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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/10/2025, n. 8066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8066 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NN RG RB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22214/2024 promossa da:
P.IVA e Cod.fisc , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1 P.IVA_1
(C.F. elettivamente domiciliata in Paola (CS), Corso Roma ONroparte_2 C.F._1
n.3, presso lo studio dell'Avv. Nicola Gaetano (C.F. ) dal quale è rappresentata C.F._2
e difesa.
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Procuratore speciale, ONroparte_3 P.IVA_2 dott. rappresentata e difesa, giusta procura alle liti acclusa al presente atto, CP_4 dall'avvocato Leonardo Giani (C.F. ), il quale elegge domicilio digitale ex art. 52, C.F._3 co. 1, lett. b), D.L. 90/2014 presso l'indirizzo pec ove dichiara di Email_1 voler ricevere tutte le comunicazioni e tutti gli avvisi relativi al presente giudizio
CONVENUTO
OGGETTO: ONratto di Assicurazione
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. In via preliminare accogliere le richieste istruttorie di cui alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c.;
2. Nel merito, accogliere in toto le domande attrici perché assolutamente fondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di (già ad essere indennizzata e/o CP_1 ONroparte_5 rimborsata, ai sensi di polizza, dalla convenuta compagnia assicurativa, di tutte le spese sostenute per la difesa in giudizio del suo Amministratore, Dott. nel procedimento penale n. 29059/18 R.G. notizie ONroparte_2 pagina 1 di 11 di reato, instaurato dalla Procura della Repubblica di Milano, e per l'effetto condannare la stessa convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 419.468,54= o quella maggiore o minore cifra che risulterà dovuta, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, IV° comma cod. civ, dalla data del dovuto sino al soddisfo;
3. In subordine, condannare la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro
419.468,54= o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, maggiorata degli interessi legali ex art.
1284, IV° comma cod. civ., dalla data del dovuto sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
4. rigettare tutte le istanze, domande ed eccezioni, avanzate dalla convenuta nella comparsa di costituzione, ivi compresa la domanda riconvenzionale di restituzione somme perché assolutamente infondata in fatto e diritto, e, per l'effetto, dichiarare che non è debitrice di alcuna somma nei confronti di controparte con ogni CP_1 conseguenziale statuizione di legge;
5. in via del tutto subordinata, dichiarare che non è tenuta al pagamento delle somme richieste ma di CP_1 somme inferiori, con ogni conseguenziale statuizione di legge.
6. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di ON legittimazione attiva in capo a e, per l'effetto, rigettare tutte le domande dalla stessa formulate;
in via principale: rigettare tutte le domande formulate contro , siccome manifestamente infondate CP_3 per tutti i motivi, in fatto e in diritto, esposti in narrativa;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'operatività della Polizza, contenere la condanna di CP_3 secondo tutti i termini e le condizioni di Polizza, nonché entro gli importi delle spese legali parametrati secondo le tariffe professionali applicabili (D.M. 55/2014); in via riconvenzionale: dichiarare il diritto di di ottenere la restituzione dell'importo di Euro 211.049,60 già anticipato CP_3
ON ON a , per conto dell'assicurato, a titolo di spese legali e, per l'effetto, condannare alla restituzione di tale importo in favore della medesima;
in ogni caso: con vittoria di spese e CP_3 compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12 giugno 2024 la società in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio la per ONroparte_3 ottenere una pronuncia di condanna della compagnia di assicurazioni al pagamento dell'indennizzo dovuto in base al contratto di assicurazione (polizza n. 920C2526) per tutte le spese legali sostenute per la difesa in giudizio dell'Amministratore della società dott. nell'ambito del ONroparte_2
pagina 2 di 11 procedimento penale n. 29059/18 instaurato dalla Procura di Milano ed avente ad oggetto la somma di € 419.468,54 oltre agli interessi legali spettanti ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. dalla data del dovuto al saldo, con vittoria di spese.
A fondamento delle proprie domande parte attrice ha affermato:
➢ di aver stipulato con la una polizza n.920C2526, avente ad oggetto l'assicurazione CP_3 della responsabilità civile degli amministratori;
➢ che la polizza veniva stipulata con l'intermediazione del broker assicurativo CP_6 ed aveva un massimale di polizza (per la sezione A riferita alla responsabilità degli
Amministratori) di Euro 2.500.000,00;
➢ che alla scadenza, il contratto veniva rinnovato, in data 4.10.2019 (con decorrenza
2.10.2019) ed identificato con n. polizza 920C4470;
➢ che in data 5.10.2020 seguiva altro rinnovo, con n. polizza 920C6661;
➢ che in data 8.10.2021 seguiva ulteriore rinnovo con n. polizza 920C8851 che rimane fermo anche nella successiva stipula del 3.10.2022 per il periodo 2022.2023, con decorrenza dal giorno 2 del mese di ottobre;
➢ che in data 30.07.2020 l'Amministratore di , Dott. , nella sua CP_5 ONroparte_2 qualità, veniva coinvolto nell'ambito di un procedimento penale con R.G.N.R. 29059/18 instaurato dalla Procura della Repubblica di Milano, per i reati ex artt.81,110, 640 ter co.1
e 3 c.p.;
➢ che in data 11.09.2020 per effetto dell'azione penale, la provvedeva regolarmente CP_5 alla denuncia di sinistro per ottenere l'indennizzo di polizza relativo ai costi di difesa legale sopportati dalla società;
➢ che la Compagnia provvedeva al pagamento, in più riprese, dell'indennizzo versando complessivamente la somma di Euro 211.049,60 per le parcelle emesse dai difensori che si sono susseguiti nella difesa dell'Amministratore, ed in particolare veniva rimborsato in data 11.11.2021 il compenso dell'Avv. Salvatore Pino con quietanza di Euro 91.449,60, ed in data 10.02.2022 veniva rimborsato il compenso dell'Avv. Ermenegildo Costabile per
Euro 119.600,00;
➢ che successivamente il procedimento penale a carico dell'Amministratore di CP_5 veniva definito con la sentenza di patteggiamento ex art.444 cod. c.p.p. ed applicazione della pena a quest'ultimo di anni 1 e mesi due di reclusione con pena sospesa.
➢ che prima di adottare tale scelta processuale, aveva provveduto a comunicare CP_5
ONr preventivamente ad che il suo amministratore avrebbe intrapreso la via del pagina 3 di 11 patteggiamento anche per ridurre i tempi di giudizio ed i costi di difesa, senza alcun riconoscimento di responsabilità;
➢ che all'esito della definizione del giudizio penale, la inviava alla Compagnia la CP_5 sentenza di patteggiamento chiedendo il saldo delle spese legali versate ai difensori, successivamente alle fasi processuali relativi agli indennizzi già erogati, e quindi le parcelle emesse, e pagate, allo studio Tonucci di Roma, alla società di Consulenza Gybe
s.r.l. ed al citato Avv. Ermenegildo Costabile, per un totale di Euro 419.468.54;
➢ che a fronte di tale richiesta la Compagnia non assumeva alcuna determinazione, nonostante le reiterate richieste di e la corrispondenza intercorsa con il broker CP_5 assicurativo CP_6
➢ che la Compagnia rifiutava il pagamento in quanto la sentenza di patteggiamento era indice di dolo dell'Amministratore e, quindi, la polizza non sarebbe stata operativa ex art.1917, comma 1 c.c.;
➢ che sempre tramite rapporti epistolari, veniva invitata da , sempre per il CP_5 CP_3 tramite di a predisporre un parere giuridico da parte di un giurista in CP_6 materia penale sugli effetti della sentenza di patteggiamento al contratto di assicurazione di cui è causa;
➢ che parte attrice richiedeva, tale parere al Prof. della Luiss di Roma, che veniva Per_1
ONr consegnato ad affinché lo trasmettesse alla Compagnia;
➢ che tale ulteriore tentativo rimaneva senza esito, atteso che non inviava alcun CP_3 parere pro-veritate contrario, ma rimaneva silente anche in sede di mediazione in data
07.05.2024.
La società attrice ha, quindi, affermato il proprio diritto all'indennizzo avendo sempre versato regolarmente i premi di polizza ed ha chiesto di ottenere il pagamento del saldo delle spese legali (€
293.720,86 per l'avv. Ermenegildo Costabile, € 91.197,28 per lo Studio Legale Tonucci ed € 24.000,00 per la società di consulenza contabile Gybe S.r.l. quale CTP), sostenute dalla nell'ambito del CP_5 procedimento penale a carico del suo Amministratore, Dott. , oltre che per il parere ONroparte_2 reso dall'avv. (€ 10.150,40) su richiesta della , con vittoria di spese. Per_1 CP_3
La convenuta si è tempestivamente costituita nel presente giudizio ONroparte_3 deducendo l'infondatezza della domanda attorea per inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 2 della Polizza che prevede l'esclusione per condotte dolose dell'assicurato ed in forza del principio di cui agli artt. 1900 e 1917 c.c. che impone l'inassicurabilità dei sinistri dolosi. In particolare la compagnia di assicurazioni ha specificato che le spese legali richieste a titolo di indennizzo erano pagina 4 di 11 maturate nell'ambito del giudizio penale R.G.29059/2018 svoltosi avanti al Tribunale di Milano e conclusosi con sentenza di patteggiamento resa in data 1° marzo 2023 nei confronti, tra gli altri, ON dell'Amministratore Unico di , dott. al quale era stata contestata la frode ONroparte_2 informatica ai sensi degli artt. 110, 640 ter comma 1 e 3 c.p., accertata in via incidentale dalla sentenza.
La specifica che il sopravvenuto accertamento incidentale di una simile fattispecie di reato CP_3 doloso ha integrato una chiara esclusione della garanzia assicurativa in ragione del principio di ordine pubblico ex art.1900 c.c. (ossia la c.d. inassicurabilità delle condotte dolose dell'assicurato) ragion per cui che fino ad allora aveva rimborsato le spese legali nel rispetto delle condizioni di polizza, si CP_3
è vista costretta a comunicare l'inoperatività della garanzia e per l'effetto a domandare la restituzione di tutti gli importi sino a quel momento anticipati per Euro 211.049,60 per i quali ha avanzato domanda riconvenzionale di condanna della società attrice alla restituzione.
Infatti, la polizza prevede che il pagamento delle spese legali sia risolutivamente condizionato all'accertamento anche incidentale del reato doloso contestato all'assicurato per cui la all'esito CP_3 della sentenza di patteggiamento ha comunicato l'inoperatività dell'assicurazione e la risoluzione dei precedenti accordi chiedendo la restituzione degli importi anticipati.
La compagnia di assicurazioni ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea con la quale parte attrice ha chiesto a il pagamento delle spese legali che ritiene dovute in virtù della polizza CP_3
D&O n920C4470, stipulata a copertura della responsabilità civile dei suoi amministratori, sindaci e dirigenti ed efficace durante il periodo di assicurazione 2.10.2019-2.10.2020. si è obbligata a CP_3 tenere indenne gli assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare a terzi, a titolo risarcitorio, per inadempimenti colposi ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto, nonché per qualsiasi condotta illecita tenuta nell'esercizio delle rispettive funzioni per conto della contraente ON
. Per richieste di risarcimento ai sensi della Polizza si intende altresì la notizia dell'avvio di un procedimento penale nei confronti dell'assicurato, fondato su un suo preteso atto di mala gestio.
Si tratta infatti di una polizza di tipo “claims made”, dove il sinistro è costituito non già dall'atto di mala gestio commesso agli assicurati, bensì dalla Richiesta di risarcimento che, sulla scorta di tale atto, il terzo rivolge agli assicurati durante il periodo di assicurazione (cfr. Scheda, Polizza, doc. 1). Per espressa previsione contrattuale, inoltre, la Polizza prevede che la Compagnia “anticiperà i di Pt_1 difesa … se e quando dovuti ed esigibili”, con la precisazione che “qualsiasi pagamento di di difesa … Pt_1 effettuato a favore di qualsiasi assicurato dovrà essere restituito … nel caso in cui dovesse successivamente emergere che tale assicurato non ne aveva il diritto ai sensi della presente Polizza” (cfr. art. 7, Condizioni generali, Polizza, doc. 1). La Polizza prevede poi una serie di esclusioni volte a delimitare l'oggetto dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore, tra cui l'esclusione per condotte dolose (cfr. art. 2,
pagina 5 di 11 Esclusioni, Sezione A, Polizza, doc. 1), espressione del principio di inassicurabilità dei sinistri dolosi ON (artt. 1900 e 1917 c.c.). La Zurich contesta, inoltre, il difetto di legittimazione attiva di posto che questa è unicamente la contraente della Polizza, mentre l'assicurato è solo e soltanto il dott. , CP_2 si tratta di un'assicurazione per conto altrui ex art.1891 c.c. dove il contraente stipula l'assicurazione a beneficio di soggetti terzi, che divengono assicurati. Quindi l'unico soggetto titolato a svolgere qualsivoglia domanda di pagamento o adempimento nei confronti dell'assicuratore è solo CP_2 ossia l'assicurato. La compagnia assicurativa convenuta ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attorea e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice alla ON restituzione dell'importo di Euro 211.049,60 già anticipato a , per conto dell'assicurato, a titolo di spese legali, con vittoria di spese processuali.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa di natura documentale non è stata istruita e sulle conclusioni precisate dalle parti è stata disposta la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
Tanto premesso, la domanda di parte attrice non può essere accolta, ritenendosi fondate le eccezioni sollevate dalla Compagnia convenuta.
Invero, la polizza assicurativa oggetto di causa a garanzia della “Responsabilità civile degli
Amministratori, Dirigenti e Sindaci e della società” “ è prestata nella forma “Claims made and Reported”: la copertura assicurativa opera pertanto per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'assicurato durante il periodo di assicurazione o l'eventuale periodo di osservazione e comunicazione per iscritto all'assicuratore non oltre 45 giorni dopo la scadenza del periodo di assicurazione” inoltre, garantisce “ I costi di indagine relativi ad indagini avviate per la prima volta nel periodo di assicurazione e notificate a noi così come richiesto dalla presente Polizza;
le richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro di Voi o una persona assicurata nel corso del periodo di assicurazione e notificate a Noi come richiesto dalla Presente Polizza”
(vedi Sezione A Responsabilità degli Amministratori “Coperture” doc. n. 1 fascicolo convenuta) e risultano coperti i “costi di difesa” definiti: “onorari costi, oneri o spese ragionevoli e necessari sostenuti da un
Assicurato con il Nostro preventivo consenso scritto (consenso che sarà prestato previa verifica di congruità a seguito della presentazione di un preventivo), sostenuti nel corso dell'Indagine, della difesa, della liquidazione, della composizione o dell'appello di qualunque Richiesta di risarcimento presentata o intentata contro tale
Assicurato” ed i “Costi di indagine” e cioè : “Costi o spese ragionevoli e necessari sostenuti da un Assicurato con il Nostro consenso scritto in relazione all'assistenza in merito ad un'Indagine, quando tale Assicurato è tenuto per legge a partecipare all'Indagine in ragione di una richiesta scritta.”
Inoltre tra le “esclusioni applicabili alla Sezione A” la polizza prevede che “La presente sezione non copre le
Perdite Patrimoniali: 2) “Condotte dolose” derivanti da, basate su, attribuibili o conseguenza di:
a) il fatto che qualunque Assicurato abbia conseguito qualunque profitto o vantaggio a cui non aveva o non ha legalmente diritto;
pagina 6 di 11 b) qualunque atto od omissione volontariamente disonesto o intenzionalmente fraudolento di qualunque
Persona assicurata;
nel caso in cui a) o b) sia determinato o stabilito tramite:
i) una confessione scritta di tale Assicurato
ii) una sentenza o una diversa decisione definitiva non appellabile contro tale Assicurato.
Fino all'accertamento definitivo relativo alla commissione dei predetti atti illeciti o illegittimi, Noi terremo indenne l'Assicurato dalle spese legali, salvo rivalsa. Tale esclusione non opera per qualsiasi altro Assicurato al quale non possa essere direttamente imputata alcuna condotta dolosa.”
Dal tenore letterale delle definizioni relative alle coperture di polizza relative alla Sezione A e delle
“esclusioni applicabili alla Sezione A” si evince chiaramente che la copertura assicurativa non sussiste qualora le perdite patrimoniali siano derivate da “condotte dolose derivanti da fatti da cui l'assicurato abbia tratto profitto o vantaggio a cui non aveva diritto o da qualunque atto o omissione “volontariamente disonesto o intenzionalmente fraudolento”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che nel corso delle indagini preliminari volte ad accertare la commissione del delitto di frode informatica aggravata ai sensi dell'art. 640 ter comma 1 e
3 c.p.c. commessa in concorso di persone ex art. 110 c.p.c., fra gli altri, dal sig. in ONroparte_2 qualità di legale rappresentante di (ONent Service Provider CSP di Wind ONroparte_7
/H3G), questi, unitamente agli altri imputati formulava richiesta al G.I.P. di applicazione della pena in relazione alla quale il Pubblico Ministero prestava il consenso. Il G.I.P. nella sentenza emessa in data 1.3.2023 applicava all'imputato la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed ONroparte_2
€ 400,00 di multa, pena sospesa. Nel corpo della motivazione della sentenza il G.I.P. chiariva che in base agli atti di indagine acquisiti non doveva essere pronunciata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. “esistendo sufficienti elementi circa la sussistenza dei fatti, la corrispondenza dei medesimi ad ipotesi di reato e l'attribuibilità degli stessi agli imputati (con esclusione, quindi, dell'evidenza di prove di innocenza) e non essendo sussistenti, al momento attuale, cause di estinzione del reato o difetti relativi a condizioni di procedibilità. Gli atti di indagine e segnatamente gli accertamenti effettuati dalla Polizia Postale e dal consulente del P.M., i verbali di perquisizione e sequestro e gli interrogatori degli imputati hanno consentito di ricostruire i fatti di cui è procedimento e la loro attribuzione agli odierni imputati”. Inoltre, nella sentenza veniva quantificato il profitto illecito tratto dal nella misura di € 5.000.000,00 (somme CP_2 fatturate da CPS a Wind e da quest'ultimo corrisposte per il periodo 2017/2019) con riferimento al quale le somme di € 3.078.148,49 (somme fatturate da CSP a Vetrya e da quest'ultima non ancora corrisposte per il periodo gennaio 2020/giugno 2020), erano state sottoposte a sequestro preventivo con decreti del G.I.P. in data 7.9.2020 e 11.3.2021 in quanto costituenti provento dei contestati reati di cui al capo di imputazione n.7) e confiscate ai sensi dell'art. 240 c.p.. pagina 7 di 11 Esaminata la documentazione posta a fondamento della pretesa attorea occorre affrontare la questione controversa fra le parti se la sentenza di patteggiamento possa rientrare fra le cause di esclusione previste dall'art. 2 Sezione A della polizza non contenendo tale sentenza un accertamento completo circa la sussistenza del fatto e della responsabilità dell'imputato a differenza della sentenza emessa all'esito del dibattimento e non potendo essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili in quanto priva di efficacia ai sensi dell'art. 445 comma 1 bis c.p.c..
La contestazione sollevata da parte attrice in merito alla inefficacia probatoria della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei giudizi civili si fonda sulla nuova versione dell'art. 445 comma 1 bis c.p.p. introdotto dall'art. 25 primo comma lett.b) del d.lgs. 150/2022 (c.d. legge Cartabia) che ha ampliato gli effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento e con la quale, come si legge nella Relazione Illustrativa della riforma Cartabia “si intende sancire l'irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale e, quindi, innanzi al giudice civile, a quello amministrativo, a quello tributario e a quello della responsabilità erariale, quando il fatto storico oggetto della sentenza di patteggiamento possa avere una qualche rilevanza in quelle sedi”.
Tale novella sembra avere esteso l'irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento a tutti i giudizi civili in cui il fatto storico possa avere rilevanza e non solo a quelli di risarcimento dei danni e restituzioni conseguenti il reato ai sensi degli artt. 2043 e art.185 c.p. e per tale motivo la questione ha rilevanza in tale giudizio in cui non si verte in tema di risarcimento dei danni da reato, ma di inadempimento contrattuale della compagnia assicurativa all'obbligo di corresponsione dell'indennizzo.
In tale giudizio occorre interpretare la clausola delle “esclusioni applicabili alla Sezione A” sopra citate alla luce delle allegazioni delle parti e del materiale probatorio prodotto in causa alla luce dei principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte.
In particolare, la giudicante richiama i principi espressi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza
n. 2897 del 31/01/2024 relativa all'assenza del principio di “tipicità della prova” nel giudizio civile ai quali ritiene uniformarsi nel caso in esame: “Non è dubbio che la sentenza di patteggiamento, al contrario di quella di condanna e di assoluzione (cfr., rispettivamente, gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno;
tuttavia, essa nel giudizio civile può essere assunta come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr., da ultimo, Cass.07/11/2023, n.31010). Più in generale – come correttamente ritenuto dalla Corte pagina 8 di 11 territoriale – il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018, n.25067).
A questi principi si affiancano anche quelli espressi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 30 luglio
2018, n.20170 (orientamento confermato ad es. da Sez. I, ord. 20.12.2021 n.40796) in cui la Suprema
Corte ha esaminato - in maniera approfondita - la questione, enunciando un duplice principio di diritto: “..(a) la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova;
(b) la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
..”. Si legge, in proposito, in motivazione: “Una sentenza penale di condanna .. può essere riguardata, dal punto di vista del giudice civile, come atto o come fatto storico. Come atto giuridico, la sentenza penale di condanna può produrre nel giudizio civile di danno solo gli effetti stabiliti dalla legge: sicchè, se la legge nega a quell'atto effetti vincolanti o preclusivi, la sentenza penale è giuridicamente irrilevante come atto. Ma la celebrazione d'un giudizio penale, e la sentenza che lo conclude costituiscono pur sempre dei fatti storici. Sono fatti storici, in particolare, le circostanze che l'Autorità Inquirente abbia chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, che il Giudice dell'Udienza Preliminare abbia accolto tale richiesta, che l'una e l'altra decisione siano state assunte sulla base di determinate fonti di prova, che saranno di norma indicate nelle rispettive motivazioni. Questi fatti, come qualsiasi altro fatto avvenuto nel mondo reale, ben può essere preso in esame dal giudice civile, in quanto qualsiasi fatto storico può costituire un indizio. In quanto tale, esso di per sé non avrà alcuna efficacia probatoria, ma potrà acquistarla se valutato insieme ad altri indizi, che abbiano i tre requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. ..”
È pur vero che, secondo il prevalente orientamento di legittimità, richiamato da parte attrice, la sentenza di patteggiamento, alla luce di quanto dispone l'art. 445 comma 1-bis c.p.p. (a maggior ragione oggi, in seguito alla modifica operata), nei giudizi civili non spiega alcuna efficacia probatoria come “atto giuridico”, ma il giudice civile può trarre dalla sentenza di patteggiamento una serie di elementi che rappresentano indizi a cui dare rilevanza.
Nel caso di specie, tali ulteriori elementi (ricavati dalla motivazione della citata sentenza di patteggiamento) sono ravvisabili negli interrogatori degli imputati raccolti dagli inquirenti, nei verbali di perquisizione e sequestro, negli accertamenti della Polizia Postale e dei consulenti del P.M: il tutto, come puntualmente motivato dal G.I.P. per escludere la possibilità di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Si aggiunga, ad ulteriore riscontro, che, nell'ambito del procedimento penale a suo pagina 9 di 11 carico, il sig. fu sottoposto a due decreti di sequestro preventivo del G.I.P. in data ONroparte_2
7.9.2020 e 11.3.2021 aventi ad oggetto le somme di danaro costituenti provento del contestato reato di cui al capo di imputazione n.7) in relazione al quale è stato ricostruito un profitto di € 5.000.000,00 come, peraltro, dettagliatamente descritto sia nell'istanza di patteggiamento '(doc. 19 fascicolo attoreo) sia nella sentenza stessa in cui tali somme sono state confiscate ai sensi dell'art. 240 c.p..
Inoltre, nella sentenza si legge che il sig. metteva a disposizione dell'Autorità Giudiziaria CP_2
l'ulteriore importo di € 1.921.851,71 (ad integrazione di quella già in sequestro pari ad € 3.078.148,29) confluita nel F.U.G. 61/2023 del 27.2.2023, come, peraltro, emerge anche dall'istanza di patteggiamento (doc. 19 fascicolo di parte attrice).
Gli elementi esaminati consentono di ritenere che ricorra nel caso in esame l'esclusione applicabile alla
Sezione A elencata al punto 2 “condotte dolose” lettera a)”il fatto che qualunque Assicurato abbia conseguito qualunque profitto o vantaggio a cui non aveva o non ha legalmente diritto”. Infatti, nel corso delle indagini penali nell'ambito del procedimento R.G.N.R. n. 3518/23 sono emersi una serie di elementi a carico dell'attore che hanno determinato, dapprima, il G.I.P. ad emettere i decreti di sequestro preventivo delle somme di danaro costituenti provento del reato contestato dal P.M. al e, poi ,a CP_2 disporne la confisca, provvedimenti che non sono stati impugnati dall'imputato il quale, anzi, ha collaborato con l'Autorità Giudiziaria mettendo a sua disposizione l'importo ulteriore rispetto a quello oggetto di sequestro. Inoltre, essendo stata emessa la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile e, quindi, definitiva, risulta integrata la condizione richiesta dalla clausola di esclusione che prevede che il caso a) sia determinato tramite “ii) una sentenza o una diversa decisione definitiva non appellabile contro tale Assicurato”.
Tali argomentazioni inducono la giudicante a rigettare la domanda attorea in quanto infondata, avendo correttamente la compagnia di assicurazioni opposto un rifiuto alla richiesta di indennizzo per le spese legali ulteriori richieste da parte attrice. Ne consegue che deve essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta la quale, in forza dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza (Qualsiasi pagamento di Costi di difesa, i Costi precedenti la richiesta di risarcimento e Costi di indagine effettuato a favore di qualsiasi Assicurato dovrà essere restituito a Noi nel caso in cui dovesse successivamente emergere che tale Assicurato non ne aveva il diritto ai sensi della presente Polizza) ha diritto alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di “costi di difesa” prima dell'emissione della sentenza di patteggiamento, quantificati in € 211.049,60, somma che parte attrice ammette avere ricevuto dalla compagnia convenuta e che, pertanto, deve ritenersi non contestata nel “quantum”.
pagina 10 di 11 Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, aggiornato dal D.lgs 147/22 tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta considerato che la fase istruttoria si
è limitata al deposito delle memorie ed applicando, quindi i parametri medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase trattazione/istruttoria a cui si applicano i parametri minimi delle tariffe.
PQM
Il Tribunale di Milano, VI sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
NN RG RB definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice e sulla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1.Rigetta la domanda attorea.
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta accerta il diritto di alla restituzione dell'importo di Euro 211.049,60 versato a favore di ONroparte_3
e condanna in persona del legale rappresentante a corrispondere a CP_1 CP_1 [...] la somma di Euro 211.049,60, oltre interessi legali dalla pubblicazione della ONroparte_3 sentenza al saldo;
3. Condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_1 ONroparte_3 processuali che liquida nella somma di € 17.262,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
NN RG RB
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa NN RG RB ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22214/2024 promossa da:
P.IVA e Cod.fisc , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_1 P.IVA_1
(C.F. elettivamente domiciliata in Paola (CS), Corso Roma ONroparte_2 C.F._1
n.3, presso lo studio dell'Avv. Nicola Gaetano (C.F. ) dal quale è rappresentata C.F._2
e difesa.
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), in persona del Procuratore speciale, ONroparte_3 P.IVA_2 dott. rappresentata e difesa, giusta procura alle liti acclusa al presente atto, CP_4 dall'avvocato Leonardo Giani (C.F. ), il quale elegge domicilio digitale ex art. 52, C.F._3 co. 1, lett. b), D.L. 90/2014 presso l'indirizzo pec ove dichiara di Email_1 voler ricevere tutte le comunicazioni e tutti gli avvisi relativi al presente giudizio
CONVENUTO
OGGETTO: ONratto di Assicurazione
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE
Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1. In via preliminare accogliere le richieste istruttorie di cui alla memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c.;
2. Nel merito, accogliere in toto le domande attrici perché assolutamente fondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto di (già ad essere indennizzata e/o CP_1 ONroparte_5 rimborsata, ai sensi di polizza, dalla convenuta compagnia assicurativa, di tutte le spese sostenute per la difesa in giudizio del suo Amministratore, Dott. nel procedimento penale n. 29059/18 R.G. notizie ONroparte_2 pagina 1 di 11 di reato, instaurato dalla Procura della Repubblica di Milano, e per l'effetto condannare la stessa convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 419.468,54= o quella maggiore o minore cifra che risulterà dovuta, maggiorata degli interessi legali ex art. 1284, IV° comma cod. civ, dalla data del dovuto sino al soddisfo;
3. In subordine, condannare la convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro
419.468,54= o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, maggiorata degli interessi legali ex art.
1284, IV° comma cod. civ., dalla data del dovuto sino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
4. rigettare tutte le istanze, domande ed eccezioni, avanzate dalla convenuta nella comparsa di costituzione, ivi compresa la domanda riconvenzionale di restituzione somme perché assolutamente infondata in fatto e diritto, e, per l'effetto, dichiarare che non è debitrice di alcuna somma nei confronti di controparte con ogni CP_1 conseguenziale statuizione di legge;
5. in via del tutto subordinata, dichiarare che non è tenuta al pagamento delle somme richieste ma di CP_1 somme inferiori, con ogni conseguenziale statuizione di legge.
6. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
PER PARTE CONVENUTA
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di ON legittimazione attiva in capo a e, per l'effetto, rigettare tutte le domande dalla stessa formulate;
in via principale: rigettare tutte le domande formulate contro , siccome manifestamente infondate CP_3 per tutti i motivi, in fatto e in diritto, esposti in narrativa;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'operatività della Polizza, contenere la condanna di CP_3 secondo tutti i termini e le condizioni di Polizza, nonché entro gli importi delle spese legali parametrati secondo le tariffe professionali applicabili (D.M. 55/2014); in via riconvenzionale: dichiarare il diritto di di ottenere la restituzione dell'importo di Euro 211.049,60 già anticipato CP_3
ON ON a , per conto dell'assicurato, a titolo di spese legali e, per l'effetto, condannare alla restituzione di tale importo in favore della medesima;
in ogni caso: con vittoria di spese e CP_3 compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 12 giugno 2024 la società in persona del CP_1 suo legale rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio la per ONroparte_3 ottenere una pronuncia di condanna della compagnia di assicurazioni al pagamento dell'indennizzo dovuto in base al contratto di assicurazione (polizza n. 920C2526) per tutte le spese legali sostenute per la difesa in giudizio dell'Amministratore della società dott. nell'ambito del ONroparte_2
pagina 2 di 11 procedimento penale n. 29059/18 instaurato dalla Procura di Milano ed avente ad oggetto la somma di € 419.468,54 oltre agli interessi legali spettanti ai sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. dalla data del dovuto al saldo, con vittoria di spese.
A fondamento delle proprie domande parte attrice ha affermato:
➢ di aver stipulato con la una polizza n.920C2526, avente ad oggetto l'assicurazione CP_3 della responsabilità civile degli amministratori;
➢ che la polizza veniva stipulata con l'intermediazione del broker assicurativo CP_6 ed aveva un massimale di polizza (per la sezione A riferita alla responsabilità degli
Amministratori) di Euro 2.500.000,00;
➢ che alla scadenza, il contratto veniva rinnovato, in data 4.10.2019 (con decorrenza
2.10.2019) ed identificato con n. polizza 920C4470;
➢ che in data 5.10.2020 seguiva altro rinnovo, con n. polizza 920C6661;
➢ che in data 8.10.2021 seguiva ulteriore rinnovo con n. polizza 920C8851 che rimane fermo anche nella successiva stipula del 3.10.2022 per il periodo 2022.2023, con decorrenza dal giorno 2 del mese di ottobre;
➢ che in data 30.07.2020 l'Amministratore di , Dott. , nella sua CP_5 ONroparte_2 qualità, veniva coinvolto nell'ambito di un procedimento penale con R.G.N.R. 29059/18 instaurato dalla Procura della Repubblica di Milano, per i reati ex artt.81,110, 640 ter co.1
e 3 c.p.;
➢ che in data 11.09.2020 per effetto dell'azione penale, la provvedeva regolarmente CP_5 alla denuncia di sinistro per ottenere l'indennizzo di polizza relativo ai costi di difesa legale sopportati dalla società;
➢ che la Compagnia provvedeva al pagamento, in più riprese, dell'indennizzo versando complessivamente la somma di Euro 211.049,60 per le parcelle emesse dai difensori che si sono susseguiti nella difesa dell'Amministratore, ed in particolare veniva rimborsato in data 11.11.2021 il compenso dell'Avv. Salvatore Pino con quietanza di Euro 91.449,60, ed in data 10.02.2022 veniva rimborsato il compenso dell'Avv. Ermenegildo Costabile per
Euro 119.600,00;
➢ che successivamente il procedimento penale a carico dell'Amministratore di CP_5 veniva definito con la sentenza di patteggiamento ex art.444 cod. c.p.p. ed applicazione della pena a quest'ultimo di anni 1 e mesi due di reclusione con pena sospesa.
➢ che prima di adottare tale scelta processuale, aveva provveduto a comunicare CP_5
ONr preventivamente ad che il suo amministratore avrebbe intrapreso la via del pagina 3 di 11 patteggiamento anche per ridurre i tempi di giudizio ed i costi di difesa, senza alcun riconoscimento di responsabilità;
➢ che all'esito della definizione del giudizio penale, la inviava alla Compagnia la CP_5 sentenza di patteggiamento chiedendo il saldo delle spese legali versate ai difensori, successivamente alle fasi processuali relativi agli indennizzi già erogati, e quindi le parcelle emesse, e pagate, allo studio Tonucci di Roma, alla società di Consulenza Gybe
s.r.l. ed al citato Avv. Ermenegildo Costabile, per un totale di Euro 419.468.54;
➢ che a fronte di tale richiesta la Compagnia non assumeva alcuna determinazione, nonostante le reiterate richieste di e la corrispondenza intercorsa con il broker CP_5 assicurativo CP_6
➢ che la Compagnia rifiutava il pagamento in quanto la sentenza di patteggiamento era indice di dolo dell'Amministratore e, quindi, la polizza non sarebbe stata operativa ex art.1917, comma 1 c.c.;
➢ che sempre tramite rapporti epistolari, veniva invitata da , sempre per il CP_5 CP_3 tramite di a predisporre un parere giuridico da parte di un giurista in CP_6 materia penale sugli effetti della sentenza di patteggiamento al contratto di assicurazione di cui è causa;
➢ che parte attrice richiedeva, tale parere al Prof. della Luiss di Roma, che veniva Per_1
ONr consegnato ad affinché lo trasmettesse alla Compagnia;
➢ che tale ulteriore tentativo rimaneva senza esito, atteso che non inviava alcun CP_3 parere pro-veritate contrario, ma rimaneva silente anche in sede di mediazione in data
07.05.2024.
La società attrice ha, quindi, affermato il proprio diritto all'indennizzo avendo sempre versato regolarmente i premi di polizza ed ha chiesto di ottenere il pagamento del saldo delle spese legali (€
293.720,86 per l'avv. Ermenegildo Costabile, € 91.197,28 per lo Studio Legale Tonucci ed € 24.000,00 per la società di consulenza contabile Gybe S.r.l. quale CTP), sostenute dalla nell'ambito del CP_5 procedimento penale a carico del suo Amministratore, Dott. , oltre che per il parere ONroparte_2 reso dall'avv. (€ 10.150,40) su richiesta della , con vittoria di spese. Per_1 CP_3
La convenuta si è tempestivamente costituita nel presente giudizio ONroparte_3 deducendo l'infondatezza della domanda attorea per inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 2 della Polizza che prevede l'esclusione per condotte dolose dell'assicurato ed in forza del principio di cui agli artt. 1900 e 1917 c.c. che impone l'inassicurabilità dei sinistri dolosi. In particolare la compagnia di assicurazioni ha specificato che le spese legali richieste a titolo di indennizzo erano pagina 4 di 11 maturate nell'ambito del giudizio penale R.G.29059/2018 svoltosi avanti al Tribunale di Milano e conclusosi con sentenza di patteggiamento resa in data 1° marzo 2023 nei confronti, tra gli altri, ON dell'Amministratore Unico di , dott. al quale era stata contestata la frode ONroparte_2 informatica ai sensi degli artt. 110, 640 ter comma 1 e 3 c.p., accertata in via incidentale dalla sentenza.
La specifica che il sopravvenuto accertamento incidentale di una simile fattispecie di reato CP_3 doloso ha integrato una chiara esclusione della garanzia assicurativa in ragione del principio di ordine pubblico ex art.1900 c.c. (ossia la c.d. inassicurabilità delle condotte dolose dell'assicurato) ragion per cui che fino ad allora aveva rimborsato le spese legali nel rispetto delle condizioni di polizza, si CP_3
è vista costretta a comunicare l'inoperatività della garanzia e per l'effetto a domandare la restituzione di tutti gli importi sino a quel momento anticipati per Euro 211.049,60 per i quali ha avanzato domanda riconvenzionale di condanna della società attrice alla restituzione.
Infatti, la polizza prevede che il pagamento delle spese legali sia risolutivamente condizionato all'accertamento anche incidentale del reato doloso contestato all'assicurato per cui la all'esito CP_3 della sentenza di patteggiamento ha comunicato l'inoperatività dell'assicurazione e la risoluzione dei precedenti accordi chiedendo la restituzione degli importi anticipati.
La compagnia di assicurazioni ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea con la quale parte attrice ha chiesto a il pagamento delle spese legali che ritiene dovute in virtù della polizza CP_3
D&O n920C4470, stipulata a copertura della responsabilità civile dei suoi amministratori, sindaci e dirigenti ed efficace durante il periodo di assicurazione 2.10.2019-2.10.2020. si è obbligata a CP_3 tenere indenne gli assicurati di ogni somma che questi siano tenuti a pagare a terzi, a titolo risarcitorio, per inadempimenti colposi ai doveri imposti dalla legge e dallo statuto, nonché per qualsiasi condotta illecita tenuta nell'esercizio delle rispettive funzioni per conto della contraente ON
. Per richieste di risarcimento ai sensi della Polizza si intende altresì la notizia dell'avvio di un procedimento penale nei confronti dell'assicurato, fondato su un suo preteso atto di mala gestio.
Si tratta infatti di una polizza di tipo “claims made”, dove il sinistro è costituito non già dall'atto di mala gestio commesso agli assicurati, bensì dalla Richiesta di risarcimento che, sulla scorta di tale atto, il terzo rivolge agli assicurati durante il periodo di assicurazione (cfr. Scheda, Polizza, doc. 1). Per espressa previsione contrattuale, inoltre, la Polizza prevede che la Compagnia “anticiperà i di Pt_1 difesa … se e quando dovuti ed esigibili”, con la precisazione che “qualsiasi pagamento di di difesa … Pt_1 effettuato a favore di qualsiasi assicurato dovrà essere restituito … nel caso in cui dovesse successivamente emergere che tale assicurato non ne aveva il diritto ai sensi della presente Polizza” (cfr. art. 7, Condizioni generali, Polizza, doc. 1). La Polizza prevede poi una serie di esclusioni volte a delimitare l'oggetto dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore, tra cui l'esclusione per condotte dolose (cfr. art. 2,
pagina 5 di 11 Esclusioni, Sezione A, Polizza, doc. 1), espressione del principio di inassicurabilità dei sinistri dolosi ON (artt. 1900 e 1917 c.c.). La Zurich contesta, inoltre, il difetto di legittimazione attiva di posto che questa è unicamente la contraente della Polizza, mentre l'assicurato è solo e soltanto il dott. , CP_2 si tratta di un'assicurazione per conto altrui ex art.1891 c.c. dove il contraente stipula l'assicurazione a beneficio di soggetti terzi, che divengono assicurati. Quindi l'unico soggetto titolato a svolgere qualsivoglia domanda di pagamento o adempimento nei confronti dell'assicuratore è solo CP_2 ossia l'assicurato. La compagnia assicurativa convenuta ha, quindi, concluso per il rigetto della domanda attorea e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale di condanna dell'attrice alla ON restituzione dell'importo di Euro 211.049,60 già anticipato a , per conto dell'assicurato, a titolo di spese legali, con vittoria di spese processuali.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa di natura documentale non è stata istruita e sulle conclusioni precisate dalle parti è stata disposta la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c..
Tanto premesso, la domanda di parte attrice non può essere accolta, ritenendosi fondate le eccezioni sollevate dalla Compagnia convenuta.
Invero, la polizza assicurativa oggetto di causa a garanzia della “Responsabilità civile degli
Amministratori, Dirigenti e Sindaci e della società” “ è prestata nella forma “Claims made and Reported”: la copertura assicurativa opera pertanto per le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta dall'assicurato durante il periodo di assicurazione o l'eventuale periodo di osservazione e comunicazione per iscritto all'assicuratore non oltre 45 giorni dopo la scadenza del periodo di assicurazione” inoltre, garantisce “ I costi di indagine relativi ad indagini avviate per la prima volta nel periodo di assicurazione e notificate a noi così come richiesto dalla presente Polizza;
le richieste di risarcimento presentate per la prima volta contro di Voi o una persona assicurata nel corso del periodo di assicurazione e notificate a Noi come richiesto dalla Presente Polizza”
(vedi Sezione A Responsabilità degli Amministratori “Coperture” doc. n. 1 fascicolo convenuta) e risultano coperti i “costi di difesa” definiti: “onorari costi, oneri o spese ragionevoli e necessari sostenuti da un
Assicurato con il Nostro preventivo consenso scritto (consenso che sarà prestato previa verifica di congruità a seguito della presentazione di un preventivo), sostenuti nel corso dell'Indagine, della difesa, della liquidazione, della composizione o dell'appello di qualunque Richiesta di risarcimento presentata o intentata contro tale
Assicurato” ed i “Costi di indagine” e cioè : “Costi o spese ragionevoli e necessari sostenuti da un Assicurato con il Nostro consenso scritto in relazione all'assistenza in merito ad un'Indagine, quando tale Assicurato è tenuto per legge a partecipare all'Indagine in ragione di una richiesta scritta.”
Inoltre tra le “esclusioni applicabili alla Sezione A” la polizza prevede che “La presente sezione non copre le
Perdite Patrimoniali: 2) “Condotte dolose” derivanti da, basate su, attribuibili o conseguenza di:
a) il fatto che qualunque Assicurato abbia conseguito qualunque profitto o vantaggio a cui non aveva o non ha legalmente diritto;
pagina 6 di 11 b) qualunque atto od omissione volontariamente disonesto o intenzionalmente fraudolento di qualunque
Persona assicurata;
nel caso in cui a) o b) sia determinato o stabilito tramite:
i) una confessione scritta di tale Assicurato
ii) una sentenza o una diversa decisione definitiva non appellabile contro tale Assicurato.
Fino all'accertamento definitivo relativo alla commissione dei predetti atti illeciti o illegittimi, Noi terremo indenne l'Assicurato dalle spese legali, salvo rivalsa. Tale esclusione non opera per qualsiasi altro Assicurato al quale non possa essere direttamente imputata alcuna condotta dolosa.”
Dal tenore letterale delle definizioni relative alle coperture di polizza relative alla Sezione A e delle
“esclusioni applicabili alla Sezione A” si evince chiaramente che la copertura assicurativa non sussiste qualora le perdite patrimoniali siano derivate da “condotte dolose derivanti da fatti da cui l'assicurato abbia tratto profitto o vantaggio a cui non aveva diritto o da qualunque atto o omissione “volontariamente disonesto o intenzionalmente fraudolento”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge che nel corso delle indagini preliminari volte ad accertare la commissione del delitto di frode informatica aggravata ai sensi dell'art. 640 ter comma 1 e
3 c.p.c. commessa in concorso di persone ex art. 110 c.p.c., fra gli altri, dal sig. in ONroparte_2 qualità di legale rappresentante di (ONent Service Provider CSP di Wind ONroparte_7
/H3G), questi, unitamente agli altri imputati formulava richiesta al G.I.P. di applicazione della pena in relazione alla quale il Pubblico Ministero prestava il consenso. Il G.I.P. nella sentenza emessa in data 1.3.2023 applicava all'imputato la pena di anni uno e mesi due di reclusione ed ONroparte_2
€ 400,00 di multa, pena sospesa. Nel corpo della motivazione della sentenza il G.I.P. chiariva che in base agli atti di indagine acquisiti non doveva essere pronunciata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. “esistendo sufficienti elementi circa la sussistenza dei fatti, la corrispondenza dei medesimi ad ipotesi di reato e l'attribuibilità degli stessi agli imputati (con esclusione, quindi, dell'evidenza di prove di innocenza) e non essendo sussistenti, al momento attuale, cause di estinzione del reato o difetti relativi a condizioni di procedibilità. Gli atti di indagine e segnatamente gli accertamenti effettuati dalla Polizia Postale e dal consulente del P.M., i verbali di perquisizione e sequestro e gli interrogatori degli imputati hanno consentito di ricostruire i fatti di cui è procedimento e la loro attribuzione agli odierni imputati”. Inoltre, nella sentenza veniva quantificato il profitto illecito tratto dal nella misura di € 5.000.000,00 (somme CP_2 fatturate da CPS a Wind e da quest'ultimo corrisposte per il periodo 2017/2019) con riferimento al quale le somme di € 3.078.148,49 (somme fatturate da CSP a Vetrya e da quest'ultima non ancora corrisposte per il periodo gennaio 2020/giugno 2020), erano state sottoposte a sequestro preventivo con decreti del G.I.P. in data 7.9.2020 e 11.3.2021 in quanto costituenti provento dei contestati reati di cui al capo di imputazione n.7) e confiscate ai sensi dell'art. 240 c.p.. pagina 7 di 11 Esaminata la documentazione posta a fondamento della pretesa attorea occorre affrontare la questione controversa fra le parti se la sentenza di patteggiamento possa rientrare fra le cause di esclusione previste dall'art. 2 Sezione A della polizza non contenendo tale sentenza un accertamento completo circa la sussistenza del fatto e della responsabilità dell'imputato a differenza della sentenza emessa all'esito del dibattimento e non potendo essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili in quanto priva di efficacia ai sensi dell'art. 445 comma 1 bis c.p.c..
La contestazione sollevata da parte attrice in merito alla inefficacia probatoria della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. nei giudizi civili si fonda sulla nuova versione dell'art. 445 comma 1 bis c.p.p. introdotto dall'art. 25 primo comma lett.b) del d.lgs. 150/2022 (c.d. legge Cartabia) che ha ampliato gli effetti extrapenali della sentenza di patteggiamento e con la quale, come si legge nella Relazione Illustrativa della riforma Cartabia “si intende sancire l'irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale e, quindi, innanzi al giudice civile, a quello amministrativo, a quello tributario e a quello della responsabilità erariale, quando il fatto storico oggetto della sentenza di patteggiamento possa avere una qualche rilevanza in quelle sedi”.
Tale novella sembra avere esteso l'irrilevanza probatoria della sentenza di patteggiamento a tutti i giudizi civili in cui il fatto storico possa avere rilevanza e non solo a quelli di risarcimento dei danni e restituzioni conseguenti il reato ai sensi degli artt. 2043 e art.185 c.p. e per tale motivo la questione ha rilevanza in tale giudizio in cui non si verte in tema di risarcimento dei danni da reato, ma di inadempimento contrattuale della compagnia assicurativa all'obbligo di corresponsione dell'indennizzo.
In tale giudizio occorre interpretare la clausola delle “esclusioni applicabili alla Sezione A” sopra citate alla luce delle allegazioni delle parti e del materiale probatorio prodotto in causa alla luce dei principi giurisprudenziali espressi dalla Suprema Corte.
In particolare, la giudicante richiama i principi espressi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza
n. 2897 del 31/01/2024 relativa all'assenza del principio di “tipicità della prova” nel giudizio civile ai quali ritiene uniformarsi nel caso in esame: “Non è dubbio che la sentenza di patteggiamento, al contrario di quella di condanna e di assoluzione (cfr., rispettivamente, gli artt. 651 e 652 cod. proc. pen.) non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di danno;
tuttavia, essa nel giudizio civile può essere assunta come elemento di prova di cui il giudice può tenere conto, non essendogli precluso di valutare autonomamente, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria, in ragione dell'assenza di un principio di tipicità della prova nel giudizio civile e della possibilità delle parti di contestare, in detto giudizio, i fatti accertati in sede penale (cfr., da ultimo, Cass.07/11/2023, n.31010). Più in generale – come correttamente ritenuto dalla Corte pagina 8 di 11 territoriale – il giudice civile, in assenza di divieti di legge, può formare il proprio convincimento anche in base a prove atipiche, come quelle raccolte in un altro giudizio tra le stesse o tra altre parti, delle quali la sentenza ivi pronunciata costituisce documentazione, fornendo adeguata motivazione della relativa utilizzazione, senza che rilevi la divergenza delle regole, proprie di quel procedimento, relative all'ammissione e all'assunzione della prova (ex aliis, Cass. 20/01/2015, n.840; Cass.10/10/2018, n.25067).
A questi principi si affiancano anche quelli espressi dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 30 luglio
2018, n.20170 (orientamento confermato ad es. da Sez. I, ord. 20.12.2021 n.40796) in cui la Suprema
Corte ha esaminato - in maniera approfondita - la questione, enunciando un duplice principio di diritto: “..(a) la sentenza penale di patteggiamento nel giudizio civile di risarcimento e restituzione non ha efficacia di vincolo, non ha efficacia di giudicato, e non inverte l'onere della prova;
(b) la sentenza penale di patteggiamento per il giudice civile non è un atto, ma un fatto;
e come qualsiasi altro fatto del mondo reale può costituire un indizio, utilizzabile solo insieme ad altri indizi e se ricorrono i tre requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
..”. Si legge, in proposito, in motivazione: “Una sentenza penale di condanna .. può essere riguardata, dal punto di vista del giudice civile, come atto o come fatto storico. Come atto giuridico, la sentenza penale di condanna può produrre nel giudizio civile di danno solo gli effetti stabiliti dalla legge: sicchè, se la legge nega a quell'atto effetti vincolanti o preclusivi, la sentenza penale è giuridicamente irrilevante come atto. Ma la celebrazione d'un giudizio penale, e la sentenza che lo conclude costituiscono pur sempre dei fatti storici. Sono fatti storici, in particolare, le circostanze che l'Autorità Inquirente abbia chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato, che il Giudice dell'Udienza Preliminare abbia accolto tale richiesta, che l'una e l'altra decisione siano state assunte sulla base di determinate fonti di prova, che saranno di norma indicate nelle rispettive motivazioni. Questi fatti, come qualsiasi altro fatto avvenuto nel mondo reale, ben può essere preso in esame dal giudice civile, in quanto qualsiasi fatto storico può costituire un indizio. In quanto tale, esso di per sé non avrà alcuna efficacia probatoria, ma potrà acquistarla se valutato insieme ad altri indizi, che abbiano i tre requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. ..”
È pur vero che, secondo il prevalente orientamento di legittimità, richiamato da parte attrice, la sentenza di patteggiamento, alla luce di quanto dispone l'art. 445 comma 1-bis c.p.p. (a maggior ragione oggi, in seguito alla modifica operata), nei giudizi civili non spiega alcuna efficacia probatoria come “atto giuridico”, ma il giudice civile può trarre dalla sentenza di patteggiamento una serie di elementi che rappresentano indizi a cui dare rilevanza.
Nel caso di specie, tali ulteriori elementi (ricavati dalla motivazione della citata sentenza di patteggiamento) sono ravvisabili negli interrogatori degli imputati raccolti dagli inquirenti, nei verbali di perquisizione e sequestro, negli accertamenti della Polizia Postale e dei consulenti del P.M: il tutto, come puntualmente motivato dal G.I.P. per escludere la possibilità di prosciogliere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Si aggiunga, ad ulteriore riscontro, che, nell'ambito del procedimento penale a suo pagina 9 di 11 carico, il sig. fu sottoposto a due decreti di sequestro preventivo del G.I.P. in data ONroparte_2
7.9.2020 e 11.3.2021 aventi ad oggetto le somme di danaro costituenti provento del contestato reato di cui al capo di imputazione n.7) in relazione al quale è stato ricostruito un profitto di € 5.000.000,00 come, peraltro, dettagliatamente descritto sia nell'istanza di patteggiamento '(doc. 19 fascicolo attoreo) sia nella sentenza stessa in cui tali somme sono state confiscate ai sensi dell'art. 240 c.p..
Inoltre, nella sentenza si legge che il sig. metteva a disposizione dell'Autorità Giudiziaria CP_2
l'ulteriore importo di € 1.921.851,71 (ad integrazione di quella già in sequestro pari ad € 3.078.148,29) confluita nel F.U.G. 61/2023 del 27.2.2023, come, peraltro, emerge anche dall'istanza di patteggiamento (doc. 19 fascicolo di parte attrice).
Gli elementi esaminati consentono di ritenere che ricorra nel caso in esame l'esclusione applicabile alla
Sezione A elencata al punto 2 “condotte dolose” lettera a)”il fatto che qualunque Assicurato abbia conseguito qualunque profitto o vantaggio a cui non aveva o non ha legalmente diritto”. Infatti, nel corso delle indagini penali nell'ambito del procedimento R.G.N.R. n. 3518/23 sono emersi una serie di elementi a carico dell'attore che hanno determinato, dapprima, il G.I.P. ad emettere i decreti di sequestro preventivo delle somme di danaro costituenti provento del reato contestato dal P.M. al e, poi ,a CP_2 disporne la confisca, provvedimenti che non sono stati impugnati dall'imputato il quale, anzi, ha collaborato con l'Autorità Giudiziaria mettendo a sua disposizione l'importo ulteriore rispetto a quello oggetto di sequestro. Inoltre, essendo stata emessa la sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile e, quindi, definitiva, risulta integrata la condizione richiesta dalla clausola di esclusione che prevede che il caso a) sia determinato tramite “ii) una sentenza o una diversa decisione definitiva non appellabile contro tale Assicurato”.
Tali argomentazioni inducono la giudicante a rigettare la domanda attorea in quanto infondata, avendo correttamente la compagnia di assicurazioni opposto un rifiuto alla richiesta di indennizzo per le spese legali ulteriori richieste da parte attrice. Ne consegue che deve essere accolta la domanda riconvenzionale avanzata da parte convenuta la quale, in forza dell'art. 7 delle condizioni generali di polizza (Qualsiasi pagamento di Costi di difesa, i Costi precedenti la richiesta di risarcimento e Costi di indagine effettuato a favore di qualsiasi Assicurato dovrà essere restituito a Noi nel caso in cui dovesse successivamente emergere che tale Assicurato non ne aveva il diritto ai sensi della presente Polizza) ha diritto alla restituzione degli importi corrisposti a titolo di “costi di difesa” prima dell'emissione della sentenza di patteggiamento, quantificati in € 211.049,60, somma che parte attrice ammette avere ricevuto dalla compagnia convenuta e che, pertanto, deve ritenersi non contestata nel “quantum”.
pagina 10 di 11 Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 55/2014, aggiornato dal D.lgs 147/22 tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta considerato che la fase istruttoria si
è limitata al deposito delle memorie ed applicando, quindi i parametri medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase trattazione/istruttoria a cui si applicano i parametri minimi delle tariffe.
PQM
Il Tribunale di Milano, VI sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
NN RG RB definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte attrice e sulla domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1.Rigetta la domanda attorea.
2. in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta accerta il diritto di alla restituzione dell'importo di Euro 211.049,60 versato a favore di ONroparte_3
e condanna in persona del legale rappresentante a corrispondere a CP_1 CP_1 [...] la somma di Euro 211.049,60, oltre interessi legali dalla pubblicazione della ONroparte_3 sentenza al saldo;
3. Condanna al pagamento, in favore di delle spese CP_1 ONroparte_3 processuali che liquida nella somma di € 17.262,00 per compenso di avvocato oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 24 ottobre 2025
Il Giudice
NN RG RB
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