Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/06/2002, n. 9423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9423 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
1 Aula 'B' POPO O ITA / 02 REPUBBLICA ITALIANA 'IN PREMADI CASSAZIONE LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G. N. 2795/00 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Cron. 25277 Dott. Grazia CATALDI Rel. Consigliere Rep. Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Ud.30/04/02 Consigliere Dott. Raffaele DI LELLA ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: OR EL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LIVORNO 7, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO D'ORAZI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
2002 - controricorrente avverso la sentenza n. 1651/99 del Tribunale di ROMA, 1901 -1- depositata il 28/01/99 R.G.N. 311/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Rieti, con sentenza del 20 novembre 1996, accoglieva il ricorso proposto dalla sig.RA NI nei confronti del Ministero dell'Interno dichiarandola invalida con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 77% dalla data della domanda. Avverso tale decisione il Ministero dell'Interno proponeva appello al Tribunale di Roma che, con sentenza depositata il 28 gennaio 1999, lo accoglieva rilevando che, sebbene il consulente tecnico nominato in primo grado avesse accertato un grado di invalidità del 73%, il Pretore, pur richiamandosi agli accertamenti peritali e dichiarando di condividerli, aveva poi riconosciuto una invalidità del 77% senza, peraltro, indicare alcun motivo Outalit di dissenso;
osservava tuttavia che la percentuale del 73%, accertata dal consulente tecnico al 31 ottobre 1992 (epoca della domanda amministrativa), non era sufficiente a far sorgere il diritto alla prestazione (assegno) poiché l'art. 9 della legge n.508 del 1988 aveva elevato il grado di inabilità richiesto per accedere alla prestazione, al 74% per tutte le prestazioni erogate successivamente al marzo 1992. Per la cassazione della sentenza del Tribunale la sig. NI propone ricorso fondandolo su un unico motivo. Il Ministero dell'Interno resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere il Tribunale di Roma omesso completamente di esaminare i chiarimenti forniti dal C.T.U.nel corso 1 dell'udienza del 20 novembre 1996, con i quali lo stesso consulente aveva indicato nel 75% il grado percentuale di diminuzione della capacità lavorativa della periziata. Il ricorso è fondato. Il Tribunale nella sua motivazione non ha fatto alcun cenno agli indicati chiarimenti sicché non è possibile conoscere se, nel decidere l'appello, ha tenuto conto di tale elemento di valutazione che potrebbe essere decisivo ai fini della soluzione della controversia. La riduzione della capacità lavorativa necessaria, insieme ai requisiti reddituali e della "incollocazione", per maturare il diritto all'assegno mensile, è stata infatti elevata, dall'art.9 del D.Lgvo 23 novembre 1988 n.509, alla misura pari al 74% a decorrere dal 12 marzo 1992 (D.M. 5 febbraio 1992), data anteriore a quella della domanda amministrativa presentata il 31 ottobre 1992. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa alla Corte di Appello di L'Aquila a cui è rimessa anche la decisione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la decisione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di L'Aquila. Così deciso in Roma il 30 maggio 2002 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Grasca Catalys M & m ILVA Deport Cas oria 27810.2007 CANCELLIGAS Harsille qu e