Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 3565 / 2022 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per (Avv. SEMINARA SALVATORE) Controparte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. PASUT FRANCO) CP_2
Resistente
All'udienza del 7.3.2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti in parziale accoglimento del ricorso:
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
definitivamente pronunciando, annulla l'intimazione di pagamento n. 296 2022
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
rigetta l'opposizione con riferimento all'AVA n. 59620160002283056000;
Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che CP_3
compensa per due terzi e liquida in complessivi € 846,00 per compensi professionali oltre rimborso spese generali, CPA e IVA se dovuta, compensa fra le altre parti le spese di lite in virtù del rapporto processuale costituito con
Riscossione Sicilia.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 11.04.2022 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio e proponendo opposizione avverso l'intimazione di CP_2 CP_3
pagamento n. 296 2022 9001579381/000, notificato in data 4/04/2022
limitatamente ai crediti contributivi IVS di cui alle seguenti AVA e cartella di pagamento:
1) avviso di addebito n. 59620120001635364000, notificato il 21/05/2012, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, anno di riferimento 2010 e 2011,
oltre somme aggiuntive per omesso versamento di totali euro 4.642,46;
2) avviso di addebito n. 59620160002283056000, notificato il 24/05/2016, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, anno di riferimento 2015, oltre somme aggiuntive per omesso versamento di totali euro 2.423,16;
3) cartella esattoriale n. 29620110011530085000, notificata il 08/09/2011, per contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale, anno di riferimento 2010, oltre somme aggiuntive per omesso versamento di totali euro 2.303,32;
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro eccependo la mancata notifica degli atti presupposti, chiedendo l'annullamento degli atti opposti ed eccependo nel merito la prescrizione dei crediti.
Regolarmente citate si costituivano unicamente e eccependo CP_2 CP_3
preliminarmente il difetto di legittimazione passiva, l'inammissibilità
dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
Indi la causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e in pari data decisa.
Il ricorso va accolto parzialmente nei limiti di seguito esposti
Va, osservato che il ricorrente, ha eccepito unicamente la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale.
A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione all'opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è esclusivamente l'ente impositore. Ed infatti, in relazione all'opposizione all'esecuzione, deve rilevarsi come difetti di legittimazione passiva e ciò alla stregua di Controparte_4
quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che, nella sentenza n.
7514/2022 dell'8 marzo 2022, hanno evidenziato che l' Controparte_5
non è titolare del credito, quanto, piuttosto, mero destinatario del pagamento, sicché lo stesso difetta di legittimazione passiva, la legittimazione a contraddire, a fronte della pretesa di far valere l'inesistenza del credito, competendo al solo ente impositore.
Si osserva, inoltre, sempre in via preliminare che il titolo notificato come intimazione di pagamento può ritenersi di per sé autonomamente impugnabile poiché contiene tutti gli elementi della cartella di pagamento.
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Mal posta si palesa l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dall'Ente impositore per il preteso mancato rispetto del termine decadenziale di impugnazione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999, decorrente dalla data di notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito.
Come già osservato, il ricorrente, eccependo – quanto al profilo riguardante il merito della pretesa contributiva – la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine quinquennale successivo,
ha formulato una opposizione all'esecuzione prima che questa sia iniziata, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. .
Tale opposizione può proporsi per questioni attinenti non solo alla pignorabilità
dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito contenuto nella cartella esattoriale ritualmente notificata, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) davanti al Giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.), ovvero davanti al
Giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2,
c.p.c.).Questa opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. civile, sez. III, 31/03/2007, n.
8061).
Tornando al caso di specie, in cui al momento dell'instaurazione del presente giudizio era decorso il termine previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 (le notifiche della cartella e dell'avviso di addebito opposti risalgono rispettivamente agli anni 2011, 20122 2016 e il ricorso in opposizione all'esecuzione è stato depositato l' 11/04/2022), il ricorrente non poteva più contestare nel merito la pretesa dell'Ente, ma aveva, in effetti, ancora il rimedio dell'opposizione
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro all'esecuzione di cui agli artt. 615 e 616 c.p.c., a mezzo del quale poteva far valere nei confronti del Concessionario e dell' Ente impositore fatti estintivi, modificativi o impeditivi verificatisi successivamente alla notificazione della cartella e dell'avviso di pagamento, fra cui la prescrizione maturata successivamente alla notificazione della cartella o dell'ultimo atto di esecuzione (in termini Cass. civile,
sez. III, 30/11/2005, n. 26089: “In sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a
titolo esecutivo giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi
del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e
non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel
giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso”).
Si osserva, innanzitutto, che in forza delle incontestate allegazioni di , risulta CP_3
venuta meno ogni posizione di contrasto tra le parti rispetto alla cartella n.
29620110011530085 che risulta essere stata integralmente annullata ex art. 1,
commi 222-230, della Legge n. 197/2022, così come, da ultimo, modificati dall'art. 3-
bis, comma 1 lett. d), e) e f), del D.L. n. 198/2022, convertito con modificazioni dalla
Legge, 24 febbraio 2023, n. 141, che prevede l'annullamento automatico, alla data del
30 aprile 2023 dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1°
gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro, intervenuto dopo il deposito del ricorso, circostanza che risulta comprovata dagli estratti di ruolo aggiornati depositati ( cfr. estratto ruolo a zero produzione ). CP_3
Essendo venuta meno con riferimento alla sopradetta cartella ogni posizione di contrasto tra le parti (e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta - cfr. Cass. 8219/1996; 2970/1993;
4792/1991; 46/1990 -) va, quindi, dichiarata cessata la materia del contendere con
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riferimento all'atto opposto in quanto lo stesso risulta interamente sgravato ( cfr.
estratti ruolo aggiornati prodotti da ) con compensazione, per quanto riguarda CP_3
detta cartella, delle spese di lite.
Va al riguardo considerato che nel processo tributario, come nel processo civile, la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza.
Ciò posto, non resta che esaminare il merito dell'opposizione, ovvero la prescrizione dei restanti crediti contributivi oggetto dei due AVA sottesi dell'intimazione di pagamento de qua.
Al riguardo è opportuno ricordare come l'art. 3 della L. 335 del 1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, abbia espressamente sancito che: “Le
contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non
possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per
le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre
gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto
dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di
contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1°
gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore
o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria”.
Ciò posto con riferimento all'AVA n. 59620120001635364000, notificato in data
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 21/05/2012 (cfr. avviso di ricevimento produzione , il credito contributivo CP_2
appare irrimediabilmente prescritto per decorso del termine quinquennale poiché
non può ritenersi valida la notifica in data 25.12.2025 dell'intimazione di pagamento n.29620159009511204000 .
Giova rilevare come la relativa notifica effettuata ai seni dell'art. 140 c.p.c. non può ritenersi rituale e conseguentemente il credito portato in detta atto deve considerarsi prescritto.
Segnatamente l'art.140 c.p.c. prevede il compimento di una serie di adempimenti stabiliti ex lege - deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio dell'azienda del destinataria,
notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento – i quali perseguono lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, pertanto, l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione. Nel caso di specie l'invio della raccomandata informativa, è stata irritualmente demandata al , ad Parte_1
agenzia privata di recapito, conseguentemente la notifica deve ritersi nulla atteso che come precisato dalla Suprema Corte (cfr. Corte Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-02-
2015, n. 2922) “in tema di notificazione, quando il legislatore prescrive, per
l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla «raccomandata con avviso di
ricevimento», non può che fare riferimento al cosiddetto servizio postale
universale fornito dall' su tutto il territorio nazionale”. Le Sezioni CP_6
Unite hanno, peraltro, con la sentenza n. 299/2020, affermato che l'operatore privato senza licenza non può conferire certezza legale alla data di consegna.
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro I crediti contributivi portati nell' avviso di addebito n 59620160002283056000, notificato il 24/05/2016 per € 2.432,16 non possono invece ritenersi prescritti inquanto trova applicazione, l'articolo 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 secondo cui “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Stabilisce, poi, l'articolo 12 del D. Lgs. n. 159/2015 quanto segue: “1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.[…]”.
Orbene, da quanto precede deriva che, notificati i titoli suddetti nelle indicate
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro date, nel calcolare il termine quinquennale di prescrizione successiva deve, dunque, tenersi conto della sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021. Aggiungendo un anno, cinque mesi e 23 giorni al termine finale di prescrizione si ha che, allorché è stata notificata, in data 4/04/2022,
l'intimazione di pagamento, il termine prescrizionale non era ancora decorso per nessuno dei due titoli sopra riportati.
Le spese di lite tenuto conto dell'accoglimento parziale e dell'attività difensiva effettivamente espletata, si compensano per due terzi e si liquidano come in dispositivo, compensa fra le parti resistenti le spese di lite in virtù del rapporto processuale costituito con Riscossione Sicilia.
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P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 07/03/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro