di permanenza presso di lui/lei;
- le spese ordinarie relative alle figlie (a titolo esemplificativo: abbigliamento, materiale scolastico non straordinario, libri di testo), saranno suddivise al 50% tra i genitori, e, qualora eccedano l'importo di euro 50,00, dovranno essere previamente concordate tra gli stessi;
- le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritetica (50%) e gestite secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia, che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente. La retta scolastica della figlia attualmente iscritta presso istituto privato, sarà corrisposta da Per_1 entrambi i genitori in misura paritetica (50% ciascuno);
6) regolamento dei rapporti patrimoniali
I ricorrenti dichiarano che alla data del 20.06.2025 il conto corrente bancario tra loro cointestato n. 108173957, acceso presso la Volksbank filiale di Chirignago (Ve), presentava un saldo attivo pari ad euro 91.280,00 (DOC. 6).
I signori e di comune accordo hanno stabilito la suddivisione tra loro del saldo Parte_1 Parte_2 presente sul conto corrente cointestato in quote diverse, nei seguenti termini:
- quanto ad euro 75.000,00 del saldo complessivo, in data 20.06.2025, sono stati bonificati ed assegnati in proprietà esclusiva alla sig.ra (DOC. 7); Parte_2
- quanto ad euro 15.000,00 del saldo complessivo, in data 20.06.2025, sono stati bonificati ed assegnati in proprietà esclusiva al sig. (DOC. 8); Parte_1
- il saldo residuo presente sul suindicato conto alla data del 23.06.2025, pari ad euro 1.055,15, su accordo dei coniugi, sarà utilizzato per il pagamento delle utenze della casa di IN (Ve), via Paolo Veronese n. 16 lettera B, di proprietà esclusiva del sig. in quanto ancora domiciliate su di esso, e ciò sino alla chiusura del conto. Parte_1
pag. 2 di 7 Le parti si impegnano a collaborare affinché Volksbank proceda alla chiusura del succitato conto cointestato entro e non oltre il 31.12.2025. Con la presente divisione, i coniugi dichiarano definitivamente regolati i loro rapporti relativi al conto corrente cointestato di cui sopra.
Le parti dichiarano inoltre che in data 30.04.2025 la signora ha sottoscritto con il sig. Parte_2 Pt_3
(C.F. ) un contratto preliminare con riserva di nomina della parte acquirente al
[...] C.F._3 momento del rogito notarile, avente ad oggetto l'acquisto di un appartamento con garage, sito in IN (Ve), via Roma
n. 170/b, così catastalmente censiti:
Catasto Fabbricati Comune di IN – foglio 6 – particella 503:
- sub. 33, cat. A/2, cl.1, consistenza vani 7, superficie catastale totale mq 127, R.C. euro 451,90;
- sub. 1, cat. C/6, cl. 5, consistenza mq 17, superficie totale mq 18, R.C. euro 35,12.
Il prezzo dell'immobile è stato stabilito a corpo in euro 172.000,00 (DOC. 9).
All'atto del rogito notarile, già fissato per il giorno 21 luglio 2025 avanti il Notaio di IN, i Persona_5 signori e hanno concordato che la titolarità dell'immobile di cui sopra sarà Parte_1 Parte_2 intestata per quote diverse o per diritti diversi (nuda proprietà e usufrutto) alla sig.ra e alla figlia Parte_2 maggiorenne della coppia . Persona_3
e dichiarano che le somme utilizzate per l'acquisto del suindicato immobile Parte_1 Parte_2 provengono:
- quanto ad euro 17.000,00, da fondi comuni, ovvero dal conto corrente cointestato n. 108173957, acceso presso la
Volksbank filiale di Chirignago (Ve), (corrisposti alla parte promittente venditrice mediante due Parte_3 assegni bancari non trasferibili a titolo di caparra confirmatoria);
- quanto ad euro 95.000,00 verranno corrisposti al rogito notarile con fondi di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
Pt_2
- quanto ad euro 60.000,00 verranno corrisposti al rogito notarile con fondi di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
[...]
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano reciprocamente che nulla è loro dovuto a titolo di rimborso o indennizzo per l'acquisto dell'immobile sopra descritto, e di aver definito ogni reciproca questione patrimoniale relativa all'acquisto in oggetto.
7) avendo i signori e definito in questa sede tutti i loro rapporti patrimoniali ed Parte_1 Parte_2 economici, ed essendo gli stessi economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver ulteriori pretese l'uno nei confronti dell'altra, per qualsivoglia titolo ragione o causa presente o futura, ivi compresa ogni eventuale rivendicazione sull'immobile sopra descritto;
8) i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione consensuale;
9) spese, compensi e onorari integralmente compensati tra le parti.
pag. 3 di 7 Decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore, le parti chiedono che l'Ecc.mo
Tribunale adito accolga anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta in via cumulativa con il presente atto, ovvero:
- Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Comune di IN (Ve) in data 03.02.2007, atto trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di IN (Ve) al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2007, ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle successive annotazioni;
- i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio;
- spese, compensi e onorari integralmente compensati tra le parti.”;
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 3/2/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di IN (VE) al n. 2 parte II serie A anno 2007;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente all'udienza dell'1/10/2025, fissata innanzi al Giudice relatore mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati nelle note di trattazione scritta depositate;
visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in vista della predetta udienza appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e maggiorenne non economicamente autosufficiente, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
ritenuto infine che la causa vada rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), alle condizioni C.F._1 Parte_2 C.F._2 pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
pag. 4 di 7 RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) i coniugi vivranno separati di tetto e mensa, nel reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto indicato nel presente atto (DOCC. 4 – 5);
3) la casa familiare sita in IN (Ve), via Paolo Veronese n. 16 lettera B è di esclusiva proprietà del sig. Parte_1
il quale continuerà ad abitarla unitamente alle figlie (maggiorenne) e , che manterranno la
[...] Per_1 Per_2 residenza presso la casa paterna;
4) la sig.ra trasferirà la propria residenza dalla casa coniugale presso altro immobile, entro e non Parte_2 oltre il 31.12.2025. Nel medesimo termine la stessa provvederà ad asportare tutti i propri effetti personali presenti presso la casa di IN (Ve), via Paolo Veronese n. 16 lettera B, concordando tempi e modalità con il marito;
5) in ordine all'affidamento e mantenimento delle figlie è maggiorenne, pertanto non è necessaria Persona_3 alcuna determinazione del Tribunale in ordine al suo affidamento, né alle modalità di frequentazione tra lei ed i genitori.
La ragazza frequenta l'Istituto Salesiano San Marco di Mestre.
nata il [...], rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e, in considerazione Persona_4 dell'età e della disponibilità dei genitori a garantire una presenza equilibrata nella sua vita, i coniugi concordano che la stessa trascorrerà tempi di permanenza paritetici con ciascuno di loro, secondo un calendario che verrà definito consensualmente nel superiore interesse della figlia e nel rispetto delle esigenze scolastiche e personali della stessa. La ragazza frequenta l'Istituto Pacinotti di Mestre.
Per il mantenimento di entrambe le figlie, i genitori concordano quanto segue:
- ciascun genitore provvederà in forma diretta alle esigenze di vitto e alloggio delle figlie durante i rispettivi periodi di permanenza presso di lui/lei;
- le spese ordinarie relative alle figlie (a titolo esemplificativo: abbigliamento, materiale scolastico non straordinario, libri di testo), saranno suddivise al 50% tra i genitori, e, qualora eccedano l'importo di euro 50,00, dovranno essere previamente concordate tra gli stessi;
- le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritetica (50%) e gestite secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia, che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente. La retta scolastica della figlia attualmente iscritta presso istituto privato, sarà corrisposta da Per_1 entrambi i genitori in misura paritetica (50% ciascuno);
6) regolamento dei rapporti patrimoniali
I ricorrenti dichiarano che alla data del 20.06.2025 il conto corrente bancario tra loro cointestato n. 108173957, acceso presso la Volksbank filiale di Chirignago (Ve), presentava un saldo attivo pari ad euro 91.280,00 (DOC. 6).
pag. 5 di 7 I signori e di comune accordo hanno stabilito la suddivisione tra loro del saldo Parte_1 Parte_2 presente sul conto corrente cointestato in quote diverse, nei seguenti termini:
- quanto ad euro 75.000,00 del saldo complessivo, in data 20.06.2025, sono stati bonificati ed assegnati in proprietà esclusiva alla sig.ra (DOC. 7); Parte_2
- quanto ad euro 15.000,00 del saldo complessivo, in data 20.06.2025, sono stati bonificati ed assegnati in proprietà esclusiva al sig. (DOC. 8); Parte_1
- il saldo residuo presente sul suindicato conto alla data del 23.06.2025, pari ad euro 1.055,15, su accordo dei coniugi, sarà utilizzato per il pagamento delle utenze della casa di IN (Ve), via Paolo Veronese n. 16 lettera B, di proprietà esclusiva del sig. in quanto ancora domiciliate su di esso, e ciò sino alla chiusura del conto. Parte_1
Le parti si impegnano a collaborare affinché Volksbank proceda alla chiusura del succitato conto cointestato entro e non oltre il 31.12.2025. Con la presente divisione, i coniugi dichiarano definitivamente regolati i loro rapporti relativi al conto corrente cointestato di cui sopra.
Le parti dichiarano inoltre che in data 30.04.2025 la signora ha sottoscritto con il sig. Parte_2 Pt_3
(C.F. ) un contratto preliminare con riserva di nomina della parte acquirente al
[...] C.F._3 momento del rogito notarile, avente ad oggetto l'acquisto di un appartamento con garage, sito in IN (Ve), via Roma
n. 170/b, così catastalmente censiti:
Catasto Fabbricati Comune di IN – foglio 6 – particella 503:
- sub. 33, cat. A/2, cl.1, consistenza vani 7, superficie catastale totale mq 127, R.C. euro 451,90;
- sub. 1, cat. C/6, cl. 5, consistenza mq 17, superficie totale mq 18, R.C. euro 35,12.
Il prezzo dell'immobile è stato stabilito a corpo in euro 172.000,00 (DOC. 9).
All'atto del rogito notarile, già fissato per il giorno 21 luglio 2025 avanti il Notaio di IN, i Persona_5 signori e hanno concordato che la titolarità dell'immobile di cui sopra sarà Parte_1 Parte_2 intestata per quote diverse o per diritti diversi (nuda proprietà e usufrutto) alla sig.ra e alla figlia Parte_2 maggiorenne della coppia . Persona_3
e dichiarano che le somme utilizzate per l'acquisto del suindicato immobile Parte_1 Parte_2 provengono:
- quanto ad euro 17.000,00, da fondi comuni, ovvero dal conto corrente cointestato n. 108173957, acceso presso la
Volksbank filiale di Chirignago (Ve), (corrisposti alla parte promittente venditrice mediante due Parte_3 assegni bancari non trasferibili a titolo di caparra confirmatoria);
- quanto ad euro 95.000,00 verranno corrisposti al rogito notarile con fondi di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
Pt_2
- quanto ad euro 60.000,00 verranno corrisposti al rogito notarile con fondi di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
[...]
pag. 6 di 7 Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano reciprocamente che nulla è loro dovuto a titolo di rimborso o indennizzo per l'acquisto dell'immobile sopra descritto, e di aver definito ogni reciproca questione patrimoniale relativa all'acquisto in oggetto.
7) avendo i signori e definito in questa sede tutti i loro rapporti patrimoniali ed Parte_1 Parte_2 economici, ed essendo gli stessi economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver ulteriori pretese l'uno nei confronti dell'altra, per qualsivoglia titolo ragione o causa presente o futura, ivi compresa ogni eventuale rivendicazione sull'immobile sopra descritto;
8) i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione consensuale”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite;
RIMETTE infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 2/10/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice dott. Enrico Chemollo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in epigrafe indicata, promossa con ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c. da
(C.F. ), con l'avv. Manuela SCAMARDELLA, Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'avv. Manuela SCAMARDELLA, Parte_2 C.F._2
- ricorrenti -
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
in punto: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio: separazione personale;
CONCLUSIONI:
Per le parti congiuntamente: “Voglia omologare la separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati di tetto e mensa, nel reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto indicato nel presente atto (DOCC. 4 – 5);
3) la casa familiare sita in IN (Ve), via Paolo Veronese n. 16 lettera B è di esclusiva proprietà del sig. Parte_1
il quale continuerà ad abitarla unitamente alle figlie (maggiorenne) e , che manterranno la
[...] Per_1 Per_2 residenza presso la casa paterna;
pag. 1 di 7 4) la sig.ra trasferirà la propria residenza dalla casa coniugale presso altro immobile, entro e non Parte_2 oltre il 31.12.2025. Nel medesimo termine la stessa provvederà ad asportare tutti i propri effetti personali presenti presso la casa di IN (Ve), via Paolo Veronese n. 16 lettera B, concordando tempi e modalità con il marito;
5) in ordine all'affidamento e mantenimento delle figlie è maggiorenne, pertanto non è necessaria Persona_3 alcuna determinazione del Tribunale in ordine al suo affidamento, né alle modalità di frequentazione tra lei ed i genitori.
La ragazza frequenta l'Istituto Salesiano San Marco di Mestre.
nata il [...], rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e, in considerazione Persona_4 dell'età e della disponibilità dei genitori a garantire una presenza equilibrata nella sua vita, i coniugi concordano che la stessa trascorrerà tempi di permanenza paritetici con ciascuno di loro, secondo un calendario che verrà definito consensualmente nel superiore interesse della figlia e nel rispetto delle esigenze scolastiche e personali della stessa. La ragazza frequenta l'Istituto Pacinotti di Mestre.
Per il mantenimento di entrambe le figlie, i genitori concordano quanto segue:
- ciascun genitore provvederà in forma diretta alle esigenze di vitto e alloggio delle figlie durante i rispettivi periodi di permanenza presso di lui/lei;
- le spese ordinarie relative alle figlie (a titolo esemplificativo: abbigliamento, materiale scolastico non straordinario, libri di testo), saranno suddivise al 50% tra i genitori, e, qualora eccedano l'importo di euro 50,00, dovranno essere previamente concordate tra gli stessi;
- le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritetica (50%) e gestite secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia, che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente. La retta scolastica della figlia attualmente iscritta presso istituto privato, sarà corrisposta da Per_1 entrambi i genitori in misura paritetica (50% ciascuno);
6) regolamento dei rapporti patrimoniali
I ricorrenti dichiarano che alla data del 20.06.2025 il conto corrente bancario tra loro cointestato n. 108173957, acceso presso la Volksbank filiale di Chirignago (Ve), presentava un saldo attivo pari ad euro 91.280,00 (DOC. 6).
I signori e di comune accordo hanno stabilito la suddivisione tra loro del saldo Parte_1 Parte_2 presente sul conto corrente cointestato in quote diverse, nei seguenti termini:
- quanto ad euro 75.000,00 del saldo complessivo, in data 20.06.2025, sono stati bonificati ed assegnati in proprietà esclusiva alla sig.ra (DOC. 7); Parte_2
- quanto ad euro 15.000,00 del saldo complessivo, in data 20.06.2025, sono stati bonificati ed assegnati in proprietà esclusiva al sig. (DOC. 8); Parte_1
- il saldo residuo presente sul suindicato conto alla data del 23.06.2025, pari ad euro 1.055,15, su accordo dei coniugi, sarà utilizzato per il pagamento delle utenze della casa di IN (Ve), via Paolo Veronese n. 16 lettera B, di proprietà esclusiva del sig. in quanto ancora domiciliate su di esso, e ciò sino alla chiusura del conto. Parte_1
pag. 2 di 7 Le parti si impegnano a collaborare affinché Volksbank proceda alla chiusura del succitato conto cointestato entro e non oltre il 31.12.2025. Con la presente divisione, i coniugi dichiarano definitivamente regolati i loro rapporti relativi al conto corrente cointestato di cui sopra.
Le parti dichiarano inoltre che in data 30.04.2025 la signora ha sottoscritto con il sig. Parte_2 Pt_3
(C.F. ) un contratto preliminare con riserva di nomina della parte acquirente al
[...] C.F._3 momento del rogito notarile, avente ad oggetto l'acquisto di un appartamento con garage, sito in IN (Ve), via Roma
n. 170/b, così catastalmente censiti:
Catasto Fabbricati Comune di IN – foglio 6 – particella 503:
- sub. 33, cat. A/2, cl.1, consistenza vani 7, superficie catastale totale mq 127, R.C. euro 451,90;
- sub. 1, cat. C/6, cl. 5, consistenza mq 17, superficie totale mq 18, R.C. euro 35,12.
Il prezzo dell'immobile è stato stabilito a corpo in euro 172.000,00 (DOC. 9).
All'atto del rogito notarile, già fissato per il giorno 21 luglio 2025 avanti il Notaio di IN, i Persona_5 signori e hanno concordato che la titolarità dell'immobile di cui sopra sarà Parte_1 Parte_2 intestata per quote diverse o per diritti diversi (nuda proprietà e usufrutto) alla sig.ra e alla figlia Parte_2 maggiorenne della coppia . Persona_3
e dichiarano che le somme utilizzate per l'acquisto del suindicato immobile Parte_1 Parte_2 provengono:
- quanto ad euro 17.000,00, da fondi comuni, ovvero dal conto corrente cointestato n. 108173957, acceso presso la
Volksbank filiale di Chirignago (Ve), (corrisposti alla parte promittente venditrice mediante due Parte_3 assegni bancari non trasferibili a titolo di caparra confirmatoria);
- quanto ad euro 95.000,00 verranno corrisposti al rogito notarile con fondi di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
Pt_2
- quanto ad euro 60.000,00 verranno corrisposti al rogito notarile con fondi di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
[...]
Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano reciprocamente che nulla è loro dovuto a titolo di rimborso o indennizzo per l'acquisto dell'immobile sopra descritto, e di aver definito ogni reciproca questione patrimoniale relativa all'acquisto in oggetto.
7) avendo i signori e definito in questa sede tutti i loro rapporti patrimoniali ed Parte_1 Parte_2 economici, ed essendo gli stessi economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver ulteriori pretese l'uno nei confronti dell'altra, per qualsivoglia titolo ragione o causa presente o futura, ivi compresa ogni eventuale rivendicazione sull'immobile sopra descritto;
8) i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione consensuale;
9) spese, compensi e onorari integralmente compensati tra le parti.
pag. 3 di 7 Decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Giudice Relatore, le parti chiedono che l'Ecc.mo
Tribunale adito accolga anche la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta in via cumulativa con il presente atto, ovvero:
- Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e in Comune di IN (Ve) in data 03.02.2007, atto trascritto nel Registro Parte_1 Parte_2 degli Atti di Matrimonio del Comune di IN (Ve) al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2007, ordinando al competente
Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle successive annotazioni;
- i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di divorzio;
- spese, compensi e onorari integralmente compensati tra le parti.”;
Per il Pubblico Ministero: “voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente dai ricorrenti, i quali hanno contratto matrimonio in data 3/2/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di IN (VE) al n. 2 parte II serie A anno 2007;
considerato che
le parti si sono separate consensualmente all'udienza dell'1/10/2025, fissata innanzi al Giudice relatore mediante trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c., con termine perentorio per il deposito di note congiunte fissato per lo stesso giorno, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione nei termini indicati nelle note di trattazione scritta depositate;
visto il parere favorevole del P.M.; ritenuto che le condizioni congiunte depositate in vista della predetta udienza appaiano conformi alla legge, indichino compiutamente le condizioni inerenti ai reciproci interessi delle parti e non appaiano porsi in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e maggiorenne non economicamente autosufficiente, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
ritenuto di disporre la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza;
ritenuto infine che la causa vada rimessa in istruttoria, come da separata ordinanza, per la decisione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contestualmente proposta dai coniugi;
P.Q.M.
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e (C.F. ), alle condizioni C.F._1 Parte_2 C.F._2 pattuite e confermate con le istanze di conclusioni scritte e ciò a tutti gli effetti di legge;
pag. 4 di 7 RATIFICA le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione scritta e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) i coniugi vivranno separati di tetto e mensa, nel reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto indicato nel presente atto (DOCC. 4 – 5);
3) la casa familiare sita in IN (Ve), via Paolo Veronese n. 16 lettera B è di esclusiva proprietà del sig. Parte_1
il quale continuerà ad abitarla unitamente alle figlie (maggiorenne) e , che manterranno la
[...] Per_1 Per_2 residenza presso la casa paterna;
4) la sig.ra trasferirà la propria residenza dalla casa coniugale presso altro immobile, entro e non Parte_2 oltre il 31.12.2025. Nel medesimo termine la stessa provvederà ad asportare tutti i propri effetti personali presenti presso la casa di IN (Ve), via Paolo Veronese n. 16 lettera B, concordando tempi e modalità con il marito;
5) in ordine all'affidamento e mantenimento delle figlie è maggiorenne, pertanto non è necessaria Persona_3 alcuna determinazione del Tribunale in ordine al suo affidamento, né alle modalità di frequentazione tra lei ed i genitori.
La ragazza frequenta l'Istituto Salesiano San Marco di Mestre.
nata il [...], rimarrà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e, in considerazione Persona_4 dell'età e della disponibilità dei genitori a garantire una presenza equilibrata nella sua vita, i coniugi concordano che la stessa trascorrerà tempi di permanenza paritetici con ciascuno di loro, secondo un calendario che verrà definito consensualmente nel superiore interesse della figlia e nel rispetto delle esigenze scolastiche e personali della stessa. La ragazza frequenta l'Istituto Pacinotti di Mestre.
Per il mantenimento di entrambe le figlie, i genitori concordano quanto segue:
- ciascun genitore provvederà in forma diretta alle esigenze di vitto e alloggio delle figlie durante i rispettivi periodi di permanenza presso di lui/lei;
- le spese ordinarie relative alle figlie (a titolo esemplificativo: abbigliamento, materiale scolastico non straordinario, libri di testo), saranno suddivise al 50% tra i genitori, e, qualora eccedano l'importo di euro 50,00, dovranno essere previamente concordate tra gli stessi;
- le spese straordinarie saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritetica (50%) e gestite secondo quanto previsto dal protocollo in vigore presso il Tribunale di Venezia, che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente. La retta scolastica della figlia attualmente iscritta presso istituto privato, sarà corrisposta da Per_1 entrambi i genitori in misura paritetica (50% ciascuno);
6) regolamento dei rapporti patrimoniali
I ricorrenti dichiarano che alla data del 20.06.2025 il conto corrente bancario tra loro cointestato n. 108173957, acceso presso la Volksbank filiale di Chirignago (Ve), presentava un saldo attivo pari ad euro 91.280,00 (DOC. 6).
pag. 5 di 7 I signori e di comune accordo hanno stabilito la suddivisione tra loro del saldo Parte_1 Parte_2 presente sul conto corrente cointestato in quote diverse, nei seguenti termini:
- quanto ad euro 75.000,00 del saldo complessivo, in data 20.06.2025, sono stati bonificati ed assegnati in proprietà esclusiva alla sig.ra (DOC. 7); Parte_2
- quanto ad euro 15.000,00 del saldo complessivo, in data 20.06.2025, sono stati bonificati ed assegnati in proprietà esclusiva al sig. (DOC. 8); Parte_1
- il saldo residuo presente sul suindicato conto alla data del 23.06.2025, pari ad euro 1.055,15, su accordo dei coniugi, sarà utilizzato per il pagamento delle utenze della casa di IN (Ve), via Paolo Veronese n. 16 lettera B, di proprietà esclusiva del sig. in quanto ancora domiciliate su di esso, e ciò sino alla chiusura del conto. Parte_1
Le parti si impegnano a collaborare affinché Volksbank proceda alla chiusura del succitato conto cointestato entro e non oltre il 31.12.2025. Con la presente divisione, i coniugi dichiarano definitivamente regolati i loro rapporti relativi al conto corrente cointestato di cui sopra.
Le parti dichiarano inoltre che in data 30.04.2025 la signora ha sottoscritto con il sig. Parte_2 Pt_3
(C.F. ) un contratto preliminare con riserva di nomina della parte acquirente al
[...] C.F._3 momento del rogito notarile, avente ad oggetto l'acquisto di un appartamento con garage, sito in IN (Ve), via Roma
n. 170/b, così catastalmente censiti:
Catasto Fabbricati Comune di IN – foglio 6 – particella 503:
- sub. 33, cat. A/2, cl.1, consistenza vani 7, superficie catastale totale mq 127, R.C. euro 451,90;
- sub. 1, cat. C/6, cl. 5, consistenza mq 17, superficie totale mq 18, R.C. euro 35,12.
Il prezzo dell'immobile è stato stabilito a corpo in euro 172.000,00 (DOC. 9).
All'atto del rogito notarile, già fissato per il giorno 21 luglio 2025 avanti il Notaio di IN, i Persona_5 signori e hanno concordato che la titolarità dell'immobile di cui sopra sarà Parte_1 Parte_2 intestata per quote diverse o per diritti diversi (nuda proprietà e usufrutto) alla sig.ra e alla figlia Parte_2 maggiorenne della coppia . Persona_3
e dichiarano che le somme utilizzate per l'acquisto del suindicato immobile Parte_1 Parte_2 provengono:
- quanto ad euro 17.000,00, da fondi comuni, ovvero dal conto corrente cointestato n. 108173957, acceso presso la
Volksbank filiale di Chirignago (Ve), (corrisposti alla parte promittente venditrice mediante due Parte_3 assegni bancari non trasferibili a titolo di caparra confirmatoria);
- quanto ad euro 95.000,00 verranno corrisposti al rogito notarile con fondi di proprietà esclusiva della sig.ra
[...]
Pt_2
- quanto ad euro 60.000,00 verranno corrisposti al rogito notarile con fondi di proprietà esclusiva del sig. Parte_1
[...]
pag. 6 di 7 Con la sottoscrizione del presente accordo le parti dichiarano reciprocamente che nulla è loro dovuto a titolo di rimborso o indennizzo per l'acquisto dell'immobile sopra descritto, e di aver definito ogni reciproca questione patrimoniale relativa all'acquisto in oggetto.
7) avendo i signori e definito in questa sede tutti i loro rapporti patrimoniali ed Parte_1 Parte_2 economici, ed essendo gli stessi economicamente autosufficienti, dichiarano di non aver ulteriori pretese l'uno nei confronti dell'altra, per qualsivoglia titolo ragione o causa presente o futura, ivi compresa ogni eventuale rivendicazione sull'immobile sopra descritto;
8) i coniugi rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione consensuale”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto;
COMPENSA le spese di lite;
RIMETTE infine la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia all'esito della camera di consiglio del 2/10/2025.
Il Giudice est. La Presidente
dott. Enrico Chemollo dott.ssa Lisa Micochero
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