Sentenza 24 febbraio 2012
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del D.Lgs. n. 274 del 2000, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Ne deriva che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine, ed inoltre che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione, nella specie dell'estratto contumaciale, ai sensi degli art. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2012, n. 11656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11656 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SCALERA Vito - Presidente - del 24/02/2012
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 475
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 21678/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO UN N. IL 05/12/1940;
avverso l'ordinanza n. 44/2010 TRIBUNALE di NAPOLI, del 07/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Udito il PG in persona del sost. proc. gen. dott. S. Spinaci, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il tribunale di Napoli, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto da TO BR avverso la sentenza del GdP di Napoli che lo ha condannato alla pena di giustizia oltre al risarcimento danno in quanto riconosciuto colpevole del delitto di cui all'art. 594 c.p.. Osserva il tribunale che la sentenza di primo grado è stata depositata oltre il termine di giorni 15, imposto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, comma 4. Il GdP si è arbitrariamente assegnato il termine di 30
giorni, ma, non essendo ciò consentito, la sentenza deve ritenersi depositata fuori termine, con la conseguenza che l'impugnazione deve avvenire entro 30 giorni (nel caso di specie, dalla notifica dell'estratto contumaciale) e quindi, per quanto interessa, avrebbe dovuto essere depositata entro il 20 febbraio 2010, mentre risulta depositata l'8 marzo 2010. Ricorre per cassazione l'interessato e deduce: A) violazione di legge, atteso che la sentenza di primo grado del 14 dicembre 2009 prevedeva un termine di deposito entro 30 giorni;
il deposito è avvenuto il 11 gennaio 2010 e la notifica dell'estratto contumaciale è avvenuta il 21 gennaio 2010. Ne consegue che l'imputato aveva 45 giorni per proporre appello, termine che scadeva il 7 marzo 2010, ma, poiché il predetto giorno era domenica, l'impugnazione poteva essere proposta, così come è stato, il giorno successivo, vale a dire il 8 marzo 2010.
Secondo il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2 per quanto non previsto specificamente dal predetto testo normativo, deve trovare applicazione il codice di rito;
le eccezioni invero sono tassativamente indicate dallo stesso Decreto Legislativo. Ne consegue che anche il GdP può depositare entro il termine da lui stesso stabilito, B) nullità del giudizio innanzi alla giudice di pace per omessa notifica del decreto di citazione per l'udienza del 14 settembre 2010, atteso che l'avviso di cui all'art. 157 (con deposito nella casa comunale) non fu seguito dalla raccomandata con ricevuta di ritorno: subordinatamente: C) nullità dell'ordinanza del giudice di pace che ha rigettato l'eccezione di competenza territoriale. Le presunte telefonate di insulti, in un primo tempo indicate come anonime, sarebbero state ricevute dalla vittima in località Perdifumo, in provincia di Salerno;
ne consegue che, essendo quello il luogo di consumazione del delitto, non poteva essere competente il giudice di pace di Napoli. Al proposito, il primo giudice ha rigettato senza articolare alcuna motivazione, D) nullità del giudizio di primo grado per omessa notifica della citazione. Dopo vari rinvii, all'udienza del 25 giugno 2007, viene dichiarata la contumacia dell'imputato, in assenza del suo difensore, con rinvio ad altra data. Ciò non poteva essere fatto, vale a dire la contumacia non avrebbe potuto essere dichiarata, atteso che non esiste prova del fatto che all'udienza precedente (30 marzo 2007) fosse stato regolarmente citato l'imputato; invero esiste in atti un semplice biglietto di cancelleria, ma non vi è copia del decreto di citazione notificato, E) nullità dell'ordinanza del 28 febbraio 2008, con la quale si rigettava l'eccezione sollevata in ordine alla nullità del decreto di citazione per violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art.20 che prevede, a pena di nullità, che siano indicate le circostanze su cui deve vertere l'esame dei testi, con conseguente nullità del giudizio e della sentenza, F) nullità della sentenza per violazione dell'art. 125 c.p.p., n. 3 e art. 546 c.p.p., n. 1, lett. e), considerata la incomprensibilità del testo della sentenza, vergata a mano con grafia non leggibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che è pervenuta istanza dell'avv. R. Porcaro, che, qualificatosi difensore del TO, ha comunicato di aderire all'astensione proclamata dal suo Ordine professionale e ha chiesto rinviarsi la trattazione del ricorso.
Osserva tuttavia il Collegio che non risulta in atti alcuna nomina in favore del predetto difensore, con la conseguenza che la predetta istanza non può esser presa in considerazione.
Tanto chiarito, il ricorso è infondato, essendo infondata la prima censura;
ciò non consente di passare all'esame delle altre, atteso che la sentenza di primo grado, in quanto non validamente appellata, deve ritenersi passata in giudicato.
Come è noto, l'art. 544 c.p.p. prevede che la motivazione sia redatta e sottoscritta subito dopo la lettura del dispositivo (comma 1); quando ciò non sia possibile, al giudice è consentito depositare la motivazione entro 15 giorni (comma 2);
quando, tuttavia, la stesura della motivazione appaia particolarmente complessa, il giudice può indicare in dispositivo un termine più lungo per il deposito, termine che, comunque, non può eccedere i 90 giorni.
È altrettanto noto, poi, che, a seconda dei termini entro i quali la sentenza deve essere (o è stata) depositata, il legislatore modula diversi termini per le impugnazioni (art. 585 c.p.p.). Il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32 prevede, viceversa, che il GdP, se non detta la motivazione a verbale, deve depositarla entro 15 giorni, senza consentire al predetto di "autoassegnarsi" termini diversi e maggiori. Ciò, evidentemente, in considerazione della maggior snellezza e rapidità che deve assumere il processo innanzi a tal tipo di giudicante, anche in considerazione della obiettiva parvitas della materia che lo stesso è chiamato a trattare.
Ne consegue che, se la motivazione di una sentenza del GdP è depositata oltre il quindicesimo giorno, essa deve ritenersi depositata fuori termine, a nulla rilevando il fatto che il predetto si sia eventualmente "autoassegnato11 un termine superiore a 15 giorni, perché a tanto non è autorizzato dalla legge, dovendosi ritenere il predetto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32 come derogatorio rispetto al l'art. 544 c.p.p., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del predetto D.Lgs. (che, come è noto, prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al GdP, a meno che non sia diversamente stabilito).
Ulteriore conseguenza consiste nel fatto che, essendo, come anticipato, da considerarsi "fuori termine" il deposito, da parte del GdP, della motivazione oltre il quindicesimo giorno, il termine per impugnare è quello di giorni 30, decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la notificazione (nel caso in esame, dell'estratto contumaciale) ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 2, art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) e comma 2).
Per tanto, essendo il dies a quo quello che concordemente, tanto il ricorrente, quando il Tribunale indicano, l'appello deve ritenersi proposto fuori termine. L'imputato (e il suo difensore), invero, sono stati (certo non volontariamente) tratti in inganno dal GdP, il quale ha erroneamente ritenuto di essere facultato a depositare la motivazione della sentenza oltre il quindicesimo giorno, vale a dire nel termine che egli stesso si era assegnato.
Il ricorso, dunque, merita rigetto e il ricorrente va condannato alle spese del grado.
P.Q.M.
rigetta ilo ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 24 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2012