Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2010, n. 17932
CASS
Sentenza 10 marzo 2010

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Ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, l'attualità della pericolosità sociale del prevenuto può essere presunta dalla sua appartenenza ad un'associazione mafiosa solo se tale presunzione si fondi sulla verifica del ruolo concretamente svolto in seno al sodalizio, in modo da consentire di escludere l'impossibilità che venga ricoperto anche in futuro, nonché, alla luce delle eventuali allegazioni difensive, dei comportamenti tenuti dallo stesso prevenuto nel periodo intercorso tra l'accertamento del reato e il momento di applicazione della misura.

È nullo, per mancanza di motivazione, il provvedimento applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel quale venga omessa l'indicazione specifica dei dati materiali su cui si fonda il giudizio di attualità della pericolosità sociale del prevenuto.

Commentario1

  • 1Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2010, n. 17932
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17932
Data del deposito : 10 marzo 2010

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