Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2014, n. 9832
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Sentenza 8 gennaio 2014

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In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Ne deriva che il termine per impugnare è in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, per le parti non presenti e comunque nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dall'epoca della notificazione ex art. 548 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2014, n. 9832
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9832
    Data del deposito : 8 gennaio 2014

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