Sentenza 10 luglio 2014
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - non impedisce che quest'ultimo possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, stante il disposto normativo di cui all'art. 2 del citato D.Lgs., con la conseguente applicabilità dei termini di impugnazione previsti dall'art. 585 cod. proc. pen. per le sentenze del Tribunale e della Corte di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/07/2014, n. 40037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40037 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 10/07/2014
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 2376
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 18272/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL RI EM N. IL 07/04/1954;
avverso la sentenza n. 15/2013 TRIBUNALE di SULMONA, del 13/02/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE ANTONIO;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, Dr. GALASSO Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Udito, per la parte civile, l'avv. COLAIACOVO Vincenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
- Udito, per l'imputato, l'avv. PERSICHETTI Ernesto, che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. ET MA EM è stato citato a giudizio dinanzi al Giudice di pace di Sulmona per ingiurie e minacce profferite nei confronti di KA NA il "14 settembre 2006" e "in data anteriore".
Con sentenza del Giudice di pace di Sulmona, confermata dal locale Tribunale in data 13/2/2014, ET è stato condannato a pena di giustizia per ingiuria commessa il 7 settembre 2006 (allorché apostrofò KA NA come "puttana") e al risarcimento del danno patito dalla costituita parte civile;
è stato assolto da ingiurie e minacce contestate come commesse il "10 settembre 2006" (allorché avrebbe apostrofata KA NA, ancora una volta, come "puttana" e le avrebbe detto "il bello deve ancora venire") per mancanza di prova.
Alla base della resa statuizione vi sono le dichiarazioni della madre di KA NA, presente al primo episodio.
2. Ha presentato ricorso per Cassazione nell'interesse dell'imputato l'avv. Persichetti Ernesta per violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce:
a) la violazione dell'art. 512 c.p.p., per essere stata data lettura delle dichiarazioni rese in querela dalla persona offesa nonostante questa non si sia mai presentata a dibattimento e nonostante la rinuncia all'esame formulata dal difensore della stessa;
nonostante, inoltre, la mancanza di una richiesta di parte;
b) l'incompletezza e l'illogicità della motivazione, che non ha tenuto conto delle contraddizioni dell'unico teste esaminato (la madre della persona offesa), la quale ha reso dichiarazioni discordanti con quelle contenute in querela e confondendo gli episodi del 7 e del 10 settembre 2006;
c) la contraddittorietà della motivazione relativa alle statuizioni civili, che il giudice d'appello ha dichiarato di voler riformare e poi ha confermato.
3. Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale di Sulmona il 2/4/2014 e da questa trasmessa alla Corte di Cassazione, la parte civile ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per violazione di legge, in quanto, come già dedotto dinanzi al giudice d'appello, l'impugnazione doveva ritenersi intempestiva, essendo stata depositata oltre trenta giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito della sentenza pronunciata dal giudice di pace (il quale si era riservato, illegittimamente, il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il giudice d'appello da atto, in sentenza, che la lettura delle dichiarazioni contenute in querela, effettuata ex art. 512 c.p.p., è "avvenuta in violazione di legge, senza appurare i requisiti per lo svolgimento di una rogatoria internazionale".
Aggiunge, poi, che il documento "è stato acquisito ai soli fini del contraddittorio e dell'accertamento della sussistenza di elementi per escludere la colpevolezza dell'imputato". Per tale motivo conclude che "la nullità è, quindi, da ritenersi sanata ex art. 604 c.p.p., comma 4". A parte la cripticità di quest'ultima affermazione (posto che l'art. 604 c.p.p., comma 4, non prevede affatto un'ipotesi di sanatoria delle nullità), il giudicante ha escluso ogni utilizzo della querela in funzione della prova della responsabilità, per cui deve ritenersi che la condanna per l'episodio del 7 settembre 2006 sia derivata dalle dichiarazioni della madre di KA NA. Questo fatto consente di ritenere infondato il primo motivo di ricorso, posto che - giusta l'impostazione della sentenza - le dichiarazioni contenute in querela non sono state utilizzate contro l'imputato, per cui diventa irrilevante stabilire se la querela (rectius: le dichiarazioni contenute in querela) poteva essere acquisita con o senza istanza di parte, se l'istanza vi sia stata e se sussistevano le condizioni per l'acquisizione; ma introduce, conferendogli rilevanza, il secondo motivo di ricorso, che appare, per quanto si dirà, fondato.
2. Il ET aveva, con l'atto d'appello, sottoposto a critica puntuale la motivazione della sentenza di primo grado, che aveva affermato la sua responsabilità per il reato di ingiuria sulla base delle dichiarazioni della madre della persona offesa, ritenuta presente al primo episodio, nonostante la stessa avesse reso dichiarazioni palesemente discordanti con quelle contenute in querela, confondendo - a dire dell'appellante - gli episodi del 7 e del 10 settembre 2006 e dicendosi presente quando la figlia venne minacciata: reato per il quale, invece, i giudici hanno mandato assolto il ET.
La difesa aveva, inoltre, con l'appello, invocato le contrarie dichiarazioni di due testimoni, che avevano attestato la presenza dell'imputato in Chieti, a molti chilometri di distanza da Sulmona, nel giorno del fatto. Tale circostanza è superata, in sentenza, con la sbrigativa considerazione che i testi non sono "attendibili", perché l'imputato avrebbe potuto allontanarsi approfittando della "confusione della festa", per "andare a consumare il delitto per cui è causa".
Ora, a parte che tale evenienza non depone affatto per la "non attendibilità" dei testi, ma, semmai, per la irrilevanza del loro sapere, desta stupore pensare che una persona si rechi da Chieti a Sulmona, mentre sta lavorando, per "andare a consumare un'ingiuria". La motivazione spesa dal giudice d'appello è, pertanto, oltre che lacunosa, palesemente illogica e contrastante con regola d'esperienza, che vuole le azioni umane sorrette da finalismo adeguato all'impegno richiesto per il loro compimento. La sentenza non specifica, poi, a quale episodio la donna (madre della persona offesa) avrebbe assistito;
il che assume rilevanza per il tenore dell'imputazione e per il tenore dell'appello, quale sopra evocato. Il vizio di motivazione lamentato è, pertanto, sussistente. 3. È fondata anche la doglianza concernente le statuizioni civili. In maniera del tutto contraddittoria il giudice esordisce con l'affermazione che l'appello è fondato con riferimento alle statuizioni civili" e conclude dicendo che "la sentenza impugnata va confermata anche con riferimento al computo del risarcimento", senza, peraltro, motivare in ordine al suo ammontare, nonostante le specifiche e ragionate doglianze dell'appellante.
4. Da ultimo, va esaminata l'eccezione della parte civile di intempestività dell'appello. Nonostante l'esistenza - nella giurisprudenza di questa Corte - di un diverso orientamento (vedi Cass. n. 11656 del 24/2/2012), ritiene il Collegio che l'appello proposto da ET MA fosse tempestivo. Il D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 32, prescrive che le sentenze del Giudice di pace debbono essere depositate entro 15 giorni dalla pronuncia e nulla dice in ordine all'eventualità che il Giudice si auto-assegni un termine maggiore.
Ove, però, ciò avvenga concretamente non vi sono ragioni per ritenere operanti termini di impugnazione diversi da quelli stabiliti dall'art. 585 c.p.p., per le sentenze del Tribunale e della Corte d'appello. L'art. 2 del D.Lvo 274/2000 stabilisce espressamente, infatti, che nel procedimento davanti al giudice di pace si osservano, per tutto ciò che non è previsto nel decreto stesso, le norme contenute nel codice di procedura penale, "in quanto applicabili". Questa norma sta a significare - come in tutti i casi in cui il legislatore rimandi ad altre fonti per l'integrazione della disciplina di un determinato settore - che l'integrazione opera automaticamente, a meno che le norme richiamate non risultino in contrasto con i principi della materia "integrata" ed a meno che l'applicazione integrativa non sia - in relazione a determinati istituti - espressamente esclusa dalla norma di rinvio. Per quanto concerne il caso di specie, le norme di cui è esclusa espressamente l'applicazione sono elencate nell'art. 2 cit., comma 1, lett. da a) ad I) - e tra esse non vi sono quelle concernenti i termini delle impugnazioni -, mentre "l'applicabilità" dell'art. 544, comma 3 al deposito e dell'art. 585 c.p.p., alle impugnazioni delle sentenze del giudice di pace non contrasta in alcuna maniera con i principi regolatori della materia;
anzi, ne rappresenta il logico completamento.
È vero, infatti, che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, non contempla un potere del giudice di pace di fissare un periodo più lungo per il deposito della sentenza nei casi di particolare complessità del processo - il che, con riferimento ai reati di competenza del giudice di pace è presumibile non dovrebbe capitare - ma è altresì vero che non lo vieta e, comunque, non detta alcuna disciplina per l'ipotesi che il giudice si auto-assegni un termine. D'altra parte, non è sempre vero che le motivazioni di competenza del giudice di pace sono particolarmente "semplici", giacché la competenza estesa, per esempio, alle lesioni conseguenti ad incidenti stradali comporta, talvolta, complesse istruttorie, a cui fa seguito una tendenzialmente complessa motivazione, sicché non può dirsi che la fissazione di un termine sia sempre contrastante con i principi regolatori della materia e con la voluntas legis. L'art. 32 cit. rappresenta, quindi, una indicazione di massima, espressione della volontà acceleratoria del legislatore, a cui il giudice si deve in via di principio attenere, a pena di sanzioni incidenti sul suo status professionale, ma non una prescrizione assoluta, preclusiva della applicazione dell'art. 544 c.p.p., comma 3 e, di conseguenza, dell'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c). In ogni caso, a prescindere dall'applicabilità o meno dell'art. 544 c.p.p., comma 3, è opinione diffusa che, caso di deposito della motivazione oltre quindici giorni, si debba applicare la disciplina di cui all'art. 548 c.p.p., comma 2, - con notifica dell'avviso di deposito all'interessato (come ritenuto anche dalla sentenza 11656/2012, sopra menzionata) - con i conseguenti effetti per la materia dell'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 585 c.p.p.. La disciplina delle impugnazioni rappresenta, infatti, un unicum organico, la cui applicabilità ai procedimenti celebrati dinanzi al giudice di pace va valutata unitariamente, per non creare falle o incertezze in una materia che attiene a diritti fondamentali delle parti del processo ed evitare che gli interessati siano tratti in inganno da una indicazione proveniente dallo stesso organo giudicante. In base a tanto deve affermarsi la tempestività dell'appello proposto da ET MA, pacifico essendo che la proposizione avvenne nei quarantacinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, in un caso in cui il giudice di pace si era assegnato il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione.
5. In definitiva, la sentenza va annullata sia con riferimento alle statuizioni penali che a quelle civili con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sulmona.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014