Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/1999, n. 1007
CASS
Sentenza 5 febbraio 1999

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Le sentenze decise dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono impugnabili per cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 360 cod. proc. civ., anche (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) per violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell'ordinamento e della legge processuale, restando escluse le altre violazioni di legge. Inoltre, tali sentenze sono impugnabili per cassazione (in relazione al n. 4 dell'art. 360) per nullità della sentenza attinente alla sua motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi" Infine, esse sono impugnabili per cassazione (in relazione al n. 5 dell'art. 360) per vizi della motivazione relativi agli accertamenti di fatto posti a base del giudizio di equità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/1999, n. 1007
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1007
    Data del deposito : 5 febbraio 1999

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