Sentenza 8 gennaio 2014
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro quindici giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 cod. proc. pen., con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Ne deriva che il termine per impugnare è in ogni caso quello di giorni trenta decorrente, per le parti presenti, dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza qualora tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore e, per le parti non presenti e comunque nel caso di deposito della sentenza oltre il quindicesimo giorno, dall'epoca della notificazione ex art. 548 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/01/2014, n. 9832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9832 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 08/01/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 13
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 12636/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.D. N. IL (OMISSIS) ;
nei confronti di:
S.F. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 1160/2007 GIUDICE DI PACE di ANZIO, del 07/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI M. che ha concluso per la convenzione del ricorso in appello agli affetti civili con trasmissione atti al Tribunale di Roma.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Bertollini S..
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7-5-2012 il Giudice di pace di Anzio ha assolto S.F. perché il fatto non sussiste dai reati di ingiuria e minaccia in danno della moglie separata C.D. , commessi mediante una telefonata.
2. Ha proposto ricorso la parte civile C. tramite il difensore procuratore speciale deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in punto di valutazione dell'attendibilità della persona offesa la cui deposizione, per giurisprudenza di questa corte, costituisce autonoma fonte di prova di responsabilità anche a prescindere da altri elementi di conferma.
3. La ricorrente aveva collocato la telefonata ingiuriosa e minacciosa del marito nel contesto di una giornata di agosto in cui i figli, in quel periodo residenti presso il padre, le avevano telefonato affermando di essere soli e di essersi persi ed essa li aveva raggiunti informando la polizia che li avrebbe portati a casa sua dove era stata raggiunta dal marito, chirurgo ortopedico, che in quel momento si trovava in ospedale.
4. Dopo aver ripercorso le motivazioni della sentenza assolutoria, che aveva valorizzato la genericità delle dichiarazioni del teste vicino di casa - il quale aveva dichiarato di aver udito i coniugi discutere animatamente senza essere in grado di riferire le espressioni pronunciate, la deposizione del collega dell'imputato - secondo il quale questi, rimasto quel giorno sempre con lui in ospedale, non aveva effettuato la telefonata offensiva e minatoria alla moglie, l'annotazione di servizio della polizia, che aveva ripercorso tutta la vicenda relativa ai figli della coppia, senza riportare alcun riferimento della donna a litigi con il marito, o a insulti e minacce ricevuti da questi (la querela era stata presentata circa due mesi dopo), il ricorso concludeva che, essendosi i reati concretizzati in una telefonata, nessun teste dell'imputato poteva aver udito le frasi pronunciate, mentre le dichiarazioni della C. , la quale aveva confermato i fatti, non erano state prese in considerazione ne' era stata verificata la sua credibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il gravame proposto dalla parte civile, non integrando ricorso per saltum dal momento che contiene la deduzione anche del vizio di motivazione, va preliminarmente convertito, secondo il disposto dell'art. 569 c.p.p., comma 3, in appello ex art. 576 c.p.p., norma che prevede una generica legittimazione della parte civile ad impugnare, consentendole ogni forma di impugnazione ordinaria ed è applicabile anche al procedimento dinanzi al giudice di pace, in quanto non ricompresa tra le disposizioni escluse dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, comma 1, (Cass. 35966/2008).
2. Segue la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, competente per l'appello, il quale non mancherà di valutare la tempestività del gravame.
3. Tale valutazione terrà conto - ed eventualmente applicherà- dell'indirizzo giurisprudenziale di questa corte secondo cui il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, (per il quale il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale) implica che quest'ultimo giudice non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore -a differenza da quanto avvenuto nella specie in cui peraltro il deposito della sentenza è avvenuto nel termine di 15 giorni pur essendo stato assegnato quello di 40-, rivestendo il predetto art. 32 carattere derogatorio rispetto all'art. 544 c.p.p.. Con la conseguenza che non può trovare applicazione il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 2, il quale prevede l'estensione delle norme del codice di rito ai procedimenti innanzi al giudice di pace a meno che non sia diversamente stabilito, e con l'ulteriore corollario che il termine per impugnare è in ogni caso quello di giorni 30, decorrente, per le parti presenti (nella specie la parte civile C. ), dal quindicesimo giorno successivo alla emissione della sentenza quando tale termine sia stato rispettato nonostante l'assegnazione di uno maggiore, e dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione ai sensi dell'art. 548 c.p.p., per le parti non presenti e comunque nel caso di deposito della sentenza oltre i 15 giorni (Cass. 11656/2012).
4. Indirizzo in linea con Cass. Sez. U, n. 21039/2011, che, con riferimento alla sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare, per il deposito della quale è pure previsto un unico termine (quello di trenta giorni), ha stabilito che il termine di impugnazione, stabilito in 15 giorni dall'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. a), per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio, decorre, per le parti presenti, dalla lettura in udienza della sentenza contestualmente motivata ovvero dalla scadenza del termine legale di 30 giorni, in caso di motivazione differita e depositata entro tale termine, restando irrilevante l'eventualità che il giudice abbia irritualmente stabilito un termine più ampio per il deposito della suddetta motivazione (nel qual caso il termine di 15 giorni decorrerà dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento alle parti legittimate all'impugnazione).
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per il giudizio di secondo grado.
Dispone l'oscuramento dei dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2014
La Corte Suprema di Cassazione - quinta sezione penale - con ordinanza n. 14345 /14 del 12/3/2014 e depositata il 26/3/2014:
"Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo letto in udienza e in quello in calce alla sentenza documento di questa Corte in data 8/1/2014, laddove la trasmissione degli atti è stata disposta al Tribunale di Roma anziché a quello di Velletri. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2014.