Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 12/02/2026, n. 2697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2697 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02697/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09606/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9606 del 2022, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elia Valentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto prot. -OMISSIS- emesso dal Ministro dell'Interno in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stato disposto il respingimento dell'istanza presentata in data -OMISSIS- dalla ricorrente per ottenere la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge 5.2.1992 n.91.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2025 il dott. CL LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente in epigrafe, cittadina senegalese, residente in Italia da oltre 17 anni, ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- recante il diniego della concessione della cittadinanza italiana, richiesta dalla medesima con istanza del -OMISSIS-, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91 (contemplante la fattispecie dello “straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica” ).
L’Amministrazione, nello svolgimento dell’istruttoria di rito, ha potuto riscontrare i seguenti elementi ritenuti ostativi all’accoglimento dell’istanza:
- denuncia in data -OMISSIS- da parte dei Carabinieri -OMISSIS-, nei confronti della ricorrente e del coniuge, per procurata evasione di persona detenuta agli arresti domiciliari;
- segnalazione all’Autorità Giudiziaria in data -OMISSIS- da parte dei Carabinieri Forestali -OMISSIS- per il reato di maltrattamento di animali e macellazione clandestina, attribuibile al coniuge convivente della ricorrente.
Tali elementi hanno indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza della Sig.ra -OMISSIS- e di ciò è stata data notizia all’interessata con comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990, inserito nel sistema informatico ministeriale in data -OMISSIS-, con cui si invitava l’interessata a produrre osservazioni nel termine di dieci giorni dalla data del ricevimento (doc. 4 res.).
Con memoria procedimentale del -OMISSIS- a firma del difensore incaricato (doc. 3 ric.), l’odierna ricorrente precisava che:
- in relazione alla denuncia dei Carabinieri -OMISSIS- del -OMISSIS-, il procedimento che la riguardava era stato archiviato in data -OMISSIS- dal GIP del Tribunale -OMISSIS- per difetto dell'elemento psicologico del reato e per inidoneità degli elementi acquisiti a sostenere l'accusa (cfr. doc. 1 ric);
- in merito, invece, alla segnalazione del -OMISSIS- a carico del coniuge (per maltrattamento di animali e macellazione clandestina), la ricorrente è separata di fatto dal coniuge dall’ormai lontano -OMISSIS-, data in cui ha trasferito la sua residenza in -OMISSIS- (vedi doc. 2 certificato storico di residenza), mentre il marito risiede ancora nel Comune -OMISSIS- (doc. 3 ric.: certificato storico di residenza).
Nelle medesime osservazioni ex art. 10-bis legge n. 241 del 1990 la richiedente evidenziava di risultare del tutto incensurata, come da visura del casellario giudiziale (doc. 4 ric.).
Il Ministro dell'Interno, tuttavia, con provvedimento datato -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, ha respinto la domanda di cittadinanza, con la motivazione che di seguito si trascrive: “ visti i pregiudizi di carattere penale: Denuncia in data -OMISSIS- da parte dei Carabinieri -OMISSIS-, unitamente al coniuge, per procurata evasione di persona detenuta agli arresti domiciliari; Segnalazione all'AG, a carico del coniuge Sig. -OMISSIS-, nato in [...] il -OMISSIS-, in data -OMISSIS- da parte dei Carabinieri Forestali -OMISSIS- per il reato di maltrattamento di animali e macellazione clandestina, da cui si evince che la condotta della richiedente e del suo nucleo familiare sono indici di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale (…) ritenuto, inoltre, che l'Amministrazione nel considerare l'integrazione e la meritevolezza dello straniero ad essere accolto come cittadino, può tenere conto non solo delle condanne penali ma anche dei reati prescritti o in altro modo estinti, o con perdono giudiziale, nonché di quelli per i quali è intervenuta la riabilitazione nonché di tutte le condotte illecite che procurino particolare allarme sociale (…omissis…) ” (doc. 1 ric.).
2. Con il ricorso oggi in disamina parte ricorrente contesta l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, sulla base di un unico, articolato motivo così rubricato: “Violazione dell’art. 3 legge n. 241 del 1990: eccesso di potere per motivazione erronea, carente e meramente apparente”.
La ricorrente deduce, in primo luogo, di essere incensurata in quanto la denuncia che la riguardava del -OMISSIS-, da parte dei Carabinieri -OMISSIS-, è stata oggetto di successiva archiviazione da parte del GIP -OMISSIS-.
In secondo luogo, la medesima allega di essersi separata (seppur “di fatto”) dal marito dal -OMISSIS-, come indirettamente attestato dalla circostanza dell’avvenuto trasferimento della propria residenza in altro comune, diverso da quello in cui continua a risiedere il coniuge; non vi sarebbero pertanto ragioni per riferire alla ricorrente (con criterio che, in ogni caso, appare in sé alquanto discutibile) illeciti commessi dal Sig. -OMISSIS- nel -OMISSIS-, rispetto ai quali non vi è stata alcuna partecipazione della istante.
Nel ricorso si deduce, infine, il difetto di istruttoria e di motivazione in quanto l’Amministrazione non avrebbe analizzato la complessiva situazione della ricorrente che mostra una condizione di piena integrazione nella comunità nazionale, in primo luogo, sotto il profilo familiare/personale atteso che: la ricorrente vive in Italia da oltre 17 anni; dal -OMISSIS- è separata di fatto dal marito e risiede in -OMISSIS- dove ha costituito un nuovo nucleo familiare con la figlia minore, DI -OMISSIS-, il genero, i due nipoti -OMISSIS-, il cugino -OMISSIS- e sua moglie -OMISSIS-; entrambe le figlie della ricorrente appaiono, inoltre, ben inserite e integrate in Italia, avendo completato i rispettivi cicli di studio; la figlia maggiore, in particolare, è attualmente residente in [...]ed è iscritta all'Università di Bologna, dove frequenta “in corso” il terzo anno del corso di laurea in economica e commercio (doc. 12 ric.).
Del pari integrata è la stessa ricorrente dal punto di vista economico in quanto svolge attività lavorativa in Italia dal lontano 2006 ed è attualmente impiegata con contratto a tempo indeterminato presso la -OMISSIS-, dove è addetta all’unità produttiva -OMISSIS- (FC) e percepisce una retribuzione annua di circa euro 15.000,00 (doc. 14 ric.).
3. Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno, che ha depositato in data 25.8.2022 dettagliata relazione sui fatti di causa, corredata dai documenti attinenti al procedimento.
4. Con l’ordinanza cautelare del -OMISSIS- la Sezione ha respinto la domanda cautelare per non avere rilevato alcun profilo di pregiudizio grave e irreparabile avendo parte ricorrente operato “soltanto un generico riferimento ai tempi necessari per ottenere la pronuncia di merito”.
5. All’udienza pubblica del 12 dicembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., dopo breve discussione con l’avvocato di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso merita accoglimento per i motivi che di seguito precisano.
La motivazione del provvedimento si fonda (esclusivamente) sui due episodi di rilievo penale sopra riferiti e, inoltre, su considerazioni a carattere generale riconducibili al carattere ampiamente discrezionale del provvedimento di concessione della cittadinanza, che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di “diritto” che il Paese ospitante deve necessariamente e automaticamente riconoscergli (ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi) rappresenta invece il prodotto della ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente, all'interno dello Stato-comunità, un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In questo quadro possono assumere rilevanza negativa anche condotte devianti poste in essere, non dal diretto interessato, ma dagli stretti congiunti, dalle quali si possa evincere (con ragionamento presuntivo) un insufficiente inserimento del nucleo familiare di appartenenza nel tessuto valoriale dello Stato italiano.
7. Nella specie, tuttavia, il Collegio non ritiene che dette considerazioni (ribadite dal Ministero resistente anche nella relazione difensiva in atti) siano pertinenti.
Invero, sull’unico episodio suscettibile di astratto rilievo penale e riferibile materialmente alla ricorrente (ci si riferisce al fatto oggetto di denuncia in data -OMISSIS- da parte dei Carabinieri -OMISSIS- - FC, nei confronti della ricorrente unitamente al coniuge “per procurata evasione di persona detenuta agli arresti domiciliari” ) il Collegio osserva che, già in sede procedimentale, la istante aveva documentato che alla denuncia era seguita in effetti l’archiviazione del procedimento, con decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale -OMISSIS- (su conforme richiesta della Procura territoriale); il provvedimento era motivato sulla base del difetto dell'elemento psicologico del reato e della inidoneità degli elementi acquisiti alla configurazione di una condotta penalmente rilevante della odierna ricorrente (v. doc. 5 ric.).
Costituisce inoltre dato pacifico che la ricorrente risulti a tutt’oggi persona incensurata coma da certificati penali in atti (doc. 15 e 16 ric.).
Quanto sopra era sufficiente per negare ogni rilevanza, anche sintomatica, all’episodio “de quo” che, al contrario, è stato assunto dal Ministero resistente come uno degli elementi di fatto dirimenti ai fini della propria determinazione reiettiva, nella quale, in ogni caso, non si colgono elementi di sorta volti a motivare, in qualche modo, l’(ipotetica) rilevanza di fatti oggetto di archiviazione, che, come tali, non possono essere valutati in automatico come elementi critici “a carico” dell’istante.
8. Non appare perspicua, invero, neanche la ragione per la quale l’organo ministeriale ha ritenuto di assegnare rilevanza pregiudizievole (per la ricorrente) alla “segnalazione all’A.G. a carico del coniuge Sig. -OMISSIS- nato a -OMISSIS- il -OMISSIS-, in data -OMISSIS--OMISSIS-, da parte dei Carabinieri Forestali -OMISSIS- (FC) per il reato di maltrattamento animali e macellazione clandestina; ritenutosi responsabile dal Tribunale -OMISSIS- con sentenza emessa in data 07.02.2020” (cfr. relazione ministeriale, doc. 7, pag. 2).
Muovendo dal presupposto (incontestato) che la ricorrente non ha avuto alcun ruolo nel compimento del fatto-reato “de quo” al quale è rimasta del tutto estranea e dall’ assunto secondo cui, in materia penale, non può in alcun modo configurarsi una responsabilità per fatto altrui (art. 27, comma 1, Cost.), doveva costituire oggetto di seria valutazione ministeriale la circostanza (documentata dalla ricorrente) della sua separazione di fatto dal proprio coniuge, già in epoca anteriore al fatto a questi addebitato, elemento fattuale che l’Amministrazione non contesta nella sua oggettività e che deve presumersi veritiero sulla base dei documenti amministrativi allegati da parte ricorrente (certificato di residenza, stato di famiglia).
Tale situazione risulta perdurare ancora oggi, come risulta dal certificato di residenza e stato di famiglia depositato il 23.10.2025 (doc. 17 ric.) e, pertanto, l’illecito commesso dal Sig. -OMISSIS- nel -OMISSIS- (i.e. due anni dopo l'intervenuta cessazione della convivenza tra i coniugi e successivamente alla presentazione della domanda di cittadinanza), non solo non può in alcun modo essere attribuito alla odierna ricorrente, ma deve ritenersi anche privo di quel valore sintomatico che in termini elastici e “culturali” l’Amministrazione pretende di attribuirgli, estendendo, impropriamente, la sua rilevanza negativa alla odierna ricorrente.
9. A quanto precede si aggiunga come siano stati del tutti ignorati dal provvedimento gli elementi allegati da parte ricorrente e, in ogni caso, agevolmente reperibili dall’Amministrazione, in merito all’ottimo inserimento della sig.ra -OMISSIS-, nel tessuto economico e sociale nazionale (vedi gli elementi già riportati nella superiore esposizione).
Tutti gli elementi sopra esplicitati (v. supra , par. 2) sulla situazione abitativa, familiare e lavorativa dell’interessata dimostrano un indubbio radicamento della medesima sul territorio nazionale in quanto la stessa, seppure separata di fatto dal marito, ha costituito la sua famiglia in Italia, paese dove vive e lavora da oltre 17 anni e dove risiedono, vivono e studiano le sue figlie e i suoi nipoti con le rispettive famiglie.
Simili dati di fatto dimostrando piena adesione a tutti i valori fondamentali dell'ordinamento (famiglia, istruzione dei minori, lavoro).
L’aver omesso di valutare la reale situazione complessiva socio - familiare della ricorrente costituisce, pertanto, un ulteriore profilo del vizio di difetto di istruttoria e carenza di motivazione, dedotto da parte ricorrente.
10. Per tutto quanto precede, il ricorso merita di essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento di diniego della cittadinanza in epigrafe specificato, con salvezza dei nuovi provvedimenti che il Ministero andrà ad assumere, conformandosi, nella riedizione del potere e nella riemissione del nuovo provvedimento, a quanto sopra accertato in punto di fatto e valutato in diritto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto prot. -OMISSIS- emesso dal Ministro dell'Interno in data -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS-, con salvezza dei nuovi provvedimenti che lo stesso Ministero andrà ad assumere, nel rispetto di quanto prescritto nella parte motiva.
Condanna il Ministero dell’Interno alla refusione delle spese processuali che liquida nel complessivo importo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso delle spese generali nella misura del 15% e rimborso del contributo unificato già anticipato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona della ricorrente e le altre citate nel testo della presente pronuncia.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE AT, Presidente FF
CL LL, Consigliere, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CL LL | LE AT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.