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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 03/06/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 104/2025 e promossa con ricorso depositato in data
13/02/2025 da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Colombia) in data 15/09/1996, cittadina colombiana, attualmente dimorante in struttura protetta con indirizzo segreto;
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Tamara Lorenzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pergine Valsugana (TN), Loc. Fratte n. 44;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. , nato a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 05/03/1965, residente in [...];
PARTE RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte ricorrente: “Parte ricorrente precisa le conclusioni come in ricorso introduttivo, rimettendo la collegio la decisione in ordine al punto 2, alla luce di quanto oggi precisato dalla ricorrente, ferma restando la misura cautelare attualmente in essere e le prescrizioni che verranno applicate dal giudice penale in caso di accoglimento della sostituzione della pena detentiva in pena alternativa.”
(cfr. verbale d'udienza del 22.05.2025).
Parte resistente-contumace: --
1 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 13.02.2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio il coniuge esponendo: Controparte_1
- di aver conosciuto il resistente nell'estate del 2023, durante un suo viaggio in Italia in visita a parenti, iniziando ad agosto 2023 una convivenza more uxorio, interrotta a fronte della scadenza del proprio permesso di soggiorno (a settembre 2023) e ripresa
Per_ a dicembre 2023 al suo rientro dalla Colombia, portando con sé la propria figlia
(nata il [...] da altra relazione);
- che nonostante alcuni agiti violenti, il 04.04.2024 le parti si sono unite in matrimonio con rito civile;
- che sussisterebbero i presupposti per la pronuncia della separazione fra le parti con addebito nei confronti del marito a causa delle condotte maltrattanti da costui tenute nei suoi confronti, anche alla presenza della figlia minore di lei. In particolare il resistente, a causa della sua morbosa gelosia e dell'abuso di alcolici l'avrebbe:
a) insultata e umiliata con frasi del tipo "Sei una puttana, sei una stronza, sei uno schifo, se tu vuoi Per fare la puttana io ti lascio in questa casa e io me ne vado con (figlia di lei – n.d.r.), ti piace fare così, che te lo mettono il cazzo. Di quanti centimetri ti piace?...non sei brava, non sei intelligente, mi
fai arrabbiare, tu non mi ami, tu vuoi solo truffarmi", accusandola altresì di avere relazioni con altri uomini;
b) minacciandola anche di morte, di fare del male a sua cugina, di interrompere l'iter per il completamento della sua pratica di soggiorno, di separarla dalla figlia, di chiuderla sul balcone nuda;
c) presa per le braccia, afferrata per i capelli strappandole delle ciocche, colpita con sberle e pugni, nonché con una bottiglia di vino cagionandole, in data 02.05.2025, contusioni multiple con prognosi di 10 giorni. Nell'ambito di tali attacchi d'ira, inoltre, il resistente avrebbe dato pugni al tavolo, rotto oggetti compreso il suo cellulare;
- che a causa di tali condotte lei e la figlia sarebbero scappate e sarebbero ora accolte in residenza protetta, mentre il resistente sarebbe stato rinviato a giudizio, previa applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento a lei e alla figlia, oltre che di comunicare con loro con qualsiasi mezzo e con applicazione congiunta del divieto di dimora a Rovereto, per i reati di cui agli artt. 572, comma 1 e 2 c.p.c. e 582
e 585.
2 1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Parte_1
Rovereto, previa fissazione di udienza:
- di autorizzare i coniugi a vivere separati;
- di prescrivere al resistente, ferma restando la misura cautelare in essere e anche nel caso in cui dovesse essere revocata/modificata nel procedimento penale, di non avvicinarsi, mantenendo una distanza non inferiore a 500 metri e di non contattarla in nessuno modo;
- di condannare il resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione, il resistente non si è costituito e all'udienza del 22.05.2025 è stato pertanto dichiarata la sua contumacia.
3. La causa è stata istruita documentalmente, anche attraverso l'acquisizione dei due fascicoli penali e alla prima udienza del 22.05.2025, fatte precisare le conclusioni alla ricorrente, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
4. Con atto depositato il 27.05.2025 il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
5. Tanto premesso in ordine alle difese delle parti e allo svolgimento del processo, va esaminata la domanda di separazione formulata dalla ricorrente.
5.1. La domanda è meritevole di accoglimento, ricorrendo i presupposti richiesti a tal fine della legge (art. 151 c.c.).
5.2. Le risultanze processuali, infatti, evidenziano una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruire quella comunione d'intenti e di sentimenti che di quel rapporto rappresenta l'indispensabile presupposto.
5.2.1. Sorregge tale convincimento la circostanza che parte ricorrente abbia formulato domanda di separazione con addebito a carico del marito, in ragione delle gravi condotte allegate, nonché il fatto che il resistente, condannato per maltrattamenti dal GIP del Tribunale di Rovereto, non si sia costituito nell'odierno giudizio, con ciò manifestando disinteresse per il proprio rapporto di coniugio;
tali
3 circostanze testimoniano non solo la forte animosità tra le parti, ma anche l'evidente impossibilità di proseguire una convivenza divenuta intollerabile.
6. Anche la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento: dalla documentazione depositata e acquisita risulta infatti che il resistente abbia tenuto nei confronti della donna le gravi condotte da questa allegate nel ricorso.
6.1. A tale conclusione si perviene sulla base della documentazione di seguito elencata:
- annotazione di polizia giudiziaria del 02.05.2024 (affoliazione 5 e 6 fasc. penale), dalla quale risulta che la donna, accompagnata presso le forse dell'ordine da tale riferiva di essere fuggita dal marito che, in stato di ebbrezza Persona_2
alcolica, in occasione di un diverbio occorso la sera prima (01.05.2024) l'aveva aggredita, colpendola alla testa strattonandola per i capelli, sbattendole la testa contro il muro di casa, spaccandole appositamente il cellulare;
nella annotazione il verbalizzante dà atto che appariva agitata e piangeva durante Parte_1
l'esposizione dei fatti, accusando dolori alla testa;
- verbale di pronto soccorso del 02.05.2024 (affoliazione 7 e 32 fasc. pen.), nel quale si legge “Ispezionando la testa si notano plurime protuberanze causate da colpi…Sul corpo sono presenti segni rossi causate dagli schiaffi…All'apertura dell'ATM si nota un rumore a scatta che la paz. riferisce non essere presente da prima. Inoltre il movimento le causa dolore…Rossore alla radice degli AASS bilat e sulla regione dorsale coscia destra. Scrosci all'apertura della bocca specialmente a destra”; la diagnosi è “contusioni multiple” con prognosi di dieci giorni salvo complicazioni;
- SIT rese da il 13.06.2024 (affoliazione 67), cugina della Testimone_1
ricorrente, la quale, sentita sui fatti, ha riportato che il resistente era molto geloso di
, non voleva che passasse tempo con lei e che avesse troppi contatti con la sua Pt_1
famiglia; capitava inoltre che, mentre le due si chiamavano, l'uomo urlasse e si arrabbiasse con la moglie;
inoltre, non consentiva che la Controparte_1
consorte indossasse abiti scollati o troppo corti. Quando è scappata di casa il Pt_1
02.05.2024, lui l'ha contatta più volte per sapere dove fosse, insultando al telefono la
4 moglie con frasi del tipo “quella puttana è uscita, è andata a scoparsi tutta
Rovereto”;
- dichiarazioni di (affoliazione 75 fasc. penale), figlia della Persona_3
ricorrente, nata da precedente relazione, la quale ha riferito che il nuovo marito della madre beveva tanto e in quelle occasioni capitava che diventasse violento e minaccioso per poi cambiare completamente atteggiamento il giorno seguente;
ha poi raccontato della sera del 01.05.2024, quando, da camera sua, sentiva che il resistente minacciava di uccidere sua madre e la sua famiglia in Colombia e lei per questo aveva paura e non riusciva a dormire;
sentiva anche tutte le cose brutte che CP_1
gridava a sua madre e che non si sentiva di riferire;
ha riportato che il
[...]
giorno seguente non voleva andare a scuola per non lasciare sua madre e di aver capito dai suoi occhi che aveva pianto e aveva paura;
- misura cautelare del 24.06.2025 (affoliazione 92 e ss del fascicolo penale), che ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- richiesta di rinvio a giudizio del 04.10.2024 (affoliazione 158 e ss.) per il reato di maltrattamenti;
- il dispositivo della sentenza di condanna, pronunciata dalla G.U.P del Tribunale di
Rovereto il 13.03.2025 (doc. 10 di parte ricorrente), che ha condannato il resistnte per il reato di maltrattamenti alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
6.2. Le condotte maltrattanti sopra riportate integrano certamente una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio che ha cagionato la crisi coniugale irreversibile.
6.3. Si pronuncia pertanto la separazione personale fra i coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio a Rovereto (TN), il
[...] Controparte_1
04.04.2024, con addebito a carico di e si dispone la Controparte_1
trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
7. La domanda di divieto di avvicinamento formulata dalla ricorrente non è invece meritevole di accoglimento, in ragione del fatto che la stessa in sede di Pt_1
5 interrogatorio libero del 22.05.2025 ha dichiarato che l'ultimo tentativo di contatto posto in essere dal resistente risale al settembre 2024.
8. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di bassa difficolta, ridotti al 50% essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del
C.O.A. di Rovereto del 25.11.2024 – doc. 7 di parte ricorrente), vanno a poste a carico del resistente in ragione dell'accoglimento della domanda di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentita la procuratrice dell'unica parte costituita e il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. PRONUNCIA la separazione personale fra i coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio a Rovereto (TN), il
[...] Controparte_1
04.04.2024, con addebito a carico di;
Controparte_1
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. CONDANNA a pagare a favore dell'Erario delle Controparte_1 spese del giudizio liquidate in € 1.904,50, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione collegiale, in persona dei magistrati e delle magistrate:
Giulio Adilardi - PRESIDENTE;
Riccardo Dies – GIUDICE;
Giulia Paoli - GIUDICE relatrice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 104/2025 e promossa con ricorso depositato in data
13/02/2025 da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Colombia) in data 15/09/1996, cittadina colombiana, attualmente dimorante in struttura protetta con indirizzo segreto;
rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Tamara Lorenzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pergine Valsugana (TN), Loc. Fratte n. 44;
PARTE RICORRENTE contro
(c.f. , nato a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 05/03/1965, residente in [...];
PARTE RESISTENTE-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni
Parte ricorrente: “Parte ricorrente precisa le conclusioni come in ricorso introduttivo, rimettendo la collegio la decisione in ordine al punto 2, alla luce di quanto oggi precisato dalla ricorrente, ferma restando la misura cautelare attualmente in essere e le prescrizioni che verranno applicate dal giudice penale in caso di accoglimento della sostituzione della pena detentiva in pena alternativa.”
(cfr. verbale d'udienza del 22.05.2025).
Parte resistente-contumace: --
1 Pubblico Ministero: “conclude affinché il Tribunale in sede voglia accogliere il ricorso”
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 13.02.2025, ha convenuto in Parte_1
giudizio il coniuge esponendo: Controparte_1
- di aver conosciuto il resistente nell'estate del 2023, durante un suo viaggio in Italia in visita a parenti, iniziando ad agosto 2023 una convivenza more uxorio, interrotta a fronte della scadenza del proprio permesso di soggiorno (a settembre 2023) e ripresa
Per_ a dicembre 2023 al suo rientro dalla Colombia, portando con sé la propria figlia
(nata il [...] da altra relazione);
- che nonostante alcuni agiti violenti, il 04.04.2024 le parti si sono unite in matrimonio con rito civile;
- che sussisterebbero i presupposti per la pronuncia della separazione fra le parti con addebito nei confronti del marito a causa delle condotte maltrattanti da costui tenute nei suoi confronti, anche alla presenza della figlia minore di lei. In particolare il resistente, a causa della sua morbosa gelosia e dell'abuso di alcolici l'avrebbe:
a) insultata e umiliata con frasi del tipo "Sei una puttana, sei una stronza, sei uno schifo, se tu vuoi Per fare la puttana io ti lascio in questa casa e io me ne vado con (figlia di lei – n.d.r.), ti piace fare così, che te lo mettono il cazzo. Di quanti centimetri ti piace?...non sei brava, non sei intelligente, mi
fai arrabbiare, tu non mi ami, tu vuoi solo truffarmi", accusandola altresì di avere relazioni con altri uomini;
b) minacciandola anche di morte, di fare del male a sua cugina, di interrompere l'iter per il completamento della sua pratica di soggiorno, di separarla dalla figlia, di chiuderla sul balcone nuda;
c) presa per le braccia, afferrata per i capelli strappandole delle ciocche, colpita con sberle e pugni, nonché con una bottiglia di vino cagionandole, in data 02.05.2025, contusioni multiple con prognosi di 10 giorni. Nell'ambito di tali attacchi d'ira, inoltre, il resistente avrebbe dato pugni al tavolo, rotto oggetti compreso il suo cellulare;
- che a causa di tali condotte lei e la figlia sarebbero scappate e sarebbero ora accolte in residenza protetta, mentre il resistente sarebbe stato rinviato a giudizio, previa applicazione di misura cautelare del divieto di avvicinamento a lei e alla figlia, oltre che di comunicare con loro con qualsiasi mezzo e con applicazione congiunta del divieto di dimora a Rovereto, per i reati di cui agli artt. 572, comma 1 e 2 c.p.c. e 582
e 585.
2 1.1. Sulla base di quanto esposto chiede al Tribunale di Parte_1
Rovereto, previa fissazione di udienza:
- di autorizzare i coniugi a vivere separati;
- di prescrivere al resistente, ferma restando la misura cautelare in essere e anche nel caso in cui dovesse essere revocata/modificata nel procedimento penale, di non avvicinarsi, mantenendo una distanza non inferiore a 500 metri e di non contattarla in nessuno modo;
- di condannare il resistente alla rifusione delle spese del giudizio.
2. Nonostante la ritualità della notifica e il rispetto del termine minimo di comparizione, il resistente non si è costituito e all'udienza del 22.05.2025 è stato pertanto dichiarata la sua contumacia.
3. La causa è stata istruita documentalmente, anche attraverso l'acquisizione dei due fascicoli penali e alla prima udienza del 22.05.2025, fatte precisare le conclusioni alla ricorrente, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio previo invio degli atti al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni.
4. Con atto depositato il 27.05.2025 il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe.
5. Tanto premesso in ordine alle difese delle parti e allo svolgimento del processo, va esaminata la domanda di separazione formulata dalla ricorrente.
5.1. La domanda è meritevole di accoglimento, ricorrendo i presupposti richiesti a tal fine della legge (art. 151 c.c.).
5.2. Le risultanze processuali, infatti, evidenziano una crisi del rapporto coniugale tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruire quella comunione d'intenti e di sentimenti che di quel rapporto rappresenta l'indispensabile presupposto.
5.2.1. Sorregge tale convincimento la circostanza che parte ricorrente abbia formulato domanda di separazione con addebito a carico del marito, in ragione delle gravi condotte allegate, nonché il fatto che il resistente, condannato per maltrattamenti dal GIP del Tribunale di Rovereto, non si sia costituito nell'odierno giudizio, con ciò manifestando disinteresse per il proprio rapporto di coniugio;
tali
3 circostanze testimoniano non solo la forte animosità tra le parti, ma anche l'evidente impossibilità di proseguire una convivenza divenuta intollerabile.
6. Anche la richiesta di addebito formulata dalla ricorrente è meritevole di accoglimento: dalla documentazione depositata e acquisita risulta infatti che il resistente abbia tenuto nei confronti della donna le gravi condotte da questa allegate nel ricorso.
6.1. A tale conclusione si perviene sulla base della documentazione di seguito elencata:
- annotazione di polizia giudiziaria del 02.05.2024 (affoliazione 5 e 6 fasc. penale), dalla quale risulta che la donna, accompagnata presso le forse dell'ordine da tale riferiva di essere fuggita dal marito che, in stato di ebbrezza Persona_2
alcolica, in occasione di un diverbio occorso la sera prima (01.05.2024) l'aveva aggredita, colpendola alla testa strattonandola per i capelli, sbattendole la testa contro il muro di casa, spaccandole appositamente il cellulare;
nella annotazione il verbalizzante dà atto che appariva agitata e piangeva durante Parte_1
l'esposizione dei fatti, accusando dolori alla testa;
- verbale di pronto soccorso del 02.05.2024 (affoliazione 7 e 32 fasc. pen.), nel quale si legge “Ispezionando la testa si notano plurime protuberanze causate da colpi…Sul corpo sono presenti segni rossi causate dagli schiaffi…All'apertura dell'ATM si nota un rumore a scatta che la paz. riferisce non essere presente da prima. Inoltre il movimento le causa dolore…Rossore alla radice degli AASS bilat e sulla regione dorsale coscia destra. Scrosci all'apertura della bocca specialmente a destra”; la diagnosi è “contusioni multiple” con prognosi di dieci giorni salvo complicazioni;
- SIT rese da il 13.06.2024 (affoliazione 67), cugina della Testimone_1
ricorrente, la quale, sentita sui fatti, ha riportato che il resistente era molto geloso di
, non voleva che passasse tempo con lei e che avesse troppi contatti con la sua Pt_1
famiglia; capitava inoltre che, mentre le due si chiamavano, l'uomo urlasse e si arrabbiasse con la moglie;
inoltre, non consentiva che la Controparte_1
consorte indossasse abiti scollati o troppo corti. Quando è scappata di casa il Pt_1
02.05.2024, lui l'ha contatta più volte per sapere dove fosse, insultando al telefono la
4 moglie con frasi del tipo “quella puttana è uscita, è andata a scoparsi tutta
Rovereto”;
- dichiarazioni di (affoliazione 75 fasc. penale), figlia della Persona_3
ricorrente, nata da precedente relazione, la quale ha riferito che il nuovo marito della madre beveva tanto e in quelle occasioni capitava che diventasse violento e minaccioso per poi cambiare completamente atteggiamento il giorno seguente;
ha poi raccontato della sera del 01.05.2024, quando, da camera sua, sentiva che il resistente minacciava di uccidere sua madre e la sua famiglia in Colombia e lei per questo aveva paura e non riusciva a dormire;
sentiva anche tutte le cose brutte che CP_1
gridava a sua madre e che non si sentiva di riferire;
ha riportato che il
[...]
giorno seguente non voleva andare a scuola per non lasciare sua madre e di aver capito dai suoi occhi che aveva pianto e aveva paura;
- misura cautelare del 24.06.2025 (affoliazione 92 e ss del fascicolo penale), che ha disposto il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;
- richiesta di rinvio a giudizio del 04.10.2024 (affoliazione 158 e ss.) per il reato di maltrattamenti;
- il dispositivo della sentenza di condanna, pronunciata dalla G.U.P del Tribunale di
Rovereto il 13.03.2025 (doc. 10 di parte ricorrente), che ha condannato il resistnte per il reato di maltrattamenti alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
6.2. Le condotte maltrattanti sopra riportate integrano certamente una grave violazione dei doveri nascenti dal matrimonio che ha cagionato la crisi coniugale irreversibile.
6.3. Si pronuncia pertanto la separazione personale fra i coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio a Rovereto (TN), il
[...] Controparte_1
04.04.2024, con addebito a carico di e si dispone la Controparte_1
trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
7. La domanda di divieto di avvicinamento formulata dalla ricorrente non è invece meritevole di accoglimento, in ragione del fatto che la stessa in sede di Pt_1
5 interrogatorio libero del 22.05.2025 ha dichiarato che l'ultimo tentativo di contatto posto in essere dal resistente risale al settembre 2024.
8. Le spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo (avendo a riferimento i valori minimi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000, trattandosi di causa di valore indeterminato e indeterminabile di bassa difficolta, ridotti al 50% essendo la ricorrente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera del
C.O.A. di Rovereto del 25.11.2024 – doc. 7 di parte ricorrente), vanno a poste a carico del resistente in ragione dell'accoglimento della domanda di addebito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto in composizione collegiale, sentita la procuratrice dell'unica parte costituita e il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando:
1. PRONUNCIA la separazione personale fra i coniugi Parte_1
e , uniti in matrimonio a Rovereto (TN), il
[...] Controparte_1
04.04.2024, con addebito a carico di;
Controparte_1
2. DISPONE la trasmissione di copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. CONDANNA a pagare a favore dell'Erario delle Controparte_1 spese del giudizio liquidate in € 1.904,50, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto, nella camera di consiglio del 28/05/2025
Il presidente
Giulio Adilardi
La giudice estensora
Giulia Paoli
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