Sentenza 19 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all'art. 32 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - impedisce che quest'ultimo possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non potendo applicarsi nella specie l'art. 2 del citato D.Lgs., che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito; ragione per la quale la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine ed il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dalla data in cui è avvenuta la notificazione, nella specie dell'estratto contumaciale, ai sensi degli art. 548, comma secondo, 585, comma primo, lett. b) e comma secondo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2015, n. 15697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15697 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 19/02/2015
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - N. 422
Dott. ZOSO Liana Maria T. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 25396/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AR N. IL 09/02/1983;
avverso la sentenza n. 48/2011 TRIBUNALE di PERUGIA, del 19/12/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galli Massimo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
udito il difensore avv. Chembrini Fernando, del foro di Perugia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AN ZZ ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, con cui il Tribunale ha dichiarato inammissibile per tardività l'appello proposto nei confronti della sentenza del Giudice di pace, che aveva riconosciuto l'imputato colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p. (l'addebito riguardava l'imprudente e negligente custodia di un cane razza boxer, che, lasciato libero di girovagare senza museruola, aveva aggredito un passante, provocandogli lesioni, fatto del 3.2.2003).
Il Tribunale evidenziava che il Giudice di pace aveva depositato la sentenza nel termine di legge di 15 giorni, onde l'impugnazione - proposta a mezzo raccomandata - doveva ritenersi tardiva, perché presentata decorso il termine di legge di giorni trenta. La doglianza si incentra principalmente su tale questione, sostenendosi in ricorso che il Giudice di pace (che comunque risulta avere depositato la sentenza nel termine di legge di giorni 15) avrebbe stabilito in dispositivo un termine di deposito superiore a quello ordinario, onde avrebbe dovuto applicarsi la disciplina derogatoria di cui all'art. 585 c.p.p., comma 1, lett. e): con la conseguenza che l'impugnazione doveva ritenersi tempestiva. La doglianza viene ulteriormente sviluppata sostenendosi che comunque non poteva ritenersi decorso il termine di impugnazione per l'imputato, siccome il procedimento in primo grado non sarebbe stato ritualmente incardinato.
Si propone poi censura sul merito della responsabilità. Si deduce la violazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34. Con il quinto motivo si lamenta l'omessa declaratoria di prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via preliminare va rilevata l'intervenuta prescrizione del reato, risalente al 3.2.2003, e l'art. 129 c.p.p. impone di dichiarare immediatamente la sussistenza di tale causa di non punibilità, in quanto dagli atti non appare evidente la necessità di pervenire ad una decisione più favorevole.
Sulla questione processuale posta dal ricorrente con riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per essere decorso il termine per l'impugnazione, è da registrare, infatti, un contrasto di giurisprudenza, che rende il ricorso non manifestamente infondato. Vale osservare che, secondo la interpretazione prevalente, in tema di impugnazioni, la previsione di cui al D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 32 - per la quale, il giudice di pace deve depositare la motivazione entro 15 giorni qualora non la detti a verbale - implica che quest'ultimo non possa autoassegnarsi un termine diverso e maggiore, non consentito dal predetto art. 32, che riveste carattere derogatorio rispetto all'art. 544 c.p.p., con la conseguenza che non può trovare applicazione il cit. D.Lgs., art. 2, che prevede l'estensione delle norme del codice di rito nei procedimenti innanzi al giudice di pace, a meno che non sia diversamente stabilito. Da ciò deriva, in particolare, che la motivazione depositata oltre il quindicesimo giorno deve ritenersi depositata fuori termine, ed inoltre che il termine per impugnare è quello di giorni trenta, decorrenti dal giorno in cui sia avvenuta la notificazione, nella specie dell'estratto contumaciale, ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 2, art. 585 c.p.p., comma 1, lett. b), e comma 2. Ma da ciò deriva anche che, allorquando in ipotesi il giudice di pace abbia irritualmente fissato un diverso e più lungo termine per il deposito, depositando peraltro la decisione nel termine di legge, tale indicazione deve ritenersi tamquam non esset, dovendosi avere riguardo ai termini ordinari di impugnazione.
La riserva di motivazione assunta secondo modalità non conformi al modello legale è illegittima, è da considerarsi, pertanto, priva di qualunque valore e non può mutare il regime che regola la relativa impugnazione, quanto al termine per proporla e alla sua decorrenza (per riferimenti, Sezioni unite, 27 gennaio 2011, PM in proc. Loy). La sentenza impugnata appare rispettosa dei suddetti principi: cfr., del resto, Sezione 5, 24 febbraio 2012, Muto, citata dallo stesso giudicante, nonché, Sezione 4, 11 aprile 2014, Comi. A tale orientamento si contrappone un altro, pure affermatosi nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sezione 5, 10 luglio 2014, Petrella), in ragione dei principi di semplificazione e di rapidità che caratterizzano il processo davanti al giudice di pace, quali tra l'altro desumibili dalla Legge Delega 24 novembre 1999, n. 468. Restano per l'effetto assorbiti gli altri motivi di doglianza, relativi al processo di primo grado.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015