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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 02/07/2025, n. 2946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2946 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 11422/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 11924/2023
TRA
, nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dagli avv.ti Filippo Albanese e Giovanna Vicale, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t.
Resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.10.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, rappresentando che l' dopo averla sottoposta a visita, l'aveva riconosciuta CP_1
invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età, grave 100%, ma senza il riconoscimento della prestazione assistenziale suddetta.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , confermava la valutazione Persona_1
espressa in sede amministrativa, riconoscendo la ricorrente invalida ultrasessantacinquenne grave 100%, ma senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 20.09.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari suddetti. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
L' pur regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_1
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 01.07.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 11924/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il
2 consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sull'autonomia della ricorrente.
Segnatamente, parte opponente contesta la superficialità della valutazione delle patologie patite dalla periziata svolta dal c.t.u., il quale avrebbe dovuto effettuare una visita più attenta al fine di verificare in concreto la sussistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento. La gravità del quadro clinico della ricorrente e la sua necessità di assistenza continua sarebbero dimostrate, secondo l'opponente, dalla circostanza che la stessa sarebbe stata riconosciuta in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 in sede amministrativa, oltre che dalla documentazione medica in atti (certificati di visita psichiatrica del 07.02.2023 e geriatrica del 15.12.2022).
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie della ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 21.07.2024).
Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto la periziata affetta da: “Poliartrosi, BPCO, Vasculopatia cerebrale con sporadici deficit mnesici”. 3 Nel merito, ha osservato: “La paziente per le patologie presentate deve essere considerata soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della età grave al 100 % a partire dalla data della domanda amministrativa. La paziente non presenta i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Le patologie presentate non limitano la possibilità di deambulazione che avviene lentamente ma in autonomia;
inoltre, la paziente ha conservato le sue autonomie e pertanto non necessita di assistenza continua per svolgere gli atti quotidiani della vita. L'esame clinico eseguito in data 12 febbraio 2024 ha evidenziato che la paziente, sebbene affetta da artrosi diffusa, ha conservato la mobilità che avviene lentamente ma in maniera completamente autonoma, senza ausili così come autonomi sono i cambi posturali.
Alla visita peritale la paziente non presenta deficit nel mantenimento della stazione eretta, la manovra di è negativa, non sono presenti deficit della marcia. La Per_2
paziente appare discretamente orientata nel tempo e nello spazio, collaborante, con eloquio fluido ed espressivo, usa terminologia appropriata e non presenta deficit di comprensione. La paziente presenta solo sporadici deficit mnesici della memoria a breve termine. Il tono dell'umore appare deflesso. Sono conservate le capacità semplici
e strumentali della vita quotidiana. Il declino cognitivo appare essere lieve e congruo con la età anagrafica della paziente”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni della periziata, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Risultano, in particolare, ampiamente e convincentemente motivate le ragioni che hanno indotto il c.t.u. ad escludere che le patologie che affliggono la periziata la rendano bisognosa di assistenza continua. La circostanza che l'opinione del c.t.u. contrasti con quanto, invece, indicato nella documentazione specialistica in atti, d'altra parte, non è indicativa, dovendosi in proposito evidenziare come il compito affidato dal giudice al consulente tecnico d'ufficio non possa risolversi in un acritico recepimento di quanto risultante dalla documentazione in atti, rivestendo, al contrario, un ruolo fondamentale l'esame obiettivo sulla persona del periziando.
4 Né l'erroneità della valutazione del c.t.u. può essere desunta dalla circostanza che in sede amministrativa l'istante sia stata riconosciuta in condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, essendo ben noto come i due riconoscimenti siano ancorati a presupposti del tutto diversi. Mentre, infatti, per l'indennità di accompagnamento occorre verificare l'incidenza della menomazione sulla capacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita, nel caso della condizione di cui all'art. 3 della legge 101/1992 la valutazione verte sulle conseguenze di tipo sociale che la disabilità comporta.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Quanto alle spese del giudizio, deve rilevarsi che nelle conclusioni del ricorso introduttivo (sia della presente opposizione, sia di quello relativo all'a.t.p.o.) non si rinviene la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta da parte ricorrente di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., come modificato dall'art. 42, comma 11°, del D.L.
269/03, convertito in legge n. 326/03.
Tale dichiarazione sostitutiva di certificazione, comportando, in caso di dichiarazioni mendaci, una responsabilità penale per definizione di natura personale, non può che essere effettuata dalla parte interessata, rectius, la parte ricorrente, come peraltro prevista dal nuovo testo dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
5 Pertanto, alcun valore può essere riconosciuto alla dichiarazione resa dal procuratore di parte ricorrente nel corpo del ricorso ove priva della personale sottoscrizione della parte.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e sono liquidate a carico di parte opponente come da dispositivo, tenuto conto del mancato rinnovo della consulenza nella presente fase.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico delle parti in solido come da separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta il ricorso in opposizione;
b) Condanna parte ricorrente al pagamento nei confronti dell' delle spese di CP_1
lite, che si liquidano in € 1.865,00, oltre accessori come per legge;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico delle parti in solido.
Si comunichi.
Aversa, 02.07.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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