Sentenza 14 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
RG. 8695/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8695 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1 rappresentante legale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Napoli, con sede in Napoli, via Diaz, n.11;
OPPONENTE
E
, P.I. in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Milano, in CP_1 P.IVA_2 via Gaetano Negri n.1, e – Sede secondaria in Roma, C.so d'Italia n. 41, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Roma, alla via Tommaso Salvini n. 55, presso lo studio dell'avv. Paolo De Sanctis Mangelli, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo;
OPPOSTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 1506/2021 emesso dal Tribunale di Napoli, RG. n.3975/2021 notificato in data 25.02.2021, l' Parte_1 conveniva in giudizio per chiedere la revoca del decreto ingiuntivo per
[...] CP_1
l'importo complessivo di euro 17.083,12, oltre interessi di mora e spese di procedura, relativo all'omesso pagamento di fatture per la fornitura di servizi di telefonia mobile, eccependo l'intervenuto pagamento e la prescrizione del credito azionato.
premesso che:
tra le parti veniva instaurato un rapporto contrattuale di fornitura per l'erogazione dei servizi di telefonia mobile, acquisto, manutenzione, noleggio e assistenza tecnica di apparati e servizi di vario genere;
l'opponente eccepiva che in data 06.03.2021 a seguito della notificazione del decreto ingiuntivo opposto aveva adempiuto al pagamento parziale dell'importo complessivo richiesto, per la somma di euro 6.215,77 corrispondente a 12 fatture delle 50 oggetto del monitorio (cfr. mandati di pagamento all.n.2);
deduceva la prescrizione delle fatture emesse ante 25.06.2015 per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n.4 c.c. atteso che il primo atto interruttivo interposto dalla era costituito dalla diffida ad adempiere del 25.06.2020 e che quindi il credito CP_1 andava ridotto dell'ulteriore somma di euro 4.237,26 al netto dell'Iva;
Deduceva, inoltre l'infondatezza della pretesa creditoria non avendo l'opposta dimostrato l'esistenza del rapporto giuridico presupposto, non integrando le fatture di per sè prova del contratto né, in relazione alla voce “Interessi ritardato pagamento utenti GSM”, l'avvenuta trasmissione dei “conti” o “utenze” e il mancato o tardivo pagamento da parte dell'Amministrazione scolastica;
in particolare, in riferimento a n. 6 fatture: N. 301780078709 del 29.06.2017; N.
301780078711 del 29.06.2017; N. 6820170614005610 del 29.06.2017; N.
6820170614005625 del 29.06.2017; N. 6820170914003843 del 27.09.2017; N.
6820170914003952 del 28.06.2017, l' opponente contestava che esse recavano semplicemente la dizione “interessi ritardato pagamento utenti GSM” senza specificare il periodo di riferimento per la maturazione degli stessi, né l'obbligazione presupposta;
infine, atteso il divieto per le amministrazioni pubbliche di accettare fatture emesse in forma cartacea o comunque di procedere al pagamento delle stesse, eccepiva che l'opposta non aveva provato di avere ottemperato alla normativa dettata in tema di fatturazione elettronica.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale accogliersi l'opposizione formulata in atti e, per l'effetto revocarsi integralmente il decreto ingiuntivo risultando le somme ex adverso ingiunte, pagate, prescritte o non dovute.
In via subordinata, revocarsi parzialmente il decreto ingiuntivo e quindi ridursi l'ammontare dell'importo residuo dovuto quantomeno ad euro 6.630,09, ovvero della somma ottenuta decurtando all'importo iniziale le somme già pagate dall'Amm.ne e il quantum portato dalle fatture prescritto al netto dell'IVA.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Si costituiva ritualmente l'opposta, deducendo la fondatezza della pretesa creditoria costituita dal corrispettivo per la somministrazione del servizio di telefonia mobile in regime
Consip 5 e la fornitura di apparecchi telefonici in noleggio e il relativo servizio di assistenza, avendo l'Amministrazione opponente, con la sottoscrizione di cinque ordinativi per la fornitura di servizi di telefonia mobile, aderito alla Convenzione Consip, di cui alla normativa prevista, d.l. 51/12 conv in l. n.94/12 e il d.l. 95/12 conv. in l. n.135/12 ed in relazione alla quale la era risultata aggiudicataria della gara indetta da Consip;
CP_1
In riferimento alla parte di credito prescritto e alle deduzioni avversarie, l'opposta contestava l'interposizione di atti interruttivi ed il deposito del sollecito di pagamento del
12.06.2017, con salvezza, pertanto, delle fatture emesse dal 14.06.2012 a seguire e che eventualmente il credito soggetto a prescrizione era pari ad euro 1.678,82;
Precisato il credito residuo in euro 9.188,53, sugli “interessi ritardato pagamento utenti GSM” e di “mora mancato pagamento conto” affermava che la prima voce era presente soltanto in due fatture per euro 23,62 e 26,54 mentre gli interessi compresi nella seconda voce si riferivano al conto telefonico rimasto insoluto, in ogni caso esse erano richiamate nella specifica delle rispettive fatture di pagamento (all.doc.10).
Rassegnava le seguenti conclusioni:
A) In via preliminare: concedere, in via principale, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, per l'importo ingiunto di euro 7.970, 74 (settemilanovecentosettanta/74) espunto quanto pagato e quanto fatto oggetto di eccezione di prescrizione, in quanto, Co l'opposizione spiegata ex adverso, esclusa la prova del pagamento di cui ha già tenuto conto nel formulate la richiesta ex art.648 cpc, non risulta fondata su alcuna prova scritta idonea a paralizzare la pretesa creditoria azionata, né di pronta soluzione;
concedere, in via subordinata, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per
l'importo ingiunto 6.630,09 (euro cinquemilaquattrocentododici/30), somma cui la stessa parte opponente, in via subordinata, chiede ridursi il dovuto espunto quanto pagato e quanto fatto oggetto di eccezione di prescrizione, in quanto, l'opposizione spiegata ex Co adverso, esclusa la prova del pagamento di cui ha già tenuto conto nel formulate la richiesta ex art.648 cpc, non risulta fondata su alcuna prova scritta idonea a paralizzare la pretesa creditoria azionata, né di pronta soluzione;
B) Nel merito: rigettare l'opposizione proposta ex adverso, poichè infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 1506/2021 per l'importo di euro
10.867,35 (diecimilaottocentosessantasette/35) e, in ogni caso, previo riconoscimento delle ragioni creditorie di nei confronti dell CP_1 Parte_2
condannare il medesimo al pagamento della somma di euro 10.867,35
[...]
(diecimilaottocentosessantasette/35) o di quella diversa maggiore o minore che l'adita RI riterrà accertata all'esito del giudizio, oltre interessi di mora da liquidarsi al tasso previsto dall'art. 5 del d.lgs. n.231/2002 a decorrere dalle singole scadenze sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata al tasso legale dalle medesime scadenze sino al soddisfo;
C)In ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge.
Alla prima udienza del 13.09.2021, celebrata in modalità cartolare, il Giudice rigettava l'istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie ivi previste;
All'udienza del 20.06.2022, in assenza di istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.04.2023 e rinviata per esigenze di ruolo all'udienza cartolare del 05.02.2024;
precisate le conclusioni, con ordinanza del 21.03.2024 la causa veniva riservata per la decisione con i termini di legge.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
Occorre, preliminarmente, ricordare che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. Cass., sent. n.
12765/2007).
Come sopravisto , con decreto ingiuntivo n.1506/2021, RG. n. 3975/2021, CP_1 notificato il 25.02.2021, ingiungeva all'Amministrazione scolastica opponente il pagamento della somma di euro 17.083,12, quale corrispettivo della fornitura di servizi di telefonia mobile, oltre interessi e spese di procedura. Precisava che nel settore della telefonia mobile essa opposta era risultata aggiudicataria della gara indetta da Consip S.p.A. finalizzata alla scelta dei fornitori in relazione a singole categorie merceologiche, potendo le pubbliche amministrazioni far ricorso alle convenzioni-quadro stipulate da Consip per l'acquisto di beni e servizi alle condizioni e ai prezzi prestabiliti e a garanzia di livelli standard delle forniture. In caso di adesione, l'Amministrazione interessata si rivolge, dunque, all'operatore economico individuato dalla centrale di committenza all'esito di una procedura concorsuale con il quale stipula il contratto relativo alla fornitura del servizio richiesto.
Dall'esame della documentazione in atti, di là dalle deduzioni della opponente in ordine alla omessa prova del rapporto contrattuale, si ritiene che la società opposta abbia provato il titolo della pretesa creditoria, allegando cinque ordinativi sottoscritti dall'
Amministrazione scolastica relativi alla somministrazione di servizi di telefonia mobile in regime Consip e alla fornitura di apparecchi telefonici in noleggio e relativa assistenza tecnica, nonché l'estratto autenticato delle fatture rimaste insolute. A seguito della notifica del decreto ingiuntivo n. 1506/2021, l'Amministrazione provvedeva ad estinguere parzialmente il debito saldando 12 delle fatture in elenco nell'atto di opposizione per l'importo di euro 6.215,77 ed eccepiva la prescrizione delle fatture relative ai crediti antecedenti il 25.06.2020, data della diffida di pagamento allegata agli atti del monitorio, chiedendo di ridurre il quantum dovuto dell'ulteriore importo di euro 4.237,26, pervenendo così alla definizione della somma ancora dovuta pari ad euro 6.630,09.
Sennonchè la società opposta eccepiva in contrario di aver depositato un sollecito di pagamento in data 12.06.2017 (all. n.3 alla comparsa di costituzione e risposta) interrompendo così il decorso del termine prescrizionale con salvezza delle fatture emesse dal 14.06.2012 in poi (all.n.4 estratto conto depositato nel fascicolo monitorio) e che l'importo relativo alle fatture prescritte corrispondeva ad euro 1.678,82, per un debito residuo di euro 9.188,53. Tuttavia, come dedotto dalla difesa erariale, non c'è prova agli atti della ricezione da parte dell'Amministrazione scolastica del sollecito di pagamento del 12.06.2017 e, pertanto, l'ammontare ancora dovuto da quest'ultima alla società opposta è pari ad euro 6.630,09.
In conclusione, per tutti i motivi illustrati il decreto ingiuntivo opposto va revocato e l'Amministrazione opponente deve essere condannata al pagamento in favore di CP_1 della somma di euro 6.630,09 oltre interessi ex art. 5 d.l. n. 231/02 dalla domanda al soddisfo.
la reciproca soccombenza determinata dal parziale accoglimento dell'opposizione giustifica, ai sensi dell'art. 92, comma 2, l'integrale compensazione delle spese processuali fra le parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1506/2021 proposta da
[...] ei confronti di così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. Condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro €.
6.630,09 oltre interessi ex d.l. n. 231/02 dalla domanda al soddisfo;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 03.01.2025.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti