Sentenza 5 febbraio 1999
Massime • 1
Le sentenze decise dal giudice di pace secondo equità, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., sono impugnabili per cassazione, oltre che per i motivi e la violazione previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 360 cod. proc. civ., anche (con riferimento al n. 3 dello stesso articolo) per violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell'ordinamento e della legge processuale, restando escluse le altre violazioni di legge. Inoltre, tali sentenze sono impugnabili per cassazione (in relazione al n. 4 dell'art. 360) per nullità della sentenza attinente alla sua motivazione, che sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la "ratio decidendi" Infine, esse sono impugnabili per cassazione (in relazione al n. 5 dell'art. 360) per vizi della motivazione relativi agli accertamenti di fatto posti a base del giudizio di equità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/02/1999, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso l'avvocato M. MENGHINI, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO PICHI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI AREZZO, in persona del Sindaco p.t. resistente con mandato per NOTAIO G.TA IA di Arezzo;
rep. N. 128.573 del 2 ottobre 1998,
- resistente -
avverso la sentenza n. 4/96 del Giudice di pace di AREZZO, depositata il 04/01/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/98 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il resistente, l'Avvocato Ricciarini, con procura, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - AN FA, con ricorso 7 giugno 1995, proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Arezzo avverso verbale di accertamento del 2 febbraio 1995, di un'infrazione al codice della strada, consistita nell'avere parcheggiato sul marciapiede. A sostegno dell'opposizione deduceva la illegittimità della sanzione per non essere l'auto parcheggiata su suolo pubblico ma sul suolo condominiale;
la nullità della notifica del verbale;
la mancata indicazione in esso della possibilità di fare ricorso direttamente al giudice ordinario;
la indeterminatezza del fatto addebitato. Il Comune di Arezzo si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Il Giudice di pace, con sentenza depositata il 4 gennaio 1996, decidendo secondo equità, trattandosi di causa di valore inferiore a lire 2.000.000, rigettava l'opposizione. Avverso tale sentenza il AN ha proposto ricorso, formulando sei motivi di gravame. Il Comune di Arezzo, al quale il ricorso è stato notificato, non ha controdedotto, ma ha discusso la causa in udienza. Il AN ha anche depositato memoria, allegando alcune sentenze relative a giudizi di opposizione all'irrogazione di sanzioni amministrative per analoghe infrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo si deduce che, erroneamente, il Giudice di pace avrebbe deciso la causa secondo equità, trattandosi di causa riguardante l'irrogazione di una sanzione amministrativa, rimessa alla competenza funzionale del Giudice di pace, che deve decidere secondo equità solo le cause rimesse alla sua competenza ratione valoris.
Con il secondo motivo si deducono vizi motivazionali attinenti all'uso del luogo nel quale era parcheggiata l'auto in relazione al parcheggio della quale fu elevato il verbale di contestazione, avendo il Giudice di pace ritenuto senza adeguata motivazione e senza ammettere le prove richieste sul punto che si trattasse di un marciapiede di pubblico uso.
Con il terzo motivo si deduce l'errata applicazione del codice della strada, per avere il giudice di pace ritenuto che il marciapiede in questione, pur essendo di proprietà privata, fosse sottoposto alla normativa del codice della strada perché destinato al pubblico transito e che la sosta su di esso fosse vietata pur in mancanza degli appositi cartelli di divieto.
Con il quarto motivo si deducono vizi motivazionali circa la nullità della notifica del verbale di accertamento, per non avere il giudice di pace adeguatamente motivato in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità di tale notifica, derivante secondo il ricorrente dalla illeggibilità della firma del soggetto che l'aveva compiuta.
Con il quinto motivo si deducono vizi motivazionali in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità del verbale per la mancata indicazione della possibilità di ricorrere al giudice ordinario. Con il sesto motivo si deducono vizi motivazionali in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità del verbale per l'indeterminatezza del fatto addebitato.
2 - Va, previamente, ritenuta l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., del deposito delle sentenze allegate alla memoria depositata dal ricorrente, trattandosi di documenti non depositati nelle precedenti fasi e non attinenti ne' alla nullità della sentenza impugnata, ne' all'ammissibilità del ricorso.
3 - Passando all'esame del primo motivo, va osservato che il Giudice di pace, nelle cause aventi ad oggetto opposizioni a sanzioni amministrative, rientranti nella sua competenza nel periodo 1 maggio - 21 giugno 1995, se di valore non superiore a cinque milioni di lire, secondo la regola generale dettata dall'art. 113, comma 2, c.p.c., deve deciderle secondo equità, se il loro valore "non eccede due milioni", mancando nell'art. 113 limitazioni a tale disposizione per il caso in cui la competenza sia attribuita al Giudice di pace, come in relazione a dette disposizioni, in base al duplice criterio della materia e del valore, e tenuto conto che l'art. 113 non fa riferimento, nello stabilire la regola equitativa per il giudizio, alla "competenza per valore" attribuita a quel giudice, bensì al valore della causa, prescindendo perciò dall'attribuzione alla sua competenza per ragione di valore o di materia e valore. Ne deriva che la sentenza emanata da Giudice di pace, in base alla competenza attribuitagli per il periodo anzi detto in materia di sanzioni amministrative, se di valore inferiore a due milioni di lire, doveva essere decisa secondo equità, come il Giudice di pace, nel caso di specie, ha espressamente affermato, ancorché abbia ritenuto la regola equitativa corrispondente a quella secondo diritto, con la conseguente infondatezza del primo motivo.
4 - Passando all'esame degli ulteriori motivi, va osservato che, in conseguenza di quanto sopra detto, nel caso in esame la sentenza del Giudice di pace, ricorribile in cassazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, lo è unicamente nei limiti in cui possono esserlo le pronunce di equità, in conseguenza delle caratteristiche proprie di tale giudizio, secondo la novella che ha inserito nel c.p.c. il nuovo testo dell'art. 113, comma 2. Al riguardo, va ritenuto che l'interpretazione della norma ivi introdotta - la quale non contiene alcuna precisazione in ordine al contenuto del giudizio di equità devoluto al Giudice di pace, caratterizzandosi essa unicamente per la soppressione del riferimento, in precedenza stabilito in relazione al giudizio di equità del Conciliatore, all'obbligo di osservanza dei principi regolatori della materia - debba prendere le mosse dai risultati acquisiti sul concetto di giudizio di equità nel "diritto vivente" al momento di entrata in vigore della novella, quale emergeva nella giurisprudenza di questa corte, consolidatasi sui risultati cui erano pervenute le SS.UU. con la sentenza 15 luglio 1991, n. 6794. In tale sentenza, questa Corte ebbe a stabilire, in tema di giudizio di equità del Conciliatore e di ricorribilità delle relative sentenze in cassazione, i seguenti principi: a) che l'applicazione delle regole di equità riguardava il merito della causa e non il procedimento;
b) che tali regole "in un ordinamento come l'attuale, fondato sul diritto scritto e su precisi vincoli dettati anche da norme costituzionali" non possono fondarsi sull'intuizione soggettiva del giudicante che trovi nella propria coscienza la regola non scritta per risolvere il singolo caso, ma debbono rinvenirsi "nell'ambito dei valori positivi formatisi nella società in generale e nella comunità alla quale appartengono i litiganti"; c) che al fine della loro applicazione il giudice di equità "non può prescindere dalla normale qualificazione giuridica dei fatti e della valutazione giuridica delle loro conseguenze", ma le regole di equità possono applicarsi sia a detta qualificazione, sia a dette conseguenze, salvo l'obbligo del giudice di rispettare i principi regolatori della materia, da intendersi come limite al suo potere equitativo;
d) che il ricorso in cassazione era proponibile secondo i criteri ordinari in relazione all'art. 360, nn. 1, 2 e 4 (competenza, giurisdizione e nullità della sentenza, comprensiva del difetto assoluto di motivazione in ordine al criterio di diritto o di equità adottato, senza che rilevasse nel primo caso la mancata indicazione delle ragioni di equità che avessero indotto il giudice a non discostarsi dalla decisione secondo diritto); e) che esso era proponibile in relazione all'art. 360, n. 3 (violazione di legge) - oltre che con riferimento alle norme processuali - solo sotto il profilo della violazione delle norme costituzionali o dei principi regolatori della materia, cui faceva esplicito riferimento l'art. 113 c.p.c., nel testo allora vigente;
f) che la sentenza non era censurabile, sotto l'aspetto della violazione di legge, in relazione alla corrispondenza del giudizio equitativo a valori di equità concretamente esistenti nella società, ne' in relazione alla violazione della norma di legge applicata implicitamente o esplicitamente traendo da essa la regola equitativa, ove la violazione non si risolvesse in quella di norme costituzionali o dei principi regolatori della materia;
g) che la sentenza era impugnabile in relazione all'art. 360, n. 5, sotto il profilo dei vizi motivazionali in relazione all'accertamento dei fatti decisivi ai fini del giudizio di equità.
Deve ritenersi che il legislatore, nel formulare il nuovo testo dell'art. 113, comma 2, c.p.c., confermando senza ulteriori specificazioni - che possano fare desumere una voluntas legis totalmente innovativa - la formula secondo la quale determinate cause debbono essere decise "secondo equità", e limitandosi a sopprimere il riferimento ai principi regolatori delle singole materie, abbia inteso innovare il giudizio di equità, nel suo contenuto, quale lo aveva individuato la giurisprudenza di questa Corte, unicamente rimuovendo tale preesistente limite ai poteri equitativi del giudice. Ne consegue innanzitutto che il Giudice di pace, nel rendere il giudizio di equità, dovrà applicare le norme di rito, previste in via generale e speciale, riferendo anche il nuovo testo dell'art. 113 c.p.c. l'equità alla sola decisione e non anche al procedimento.
Egli dovrà, quindi, in conformità del previgente modello di giudizio, dopo avere proceduto all'accertamento dei fatti, provvedere alla loro qualificazione ed all'esame delle loro conseguenze giuridiche, potendo peraltro derogare, in riferimento a tutte tali operazioni alle norme di diritto, in applicazione di principi equitativi enucleabili da giudizi di valore, conformi - secondo la sua interpretazione - al comune sentire sociale. A differenza che in precedenza, peraltro, la scelta delle regole equitative non è più limitata dal dovere di osservanza dei principi della materia, essendo stato soppresso dal legislatore ogni riferimento ai medesimi, ma dovrà conformarsi unicamente ai principi della Costituzione ed al diritto comunitario - in quanto non essendo essi derogabili dal legislatore ordinario, non possono esserlo neppure dal giudice al quale egli demandi, con norma di legge ordinaria, di giudicare secondo equità -nonché ai principi generali del 1 'ordinamento, che in uno Stato democratico, quale e' quello voluto dalla Costituzione, deve ritenersi rispecchino i valori di fondo della società, in contrasto con i quali non può logicamente porsi un giudizio equitativo, che anche ad essi deve necessariamente ispirarsi. Da tali considerazioni deriva, in tema di ricorribilità in cassazione delle decisioni di merito da emanarsi ai sensi dell'art.113, comma 2, c.p.c. che le medesime debbono ritenersi ricorribili -
come già statuito da questa Corte per le sentenze del giudice conciliatore - in relazione ai vizi previsti dall'art. 360, nn. 1, 2 e 4 e che, con riferimento a tale ultimo numero, si deve ritenere per nullità della sentenza attinente alla sua motivazione (cioè discendente da motivazione assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse, o comunque inidonee ad evidenziare la ratio decidendi), nel caso in cui il giudice in concreto si sia espressamente discostato da quella che sarebbe stata la decisione secondo diritto, anche quella derivante dall'assoluta carenza o incongruenza della motivazione equitativa. Le sentenze in oggetto debbono ritenersi parimenti ricorribili, in relazione agli accertamenti di fatto posti a base del giudizio di equità, ai sensi dell'art. 360, n. 5, per vizi motivazionali. Debbono ritenersi, infine, ricorribili ai sensi dell'art. 360, n. 3, unicamente in relazione a violazioni della Costituzione, del diritto comunitario, dei principi generali dell'ordinamento e della legge processuale, ma non per altre violazioni di legge, risiedendo, per quanto sopra detto, l'essenza del giudizio di equità proprio nella derogabilità della legge in relazione al singolo caso.
5 - Consegue dalle considerazioni che precedono l'inammissibilità del terzo, quarto, quinto e sesto motivo, in quanto con essi sono state sostanzialmente dedotte violazioni di legge, attinenti a norme del codice della strada ed alla notifica del verbale di accertamento.
Ammissibile e fondato è, invece, il secondo motivo,
denunciandosi con esso vizi motivazionali attinenti all'accertamento dei fatti posti a fondamento del verbale di accertamento, ed in relazione ai quali è stato formulato il giudizio di equità. Il Giudice di pace, infatti, dopo avere ritenute superflue e ininfluenti le prove richieste dall'opponente, ha affermato del tutto apoditticamente che il suolo sul quale era avvenuto il parcheggio dell'auto, in relazione al quale era stato redatto il verbale di accertamento della violazione amministrativa, era un marciapiede soggetto ad uso pubblico - per cui l'infrazione contestata doveva ritenersi sussistente - omettendo di indicare le fonti di prova dalle quali desumeva tale fatto.
Ne consegue l'accoglimento del ricorso in relazione a tale motivo, cosicché la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa al Pretore di Arezzo, ora competente in materia, il quale provvederà anche sulle spese di questo grado.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Accoglie il secondo motivo. Dichiara infondato il primo. Dichiara inammissibili gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Pretore di Arezzo.
Così deciso in Roma, 16 ottobre 1998 nella Camera di consiglio della prima sezione civile.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1999