Sentenza 10 marzo 2010
Massime • 2
Ai fini dell'applicazione di una misura di prevenzione, l'attualità della pericolosità sociale del prevenuto può essere presunta dalla sua appartenenza ad un'associazione mafiosa solo se tale presunzione si fondi sulla verifica del ruolo concretamente svolto in seno al sodalizio, in modo da consentire di escludere l'impossibilità che venga ricoperto anche in futuro, nonché, alla luce delle eventuali allegazioni difensive, dei comportamenti tenuti dallo stesso prevenuto nel periodo intercorso tra l'accertamento del reato e il momento di applicazione della misura.
È nullo, per mancanza di motivazione, il provvedimento applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel quale venga omessa l'indicazione specifica dei dati materiali su cui si fonda il giudizio di attualità della pericolosità sociale del prevenuto.
Commentario • 1
- 1. Associazione di tipo mafioso, sicurezza pubblica, misure di prevenzione personali, attualità della pericolositàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/03/2010, n. 17932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17932 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/03/2010
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO IM - Consigliere - N. 748
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO NC Maria - Consigliere - N. 33059/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De CA RI, nato il [...] a [...];
avverso il decreto emesso in data 18.3.2009 dalla Corte d'appello di Lecce;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Lette le osservazioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Salvi, che ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso. FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte d'appello di Lecce confermava il decreto emesso il 27.2.2008 dal Tribunale della medesima città, che aveva applicato a RI DE CA la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni, disponendo altresì la confisca dei beni intestati al De CA e alla moglie MI Corciulo.
1.1. Osservava che il De CA aveva numerosi e gravi precedenti penali, tra i quali "spiccavano" le condanne: dell'agosto 1985 e del marzo 1994 per furto, dell'aprile del 1989 per assegni a vuoto, del marzo 1997 per evasione fiscale, e, soprattutto, del febbraio 1996 per associazione di tipo mafioso e del gennaio 1997 per falsità in scrittura privata. A ciò dovevano aggiungersi le numerose frequentazioni con pregiudicati registrate dal 1999 al 2006 (tali De EN, RZ, LL, PI, NE, OI, AR, NI e altri), che dimostravano che il De CA continuava a gravitare in ambienti contigui alla criminalità organizzata. Tali frequentazioni non potevano essere sminuite dal fatto che con alcuni di quei soggetti il De CA avesse rapporti familiari (il De ZO era stato suo testimone di nozze, il GU aveva battezzato suo figlio) perché comunque si trattava "di rapporti di stretta frequentazione". Risultava inoltre un carico pendente recente, del 2003, per usura, che deponeva nel senso dell'attualità della pericolosità, dimostrando l'abitualità delle condotte criminose del De CA in quanto già condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso e più volte rinviato a giudizio per usura. Tanto bastava ad affermare che il ricorrente aveva continuato a tenere condotte delittuose e che non s'era allontanato dall'ambiente della malavita. Non risultava inoltre dimostrato che avesse svolto lavori leciti, anche perché l'allegata attività di rivendita di auto, sulla cui base il De CA stesso aveva ammesso di non avere mai prodotto dichiarazione dei redditi, non risultava regolare ne' provata.
Poteva in conclusione, ad avviso della Corte d'appello, farsi applicazione del principio secondo cui "il requisito della attualità della pericolosità deve considerarsi implicito nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad un'associazione mafiosa" e può essere escluso soltanto "se si accerti, a parte il decorso del tempo, da solo non decisivo, il recesso dal sodalizio o la disintegrazione dello stesso". Quanto alla confisca dei beni, non risultava che il De CA o la moglie avessero mai avuto disponibilità di denaro provento di attività lecite adeguate a giustificare gli acquisti, avvenuti dal 1999 al 2002. Nessuno dei due aveva mai presentato dichiarazioni dei redditi per attività d'impresa da cui risultassero profitti, la moglie aveva dimostrato di avere percepito emolumenti modesti per attività lavorative dipendenti. L'affermazione che all'acquisto dei beni avevano contribuito elargizioni dei genitori, risultava sguarnita di dimostrazione.
2. Ha proposto ricorso il De CA a mezzo dei difensori, avvocati NC Zompi e Angelo Pallara, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione della L. n. 1423 del 1956, artt.1 e 3 e L. n. 757 del 1965, artt. 1 e 2 nonché dell'art. 125 c.p.p.
per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla misura personale sostenendosi che mancava il presupposto della attualità della pericolosità sociale e che non v'erano elementi per affermare che il ricorrente appartenesse attualmente ad un'associazione di tipo mafioso.
I giudici del merito avevano fatto riferimento ad un precedente del 1996, relativo ad un patteggiamento per il reato di cui all'art. 416- bis c.p., commesso ancora prima, e tale assai datato precedente non bastava, in assenza di ulteriori elementi indiziari collocabili nel lasso di oltre dieci anni intercorso da allora ed essendo ancor più risalenti gli altri precedenti evocati, a ritenere permanente la pericolosità richiesta dalla norma.
Quanto alla frequentazione con soggetti pregiudicati, sì trattava in realtà per lo più di incontri occasionali e la Corte d'appello aveva completamente omesso di prendere in considerazione le deduzioni difensive a giustificazione di detti incontri (che avevano evidenziato, in breve, come: (1) con NE IM il De CA avesse avuto contatti soltanto per la compravendita di una autovettura;
(2) di NI NC il De CA non sapesse le vicende personali e giudiziarie, conoscendolo quale figlio di un noto avvocato e impiegato di banca;
(3) AR AR fosse un amico di famiglia, assolto da tutti i reati a lui contestati, fors'anche con riparazione della ingiusta detenzione;
(4) ST NT fosse socio del De CA in un'attività commerciale affatto lecita;
(5) PI RE non era ne' condannato ne' denunziato all'epoca dell'unico incontro, nell'ottobre 1999; (6) IN LO fosse titolare di una rivendita di auto usate dalla quale il De CA, che svolgeva la stessa attività, aveva acquistato alcune macchine;
(7) IL NT, TO IM, RO AN e RI LU fossero titolari di esercizi commerciali, dei quali il De CA ignorava i precedenti, per altro "risibili"; (8) TO IA avesse precedenti che il De CA non poteva conoscere e che non erano in alcun modo collegati con l'attività delittuosa della quale poteva sospettarsi il De CA;
(8) PO SE fosse un commerciante nel cui negozio il De CA aveva fatto soltanto qualche acquisto;
(9) del tutto casuale, e priva di connessioni con LU LA fosse la presenza del De CA in un affollato bar di Racale quando l'LA era stato arrestato). Il decreto aveva preso invece specificatamente in esame soltanto le frequentazioni con De EN ET e con GU RI RZ, ma le aveva valutate sulla base di considerazioni assolutamente inconferenti, osservando che il De CA li conosceva da tempo immemorabile perché l'uno era stato suo testimone di nozze e l'altro aveva battezzato suo figlio. Nessuna giustificazione era stata offerta per altro del sospetto che i rapporti segnalati dimostrassero che il De CA gravitava in ambienti criminali per fini illeciti.
Infine anche l'elemento apparentemente recente, costituito dal procedimento pendente per usura, si riferiva a fatti sostanzialmente risalenti al 1999. L'esistenza di carichi pendenti per il reato di usura non poteva d'altronde giustificare una presunzione di responsabilità ed escluso il carattere usurario del prestito, i fatti storici perdevano ogni valenza illecita e non dimostravano alcuna pericolosità.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione della L. n. 757 del 1965, art.
2-ter nonché dell'art. 125 c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla misura patrimoniale. Afferma che andavano applicati i principi elaborati da S.U. n. 920 del 17.12.2003, dep. 2004, a proposito di confiscabilità dei beni ai sensi della L. n. 356 del 1992, art. 12-sexies (norma "parallela" a quella del D.L. n. 575 del 1965, art.
2-ter) e di necessaria dimostrata sproporzione tra i redditi leciti e i beni sospettati frutto d'accumulazione illecita, mentre nessun accertamento era stato effettuato sulle capacità economiche lecite del ricorrente e dei suoi familiari produttive di redditi legittimi anche se pressoché totalmente sottratti alla esazione fiscale, nonché sull'impiego di risorse economiche provenienti da donativi nè infine sulla proporzione tra valore modesto dei beni e dette risorse. D'altronde il ricorrente aveva ampiamente soddisfatto al suo onere di allegazione, indicando specificamente l'impiego di elargizioni dei genitori e l'elevato numero di autovetture usate da lui acquistate e rivendute, che dimostrava l'esercizio, irregolare fiscalmente ma effettivo, di commercio di auto.
DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il primo motivo di ricorso appare fondato. La Corte d'appello ha difatti sostanzialmente omesso di prendere in esame le deduzioni e allegazioni difensive e ha posto a base dell'affermazione di qualificata e attuale pericolosità presunzioni prive di adeguata base fattuale.
2. Nel particolare: la Corte d'appello ha dato rilievo alle circostanze (a) che l'imputato aveva riportato condanne, per furti, per assegni a vuoto ed evasione fiscale, nonché per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. e falso in scrittura privata;
(b) che nel 2003 aveva un carico pendente per usura ed era stato "più volte rinviato a giudizio per usura"; (c) che dal 1999 al 2006 aveva ininterrottamente frequentato pregiudicati;
(d) che non aveva mai esercitato attività lavorativa lecita. Tutti codesti clementi erano stati, come risulta dagli atti, diffusamente e particolareggiatamente contestati dal ricorrente il quale aveva dedotto: (a) che le condanne erano per fatti molto risalenti e non gravi, che anche la "condanna" per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. era in realtà un patteggiamento del 1996 e i fatti erano ancora più risalenti;
(b) che il carico pendente per usura si riferiva a fatti del 1999 e che il carattere usurario del prestito non era affatto accertato;
(c) che le cosiddette frequentazioni con pregiudicati si risolvevano in incontri occasionali e tutti ampiamente, oggettivamente o soggettivamente, giustificati;
(d) che il ricorrente aveva esercitato attività di compravendita di vetture usate, anche se evadendo le tasse, e che il numero delle vetture compravendute forniva di tale allegazione un principio di prova.
A nessuno di tali rilievi la Corte d'appello ha fornito risposta motivata.
3. Per chiarire cosa s'intende dire, occorre ricordare che la motivazione ha la funzione di dimostrare la corrispondenza tra la fattispecie concreta considerata dal giudice e la fattispecie astratta, che legittima il provvedimento, e di indicare i dati materiali e le ragioni che all'autorità giudiziaria hanno fatto ritenere esistente la fattispecie concreta (S.U. n. 2451 del 27 settembre 2007, Magera;
S.U. 26 novembre 2003, n. 23/2004, Gatto). E se è vero che codesta funzione può, a seconda dei casi, richiedere uno svolgimento diffuso o poche parole, essa presuppone in ogni caso la indicazione chiara dei dati fattuali posti a fondamento della valutazione effettuata. Sicché un giudizio di pericolosità attuale che non consente di verificare a cosa è stato, per l'attualità o con riferimento a tempi ragionevolmente recenti, ancorato, manca dei requisiti minimi di riconoscibilità del discorso giustificativo. Nè può dubitarsi che a tali principi debba essere ispirato anche il controllo di legittimità sui provvedimenti del giudice della prevenzione. La motivazione serve al controllo sulla (correttezza della) decisione sia all'interno del processo sia all'esterno. In un sistema che accoglie la figura del giudice professionale e che lo rende autore responsabile della decisione (che deve giustificare), una motivazione che non lascia comprendere i "fatti" è ben peggio di una "giustizia segreta", che sfugge al controllo del pubblico;
perché elude anche il controllo endoproccssuale sulla correttezza dell'applicazione della legge al caso concreto.
3.1. A fronte delle contestazioni difensive, la Corte d'appello ha ripetuto che il ricorrente era stato condannato con sentenze che andavano dall'agosto 1985 al gennaio 1997, ma non ha indicato la data di commissione dei reati ne' ha chiarito la loro entità (che è ciò che conta ai fini di valutare le condotte) e neppure ha replicato all'osservazione secondo cui la condanna per il reato di cui all'art. 4/6-bis c.p. derivava in realtà da un patteggiamento - da una sentenza cioè che denota in genere un atteggiamento di collaborazione processuale - del 1996, e si riferiva a fatti ancora più vecchi. Ha parlato quindi prima di un carico pendente per usura e poi di più rinvii a giudizio per usura, non soltanto sostanzialmente contraddicendosi quanto a numero di giudizi pendenti per tale reato e omettendo di dare notizia della data di commissione dei fatti, ma, soprattutto, facendo riferimento a dati meramente formali quali l'esistenza di denunzie o procedimenti pendenti, senza da un lato accertare l'esito dei giudizi (atteso il tempo trascorso, da presumere definiti perlomeno nei primi gradi di merito), senza dall'altro autonomamente verificarne incidentalmente la consistenza indiziaria, come è doveroso fare ogni qualvolta occorre autonomamente, ad altri fini e in giudizi diversi, apprezzare la commissione di illeciti non coperti da giudicato (da ultimo sez. 1 del 23.9.2009, Anile).
In relazione alla cosiddetta frequentazione di pregiudicati la Corte d'appello ha sostanzialmente omesso di prendere in considerazione le copiose e particolareggiate deduzioni difensive e laddove ha risposto lo ha fatto in modo apparente. Ha difatti accantonato le osservazioni che si riferivano al maggior numero delle persone indicate come pregiudicati frequentati, concentrandosi soltanto su due nomi, in relazione ai quali ha affermato che non rilevava che con essi vi fossero "rapporti di parentela o legami d'altro tipo" perché si tratta comunque "di rapporti di stretta frequentazione". Ma è evidente che la frequentazione con pregiudicati in tanto può valere come indizio della perdurante pericolosità, sotto forma di affiliazione o contiguità ad un'associazione criminale o, in genere, di relazioni criminali, in quanto giustifichi il sospetto che i rapporti interpersonali siano finalizzati alla realizzazione di condotte illecite. Sicché se si ammette che i motivi della frequentazione o degli incontri risiedono esclusivamente in rapporti di parentela o in legami che nulla hanno a che vedere con un contesto delittuoso, non è legittimo assumere tale dato a base di un giudizio di pericolosità.
Quanto infine alla mancanza di attività lavorativa lecita, anche a tale riguardo la motivazione deve ritenersi apparente, giacché nella sostanza è ancorata soltanto al fatto dell'assenza di redditi dichiarati ai fini delle imposte in situazione nella quale, da un canto è lo stesso provvedimento impugnato a riferire di una condanna del ricorrente per evasione fiscale, dall'altro non risultano esaminate le specifiche allegazioni del ricorrente sul numero delle autovetture che sarebbero state da lui compravendute.
4. Resta da dire sulla regola di giudizio applicata nel caso concreto, resa esplicita dalla affermazione che l'attualità della pericolosità doveva considerarsi implicita "nella ritenuta attualità della presumibile appartenenza del proposto ad un'associazione mafiosa" e poteva essere esclusa soltanto se si fosse accertato "a parte il decorso del tempo, da solo non decisivo, il recesso dal sodalizio o la disintegrazione dello stesso". Di fatto e nella situazione considerata equivalente alla proposizione semel mafioso semper mafioso.
A tale proposito, prescindendo dalle perplessità che può suscitare il trasferimento di una osservazione di natura prettamente sociologica in massima d'esperienza e quindi, impropriamente, in una regala iuris, decisivo appare il rilievo che nell'ambito di qualsivoglia procedimento d'accertamento giudiziale idoneo a sfociare in una restrizione della libertà personale il ricorso a presunzioni è ammissibile negli stretti limiti in cui esse si prestino ad essere contraddette da prova contraria. Allorché la prova deve cadere su un "non fatto", essa non può d'altro canto che essere acquisita a contrario, sulla base di quanto si era in condizione di fare e/o è stato invece "fatto". È per tale ragione che la presunzione di cui si è servita il provvedimento impugnato: da un lato può essere legittimamente evocata soltanto ove si fondi sulla verifica del ruolo o del contributo partecipativo dell'associato, così da consentire di escludere l'impossibilità di svolgere ancora, in concreto, un'attività conforme (cfr., mutatis e in generale sulla presunzione di perdurante mafiosità, Cass. sent. n. 1415 del 28.3.1996; C. cost. n. 133 del 2009); dall'altro deve essere puntualmente verificata alla luce delle allegazioni difensive e dei comportamenti effettivamente tenuti nel periodo intercorrente tra il reato accertato e quello in cui si pretende di fare operare la presunzione. Se può di conseguenza convenirsi con l'affermazione che il tempo trascorso dal fatto non basta da solo ad escludere la presunzione d'appartenenza, deve ammettersi che tanto maggiore è il lasso temporale tanto minore è il valore indiziario della presunzione, ed esso scema in proporzione diretta al protrarsi dell'assenza di manifestazioni concrete che diano conferma della perduranza del vincolo o alla presenza di comportamenti di tutt'altro tipo e portata. Nel caso in esame la Corte d'appello non poteva perciò disinteressarsi dell'entità dei fatti contestati tredici anni prima nè della data di loro commissione e della deduzione che la condanna era il portato di una sentenza di patteggiamento;
non poteva inoltre trascurare di verificare le allegazioni difensive sui comportamenti effettivamente tenuti.
5. In accoglimento del primo motivo di ricorso, il decreto impugnato deve dunque essere annullato con rinvio alla Corte d'appello di Lecce per nuovo esame.
Sono allo stato assorbiti i rilievi sviluppati nel secondo motivo. Trattandosi di decreto precedente alla L. n. 94 del 2009 la verifica dei presupposti per l'applicazione della misura personale appare infatti pregiudiziale rispetto alle deduzioni con le quali si contesta l'assenza di dimostrazione della sproporzione rispetto alle disponibilità lecite al momento dei singoli acquisti.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2010