Sentenza 19 febbraio 2015
Massime • 1
La previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - preclude la possibilità che quest'ultimo si autoassegni un termine diverso e maggiore ai sensi dell'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e che il termine per impugnare è comunque quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno della notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi degli artt. 548, comma secondo, e 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/02/2015, n. 10057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10057 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 19/02/2015
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 385
Dott. LOMBARDO Luigi G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA GI - Consigliere - N. 50161/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
HI OV N. IL 08/04/1946;
avverso la sentenza n. 40/2012 TRIBUNALE di BOLOGNA, del 09/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI OV;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. GANDOLFO Cristina che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. RA GI ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 9.1.2014, che ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello dallo stesso proposto avverso la pronuncia del locale Giudice di pace, con la quale è stato condannato alle pene di legge per il delitto di danneggiamento del muro di cinta dell'abitazione di EN GI, oltre al risarcimento dei danni in favore di quest'ultima costituitasi parte civile.
Ritenne il Tribunale che il D.Lgs. n. 274 del 2000 art. 32, comma 4, non consente al Giudice di pace di assegnarsi un termine per il deposito della motivazione della sentenza superiore a quello di giorni quindici tassativamente stabilito dalla legge;
conseguentemente, per un verso sarebbe rimasto senza efficacia il più lungo termine autoassegnatosi dal giudice di pace per il deposito della motivazione della sentenza, per l'altro il termine per impugnare andrebbe individuato in quello di trenta giorni di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), decorrente dalla notifica dell'avviso di deposito della motivazione;
e poiché - nel caso di specie -tale avviso è stato notificato il 22.11.2011, l'appello proposto dal difensore solo il 5.1.2012 sarebbe tardivo.
2. Con l'unico motivo di ricorso, il difensore dell'imputato deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge con riferimento alla ritenuta tardività dell'appello proposto. Deduce, in particolare, che, secondo il disposto del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, nel procedimento dinanzi al giudice di pace si osservano le norme contenute nel codice di procedura penale in quanto applicabili;
pertanto, si dovrebbe fare applicazione anche della norma dell'art. 544, comma 3 che consente al giudice di assegnarsi un termine più lungo - fino ad un massimo di novanta giorni - per il deposito della motivazione;
ne deriverebbe che -avendo il giudice di pace stabilito un termine per il deposito della motivazione della sentenza più lungo di quello previsto dalla legge - il termine per impugnare andrebbe individuato in quello di giorni 45 previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), con conseguente tempestività dell'appello proposto.
La censura è manifestamente infondata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, condivisa dal Collegio, "In tema di impugnazioni, la previsione di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 32, - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 c.p.p., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito.
Ne deriva che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine, ed inoltre che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione, nella specie dell'estratto contumaciale, ai sensi degli art. 548 c.p.p., comma 2, art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) e comma 2" (Sez. 4^, n. 21243 del
11/04/2014 Rv. 260297; Sez. 5^, n. 11656 del 24/02/2012 Rv. 252963). Non può essere condivisa la contraria opinione, riscontrabile anche in talune pronunce di questa Corte (cfr. Sez. 5^, n. 40037 del 10/07/2014 Rv. 260301). Infatti, il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, comma 4, nel disciplinare il dibattimento dinanzi al giudice di pace, stabilisce inderogabilmente;
che "La motivazione della sentenza è redatta dal giudice in forma abbreviata e depositata nel termine di quindici giorni dalla lettura del dispositivo. Il giudice può dettare la motivazione direttamente a verbale"; senza fare alcun cenno alla possibilità per il giudice, prevista invece dall'art. 544 c.p.p., comma 3, di indicare nel dispositivo un termine più lungo.
L'esclusione di tale possibilità, da parte del legislatore, ha una sua evidente ragione d'essere, in quanto la facoltà per il giudice di indicare un termine più lungo è collegata - dal richiamato art. 544 c.p.p., comma 3 - alla particolare complessità della stesura della motivazione per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni;
situazione questa che - per definizione - non si configura nel procedimento dinanzi al giudice di pace, per la particolare semplicità dei procedimenti affidati alla sua competenza e per le esigenze di celerità e immediatezza connesse alla sua giurisdizione.
Nè, d'altra parte, può invocarsi - come fa il ricorrente - l'applicazione, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, dell'art. 544 c.p.p., comma 3. sulla base della clausola prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, per la quale "Nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale".
Manca, infatti, il presupposto per l'operare di tale clausola, presupposto che è costituito dalla mancanza di disciplina specificamente dettata relativamente a taluno aspetto del procedimento dinanzi al giudice di pace.
Il D.Lgs. n. 274 del 2000, come si è detto, disciplina specificamente il termine per il deposito della motivazione della sentenza del giudice di pace, prevedendo un unico termine di quindici giorni non prorogabile (salva la possibilità della motivazione contestuale). Chiara è quindi la volontà del legislatore, a mezzo della specifica disciplina dettata, di escludere l'applicabilità, per procedimento dinanzi al giudice di pace, dell'art. 544 c.p.p., comma 3; ne deriva che il deposito della sentenza del giudice di pace oltre il termine di giorni quindici dalla pronuncia del dispositivo deve considerarsi avvenuto fuori termine.
Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto:
"Il giudice di pace deve depositare la motivazione della sentenza entro giorni quindici dalla lettura del dispositivo, qualora non la detti a verbale, essendogli preclusa la possibilità di autoassegnarsi un termine più lungo ai sensi dell'art. 544 c.p.p., comma 3; conseguentemente, la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine e il termine per impugnare è comunque quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito, ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 2 e art. 585 c.p.p., commi 1 lett. b) e 2". Nel caso di specie, essendo stato l'avviso di deposito della motivazione notificato il 22.11.2011, esattamente il Tribunale ha dichiarato inammissibile - in quanto tardivo - l'appello proposto solo il 5.1.2012, ossia oltre il termine di giorni trenta previsto dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b).
3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - considerati i profili di colpa - della sanzione pecuniaria determinata equitativamente come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza della Seconda Sezione Penale, il 19 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2015