Sentenza 27 aprile 2005
Massime • 1
La sospensione condizionata della pena, prevista dalla legge 1 agosto 2003 n. 207, può essere revocata solo in presenza delle due cause tassativamente previste dall'art. 2, comma quinto, della citata legge, ossia la sopravvenuta condanna (irrevocabile) a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo e la ingiustificata violazione delle prescrizioni elencate nell'art. 4. Ne consegue che le condotte illecite realizzate dal condannato nel corso dell'applicazione del beneficio non possono essere oggetto di valutazione discrezionale da parte del Tribunale di sorveglianza ai fini della revoca al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, quinto comma, della legge 207 del 2003.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2005, n. 23968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23968 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 27/04/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 1735
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 022496/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO FA EP N. 22/09/1974;
avverso ORDINANZA del 11/05/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. De NARDO Giuseppe;
lette le conclusioni del P.G. Dr. O. Cedrangolo che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
1. NO FA ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di sorveglianza di bari aveva revocato con effetto "ex tunc" il beneficio della soppressione condizionata della pena, a lui concesso con provvedimento del magistrato di Sorveglianza di Foggia DEL 7.4.2004, a seguito della presentazione da parte della sorella del condannato di una denunzia nei suoi confronti per aver aggredito i familiari e per detenzione di sostanze stupefacenti da lei rinvenuta tra gli effetti personali del fratello e consegnate ai carabinieri.
2. deduce il ricorrente violazione di legge a vizio di motivazione poiché i comportamenti attribuiti al LA non erano stati accertati giudizialmente e, dunque, avendo il tribunale di sorveglianza espresso un giudizio di incompatibilità della condotta con la prosecuzione del beneficio non basato in fatti compiutamente accertati.
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
L'art. 2, comma 5. legge 1.8.2003 n. 207 prevede, invero, i casi in cui la sospensione condizionata della pena può essere revocata e tra le cause della revoca non è prevista la valutazione di condotte del soggetto che non costituiscono violazione delle prescrizioni a lui imposte ovvero delitti non colposi accertati con sentenza di condanna ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge citata.
L'ordinanza impugnata va, quindi annullata senza rinvio, con immediata trasmissione della presente decisione al Tribunale di Sorveglianza di bari ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari per le eventuali determinazioni di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata;
dispone comunicarsi immediatamente detta decisione al tribunale di Sorveglianza di bari ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di bari per le eventuali determinazioni di competenza. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2005