Sentenza 28 maggio 2014
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la sentenza depositata dal giudice di pace oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi fuori termine anche quando il deposito avviene entro il maggior termine indicato nel dispositivo, con la conseguenza che, in tal caso, il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notificazione dell'avviso di deposito ai sensi degli artt. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 274 del 2000 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non può autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, in quanto trattasi di disposizione che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/05/2014, n. 43493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43493 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Presidente - del 28/05/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - N. 1690
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 33486/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE LO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata dal tribunale di Latina il 12.7.2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alfredo Guardiano;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galli Massimo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza pronunciata il 12.7.2013 il tribunale di Latina, in composizione monocratica, in qualità di giudice di appello, dichiarava inammissibile perché tardivo l'appello proposto da PE LO avverso la sentenza con cui il giudice di pace di Priverno, in data 3.5.2011, aveva condannato il suddetto PE, imputato dei delitti di cui agli artt. 594 e 612, c.p., commessi, secondo l'assunto accusatorio, in danno di CO IN, alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della persona offesa, costituita parte civile.
2. Avverso la menzionata ordinanza, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione lo PE, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv. Maria Teresa Ciotti del Foro di Latina, lamentando il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione agli artt. 544, 585, 591 e 592 c.p.p., in quanto il tribunale, dopo aver dato conto che il giudice di pace aveva riservato il deposito della motivazione entro trenta giorni, ha erroneamente ritenuto che l'impugnazione, proposta il 14.7.2011, fosse tardiva rispetto al termine di trenta giorni previsto per l'appello.
Evidenzia al riguardo il ricorrente che nel caso in esame ricorreva l'ipotesi prevista dall'art. 544 c.p.p., n. 3), da correlare al disposto dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c), che prevede un termine di quarantacinque giorni, con decorrenza, ai sensi del successivo comma 2, lett. c), del medesimo articolo, dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della motivazione della sentenza.
Conclude, pertanto, il ricorrente che, avendo il giudice di pace di Priverno riservato il deposito della motivazione della sentenza di primo grado entro trenta giorni dal 3.5.2011, il richiamato termine di quarantacinque giorni per proporre impugnazione decorreva dal 2.6.2011, con scadenza al 17.7.2011, per cui, l'impugnazione proposta il 14.7.2011 doveva ritenersi tempestiva e rituale.
3. Il ricorso deve ritenersi fondato e va, pertanto, accolto.
4. Ed invero, come chiarito da un condivisibile arresto di questa sezione, in tema di impugnazioni, la previsione di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 c.p.p., con la conseguenza che non può trovare applicazione il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Ne deriva che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine, ed inoltre che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione, nella specie dell'estratto contumaciale, ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 2, art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b) e comma 2, (cfr. Cass., sez. 5, 24.2.2012,
n. 11656, rv. 252963). Nel caso in esame, dunque, la sentenza di primo grado andava depositata nel termine di quindici giorni dalla sua pronuncia, per cui, non essendo stato rispettato il suddetto limite temporale, il termine per proporre appello, pari a trenta giorni, giusta la previsione dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), decorreva, ai sensi del disposto dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. c), ultima parte, dal momento In cui sono stati effettuati nei confronti delle parti gli adempimenti previsti dall'art. 548 c.p.p., comma 2, (vale a dire la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza depositata fuori termine alle parti private cui spetta il diritto di impugnazione) che, tuttavia nel caso in esame sono stati del tutto omessi di conseguenza l'appello proposto dall'Imputato non poteva essere dichiarato Inammissibile per mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 585.
5. Sulla base delle svolte considerazioni, in accoglimento del ricorso di cui in premessa, l'ordinanza impugnata va, dunque annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al tribunale di Latina per il giudizio di appello.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Latina per il giudizio di appello. Così deciso in Roma, il 28 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2014