Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2005, n. 23968
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Sentenza 27 aprile 2005

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La sospensione condizionata della pena, prevista dalla legge 1 agosto 2003 n. 207, può essere revocata solo in presenza delle due cause tassativamente previste dall'art. 2, comma quinto, della citata legge, ossia la sopravvenuta condanna (irrevocabile) a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo e la ingiustificata violazione delle prescrizioni elencate nell'art. 4. Ne consegue che le condotte illecite realizzate dal condannato nel corso dell'applicazione del beneficio non possono essere oggetto di valutazione discrezionale da parte del Tribunale di sorveglianza ai fini della revoca al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, quinto comma, della legge 207 del 2003.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2005, n. 23968
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 23968
    Data del deposito : 27 aprile 2005

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